Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 16 ottobre 2017, n. 4787. La scelta di non aggiudicazione “non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante né da una rivalutazione dell’interesse pubblico che con essi si voleva perseguire

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d) che, tenuto conto della natura strategica delle forniture oggetto di gara, la clausola n. VI.3.10 del bando aveva previsto espressamente che la stazione appaltante “si riserva[va] la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, senza che i concorrenti [potessero] vantare diritti o aspettative di sorta”;

e) che la clausola IV.2 della pedissequa lettera d’invito aveva, altresì, previsto che, anche se fosse intervenuta l’attribuzione dei punteggi (e fosse stato, quindi, individuato da parte della commissione di gara il migliore offerente), sarebbe restata “ferma la facoltà di negoziazione riconosciuta alla stazione appaltante dalle norme comunitarie – in caso di procedura negoziata – al fine di perseguire il maggior vantaggio economico”;

f) che, di conseguenza, solo dopo l’eventuale buon esito della detta fase di negoziazione, quando la stazione appaltante si fosse determinata ad avviarla, il concorrente (che pur avesse formulato l’offerta migliore) avrebbe potuto ambire alla posizione di aggiudicatario provvisorio (laddove, poi, “l’aggiudicazione definitiva [sarebbe stata] comunicata all’aggiudicatario e a tutti i controinteressati, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a del D. Lgs. 163/2006”, all’uopo richiedendosi un provvedimento espresso);

g) che la clausola IV.4 della lettera d’invito aveva disposto che “l’aggiudicazione definitiva non equivale[sse] ad accettazione dell’offerta” e che la stessa sarebbe diventata efficace solo dopo la verifica dell’effettivo possesso dei previsti requisiti.

3.- Sulle esposte premesse, l’appellante precisava:

a) che, all’esito dell’inoltro, rimasto privo di significativo riscontro, a sette operatori economici delle lettere di invito e del ritiro dell’unico altro concorrente che avesse formalizzato la propria domanda di partecipazione, la ditta St. era rimasta la sola concorrente in gara;

b) che, a dispetto di plurimi e significativi rilievi critici formulati dalla Commissione di gara sulla qualità dell’offerta tecnica di quest’ultima (inerenti il “parametro di affidabilità dei treni” e l'”indice di disponibilità dei treni”), la stessa, a seguito di una operata riparametrazione, aveva comunque conseguito il punteggio massimo, pari a 60 punti;

c) che siffatto esito era giustificato dalla circostanza che la parametrazione dei criteri e dei punteggi per l’apprezzamento dell’offerta tecnica era stata programmaticamente prefigurata nella considerazione, non verificatasi in fatto, di uno “scenario fisiologico di gara concorrenziale”: sicché, nell’anomala presenza di una sola offerta, i meccanismi di assegnazione del punteggio avevano finito per assegnare automaticamente il punteggio massimo all’unico concorrente, “in modo da assicurargli il passaggio alla successiva fase di negoziazione dell’offerta”;

d) che – più in dettaglio – era la lettera di invito ad aver espressamente specificato, in relazione a numerosi parametri, che “nel caso in cui l’offerta migliore e l’offerta peggiore [avessero finito per coincidere] si [sarebbe attribuito] il punteggio massimo disponibile”: per questa ragione, di nuovo, a St., a dispetto delle rilevate criticità, era stato comunque assegnato il punteggio massimo;

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