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d) il contrasto con la normativa urbanistica sarebbe stato già dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado inteso a contestare la non veridicità delle affermazione rese dall’appellante circa la data di realizzazione dell’edificio oggetto dei titoli edilizi richiesti.
12. Il signor Mi. ha replicato con memoria depositata il 7 settembre scorso, con la quale ha anche sostenuto l’avvenuta rinunzia ai motivi concernenti l’illegittima urbanistica del fabbricati perché non esaminati dal T.a.r. e non riproposti espressamente e tempestivamente ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a.
13. All’udienza pubblica del 28 settembre 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
14. In via preliminare, il Collegio:
a) osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio;
b) dà atto che – ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a. – si intendono rinunciati i motivi di censura formulati in primo grado e non esaminati o dichiarati assorbiti in quanto non espressamente ripresentati dalla parte appellata entro il termine di costituzione in giudizio (se ne veda l’elenco, non contestato dalla controparte, alla pag. 1 della memoria dell’appellante datata 7 settembre 2017; in particolare, non risulta riproposto il terzo atto di motivi aggiunti);
c) respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla signora Ri.. Vero è che nel processo amministrativo l’inammissibilità dei motivi di appello non consegue solo al difetto di specificità di cui all’art. 101, co. 1, c.p.a., ma – come imposto dall’art. 40 c.p.a., applicabile a giudizi di impugnazione in forza del rinvio interno operato dall’art. 38 c.p.a. – anche alla loro mancata distinta indicazione in apposita parte del ricorso a loro dedicata (giurisprudenza consolidata: cfr. per tutte, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV,7 novembre 2016, n. 4636, ove ampi riferimenti ulteriori). Tuttavia non è questo il caso dell’appello in questione che, pur non adoperando l’epigrafe “fatto”, contiene una distinta esposizione della vicenda (pagg. 1-7) e delle ragioni di doglianza (pagg. 7-18), a loro volta partitamente articolate in tre motivi indicati con progressivi numeri romani. E sebbene il primo di questi appaia ampiamente articolato, il Collegio non reputa che questa caratteristica sfoci in una indistinzione di contenuto tale da non consentirgli di superare la soglia dell’ammissibilità, anche perché la presenza di motivi intrusi è affermata dall’originaria ricorrente in termini del tutto generici e privi di riscontro;
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