[….segue pagina antecedente]
L’allegato 3 al predetto d. M. 10 settembre 2010, (recante “Criteri per l’individuazione di aree non idonee”) infine, prevede che: L’individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e
chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti.
L’individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con
propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione
ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al
paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) l’individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su
criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e
del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del
territorio e del sito;
b) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con
specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
c) ai sensi dell’articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;
d) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni
significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela
dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi
nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da
specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti
salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi
previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali
ed alle autonomie funzionali all’uopo preposte, che sono tenute a garantirla
all’interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto
Ambientale nei casi previsti. L’individuazione delle aree e dei siti non idonei
non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di
accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche
caratteristiche e vocazioni del territorio;
e) nell’individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere
conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle
interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto
nell’ambito della medesima area;
f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono
procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle
trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all’interno di quelle di
seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti
dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle
diverse tipologie di impianti:
– i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree ed i beni
di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del
2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’art. 136 dello stesso decreto legislativo; – zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i
luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
– zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad
emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
– le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite
ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree
Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di
riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della
legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
– le zone umide di importanza internazionale designate ai ai sensi della
convenzione di Ramsar;
– le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva
92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone
di Protezione Speciale);
– le Important Bird Areas (I.B.A.);
– le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono
funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o
aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette
oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale
approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale
tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e
transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di
specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali
(Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie
(79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di
estinzione;
– le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità
(produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.,
produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto
paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7,
del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se
previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità
d’uso del suolo;
– le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico
perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti
Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
– zone individuate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la
sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la
realizzazione degli impianti.”.
4.3. Le disposizioni surrichiamate non escludono quindi, seppure con particolari limiti e condizioni, uno specifico potere regionale in materia di individuazione di siti non idonei: la critica incentrata sullo straripamento di potere è quindi destituita di fondamento, mentre la carenza di indicazione in ordine a singole prescrizioni viziate (ed allo specifico danno da esse arrecate alla singola iniziativa progettata dalla parte appellante) implica la inammissibilità di tali articolazioni delle censure.
4.3.1. Deve quindi evidenziarsi che le più radicali censure contenute nel ricorso di primo grado erano in parte qua ammissibili, ma infondate, come del pari infondato è l’odierno appello nella parte in cui ribadisce tale versante di critica ancorandolo ad un barrage temporale: il comma 10 dell’art. 12 del d.Lgs. 387/2003 (“in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”) non può infatti essere interpretato nel senso preclusivo ad ogni successiva determinazione regionale.
Il termine di novanta giorni condiziona il potere regionale, nel senso che in carenza di una determinazione regionale che intervenga nel succitato termine, debbano comunque trovare applicazione le linee-guida nazionali (e ciò per evitare che si creino fasi di ingiustificato stallo nei procedimenti autorizzativi: si veda sul punto Corte Costituzionale, 6 maggio 2010, n. 168).
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply