Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 gennaio 2018, n. 39. lle selezioni per l’accesso alla professione forense al criterio dell’anonimato delle prove scritte può corrispondere un criterio diverso da quello di estrazione a sorte di domande predeterminate

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8.1. La disamina dei rilievi sollevati dall’appellante richiede che si faccia luce sulle modalità di espletamento delle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense secondo la normativa ratione temporis vigente. Questa Sezione ha già avuto modo di rilevare che:
– dal semplice “suggerimento” dell’estrazione a sorte degli argomenti di prova predeterminati, non può derivare il carattere vincolante dello stesso, con la conseguenza che l’inosservanza del suggerimento non può di per sé produrre effetti invalidanti, non avendo le raccomandazioni formulate dalla Commissione centrale in tema di modalità procedimentali aggiuntive carattere cogente (CdS, sez. IV, n. 573 del 2017; sez. IV, n. 1723 del 2013; sez. IV, ord. n. 923 del 2012; id., sent. n. 673 del 2012; CdS, sez. IV, ord. n. 1571 del 2015);
– l’invalidità della decisione della sotto commissione di non adottare il suggerimento non può fondarsi sulla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense posta con la L. n. 247 del 31 dicembre 2012, ed in particolare, sul regolamento attuativo (D.M. n. 48 del 2016), che prevede l’estrazione a sorte delle domande, preventivamente individuate e presenti in un database nazionale (art. 6), nonché meccanismi analoghi in via transitoria sino alla predisposizione della procedura informatica (art. 8), non essendo suscettibile di applicazione retroattiva alla procedura in esame (sessione 2012), tanto più, in presenza della previsione dall’art. 65 della suddetta legge, secondo cui “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”;
– nemmeno è suscettibile di applicazione il regolamento che disciplina l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (D.P.R. n. 487 del 1994) il quale, nel dettagliare l’attività delle commissioni esaminatrici (art. 12), al fine di garantire la trasparenza nei procedimenti concorsuali, prevede che “…..immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”, invero “La disciplina dell’art. 12 del D.P.R. del 1994, dettata per i concorsi pubblici, esaurisce il proprio ambito di applicabilità nella regolazione degli stessi. Né una estensione alle procedure di esame previste per l’accesso alle libere professioni, può farsi discendere – sino all’introduzione di una specifica disposizione, come è accaduto con il D.M. 2006 – da una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, tutelati dall’art. 97 Cost.” (cfr. questa Sezione, n. 973 cit.).
Può quindi concludersi nel senso che alle selezioni per l’accesso alla professione forense al criterio dell’anonimato delle prove scritte può corrispondere un criterio diverso da quello di estrazione a sorte di domande predeterminate, quale quello della libera espressione di ciascun commissario nella formulazione delle domande da porre al candidato (naturalmente nell’ambito del programma di esame).
8.2 Escluso il carattere cogente del pretermesso criterio di estrazione a sorte delle domande alla prova orale, per via normativa o per effetto della possibile vincolatività dei suggerimenti della Commissione centrale, occorre verificare se a tanto la sotto commissione presso la Corte d’Appello di Milano era tenuta in esecuzione della sua stessa delibera. Ritiene questo Consiglio di Stato di convenire con l’appellante, ove lamenta l’insussistenza dell’autovincolo quindi erroneamente configurato dal Tribunale, in quanto, come risulta dal verbale in data 18.1.2013 della sotto commissione istituita presso la Corte d’Appello di Milano, tale organo si era autovincolato al rispetto dei suggerimenti della Commissione centrale soltanto con riferimento “ai criteri di valutazione” dalla stessa predisposti, ovverosia quelli di cui alle lett. a) – h) del medesimo verbale che, essendo destinati alla correzione degli elaborati scritti, non riguardano le prove orali.
9. Per tutte le considerazioni esposte, l’appello del Ministero della giustizia deve essere accolto.
10. Da ciò consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
11. Le spese di ambedue i gradi di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 2736/2015), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condanna la parte appellata a rifondere, in favore del Ministero della giustizia, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore

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