Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 20 dicembre 2017, n. 5982. Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità

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9.7. Al contrario, i giudizi espressi dall’organo concorsuale in relazione alle tre prove scritte redatte dal ricorrente appaiono dotati di riferimenti specifici e, nel complesso, di un’ampia motivazione, che dà piena dimostrazione del ragionamento logico-giuridico tenuto dalla commissione valutatrice e che ha portato la stessa a concludere per l’inidoneità in ogni singola prova.
10. Infine, parimenti infondato è il motivo relativo alla lamentata disparità di trattamento tra candidati nella correzione dell’atto di diritto civile, ritenendosi che gli elaborati presentino la medesima scelta della redazione dell’atto di vendita con riserva di proprietà, con la medesima struttura e tecnica del candidato ricorrente. La censura, in particolare, viene dedotta sottolineando che tale carenza del giudizio sia stata determinata da una modifica del criterio di correzione intervenuta nel corso delle correzioni.
Al riguardo, il Collegio rileva che il giudizio espresso dalla Commissione di concorso in relazione alla singola prova è per sua natura un giudizio sintetico, che non si limita alla sola valutazione dell’atto redatto dal candidato ma si estende all’esame della argomentazioni giuridiche della soluzione prescelta. Non appare pertanto possibile, perché non produttivo di alcuna utilità, procedere ad un raffronto tra la prova del ricorrente e quella di altri candidati esclusivamente in relazione alla questione della scelta dell’atto di diritto civile. Appare, infatti, evidente che la gravità e l’incidenza di un errore non necessariamente risultano apprezzabili sulla base della lettura della sola parte dell’elaborato in cui è contenuto l’errore medesimo, dovendo tenersi conto di come questa s’inserisce all’interno dello svolgimento della traccia nel suo complesso (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 3855 del 27 giugno 2011, nonché Sez. IV, n. 2110 del 23 maggio 2016).
11. In ragione di quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
11.1. Tale conclusione viene peraltro avvalorata dal fatto che la Commissione è giunta ad un giudizio di inidoneità sulla base di valutazioni negative espresse per ognuna delle tre prove concorsuali.
11.2. Peraltro, le molteplici censure mosse, seppure sono state dirette ad ognuno degli elaborati, presentano i caratteri della elevata specificazione solo con riguardo alla prova dell’atto di diritto civile, limitandosi il ricorrente a rilevare vizi per lo più generici in relazione alle prove dell’atto mortis causa e dell’atto di diritto commerciale.
12. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellato delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Carlo Schilardi – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore

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