Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 20 dicembre 2017, n. 5982. Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità

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2. Con ricorso al T.A.R. il sig. Za. deduceva la palese e macroscopica illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà del giudizio.
2.1. Il TAR Lazio – Roma, sez. I, con la sentenza n. 4635/2013, depositata in segreteria il 9.5.2013, respingeva il ricorso.
2.2. In particolare, il Tribunale evidenziava:
– la legittimità dei criteri generali di correzione fissati dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 14 marzo 2011 n. 7, ritenendo che le determinazioni ivi assunte siano da valutare idonee ai fini di orientare uniformemente le operazioni di correzione;
– inammissibilità del sindacato da parte del giudice amministrativo sulle scelte compiute dall’organismo concorsuale, delle quali viene, ad ogni modo, data ampia motivazione, trovando nella specie applicazione il principio per cui l’apprezzamento tecnico delle stesse è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
Ad avviso del Giudice di primo grado, invero, “tenendo conto sia dell’opinabilità delle questioni giuridiche sottese ai quesiti, spesso articolati e complessi, che connotano le prove d’esame del concorso notarile sia del rilievo che il giudizio sulle soluzioni offerte dal candidato è spesso condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell’ambito di una più generale valutazione sulla completezza e la logica interna dell’elaborato, il Collegio non rinviene nella fattispecie la possibilità di procedere a uno scrutinio delle singole valutazioni espresse dalla commissione in relazione ai vari aspetti delle prove del ricorrente fatte oggetto di negativo apprezzamento, come sostanzialmente dal medesimo suggerito con il filone argomentativo all’esame”.
Viene infine esclusa la possibilità di mettere a confronto singole parti di un elaborato con singole parti di elaborati di altri candidati valutati idonei, in quanto “l’utilità di tale operazione si appaleserebbe esclusivamente nell’ipotesi di un’assoluta identità degli elaborati da confrontare (Tar Lazio, Roma, 1, 12 aprile 2012, n. 3339), nella specie non rilevata come sussistente”.
3. Con ricorso in appello il Za. ha impugnato la pronuncia di primo grado, chiedendone la riforma, con i seguenti motivi di diritto:
a) erroneità dei criteri di correzione predeterminati dalla Commissione, che si risolverebbe, tra l’altro, nella mancata previsione di ipotesi di incompatibilità tra istituti giuridici e traccia;
a.1) modifica del criterio di correzione intervenuta nel corso delle correzioni, che, peraltro, avrebbe comportato una grave disparità di trattamento tra candidati nella correzione dell’atto di diritto civile, presentando gli elaborati la medesima scelta della redazione dell’atto di vendita con riserva di proprietà, con la medesima struttura e tecnica del candidato ricorrente;
b) mancanza di corrispondenza, in punto di fatto, tra i rilievi della commissione e gli elaborati del ricorrente e, più in generale, illogicità di quei rilievi, non rispondenza a parametri valutativi generali, insufficienza della motivazione complessiva da essi desumibile, posta a fondamento della valutazione di inidoneità.
b.1) In particolare, si rileva che: veniva censurata l’insufficiente trattazione di istituti il cui esame, tuttavia, non era richiesto dalla traccia; la genericità e contraddittorietà dei giudizi espressi dalla Commissione; l’erroneità del giudizio della Commissione poiché fondato su un assunto illogico ed errato.
b.2) In relazione all’atto mortis causa: genericità e incompletezza della motivazione nel giudizio della Commissione; rilievo dell’insufficiente trattazione del legato di datio in solutum nella parte teorica incentrato su un parametro valutativo non contemplato tra i criteri predeterminati dalla Commissione.
b.3) In relazione all’atto di diritto commmerciale: erroneità del giudizio della Commissione e non aderenza dello stesso all’elaborato, sia quanto all’obbligo di menzionare l’accettazione degli eredi e quella beneficiata del minore, sia quanto all’incompatibilità tra il conferimento d’azienda e la natura della trasformazione, sia infine in merito alla mancata previsione del collegio sindacale.
b.4) Quanto all’atto di diritto civile:
b.4.1) non pertinenza del criterio valutativo applicato dalla Commissione, essendo stato qualificato l’errore alla stregua di un “travisamento della traccia” (potendo la scelta effettuata dal candidato al più essere considerata un’erronea soluzione della traccia, ma non un travisamento) e difetto di motivazione in relazione a tale tipo di giudizio;
b.4.2) contrarietà del criterio logico-giuridico posto a base della motivazione sull’atto di diritto civile (secondo il quale il meccanismo della prelazione previsto dalla legge presuppone, per la sua operatività, il verificarsi dell’effetto traslativo”) sia con i giudizi dati dalla stessa Commissione in altri otto casi identici, sia con il dettato normativo, con il pacifico orientamento giurisprudenziale, con gli studi della dottrina notarile e con la stessa prassi notarile;
b.4.3) genericità della motivazione, con particolare riferimento al giudizio espresso dalla Commissione sulla parte teorica dell’elaborato.
4. Si è costituito il Ministero della Giustizia, opponendosi all’appello ed eccependo, in particolare:
4.1) l’assenza di contraddittorietà nel comportamento della Commissione ove, nonostante la grave carenza riscontrata (travisamento della traccia), ha deciso di valutare anche la parte teorica dell’elaborato;
4.2) l’inutilità di procedere ad una comparazione tra gli elaborati dei candidati;
4.3) la correttezza e l’idoneità dei criteri di correzione elaborati dalla Commissione;
4.4) la correttezza della valutazione dell’atto di diritto civile di cui alla terza prova, vista l’inconciliabilità della scelta operata dal ricorrente dello schema della vendita con riserva di proprietà con l’istituto della prelazione legale di cui all’art. 59 d.lgs. 42/04 e vista la mancata analisi della problematica sottesa alla traccia.
5. In data 3.11.2017 l’appellante ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie doglianze ed in data 14.11.2017 ha depositato memoria di replica.

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