Ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.
Sentenza 13 novembre 2017, n. 5191
Data udienza 25 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10672 del 2015, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);
contro
Ig. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Di Re., con domicilio eletto presso lo studio Si. Ma. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Puglia – Bari – Sezione II, n. 1385 del 28 ottobre 2015, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ig. Ca.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Gr. (avv. Stato) e Di Re.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. 1. Con l’appello in esame, il Ministero della Giustizia impugna la sentenza 28 ottobre 2015 n. 1385, con la quale il TAR per la Puglia, sez. II, accogliendo il ricorso proposto dal dott. Ig. Ca., ha annullato gli atti di valutazione negativa delle sue prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale, sessione 2014.
Tale giudizio era stato espresso dalla III sottocommissione della Corte di Appello di Firenze sulle prove redatte dai candidati, e segnatamente dal Ca., che avevano in precedenza sostenuto l’esame presso la Corte di Appello di Bari.
1.2. La sentenza impugnata ha ritenuto fondato il motivo di ricorso “con cui si deduce il difetto di motivazione nelle sue varie articolazioni”, in quanto la commissione:
– “si è limitata a recepire i criteri generali definiti dalla Commissione centrale, riportandoli in via tralaticia e senza ulteriori integrazioni e specificazioni”;
– “ha proceduto alla correzione di ciascun compito esprimendo una valutazione in forma puramente numerica, senza che vi sia traccia negli elaborati di indicazioni o sottolineature o correzioni operate dagli esaminatori”.
Da ciò consegue – secondo la sentenza – che “il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico si rivela nella fattispecie insufficiente proprio in considerazione dell’evidenziato carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione centrale e seguiti dalla Commissione esaminatrice senza alcuna integrazione e/o specificazione… con la connessa impossibilità – in assenza di ulteriori esternazioni – di un serio riscontro dell’effettiva e corretta applicazione dei criteri stessi”. Peraltro, “gli atti non rilevano alcun segno, grafico o testuale, che possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l’espressione finale numerica del singolo giudizio”.
Inoltre, la sentenza riscontra anche “la lamentata assenza nell’elaborato scritto di indicazioni, sottolineature o correzioni che valgano ad esternarne l’operato, come richiesto dall’art. 46, co. 5, della l. 31 dicembre 2012 n. 247, norma che, benché non ancora applicabile per il termine dilatorio di quattro anni contenuto nel successivo art. 49, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo, in linea con i principi di trasparenza dettati dal generale obbligo di motivazione introdotto dall’art. 3 l. n. 241/1990”.
1.3. Avverso tale decisione è stato proposto un unico complesso motivo di appello per violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990, nonché degli artt. 17-bis, 23, 24 R.D. n. 3722/1934, art. 22, co. 9 r.d.l. n. 1378/1933; artt. 46 e 49 l. n. 247/2012; illogicità manifesta della sentenza; insussistenza del difetto di motivazione in ragione della corretta apposizione del voto numerico; ciò in quanto:
a) “i criteri normativamente previsti, specificati dalla Commissione centrale, e recepiti dalla sottocommissione competente, sono assolutamente adeguati allo scopo di enucleare le carenze idonee alla declaratoria di inidoneità dei candidati”;
b) “il giudizio numericamente espresso (che è un giudizio globale dell’elaborato sotto i vari profili considerati nei predeterminati criteri di valutazione), rapportato ai richiamati criteri di valutazione, consente al candidato di comprendere i motivi del giudizio negativo ed al giudice di ricostruire, in sede di sindacato giurisdizionale, l’iter logico seguito nell’attribuzione di quel voto dalla Commissione, il cui apprezzamento discrezionale non è sindacabile dal giudice della legittimità, se non sotto i profili della illogicità e della carenza di motivazione insussistenti nel caso di specie”;
c) non è condivisibile il richiamo, operato a fini interpretativi, all’art. 46, co. 5, l. n. 287/2014, posto che il successivo art. 49 tiene ferma l’applicabilità delle norme previgenti sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, per i primi due anni successivi all’entrata in vigore della legge.
1.4. Si è costituito in giudizio il dott. Ig. Ca., che ha concluso, in via principale, “anche previa disapplicazione della normativa nazionale non conforme ai principi di diritto comunitario”, per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Inoltre, l’appellato ha riproposto i motivi di ricorso dichiarati assorbiti e precisamente:
a1) violazione di norme con riferimento ai principi comunitari di concorrenza, con riguardo alla composizione della III sottocommissione nella seduta del 13 aprile 2015; invalidità delle operazioni condotte ed illegittimità dell’assegnazione al candidato di un punteggio insufficiente. Ciò in quanto, se nel corso dei lavori della Commissione i magistrati titolari, resisi eventualmente indisponibili per motivi sopravvenuti, sono sostituiti da avvocati supplenti, come è accaduto nella fattispecie, manca o comunque viene ridimensionata illegittimamente quella componente da ritenersi emanazione dello Stato… e quindi di quella componente che permetta allo Stato di occupare un posto sostanziale in seno alla commissione stessa e di conservare il carattere statale della normativa attinente l’accesso alla professione forense, evitando di delegare ad avvocati la responsabilità di prendere decisioni in ordine all’accesso alla loro professione”;
b1) violazione della regola dell’anonimato e quindi dell’art. 97 Cost., con riferimento all’imparzialità dell’amministrazione e conseguente invalidità degli esiti della correzione degli elaborati scritti; ciò in quanto la Corte di Appello di Bari ha prima individuato i tre elaborati di ogni candidato, inserendoli quindi in una busta cui è stato assegnato un numero (per il Ca. n. 617). A fronte di ciò, le sottocommissioni presso la Corte d’Appello di Firenze, prima di valutare ogni elaborato, erano consapevoli del numero della busta, di modo che “la correzione degli elaborati non è quindi avvenuta in modo anonimo, regola che sarebbe stata rispettata, ad esempio, nel caso la sottocommissione di Firenze fosse venuta a conoscenza del numero identificativo dopo le operazioni di correzione”; e comunque anche nel caso di cd. rimescolamento sussiste “il pericolo di segnalazione di alcune buste… e quindi di condizionamento dell’operato delle sottocommissioni”.
Infine, il dott. Ca. chiede che vengano poste alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una pluralità di questioni pregiudiziali, indicate alle pagg. 15 – 20 della memoria del 16 dicembre 2015.
1.5. Questo Consiglio di Stato, con ordinanza 20 gennaio 2016 n. 164 ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
1.6. Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all’udienza pubblica di trattazione del 25 maggio 2017 la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
2.1. L’appello del Ministero della Giustizia è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
2.2. Questa Sezione, già in sede cautelare (ord. n. 164/2016 cit.), con riguardo alla sentenza impugnata, ha avuto modo di osservare che
“il principio affermato dal T.A.R. nella sentenza impugnata (insufficienza del voto numerico a dar ragione del giudizio negativo circa le prove scritte in tema di esami di avvocato) contrasta con la giurisprudenza costante della Sezione, consolidatasi sulla base del noto orientamento espresso dalla Corte costituzionale (v. da ultimo ordinanza n. 5562/2015).
Si tratta di una tesi che il T.A.R. finisce per mettere in discussione – là dove richiede che il voto numerico sarebbe inficiato da una presunta genericità dei criteri di valutazione fissati dalla commissione centrale e da quella esaminatrice (i quali comunque tali non appaiono) e dall’assenza di segni, grafici o testuali, sull’elaborato (in ciò richiamando una norma non ancora applicabile) – e che invece il Collegio ritiene di dover riaffermare (v. anche ordinanza n. 518/2014)”.
Quanto già osservato in sede cautelare è coerente con la giurisprudenza amministrativa che – anche sulla scorta delle decisioni della Corte Costituzionale 30 gennaio 2009 n. 20 e 8 giugno 2011, n. 175 – ha affermato la sufficienza della espressione del voto in forma numerica. Ed infatti, si è precisato, con considerazioni che si intendono ribadite nella presente sede:
– ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913);
– “in sede di valutazione degli elaborati scritti presentati dai candidati agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non è richiesta, da parte della competente commissione, l’apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, sui verbali relativi alle operazioni di correzione, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso con il punteggio numerico” (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2010 n. 445);
– “anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 l. n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che valutano negativamente le prove scritte vanno considerati di per sé adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione” (Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2557);
– “i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante agli esami per l’abilitazione all’esame di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa – o comunque dalla competente commissione istituita presso il Ministero della giustizia – predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti e senza, dunque, che sia ipotizzabile la necessità della “predisposizione di una griglia” volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criteri di valutazione” (Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2544);
– nessun argomento di segno contrario alla consolidata giurisprudenza in punto di sufficienza dell’espressione numerica può trarsi dall’articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in quanto detta norma non risulta applicabile per il termine dilatorio contenuto nel successivo articolo 49 della legge medesima (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2016 n. 4040).
Le considerazioni innanzi espresse sono state, da ultimo, ribadite dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza 20 settembre 2017 n. 7.
[…segue pagina successiva]
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