Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 maggio 2016, n. 2230

In tema di efficacia del termine fissato dall’art. 5, comma 4, del D.lgs 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, si ritiene che si tratti di un termine ordinatorio e sollecitatorio e non perentorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazione di irregolarità

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 26 maggio 2016, n. 2230

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 693 del 2016, proposto dal
signor Am. Na. Mu., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Go., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Iv. Pu. in Roma, viale (…);
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e Questura di Pistoia, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione II, n. 779 del 15 maggio 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Pistoia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’avvocato Sa. Di Cu., su delega dell’avvocato Ma. Go., e l’Avvocato dello Stato Ma. La Gr.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso il contenuto dell’atto di appello, da intendersi richiamato integralmente;
Considerato che la sentenza appellata ha respinto il ricorso di primo grado n. 1859 del 2013, proposto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, di cui al decreto della Questura di Pistoia, prot. 128/2013 del 5 settembre 2013, per tardiva presentazione, solo in data 6 giugno 2013, dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il 14 giugno 2012;
Considerato che l’appellante adduce circostanze favorevolmente apprezzabili circa l’errore in cui è incorso, sia per l’illegibilità della data di scadenza apposta sul documento, sia per lo smarrimento dello stesso, come risulta dalla denuncia presentata alla Questura di Prato in data 4 novembre 2012, attestata dal doc. n. 4 prodotto in primo grado;
Considerato, altresì, che in tema di efficacia del termine fissato dall’art. 5, comma 4, del D.lgs 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza da tempo si è pronunciata ritenendo che si tratti di un termine ordinatorio e sollecitatorio e non perentorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazione di irregolarità (cfr. tra le tante, Cons. St., VI, 4 marzo 2008 n. 1219; 22 maggio 2007, n. 2594; 11 settembre 2006, n. 5240; 7 giugno 2005, n. 2654; Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063; cfr. anche T.a.r. Lazio, Roma, II sez. II, 1° marzo 2011, n. 1872; T.a.r. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 156; T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 1326);
Considerato, conclusivamente, che la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo richiesto e, pertanto, che va accolto l’appello in esame, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento del decreto n. 128/2013 del 5 settembre 2013;
Ritenuto che, secondo la regola della soccombenza, l’Amministrazione va condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura complessiva di euro 2.500, oltre iva e cpa come per legge;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe n. 693 del 2016 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1859 del 2013 ed annulla il provvedimento n. 128/2013 del 5 settembre 2013, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna le resistenti Amministrazioni alle spese di giudizio, che liquida complessivamente nella misura di euro 2.500, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Carlo Deodato – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Depositata in Segreteria il 26 maggio 2016

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *