Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 maggio 2016, n. 2228

La regola generale dell’identificazione della legittimazione al ricorso esclusivamente in capo alle imprese che hanno partecipato alla procedura oggetto di contestazione ammette solo le deroghe relative alle posizioni del soggetto che contesta la scelta della stazione appaltante di bandire la gara, dell’operatore di settore che assume l’illegittimità di un affidamento diretto e dell’impresa che impugna una clausola del bando escludente, siccome illegittimamente prescrittiva di un requisito di partecipazione o di qualificazione non posseduto dalla ricorrente

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 26 maggio 2016, n. 2228

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2016, proposto dalla
s.r.l. Pe. Se. al. Im., rappresentata e difesa dall’avv. Vi. Sa., con domicilio eletto presso il signor En. Gi. in Roma, via (…);
contro
Il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti di
Il signor Ro. An. Br., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Fo. e Se. Ga., con domicilio eletto presso il signor Gu. Le. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I ter, n. 11248/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di custodia, recupero ed acquisto di veicoli oggetto di sequestro o fermo amministrativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Agenzia del Demanio e del signor Ro. An. Br.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Vi. Sa., Ma. Fo., Se. Ga. e l’avvocato dello Stato Ma. La Gr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dichiarava inammissibile, per carenza di interesse e di legittimazione a ricorrere, il ricorso n. 16724 del 2014 con cui la s.r.l. Pe. Se. al. Im. (d’ora innanzi Pe.) aveva impugnato l’affidamento, da parte dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’interno, al controinteressato sig. Ro. An. Br., quale mandatario di un’A.T.I. (d’ora innanzi ATI Br.), del servizio di recupero, custodia e acquisito dei veicoli sequestrati per l’ambito provinciale di Avellino.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la società Pe., contestando la correttezza della declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso di primo grado, riproponendo le censure dedotte a sostegno di quest’ultimo e concludendo per l’annullamento dei provvedimenti gravati dinanzi al TAR, in riforma della sentenza impugnata.
Resistevano l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’interno, e l’ATI Br., difendendo la correttezza della statuizione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso di primo grado, contestando la fondatezza dei motivi (riproposti in appello) intesi a dimostrare l’illegittimità dell’affidamento del servizio impugnato dinanzi al TAR e concludendo per la reiezione del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L’appello veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 aprile 2016.

DIRITTO

1.- Come già rilevato in fatto, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Pe., che non aveva partecipato alla procedura, contro l’aggiudicazione all’ATI Br. del servizio di recupero, custodia e acquisito dei veicoli sequestrati per l’ambito provinciale di Avellino, sulla base degli assorbenti rilievi che la ricorrente, ancorché avesse originariamente ricevuto l’affidamento del predetto servizio, lo aveva, tuttavia, poi perso per effetto della risoluzione del contratto disposta (sulla base dell’interdittiva antimafia che l’aveva colpita) in data 18 novembre 2008, mentre il successivo annullamento d’ufficio in data 19 ottobre 2010 della medesima interdittiva non poteva legittimare la reintegrazione della società interessata nel contratto originario, siccome correttamente e doverosamente risolto (come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5117 del 2012), e che, quindi, la ricorrente fosse sprovvista della titolarità di una posizione soggettiva differenziata e qualificata che la legittimasse all’impugnazione degli esiti provvedimentali di un procedimento selettivo al quale non aveva preso parte.
L’appellante società Pe. contesta la correttezza della predetta statuizione, assumendosi titolare di un interesse qualificato all’impugnazione dell’affidamento del servizio all’ATI Br. ed insistendo nel sostenere l’illegittimità di quest’ultimo, per mezzo della riproposizione in appello delle censure non esaminate dal TAR.
2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va respinto.
3.- Deve premettersi una sintetica ricognizione delle regole che presidiano l’identificazione della sussistenza in capo a un’impresa che non ha partecipato a una procedura di affidamento di un appalto pubblico di un interesse che la legittimi ad impugnarne la determinazione conclusiva.
L’Adunanza Plenaria ha, al riguardo, chiarito che la regola generale dell’identificazione della legittimazione al ricorso esclusivamente in capo alle imprese che hanno partecipato alla procedura oggetto di contestazione ammette solo le deroghe relative alle posizioni del soggetto che contesta la scelta della stazione appaltante di bandire la gara, dell’operatore di settore che assume l’illegittimità di un affidamento diretto e dell’impresa che impugna una clausola del bando escludente, siccome illegittimamente prescrittiva di un requisito di partecipazione o di qualificazione non posseduto dalla ricorrente (Cons. St., Ad. Plen. 7 aprile 2011, n. 4).
Con la medesima decisione, è stato, altresì, precisato che, al di fuori delle deroghe tassative appena sintetizzate, l’unico criterio alla cui stregua dev’essere verificata la condizione dell’azione in esame resta quello per cui “la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, spetti esclusivamente ai soggetti partecipanti ala gara, poiché solo tale qualità si connette all’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela” (Ad. Plen. cit.).
Orbene, in coerenza con tali parametri di giudizio, che non si ravvisa alcuna ragione per non applicare alla fattispecie controversa, va rilevato, per un verso, che la società Pe. non ha partecipato alla procedura che si è conclusa con l’impugnata aggiudicazione all’ATI Br. e, per un altro, che non sussiste alcuna delle tre ipotesi di deroga tassativamente individuate dall’Adunanza Plenaria per riconoscere la legittimazione al ricorso anche ai soggetti che non hanno partecipato alla procedura, per escludere la sussistenza, in capo all’odierna ricorrente, di qualsivoglia posizione soggettiva, differenziata e qualificata, che la legittimi, come tale, alla proposizione del gravame in esame.
La stessa appellante, peraltro, si limita ad assumersi provvista di legittimazione al ricorso sulla sola base della propria qualifica di operatore del settore, allegando, altresì, la sussistenza dell’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura (alla quale si ritiene titolata a partecipare).
Sennonché, come già rilevato, la mera qualità di operatore economico del settore non consente, di per sé, al di fuori delle ipotesi sopra individuate, la proposizione di un ricorso contro gli atti di una procedura alla quale l’impresa ricorrente non ha partecipato, non valendo, da sola, ad integrare gli estremi della titolarità di una posizione soggettiva differenziata e qualificata nella quale si risolve la legittimazione al ricorso (secondo i criteri identificativi ut supra enunciati).
Resta, peraltro, del tutto ininfluente, ai fini del giudizio di ammissibilità del ricorso al TAR, la documentata allegazione della sussistenza di concrete possibilità di aggiudicazione del servizio, in esito all’auspicata nuova gara, posto che, in ogni caso, la predetta dimostrazione non varrebbe ad attribuire alla ricorrente la legittimazione di cui risulta carente.
4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, il rigetto dell’appello e la conferma della impugnata declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, che esime il Collegio dalla disamina, nel merito, dei motivi del gravame originario, riproposti in appello.
5.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 28 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la società appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore delle Amministrazioni statali costituite e in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del sig. Br. Ro. An..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Carlo Deodato – Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Depositata in Segreteria il 26 maggio 2016.

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