Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 maggio 2016, n. 2229

La mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, tanto che minimi scostamenti dal livello di richiesto reddito minimo necessario sono stati ritenuti non ostativi ad un atto favorevole dell’Amministrazione

 

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 26 maggio 2016, n. 2229

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 510 del 2016, proposto dalla

sig.ra Xi. Fa., rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Em. Bo., con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del C.d.S. in Roma, piazza (…);

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e la Questura di Rovigo, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Veneto, Venezia, n. 927 del 14 agosto 2015;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Rovigo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e udito l’avvocato dello Stato Ma. La Gr.;

Previo avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. Amm.;

Premesso il contenuto dell’atto di appello, da intendersi integralmente richiamato;

Considerato che la ricorrente, presente in Italia dal 2010, ha ottenuto un primo permesso di soggiorno in data 31 agosto 2010 e poi nel 2012 il ricongiungimento al marito e alla figlia minore;

Rilevato che l’interessata ha ottenuto un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Modena, con scadenza al 30 agosto 2014, ed ha poi chiesto il rinnovo per permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Ritenuto che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di cui al provvedimento del Questore di Rovigo del 27 marzo 2015, è dipeso dall’insufficienza del reddito, “come risultante dalle banche dati contributive”, inferiore ad euro 11.637,86 annui, richiesti secondo i parametri dell’art. 29 del D.lgs. n. 286 del 1998;

Ritenuto che la sentenza in epigrafe impugnata ha rigettato il ricorso n. r.g. 938/2015, proposto dall’interessata ritenendo sussistenti le ragioni poste a base del diniego;

Considerato che, tuttavia, la ricorrente dimostra con vari elementi indiziari (buste paga e certificazioni del datore di lavoro) il possesso di un reddito superiore a 6.000 euro e afferma di disporre di un alloggio gratuito di proprietà del datore di lavoro, mentre il solo dato desumibile dalle banche dati contributive, nelle quali sono inseriti dati conseguenti essendo dipendente da comportamenti tenuti dal datore di lavoro, non potrebbe ritenersi l’unico dato attendibile quale prova del reddito effettivamente percepito dallo straniero (sez. III, 3 agosto 2015, n. 9229);

Considerato, ancora, che effettivamente il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596);

Rilevato che, tuttavia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, tanto che minimi scostamenti dal livello di richiesto reddito minimo necessario sono stati ritenuti non ostativi ad un atto favorevole dell’Amministrazione (C.d.S., sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3793; Sez. III, n. 9229 del 2015, citata);

Considerato che, soprattutto, in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, in ragione dei quali, tra l’altro, è stato effettuato il “ricongiungimento familiare”, è necessario un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l’esigenza, da un lato, di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica e di regolare i flussi migratori e, dall’altro, l’esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli artt. 29 e segg. della Costituzione, senza discriminazione alcuna (Corte Cost., 18 luglio 2013, n. 202);

Considerato, pertanto, che l’atto impugnato in primo grado va annullato, salvi gli ulteriori provvedimento della Questura di Rovigo, perché vi sia la rivalutazione della situazione personale e reddituale della ricorrente, alla luce dell’esistenza dei legami familiari di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 268 del 1998, nonché del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e tenendo conto, altresì, degli elementi di prova del reddito prodotto e dell’alloggio di cui l’interessata ha la disponibilità;

Considerato, in conclusione, che l’appello va accolto, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello n. 510 del 2016 e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso n. 938 del 2015 ed annulla il provvedimento del Questore di Rovigo del 27 marzo 2015.

Spese compensate dei due gradi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Depositata in Segreteria il 26 maggio 2016

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