Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 24 maggio 2016, n. 2204

Ai sensi dell’art. 82, c. 1, c.p.a., una volta ricevuto l’apposito avviso comunicato dalla Segreteria, occorre presentare entro detto termine di gg. 180 alla data di ricezione di quest’ultimo una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta e dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore, in caso contrario verificandosi, come nella specie, l’estinzione del ricorso per perenzione

 

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 24 maggio 2016, n. 2204

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2495/2009 RG, proposto dalla

Sc. e Mo. s.r.l. in fallimento, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difeso dall’avv. Fr. Co., con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via (…);

contro

il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gi. Di Be., con domicilio eletto in Roma, c.so (…), presso l’avv. Ma.;

nei confronti di

Al. Ma. ed altri , non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per il Lazio – sede staccata di Latina – n. 80 del 31 gennaio 2008, resa tra le parti e concernente la decadenza della Società appellante dal diritto di superficie per l’area (omissis) in (omissis).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del solo Comune intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 28 aprile 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite gli avvocati Co. e Di Be.;

Ritenuto in fatto che:

a) il 7 maggio 1979, la Sc. & Mo. s.r.l. ed il Comune di (omissis) stipularono la convenzione con cessione del diritto di superficie sull’area edificabile compresa nel PDZ (omissis) ai sensi dell’art. 35, VIII c. della l. 22 ottobre 1971 n. 865, affinché la predetta Società vi costruisse svariati alloggi d’edilizia convenzionata e sovvenzionata;

b) l’art. 4 della convenzione fissò il prezzo di cessione di questi ultimi, ai sensi del DM 3 ottobre 1975, “… entro il limite massimo di lire 171.000 al mq…”, spettando al concessionario di realizzare le opere d’urbanizzazione ed al Comune quelle previste dal PDZ a servizio dei complessi residenziali esistenti e realizzandi;

c) detta Società, asserendo d’aver realizzato per intero il programma costruttivo de quo, fu dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Latina n. 115 del 23 novembre 1985, per cui la relativa curatela decise di comunicare agli assegnatari di tali alloggi la volontà di sciogliersi dagli impegni negoziali con loro ai sensi dell’art. 72, IV c., II per. del RD 16 marzo 1942 n. 267 (l. fall.), al fine di mettere in vendita gli alloggi stessi al prezzo di libero mercato;

d) con deliberazione n. 6 del 24 marzo 1995, il Consiglio comunale di (omissis) statuì di procedere alla revoca del diritto di superficie, contro la quale insorse detta Società avanti al TAR Latina, con il ricorso n. 751/95 RG, deducendo cinque articolati mezzi di gravame;

e) nelle more di quel giudizio, il Comune di (omissis) emanò la delibera consiliare n. 41 del 27 maggio 1996 (decadenza dalla concessione ed estinzione del diritto di superficie), anche questa impugnata da detta Società innanzi al TAR Latina (ricorso n. 1582/96 RG), deducendo altri ed articolati gruppi di censure;

f) con sentenza n. 80 del 31 gennaio 2008 e riuniti i citati ricorsi, l’adito TAR ne ha dichiarato inammissibile il primo e respinto il secondo, in quanto il fallimento della ricorrente ne fece venir meno i requisiti d’idoneità e determinò l’incompatibilità tra il conferimento degli alloggi in questione alla massa fallimentare e la conservazione della finalità pubblica perseguita col PDZ, donde il presente appello;

Considerato in diritto che:

g) preliminare s’appalesa la valutazione dell’eccezione di perenzione ex art. 82 c.p.a., sollevata dal Comune intimato (nella memoria depositata il 23 giugno 2015), per non aver la curatela fallimentare appellante sottoscritto l’istanza di fissazione d’udienza dopo la comunicazione dell’avviso di perenzione inoltrato dalla Segreteria della Sezione (in data 12 maggio 2014), nonché per omessa produzione dell’atto autorizzativo da parte del Giudice delegato al fallimento;

h) tale eccezione va accolta, perché il 20 novembre 2014 la curatela appellante ha depositato agli atti di causa sia la procura a favore del nuovo difensore, sia la nuova istanza di fissazione dell’udienza ai sensi del medesimo art. 82, c. 1, c.p.a. ma, mentre la prima reca pure la sottoscrizione del curatore pro tempore dott. Fr. Ma. (però ai soli fini del conferimento della procura alla lite), la seconda, pur se intervenuta entro il termine perentorio di gg. 180 dalla comunicazione di segreteria, reca la sola sottoscrizione del nuovo difensore avv. Co.;

i) sicché, in disparte l’affermata ma non documentata autorizzazione del Giudice delegato, non è stata comunque impedita la perenzione, in quanto ai sensi del ripetuto art. 82, c. 1, una volta ricevuto l’apposito avviso comunicato dalla Segreteria, occorre presentare entro detto termine di gg. 180 alla data di ricezione di quest’ultimo una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta e dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore, in caso contrario verificandosi, come nella specie, l’estinzione del ricorso per perenzione (cfr., per tutti, Cons. St., V, 29 ottobre 2014 n. 5350);

l) – nondimeno e per sola chiarezza espositiva, gli alloggi furono realizzati dall’appellante in bonis in base alla convenzione ex art. 35, VIII c. della l. 865/1971 del 7 maggio 1979 (della quale qui si controverte) e nell’ambito d’un programma di ERP sovvenzionata, convenzione la quale, realizzata ad iniziativa pubblica da parte dei privati, anch’essa rappresenta un servizio pubblico aventi le caratteristiche seguenti: a) – soddisfa un interesse collettivo; b) – fa fronte ad un bisogno essenziale che il mercato non è in grado di soddisfare pienamente; c) – fa riferimento ad un sistema di provvista dei mezzi e di attuazione degli interventi dominato dal regime pubblicistico;

m) pertanto, poiché pure tal convenzione compose con la concessione del diritto di superficie per le aree d’intervento ERP la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituì così tra il Comune e l’appellante un rapporto che è unitario ed è diritto pubblico (arg. così ex Cass., sez. un., 9 novembre 2012 n. 19390, tant’è che sono attratte alla cognizione di questo Giudice pure le pretese risarcitorie attinenti alla convenzione stessa), costituisce esercizio di poteri pubblici autoritativi, finalizzati al perseguimento dei dianzi citati interessi della collettività, l’attività preordinata alla revoca o alla decadenza della concessione per la sopravvenuta perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto attuatore (arg. ex Cons. St., IV, 17 ottobre 2010 n. 6982), oppure per gravi deviazioni di questo dalle finalità d’interesse pubblico cui l’ERP è preordinata per legge e che sono stabilite in concessione;

n) tali deviazioni s’incentrano, nel caso in esame ed in disparte il fallimento del soggetto attuatore, proprio nelle volontà di questo di conferire gli alloggi ERP oggetto del rapporto concessorio alla massa fallimentare al fine di venderli al libero mercato, così distogliendoli dalla loro inderogabile assegnazione jure publico ai soggetti a ciò titolati per legge;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 2495/2009 RG) in epigrafe, dichiara estinto il presente giudizio.

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2016, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Vito Poli – Presidente

Raffaele Greco – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Depositata in Segreteria il 24 maggio 2016.

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