Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25 luglio 2017, n. 3675

Per alcune categorie di illeciti penali (reati inerenti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e la libertà sessuale), la normativa sull’immigrazione prevede che il giudizio di pericolosità è presunto dal legislatore (Corte Cost. n. 148/2008) e dunque non necessita di ulteriori specifiche motivazioni

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 25 luglio 2017, n. 3675

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10123 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Sa., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);

contro

Ministero dell’Interno ed altri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VI.

n. 03876/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Napoli e di U.T.G. – Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati An. Sa. e l’Avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E’ impugnta dal cittadino straniero -OMISSIS-, la sentenza del Tar Campania n. 3876/2015, di rigetto del ricorso prodotto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Deduce la carenza di motivazione del provvedimento e della sentenza che ne riconosce la legittimità, sotto il profilo dell’insussistenza di un mero automatismo della condanna penale, senza alcuna valutazione, in concreto della pericolosità dell’autore del reato.

Si è costituita con memoria formale, la Questura di Napoli, per resistere al ricorso in appello.

Osserva al riguardo, il Collegio, che a carico del ricorrente, cittadino tunisino, figurano:

1. una sentenza di condanna per il reato di “rissa” art. 588/2°c C.P.;

2. una sentenza di condanna, ex art. 444 445 c.p.p. per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti” – art. 73 /5°c DPR. n. 309/1990.

Ora quest’ultima condanna, indipendentemente, dalla tenuità o dalla gravità della condotta, costituisce condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio dello Stato, stante la chiara previsione dell’art. 4/3° c del D.lgs. n. 286/1998 che non consente il rilascio del titolo autorizzatorio per reati inerenti gli stupefacenti.

In sostanza per alcune categorie di illeciti penali (reati inerenti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e la libertà sessuale), la normativa sull’immigrazione prevede che il giudizio di pericolosità è presunto dal legislatore (Corte Cost. n. 148/2008) e dunque non necessita di ulteriori specifiche motivazioni, le quali, ciò nonostante, sono state, ugualmente, formulate nel provvedimento dell’Autorità di Polizia.

Infatti nel contestato decreto si afferma che “lo straniero ha dimostrato di utilizzare il proprio soggiorno, non per inserirsi, ma per porre in essere attività delittuose, da cui trarre, anche in parte i propri mezzi di sostentamento”.

In base a tali elementi lo straniero è stato ritenuto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, a nulla rilevando la circostanza che il medesimo abbia successivamente richiesto il beneficio della riabilitazione, poiché, allo stato, tale riconoscimento non è intervenuto.

Ne discende che tutte le argomentazioni contenute nell’appello sono destituite di fondamento e quindi il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese, tenuto conto del prevalente carattere interpretativo delle questioni poste.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere

Umberto Realfonzo – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Sergio Fina – Consigliere, Estensore

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