Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 agosto 2017, n. 3900

Il trattamento economico di favore di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001 è riconosciuto in relazione ad un trasferimento del militare disposto d’ufficio in una sede diversa da quella di appartenenza e tanto al dichiarato scopo di alleviare i disagi propri di uno spostamento d’autorità.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 4 agosto 2017, n. 3900

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6579 del 2013, proposto da:

Gi. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. S. Ra., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I BIS, n. 1677/2013, resa tra le parti, concernente diniego corresponsione indennità di trasferimento di cui alla l.86/01.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati S. Ra.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio l’odierno appellante invocava l’annullamento della disposizione emessa dalla Direzione Territoriale di Amministrazione del Comando III Regione Aerea dell’Aeronautica Militare – Feg. Prot. N.TR3-843/269 in data 11 febbraio 2004 che aveva escluso per gli Ufficiali in ferma biennale, vincitori di concorso in s.p.e., tra cui il ricorrente, il trattamento economico di trasferimento di cui alla legge 29/3/2001, n. 86, di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, e segnatamente, del conseguente addebito del trattamento economico di trasferimento disposto dal Servizio Amministrativo 9ª Brigata Aerea, comunicato con nota del 15 marzo 2004; concludeva il ricorrente chiedendo la declaratoria del suo diritto alla corresponsione del predetto trattamento economico.

2. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando che non fosse applicabile al suo caso, come previsto dall’atto impugnato, il dettato dell’art. 1 della L. n. 86 del 29 marzo 2001.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente, lamentando che: a) la motivazione del TAR sarebbe corretta se il ricorrente avesse invocato il trattamento economico previsto dall’art. 1, l. n. 100/1987, ma la fattispecie in questione ricadrebbe sotto l’ombrello dell’art. 1, l. 86/2001, che si applicherebbe all’appellante, dal momento che egli in quanto vincitore di concorso per la quota di riserva fruirebbe di una continuità della prestazione di servizio. Circostanza quest’ultima che gli consentirebbe di beneficiare dell’indennità prevista dal citato art. 1, che porrebbe quale unica condizione che il trasferimento di autorità sia presso un’altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza. Tanto a prescindere dalla posizione giuridica del militare, in conformità a quanto avrebbero sancito alcuni pareri resi da questo Consiglio in sede consultiva; b) il TAR avrebbe omesso di motivare sul denunciato eccesso di potere, anche per disparità di trattamento, discendente dal fatto che con parere della Direzione Generale per il Personale Militare del 2 gennaio 2003 e con circolare della Direzione territoriale di amministrazione del Comando III Regione Aerea dell’Aereonautica Militare avesse affermato un principio opposto a quello contenuto nell’atto impugnato.

4. In data 7 dicembre 2012 si costituisce in giudizio l’amministrazione appellata.

5. Nelle successive difese l’appellante insiste nelle proprie conclusioni.

6. L’appello è infondato e non può essere accolto.

6.1. È bene ribadire come già precisato dalla pronuncia impugnata che l’odierno appallante: I) è stato nominato “ufficiale di complemento” il 6.4.2001 (ferma biennale con decorrenza 16.3.2002 presso il 32° Stormo dell’Aeronautica militare di Amendola); II) è stato nominato sottotenente con decorrenza 12.11.2002 (vincitore di concorso in S.P.E.); III) è stato inviato alla frequenza del corso SPE presso la Scuola di Guerra Aerea di Firenze (dal 20.1 all’11.5.2003); IV) è stato assegnato (quale prima sede di servizio permanente successiva all’espletamento del corso) alla 9ª Brigata Aerea di Pratica di Mare.

Tanto premesso occorre rammentare che secondo l’art 1, comma 1, l. 86/2001, nel testo vigente all’epoca di adozione dell’atto impugnato: “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

È evidente che l’ambito soggettivo di applicazione della norma è tale da estendersi al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente. Nella fattispecie, come correttamente, individuato dal primo giudice l’odierno appellante non rientra in nessuna delle descritte categorie, dal momento che quest’ultimo al tempo in cui è stato destinato alla prima sede di servizio aveva la qualifica di ufficiale di complemento, quindi, non era in servizio permanente. Tanto è vero che il trasferimento è avvenuto tra la sede in cui ha svolto il corso SPE e la prima sede di servizio.

Pertanto, risulta destituita di fondamento la prospettazione dell’appellante secondo la quale sarebbe del tutto indifferente la posizione giuridica del militare. Ovvero la diversa considerazione che dovrebbe apprezzarsi la continuità di servizio nei confronti della stessa amministrazione.

La giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, (cfr. ex plurimis, Cons. St., n. 3163/2012) ha chiarito a più riprese che il trattamento economico di favore di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001 è riconosciuto in relazione ad un trasferimento del militare disposto d’ufficio in una sede diversa da quella di appartenenza e tanto al dichiarato scopo di alleviare i disagi propri di uno spostamento d’autorità.

Nella fattispecie, invece, l’appellante in questione al termine del corso di SPE ha ottenuto dall’amministrazione l’indicazione della prima sede di servizio. Pertanto, non ha subito un trasferimento d’autorità, ma ha goduto dell’indicazione fisiologica della prima sede di servizio.

6.2. Non merita condivisione neanche la censura inerente il denunciato eccesso di potere a fronte del diverso avviso contenuto nel parere della Direzione Generale per il Personale Militare del 2 gennaio 2003 e nella circolare della Direzione territoriale di amministrazione del Comando III Regione Aerea dell’Aereonautica Militare.

L’interpretazione offerta con gli atti in questione, infatti, non risulta essere legittima, sicché non può imputarsi all’atto impugnato la presenza di un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento, dal momento che quest’ultimo ha sposato un’esegesi conforme alla disciplina legislativa. Sicché non si può chiedere all’amministrazione di continuare a serbare un’interpretazione contra legem, invocando il principio di non contraddizione o quello di parità di trattamento.

7. L’appello in esame merita, quindi, di essere respinto. Nella particolare complessità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese dell’odierno grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Troiano – Presidente

Oberdan Forlenza – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

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