Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 16 settembre 2014, n. 4702

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2013, proposto da:
Mo.Kh., rappresentato e difeso dall’avv. D.Gi., con domicilio eletto presso D.Gi. in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Piacenza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00009/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno elettronico per motivi di attesa di occupazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Piacenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato D.Gi. e l’avvocato dello Stato Sp.Lu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

 
1. – L’attuale appellante Mo.Kh. aveva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna – sezione staccata di Parma il provvedimento con il quale l’Amministrazione gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione sul presupposto di una riportata condanna ad anni 3, mesi 2, e multa di 14.000,00 Euro, per cessione di sostanze stupefacenti continuata in concorso (12 diversi fatti illeciti) deducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.
2. Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 00009/2013 affermando che “per il combinato disposto degli artt 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, la condanna (anche non definitiva) per un qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, non importa se più o meno grave, comporta automaticamente il divieto ope legis del rilascio. Sotto questo profilo, pertanto, il diniego del rinnovo era un atto vincolato”. (Cons. St., Sez. III, 25 settembre 2012, n. 5089).
3. – L’appellante contesta la sentenza che ha omesso di considerare che il reato commesso era di lieve entità, riconosciuta dal giudice penale, che ha anche concesso le attenuanti generiche, segno evidente di un giudizio sulla personalità dello straniero interessato confermato anche dalla ulteriore concessione degli arresti domiciliari per scontare la pena, dal percorso educativo e socio riabilitativo svolto e successivamente dal permesso di esercitare la professione di commerciante ambulante, che comporta continuo contatto con il pubblico. Tutto ciò attesta un giudizio di assoluta mancanza di pericolosità sociale. La sentenza come il provvedimento impugnato hanno anche ignorato il pregresso radicamento lavorativo e sociale dello straniero e anche gli importanti legami familiari in Italia che ha in Italia, ove vive con la famiglia della sorella e del cognato regolarmente residenti in Italia. L’appellante richiama quindi l’ampia giurisprudenza che non giudica legittimo l’automatismo conseguente a condanne per reati ostativi quando il reato è di minore entità e costituisce un episodio un unico e isolato in un contesto di regolarità e radicamento sociale e familiare.
4. – L’Amministrazione appellata si è costituita senza formulare difese.
5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare con la ordinanza n. 1936/2013 osservando che il carattere ostativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno delle condanne in materia di stupefacenti è stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 e non ravvisando elementi che possono attenuare l’automatismo di tali effetti ai sensi dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, del medesimo decreto.
6. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 22 maggio 2014.
7. – L’appello è infondato.
7.1. – Il Collegio deve confermare l’orientamento già espresso con la ordinanza n. 1936/2013, non essendo nel frattempo sopravvenuti fatti nuovi né mutamenti legislativi o derivanti dalla giurisprudenza costituzionale, che possano influire sul carattere automaticamente ostativo della condanna riportata dall’appellante ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nella ordinanza stessa e possano quindi richiedere anche un riesame del provvedimento certamente legittimo a suo tempo adottato.
7.2. – Infatti, le circostanze a favore dell’appellante richiamate dell’appello potrebbero bilanciare il dato negativo della condanna subita (e quindi richiedere un riesame del provvedimento legittimo a suo tempo adottato) solo se concorressero fatti anche sopravvenuti (quali il ricongiungimento familiare o situazioni assimilabili ovvero il possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo ovvero anche l’intervenuta riabilitazione), che la legge e la giurisprudenza consolidata considerano esimenti rispetto all’operare del mero automatismo ostativo delle condanne indicate nell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 ai fini dell’ingresso in Italia o del rinnovo del permesso di soggiorno per il richiamo del citato art. 4, comma 3, da parte dell’art. 5, comma 5, dello stesso decreto.
8. – L’appello deve essere pertanto respinto.
9. – In relazione alla natura della controversia, le spese per questa fase del giudizio possono essere compensate tra le parti.
 

P.Q.M.

 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza –
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Salvatore Cacace – Consigliere
Bruno Rosario Polito – Consigliere
Vittorio Stelo – Consigliere
Alessandro Palanza – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 16 settembre 2014.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *