Le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione del giudice italiano secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lugano del 2007

Corte di Cassazione, sezioni unite civile, Sentenza 4 marzo 2019, n. 6280.

La massima estrapolata:

Le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione del giudice italiano secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lugano del 2007 sono quelle al momento dell’instaurazione della domanda e non quelle al momento della conclusione del contratto. E’ competente il giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, quale un istituto bancario, che svolga attività professionali, anche tramite mandatari o società collegate, cui si riconducano i contratti per cui è causa, facendo scattare così il principio di territorialità. L’acquisto di obbligazioni emesse da uno Stato estero rientra nella categoria dei contratti dei consumatori e, pertanto, la relativa azione può essere esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore.

Sentenza 4 marzo 2019, n. 6280

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4286-2017 proposto da:
(OMISSIS) SA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7216/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ di diritto svizzero (OMISSIS) SA ricorre, con atto notificato il 03/02/2017 ed articolato su tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 7216 del 29/11/2016 – notificata il 07/12/2016 – con cui la Corte d’appello di Roma, ha accolto il gravame di (OMISSIS) avverso la declinatoria della giurisdizione in favore del giudice di Lugano (CH) ed affermato invece quella del giudice italiano, rimettendo le parti al primo giudice ai sensi dell’articolo 353 c.p.c., sulla domanda proposta (con atto di citazione del febbraio 2011) dalla (OMISSIS) per il risarcimento dei danni – per circa Euro 267.000 oltre accessori – derivati dalle illegittime condotte della Banca di Lugano SA – dante causa della convenuta – nell’esecuzione e gestione di due contratti di conto corrente da lei con quella stipulati in data 11/09/2000.
2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la disciplina dell’articolo 15 – paragrafo 1 lettera c) – e 16 del Regolamento (CE) n. 44/01 (sul presupposto dell’identita’ del suo tenore testuale con l’articolo 15 della Convenzione di Lugano del 2007) e, a sostegno di tale conclusione (compendiata nell’affermazione: “non solo puo’ sostenersi che (OMISSIS) svolge attivita’ in Italia, ma che questa… rappresenta una presenza globale nel settore dell’investimento mobiliare con attivita’ rivolte in Italia e verso i piu’ grandi centri finanziari del mondo”) ha argomentato:
– in primo luogo, che la (OMISSIS) SA rappresentava la piu’ grande societa’ del gruppo (OMISSIS) ltd, a sua volta presente in Italia “all’epoca dei fatti dedotti in giudizio” attraverso due societa’, la (OMISSIS) srl e la (OMISSIS) spa, sicche’ l’attivita’ di gestione globale del patrimonio per conto di terzi, costituente l’oggetto sociale di queste ultime e della capogruppo, si identificava con quella della convenuta (OMISSIS) SA, i cui CEO, CFO e Consiglio di amministrazione erano i medesimi della capogruppo;
– escludersi l’efficacia della proroga pattizia di giurisdizione a favore del foro di Lugano, in forza dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 44/01, che ammetteva si’ la deroga, ma a particolari condizioni, tra cui segnatamente la posteriorita’ della pattuizione rispetto al sorgere della controversia, non sussistenti nella specie;
– infine, doversi attribuire decisiva rilevanza al fatto che la (OMISSIS) SA avesse svolto la sua attivita’ anche verso l’Italia, qualificando i soggetti che avevano convinto la (OMISSIS) a stipulare i contratti con la (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS), anche se identificato con tale (OMISSIS)) come consulenti della (OMISSIS) SA ed anzi suoi promotori od agenti: ad attivita’ similari avendo (e senza nemmeno rilevanza del luogo di conclusione del contratto, nella specie avvenuta all’estero) la Corte di giustizia UE ricondotto anche la nozione di “pubblicita’” rilevante ai fini della applicazione della disciplina sui contratti dei consumatori.
3. Al ricorso resiste con controricorso la (OMISSIS), contestando sia l’ammissibilita’ – anche per novita’ – che la fondatezza delle ragioni dedotte dalla controparte; e, per la pubblica udienza del 12/02/2019, le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, che ha ad oggetto una pronuncia del giudice d’appello di declaratoria di sussistenza della giurisdizione del giudice italiano negata invece dal primo giudice e senza alcuna altra statuizione di merito, va innanzitutto qualificato ammissibile anche ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 3, alla stregua della piu’ recente interpretazione di questa Corte, alla quale va data continuita’ (Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25774; Cass. Sez. U. 29/09/2017, n. 22857): invero, “la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo ex articoli 353 o 354 c.p.c., e’ immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’articolo 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate”.
2. Ora, la controversia investe la questione dei presupposti della giurisdizione del giudice italiano, quale giudice del foro del consumatore, in relazione ad un duplice contratto bancario, evidentemente esteso anche alla gestione di titoli, stipulato in Svizzera nel 2000 da una cittadina italiana.
3. In particolare, l’odierna ricorrente lamenta, col primo motivo, la “violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, dell’articolo 15, par. 1, lettera c) Reg. (CE) 44/01 – il cui testo corrisponde perfettamente a quello dell’articolo 15, comma 1, lettera c) della nuova Convenzione di Lugano del 30.10.2007 – e dell’articolo 16 Reg. (CE) 44/01 – il cui testo e’ di uguale tenore rispetto a quello dell’articolo 16 della Nuova Convenzione di Lugano – in relazione all’affermazione della sentenza impugnata secondo cui ai contratti conclusi con la sig.ra (OMISSIS) si sarebbe dovuto applicare il foro esclusivo del consumatore e quindi, in particolare, la disciplina prevista dall’articolo 16 del predetto regolamento”; in estrema sintesi, argomentando:
– che poiche’, per l’oggetto dei contratti, si rientrava nella lettera c) del par. 1 dell’articolo 15 del Reg. (CE) 44/01, mancava la prova di esercizio di attivita’ professionali o commerciali di essa originaria convenuta Banca in Italia all’epoca della conclusione del contratto e quindi nell’anno 2000;
– che anzi, nella specie, il (OMISSIS) (pacificamente prima appartenente al concorrente gruppo (OMISSIS) o (OMISSIS)) era confluito in (OMISSIS) solo nel 2005;
che comunque, contrariamente a quanto operato dai giudici di secondo grado, non andavano confuse la convenuta ( (OMISSIS) SA) con altre societa’ del medesimo gruppo (aventi sedi in Italia, (OMISSIS) srl e (OMISSIS) spa, costituite oltretutto il 2002 e 2006), queste controllate da un’altra ed anch’essa distinta persona giuridica (la (OMISSIS) ltd);
– che, in ogni caso, l’attivita’ di procacciamento era stata svolta dai promotori ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) in proprio o quali rappresentanti di autonoma societa’ (poi fallita, la (OMISSIS)), senza alcun collegamento, pertanto, con la Banca di Lugano;
– che del resto, ove si fosse ritenuta applicabile la Convenzione di Lugano del 1988, sarebbero stati necessari i piu’ stringenti requisiti della contemporaneita’ di una proposta specifica e del compimento in Italia degli atti di conclusione del contratto, requisiti entrambi mancanti nella specie.
4. Quindi, col secondo motivo, la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, dell’articolo 15, par. 1, lettera c) Reg. (CE) 44/01 – il cui testo corrisponde perfettamente a quello dell’articolo 15, comma 1, lettera c) della nuova Convenzione di Lugano del 30.10.2007 – e dell’articolo 16 Reg. (CE) 44/01 – il cui testo e’ di uguale tenore rispetto a quello dell’articolo 16 della Nuova Convenzione di Lugano – in relazione all’affermazione della sentenza impugnata secondo cui ai contratti conclusi con la sig.ra (OMISSIS) si sarebbe dovuto applicare il foro esclusivo del consumatore e quindi, in particolare, la disciplina prevista dall’articolo 16 del predetto regolamento”; ed al riguardo, la (OMISSIS) SA:
– nega che il (OMISSIS) possedesse, al tempo della conclusione del contratto, in Italia una sede o ivi avesse operato, ricordando che quello entro’ a far parte del gruppo (OMISSIS) solo nel 2005;
– ancora, nuovamente sottolinea essere stati gli accertamenti della corte territoriale riferiti all’appartenenza delle societa’ italiane alla Holding e non alla societa’ convenuta (che a sua volta era controllata dalla capogruppo);
– infine, ricorda che comunque tali societa’ italiane erano state costituite nel 2002 e nel 2006 e quindi dopo i fatti, questi identificati con la stipula dei contratti per il cui inadempimento era causa.
5. Per concludere, la ricorrente deduce, col terzo motivo, la “violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, dell’articolo 17 Reg. (CE) 44/01 – il cui testo e’ di uguale tenore rispetto a quello dell’articolo 17 della Nuova Convenzione di Lugano – in relazione all’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non varrebbe ad affermare la giurisdizione del giudice straniero la presenza di una clausola di proroga della giurisdizione a favore del foro di Lugano nei contratti di apertura di conto corrente intestati all’attrice, poiche’, vertendosi in tema di contratti del consumatore, si applicano le disposizioni della 3 sezione del Regolamento CE n. 44 del 2001, e quindi l’articolo 17 che ammette la deroga solo a particolari condizioni, ed in particolare, ove pattuita posteriormente al sorgere della controversia”: sul punto, la (OMISSIS) deduce che, non applicandosi le disposizioni in tema di contratti del consumatore in dipendenza delle ragioni gia’ illustrate coi primi due motivi, non si applica neppure la limitazione alle clausole di proroga della relativa competenza reputata operante dalla qui gravata sentenza.
6. Ai fini del corretto inquadramento della controversia, va premesso che si sono succedute la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale fatta a Lugano il 16 settembre 1988 (e resa esecutiva in Italia con L. 10 febbraio 1992, n. 198), nonche’ la successiva Convenzione, dal medesimo oggetto, fatta sempre a Lugano, ma il 30 ottobre 2007 (cosi’ correttamente indicata la data riportata nella qui gravata sentenza), ratificata dall’Unione Europea con decisione del Consiglio del 27/11/2008 ed entrata in vigore, nei rapporti tra U.E. e Confederazione elvetica, il di 01/01/2011.
7. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 63 di quest’ultima “le disposizioni della presente Convenzione si applicano solo alle azioni proposte… posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine”; pertanto, essendo stata la presente azione intentata in primo grado con atto del 07/02/2011, la fattispecie deve reputarsi regolata dai primi paragrafi di ciascuno degli articoli 15 e 16 della medesima Convenzione del 2007, a mente dei quali:
“articolo 15.
1. Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attivita’ professionale e’ regolata dalla presente sezione:
a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; o
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attivita’ commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui e’ domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralita’ di Stati comprendente tale Stato, purche’ il contratto rientri nell’ambito di dette attivita’.
Art. 16:
1. L’azione del consumatore avverso la controparte contrattuale puo’ essere proposta o davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio e’ domiciliata tale parte, o davanti al giudice del luogo in cui e’ domiciliato il consumatore….”.
8. Tali norme sono effettivamente di tenore identico a quelle dei primi paragrafi di ciascuno degli articoli 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel testo anteriore alla sua rifusione di cui al Regolamento 1215/12: e varra’ allora il principio generale stabilito dal paragrafo 1 dell’articolo 1 del Protocollo n. 2 allegato alla detta Convenzione del 2007 (relativo all’interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente), per il quale, “nell’applicare e interpretare le disposizioni della presente convenzione, i giudici tengono debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla Convenzione e della Corte di giustizia delle Comunita’ Europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della presente Convenzione”, cioe’, appunto e fra i primi, del “regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modifiche”.
9. Di conseguenza, anche per determinare, interpretandoli, l’esatto ambito di applicazione dei primi paragrafi degli articoli 15 e 16 della Convenzione di Lugano del 2007 si fara’ affidamento sull’elaborazione delle corrispondenti – in quanto del resto, tra l’altro, di identico tenore testuale – norme del Regolamento (CE) n. 44/01.
10. Giova premettere che queste Sezioni Unite, quando investite della risoluzione di una questione di giurisdizione (Cass. Sez. U. 16/03/1978, n. 1323; Cass. Sez. U. 09/08/1996, n. 7331), dispongono dei piu’ ampi poteri di indagine e di decisione, estesi anche ai presupposti di fatto sulla base dei quali la questione di giurisdizione deve essere risolta, con la conseguenza che non possono ritenersi vincolate in alcun modo ne’ dalle deduzioni delle parti, ne’ dagli accertamenti e dalle qualificazioni giuridiche eventualmente compiuti dai giudici del merito (tanto che, in punto di giurisdizione, ben possono accogliere il ricorso per motivi diversi da quelli proposti: Cass. Sez. U. 18/12/2008, n. 29531).
11. Ritiene il Collegio possibile prendere le mosse dai precedenti di queste Sezioni Unite, pure richiamati dal Pubblico Ministero, di cui a Cass. Sez. U. ord. 20/02/2013, n. 4211, nonche’ a Cass. Sez. U. ord. 02/12/2013, n. 26937, a mente delle quali, rispettivamente:
– “l’acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero deve essere ricompreso nella categoria dei contratti con i consumatori e la relativa azione puo’ essere legittimamente esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore, pure in presenza di eventuali clausole di proroga da quest’ultimo sottoscritte. Anche alla luce delle disposizioni della Carta di Nizza, il cui articolo 38 garantisce un alto livello n) di protezione dei consumatori, deve infatti ritenersi prevalente sulla disposizione della L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 4, comma 2, in tema di deroga alla giurisdizione, l’articolo 3, comma 2, della medesima legge, secondo cui, vertendosi in tema di contratti del consumatore, si applicano le disposizioni della sezione 3 del Regolamento CE n. 44 del 2001 e, quindi, l’articolo 17, che ammette la deroga soltanto a date condizioni ed, in particolare, ove pattuita posteriormente al sorgere della controversia”;
– “ai sensi dell’articolo 5, par. 3, del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di risarcimento dei danni fondata sull’avvenuta offerta in Italia di un contratto di investimento finanziario poi rivelatosi truffaldino, trattandosi di condotta prospettata come diacronicamente preparatoria rispetto all’evento lesivo, individuato dall’attore, sul piano della causalita’ materiale, con riguardo all’investimento compiuto “ab origine” e, “ab initio”, vulnerato dall’attivita’ illecita dei convenuti, che abbia indotto ad un investimento privo di ogni possibilita’ di rendimento”.
12. Ad analoga conclusione puo’ infatti giungersi anche nella fattispecie in esame, dovendo ritenersi che la giurisdizione sulla domanda della (OMISSIS), in base alla prospettazione da lei operata dei fatti a suo fondamento, spetti al giudice italiano ai sensi proprio della lettera c) dell’articolo 15, par. 1, della Convenzione in esame.
13. Infatti, l’attivita’ della convenuta (OMISSIS) SA ed in ogni caso della sua dante causa (OMISSIS), perfino ove non anche direttamente svolta in Italia, era comunque – a termini di quella norma – verso l’Italia diretta: e, perfino ove potesse rilevare il tempo della conclusione del contratto, con il mezzo utile della prestazione di attivita’ da parte di persone qualificatesi (nella prospettazione dell’attrice, ma spettando al merito la verifica della sussistenza o meno in concreto di tale qualifica o dei relativi presupposti) suoi agenti o promotori, se non pure attraverso quella di societa’ appartenenti allo stesso gruppo (in quanto controllate dalla medesima holding o capogruppo e, cioe’, per la (OMISSIS) SA dalla (OMISSIS) ltd) o dalla stessa capogruppo (per la (OMISSIS) e fino al suo assorbimento da parte della (OMISSIS) SA, la (OMISSIS)).
14. Gia’ in linea generale potrebbe affermarsi che, ai sensi dell’articolo 5 c.p.c., ai fini dell’individuazione della giurisdizione rileva lo stato di fatto al momento della proposizione della domanda e quindi non anche quello della conclusione del contratto; in senso almeno in parte analogo, ai fini dell’individuazione del foro del consumatore attraverso la determinazione del suo domicilio, questa Corte ha gia’ sottolineato la rilevanza esclusiva del momento di proposizione della domanda e non gia’ di quello di conclusione del contratto: Cass. Sez. U. ord. 19/05/2009, n. 11532, punto 10.2 delle ragioni in diritto.
15. Su questo presupposto, allora, subito potrebbe rilevarsi che nemmeno e’ stato – se non altro almeno fino all’instaurazione del presente giudizio di legittimita’ – adeguatamente contestato che nel 2011 (momento di proposizione della domanda della (OMISSIS), a pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova Convenzione di Lugano nei rapporti tra la Confederazione elvetica e l’Unione Europea) la (OMISSIS) SA fosse in Italia attiva, sia pure solo sulla prospettata equivalenza dell’attivita’ svolta dalle societa’ controllate in Italia dalla medesima capogruppo della prima e con cui questa aveva coincidenti le formazioni e le persone del Consiglio di amministrazione e di CEO e CFO: equivalenza sostenuta dalla Corte territoriale con argomento non sottoposto a specifica censura, ove si eccettui un generico (e pertanto insufficiente) richiamo alla diversita’ dei soggetti coinvolti, il quale non si fa carico pero’ della ben piu’ pregnante e certo decisiva ragione dell’identita’ dell’impresa, spesa dalla sentenza gravata.
16. Ma pure ove si potesse giungere alla diversa conclusione della rilevanza – ai fini della verifica della sussistenza della giurisdizione di cui alle citate norme della Convenzione del 2007 (e del Regolamento n. 44/01) – del momento di conclusione del contratto e’ chiaro che, viepiu’ in un’ipotesi in cui vi e’ stata successione nel rapporto dal lato del professionista, al momento indicato dovrebbe riferirsi pure la situazione soggettiva rilevante di quest’ultimo: cioe’, se davvero dovesse rilevare che il professionista svolgesse la sua attivita’ in Italia (o, per quel che si dira’, almeno che pure in Italia la dirigesse) al momento della conclusione dei due contratti bancari o assimilati e dedotti in giudizio, allora esigenze minimali di coerenza sistematica imporrebbero che ci si dovrebbe riferire non al professionista titolare del rapporto al momento dell’instaurazione del giudizio, bensi’ allora al professionista ed alle sue caratteristiche al medesimo tempo della stipula del contratto da cui scaturisce il rapporto in contestazione. E, pertanto, andrebbero prese in considerazione non gia’ le condizioni e gli ambiti di operativita’ della (OMISSIS) SA, ma della sua dante causa (OMISSIS), controparte della consumatrice al tempo in cui i contratti furono stipulati.
17. Ed in tal caso, indubitata (almeno fino all’instaurazione del presente giudizio di legittimita’ e non rilevando eventuali successive, evidentemente tardive, contestazioni mosse sul punto) essendo l’appartenenza di questa al gruppo (OMISSIS) ed effettivamente corrispondendo a fatti notori – del resto mai specificamente contestati prima dell’instaurazione del presente giudizio – della dimensione globale di tale impresa bancaria e della conseguente sua operativita’ pure nel settore economico cui appartenevano i contratti (di deposito, conto corrente e gestione titoli) stipulati dalla (OMISSIS) con il (OMISSIS), l’attivita’ svolta dalla capogruppo di questa era sicuramente, se non direttamente espletata, rivolta o diretta anche in Italia.
18. Anche a prescindere dalla maggior coerenza con i principi generali del processo della prima delle due opzioni ricostruttive (sulla rilevanza cioe’ del solo momento di instaurazione della lite) e della sufficienza allora di quella sola ai fini della sussistenza dei presupposti della giurisdizione del giudice del foro del consumatore, e’ peraltro dirimente osservare che, nella prospettazione attorea, i soggetti che materialmente avevano indotto l’attrice ad affidare i suoi risparmi al (OMISSIS) sono stati presentati come intermediari determinanti nella stipula del contratto tra questa e la (OMISSIS), da qualificarsi effettivamente come consumatrice per l’evidente o comunque non adeguatamente contestata (fino all’instaurazione del presente giudizio di legittimita’) estraneita’ dei rapporti a sue attivita’ professionali, mentre l’inadempimento e’ rappresentato – ovviamente, in tesi ed allo stato – con riferimento proprio a detti contratti, di conseguenza ed in tal modo esclusa la ricorrenza di un illecito aquiliano o assimilabile.
19. Tanto comporta che puo’ applicarsi alla fattispecie la nozione di attivita’ “diretta verso” uno dei Paesi aderenti alla Convenzione, ai sensi della lettera del relativo inciso della lettera c) dell’articolo 15, paragrafo 1, di questa: la quale nozione si ricava dall’interpretazione data dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo e, in particolar modo, dalle basilari sentenze 23/12/2015 (Hobohm, in causa C-297/14), 06/09/2012 (Muhlleitner, in causa C-190/11) e 07/12/2010 (Pammer e Hotel Alpenhof GmbH, in cause C-585/08 e C-144/09), le quali hanno fornito le relative coordinate (rispettivamente, ai punti: 32; 44; soprattutto 93).
20. Al riguardo, oltre l’indicazione non tassativa di alcuni elementi in base ai quali riscontrare la direzione dell’attivita’, la piu’ recente di tali pronunce ha configurato il presupposto di cui alla norma in esame anche in un contratto di mandato, qualificato come “prolungamento diretto” dell’attivita’ principale e ad essa “complementare…, essendo volto a consentire di raggiungere l’obiettivo economico perseguito attraverso quest’ultimo contratto”.
21. La nozione in parola (la “direzione” dell’attivita’ economica della controparte del consumatore verso lo Stato nel quale quella e’ da questo convenuta in giudizio) puo’ riferirsi allora anche ai casi in cui consista in attivita’ serventi o strumentali, di sollecitazione al pubblico attraverso agenti o mediatori (beninteso, anche solo prospettati come tali ed impregiudicato l’accertamento dell’effettivita’ di tale presupposto, riservato pero’ – intuitivamente – al merito devoluto al giudice munito di giurisdizione) o perfino attraverso quella di soggetti (come societa’ appartenenti allo stesso gruppo e controllate dalla stessa holding di quella convenuta, con la quale questa abbia perfino coincidenti gli organi gestionali) che, appartenendo allo stesso gruppo imprenditoriale e finanche spendendone una ragione sociale in gran parte comune ad evidente sottolineatura nel pubblico della riferibilita’ ad un unitario centro di interessi, la promuovano o la esercitino anche in proprio.
22. Tutte tali attivita’ (da un lato, sollecitazione e stipula di contratti attraverso agenti o mediatori; dall’altro lato, induzione di affidamento sull’unitarieta’ del centro di interessi di riferimento mediante l’operato di societa’ dello stesso gruppo e comunque avvinte da stretti legami) presentano infatti un collegamento adeguatamente stretto – quanto meno nel senso economico e non formalmente giuridico di cui alla sentenza CGUE Hobohm citata e siccome all’altra, nel primo caso, finalizzate ovvero, nel secondo, di evidente sostegno indiretto o promozione quale mezzo di induzione di affidamento nella collegata – con l’attivita’ abituale svolta dal soggetto non consumatore, cui invece si riconduce la stipula del contratto del cui inadempimento o imperfetto adempimento e’ causa; ed anzi si puo’ dire che tali attivita’ siano lo strumento mediante il quale l’attivita’ economica del professionista si sia diretta appunto, se non altro nella specie, verso un altro degli Stati contraenti della Convenzione e – in particolare – verso l’Italia, donde la giurisdizione dei giudici di questa.
23. Per tali ragioni, i primi due motivi – congiuntamente esaminati per l’evidente loro intima connessione – sono infondati, perche’ la disciplina della Convenzione di Lugano del 2007 trova applicazione nella fattispecie, sia pure per considerazioni solo in parte coincidenti con quelle poste dalla gravata sentenza a fondamento del riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del seguente principio di diritto: “le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione anche secondo le disposizioni della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall’Unione Europea con decisione del Consiglio del 27/11/2008 ed entrata in vigore, nei rapporti con la Confederazione elvetica, il di 01/01/2011) sono quelle al momento dell’instaurazione della domanda e non quelle al momento della conclusione del contratto per cui e’ causa; in ogni caso, ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 15 e del primo paragrafo dell’articolo 16 di detta Convenzione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilita’ contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, quale un istituto bancario, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o sostenendole con l’attivita’ di societa’ strettamente collegate, attivita’ professionali cui si riconducano i contratti per cui e’ causa”.
24. Una volta riconosciuta la necessaria applicazione del combinato disposto dei paragrafi 1 di ciascuno degli articoli 15 e 16 della richiamata Convenzione, e’ evidente l’infondatezza pure del terzo motivo di ricorso: l’articolo 17 di quella esclude l’efficacia di clausole di proroga o deroga della competenza giurisdizionale per il caso di contratti stipulati dai consumatori rientranti nelle previsioni dei precedenti articoli 15 e 16, a meno che non ricorrano tre distinte i evenienze, cioe’ che quelle siano pattuite posteriormente al sorgere della controversia, o che consentano al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o che, stipulate tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, attribuiscano la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.
25. Ed al riguardo la stessa ricorrente deduce l’inapplicabilita’ del detto articolo 17, ma sul presupposto che nella specie non possa trovare applicazione il combinato disposto dei primi paragrafi degli articoli 15 e 16: e pero’ questo presupposto e’ stato appena escluso e, in ogni caso, non e’ neppure dedotto adeguatamente – se non altro nel ricorso per cassazione, non potendo rilevare alcuna eventuale sua integrazione con atti successivi – che, nella specie, fosse intercorsa tra le parti una convenzione in regola con tutte le previsioni dell’articolo 17.
26. Il ricorso e’, in definitiva, rigettato e le spese non possono che seguire la soccombenza, in relazione al valore della controversia quale si ricava dagli atti di causa.
27. Infine, va dato atto – mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del comma 1-bis del detto articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del’ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma del co. 1-bis dello stesso articolo 13.

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