Notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. e la raccomandata informativa

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6254.

La massima estrapolata:

In tema di notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. la raccomandata cosiddetta informativa, poiche’ non tiene luogo dell’atto da notificare ma contiene la semplice notizia del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non e’ soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicche’ occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria

Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6254

Data udienza 17 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25333-2017 proposto da:
(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di ISOLA GIGLIO, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 493/2017 del TRIBUNALE di GROSSETO, emessa il 13/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) snc propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Isola del Giglio, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto 18.5.2017, che ha accolto l’appello incidentale di controparte e dichiarato inammissibile l’opposizione proposta, confermando l’ordinanza ingiunzione che aveva ingiunto il pagamento di Euro 2005,60 per inosservanza del turno invernale di apertura degli esercizi commerciali, come da verbale della polizia municipale.
Per quanto ancora interessa la sentenza ha statuito che la L. n. 689 del 1981, articolo 22, stabilisce un termine perentorio per l’opposizione non osservato e richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 3/2010 circa il perfezionamento della notifica ex articolo 140 c.p.c., con la conclusione che la raccomandata informativa risultava ricevuta il 26.3.2009, il termine per l’opposizione scadeva il 27.4.2009 mentre il ricorso risultava depositato il 29.4.2009.
La ricorrente denunzia 1) vizi di motivazione in relazione alla dichiarata tardivita’ dell’opposizione e violazione degli articoli 140 e 145 c.p.c., in ordine all’esistenza delle infruttuose ricerche perche’ la parte aveva attivato il servizio seguimi e l’atto era stato ritirato il 14.4.2009.
Con relazione ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata proposta la manifesta inammissibilita’ del ricorso.
Cio’ premesso si osserva:
Preliminarmente va respinta l’eccezione del controricorrente di invalidita’ della procura che e’ in calce al ricorso, e’ datata 31 luglio 2017, precede la relata di notifica del 24 ottobre 2017 ed e’ riferita al “presente giudizio”, donde nessuna incertezza sulla specialita’ ed anteriorita’ della stessa.
Il motivo come proposto sembra prospettare un errore revocatorio rispetto all’affermazione della sentenza che la raccomandata informativa risultava ricevuta il 26.3.2009, il termine per l’opposizione scadeva il 27.4.2009 mentre il ricorso risultava depositato il 29.4.2009 e non supera la corretta motivazione della sentenza sopra riportata, conforme alla giurisprudenza consolidata. Questa Corte (Cass. 18.12.2014 n 26864) ha sancito che “in tema di notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. la raccomandata cosiddetta informativa, poiche’ non tiene luogo dell’atto da notificare ma contiene la semplice notizia del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non e’ soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicche’ occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (nell’enunciare l’anzidetto principio la Suprema Corte ha escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualita’ del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullita’ della notificazione).
Il controricorso alle pagine quindici e seguenti riporta le rituali formalita’ compiute nel procedimento notificatorio relativamente alla notifica dell’ordinanza ingiunzione nelle forme previste dagli articoli 145 e 140 c.p.c., a (OMISSIS), all’epoca socio amministratore e legale rappresentante della (OMISSIS) snc presso la sua residenza anagrafica in (OMISSIS) nel Comune di Isola del Giglio, alla accertata temporanea assenza del destinatario, alla comunicazione di deposito dell’atto presso la casa comunale, con relativa ricevuta postale del recapito in data 26.3.2009.
In particolare il controricorso riporta testualmente la relazione di notifica della ordinanza ingiunzione e l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale e fa riferimento ai documenti 1-2-3- allegati alla comparsa di costituzione del Comune nel giudizio di appello mentre la memoria del ricorrente non controdeduce specificamente sul punto ma ribadisce il riferimento al servizio seguimi.
La questione e’ relativa solo indirettamente alla tempestivita’ (in quanto la doglianza e’ riferita in ricorso alla circostanza che la notifica fosse stata fatta al vecchio indirizzo e non a quello comunicato alle Poste con il servizio “seguimi”.
Sul punto e’ sufficiente osservare che l’attivazione di tale servizio attiene ai rapporti tra la parte e (OMISSIS).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1400 di cui 200 per esborsi, oltre accessori e 15% di spese forfettarie, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

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