Errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5670.

La massima estrapolata:

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puo’ limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiche’ quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra

Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5670

Data udienza 4 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDIONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 17148/2014 r.g. proposto da:
(OMISSIS) soc. coop. a r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona dei procuratori Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Prof. (OMISSIS) e Prof. (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria (p. iva. (OMISSIS)), in persona dei commissari straordinari Avv. (OMISSIS), Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS).
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI ISERNIA, depositato in data 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) soc. coop. a r.l. (d’ora in avanti, indicata, per brevita’, solo come Banca) ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico, complesso, motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., contro il decreto del Tribunale di Isernia che accolse solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo della (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria dalla prima proposta. La menzionata procedura concorsuale non ha, invece, spiegato difese in questa sede.
1.1. Per quanto qui ancora d’interesse, quel tribunale non ammise il credito di Euro 5.386.021,91 per difetto di legittimazione attiva della Banca. In particolare, alla stregua della complessiva interpretazione dell’allegata convenzione interbancaria, ritenne legittimata alla sua riscossione, trattandosi di credito relativo ad un finanziamento in pool concesso alla (OMISSIS) s.p.a., controllante la (OMISSIS) s.p.a., e nel quale non risultava espressamente pattuita alcuna solidarieta’ attiva tra le partecipanti al pool, esclusivamente la (OMISSIS) s.p.a. in qualita’ di agente e, pertanto, di mandataria.
2. Il formulato motivo denuncia “violazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ difetto di motivazione”. In estrema sintesi, la Banca ascrive al tribunale molisano di aver sbagliato nell’escludere la sua legittimazione attiva giusta l’esistenza di un mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza tale da impedire alla singola banca del pool (che concesse il finanziamento) di agire per la riscossione della propria quota di credito. In altri termini, quel giudice aveva erroneamente ritenuto legittimata ad agire per l’intero credito la sola banca capofila, muovendo dalla sussunzione delle obbligazioni nascenti dalla convenzione predetta tra le obbligazioni indivisibili ad attuazione congiunta, piuttosto che tra quelle divisibili ad attuazione parziaria.
2.1. Una siffatta doglianza risulta inammissibile.
2.2. Il trattamento dei finanziamenti in pool, ossia dei prestiti concessi da una pluralita’ di banche (e, in genere, di cofinanziatori), all’interno delle procedure concorsuali concernenti il soggetto finanziato risulta alquanto controverso sotto vari profili.
2.2.1. Il problema che si pone riguarda, specialmente, l’individuazione dei poteri spettanti, rispettivamente, alla banca capofila ed alle altre partecipanti al pool: in particolare, se debba essere, o meno, la prima a dover agire per l’intero credito da restituzione nei confronti del beneficiario del finanziamento, oppure se sia consentito a ciascuna delle componenti il pool di domandare la restituzione della propria quota parte di esso.
2.3. Nella specie, il Tribunale di Isernia ha prescelto la prima di tali opzioni (non in astratto, bensi’) in virtu’ della complessiva interpretazione della convenzione interbancaria allegata dalla Banca ivi opponente, dalla quale ha tratto la conclusione che i creditori/finanziatori, che parteciparono all’operazione di finanziamento nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., avessero conferito un mandato irrevocabile con rappresentanza attiva e passiva, sia sostanziale che processuale, alla (OMISSIS), qualificata come “agente”, in relazione all’esecuzione e gestione, per loro conto ed in proprio nome, degli atti esplicitamente previsti dalla convenzione stessa (cfr. pag. 4 dell’impugnato decreto). Di qui l’assunto, ritraibile dalla medesima convenzione, che (OMISSIS) s.p.a. avesse conferito mandato a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) congiuntamente per strutturare e stipulare un contratto di finanziamento e che si fosse al cospetto di una sorta di associazione temporanee di imprese, in cui il mandato irrevocabile con rappresentanza impediva alle singole imprese partecipanti all’associazione di agire autonomamente per la tutela delle proprie posizioni.
2.4. Fermo quanto precede, la riportata doglianza della Banca, benche’ denunci violazione di legge e difetto di motivazione, in realta’ consiste e si risolve, come affatto condivisibilmente rilevato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, nella deduzione dell’erronea interpretazione della convenzione interbancaria, come e’ reso chiaro dall’osservazione svolta dalla Banca, nella parte in cui rimarca appunto che: 1) “l’errore nel quale e’ incorso il collegio nella motivazione del decreto impugnato e’ stato determinato dall’interpretazione dell’avverbio “congiuntamente”, la’ dove nella convenzione interbancaria….. (OMISSIS) s.p.a. ha dichiarato di aver conferito mandato “congiuntamente” agli arrangers per strutturare e stipulare un contratto di finanziamento sindacato con (OMISSIS) s.p.a. in veste di banca agente…” (cfr. pag. 29 del ricorso); 2) “dal significato letterale delle clausole dei contratti collegati e dal contesto delle pattuizioni esaminate, si evince la volonta’ delle banche partecipanti di rimanere dominae dell’operazione per la parte di loro competenza” (cfr. pag. 35 del ricorso); 3) “il Tribunale di Isernia ha violato i comuni canoni interpretativi dei contratti collegati ai sensi degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., essendo certo che l’estensione delle prerogative della banca arranger deve rinvenirsi nell’esame della relativa convenzione di delega disciplinata e regolata dai contratti collegati, tenendo conto della comune intenzione delle parti, del loro comportamento (anche posteriore alla conclusione del contratto), del significato complessivo delle clausole, e della conservazione degli effetti del contratto” (cfr. pag. 37 del ricorso).
2.4.1. D’altronde, il decreto impugnato non ha affatto negato, come pur implicitamente sostenuto nel motivo in esame, che la convenzione ben avrebbe potuto omettere di prevedere un mandato irrevocabile con rappresentanza attiva e passiva, ma ha reso la diversa conclusione secondo cui “leggendo il contratto di finanziamento solo la (OMISSIS) s.p.a., in qualita’ di agente e, pertanto, di mandataria, risulta legittimata ad agire per la riscossione del credito relativo al finanziamento de quo” (cfr. ult. cpv. di pag. 4 e primo cpv. di pag. 5 del suddetto decreto).
2.5. La questione posta involge, dunque, esclusivamente l’interpretazione della convenzione, e, al riguardo, va ricordato che il sindacato di legittimita’ sull’interpretazione degli atti di autonomia privata (come degli atti amministrativi), governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del significato del contratto in conformita’ alla comune volonta’ dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimita’, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di la’ della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioe’ tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in se’ (occorrendo, altresi’, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo del contratto, nella parte in questione). Peraltro, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione), altresi’ evidenziandosi che il criterio ermeneutico contenuto nell’articolo 1367 c.c. – secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – va inteso non gia’ nel senso che e’ sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui puo’ portare una (o piu’) di esse, cosi’ evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio sussidiario rispetto a quello principale di cui all’articolo 1362 c.c., comma 1, – condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso e’ rivolto, non puo’ essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volonta’ delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullita’ del contratto (cfr. Cass. n. 28357 del 2011).
2.5.1. In altri termini, il sindacato suddetto non puo’ investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilita’ di ogni critica alla ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (con la precisazione che quando, come nella specie, e’ applicabile il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto neppure e’ riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce fatto decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).
2.5.2. La censura neppure puo’, poi, essere formulata mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si e’ gia’ anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi. Tale principio e’ assolutamente pacifico, essendosi anche di recente affermato che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puo’ limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiche’ quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (cfr. Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).
2.6. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il motivo, cosi’ come esposto in ricorso, si risolve nel sostenere una diversa lettura della convenzione, neppure indicandosi specificamente i canoni ermeneutici violati (a tanto si e’ cercato di porre rimedio, ma affatto genericamente, nella memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c.), ne’ riportandosi, nell’osservanza del principio di specificita’ ed autosufficienza del ricorso, il testo integrale degli atti, non essendo soddisfatto tale onere da una parziale riproduzione degli stessi (cfr. Cass. n. 2560 del 2007; Cass. n. 3075 del 2006; Cass. n. 16132 del 2005).
2.7. Nella specie, il Tribunale di Isernia ha offerto una ricostruzione del contenuto degli atti, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile, dunque, in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, che si sottrae a verifiche in questa sede.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, senza necessita’ di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’, essendo la controparte rimasta solo intimata, e dandosi atto, altresi’, – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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