Revocazione della sentenza ai sensi dell’articolo 395 c.p.c. n. 4

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5725.

La massima estrapolata:

L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione del giudice di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilita’, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte e’, di per se’, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non gia’ ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio.

Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5725

Data udienza 17 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1119/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12645/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

che:
1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la revocazione proposta avverso la precedente pronuncia di rigetto dell’appello alla sentenza del giudice di pace dinanzi al quale, con esito a lei sfavorevole, aveva convenuto Roma Capitale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta in una buca, presente sulla strada, nella quale si era imbattuta scendendo dalla propria auto.
1. La parte intimata ha resistito.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il difetto assoluto di motivazione sul primo motivo di revocazione con il quale aveva lamentato l’errore di fatto commesso dal giudice d’appello che aveva affermato che, contrariamente alla decisione del giudice di pace, ella “non poteva accorgersi della buca perche’ era impegnata a guardare la strada che doveva attraversare”: al riguardo, contesta che le dichiarazioni da lei rese in sede di interrogatorio formale (sulla consapevolezza della condizione di dissesto della strada, a lei ben nota, e sul fatto che nessun ostacolo impediva la’ visibilita’ dei luoghi) potessero avere valore confessarlo.
Contesta, inoltre, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di una circostanza decisiva per il giudizio e cioe’ “il fatto che non pote’ vedere la buca” del quale il Tribunale, in sede d’appello, non aveva tenuto conto deducendo, al riguardo, la sussistenza di un errore di percezione che non era stato considerato dal giudice della revocazione.
Lamenta, infine, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia in ordine alle dichiarazioni che le erano state attribuite sulle condizioni della strada, dolendosi del fatto che la motivazione della sentenza impugnata fosse formata da un “collage” acritico di alcune parti contestate della decisione.
1.1. Il motivo e’ complessivamente infondato.
La successione dei vari gradi di giudizio precedenti il ricorso in esame impone una breve sintesi in punto di fatto.
1.2. A fronte di un rigetto conforme nei due gradi di merito della domanda proposta per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, all’atto di scendere dalla macchina per attraversare la strada, a causa di un buca presente sull’asfalto nel luogo in cui aveva parcheggiato, la odierna ricorrente propose dinanzi al Tribunale di Roma domanda di revocazione della sentenza pronunciata in grado d’appello, deducendo errori di fatto e di percezione: assumeva che il Tribunale non aveva correttamente valutato le circostanze certe e pacifiche sulle quali si fondavano i motivi proposti che, a suo dire, non erano stati compresi; deduceva, altresi’, che erano stati introdotti fatti estranei al contraddittorio che avevano portato ad una ricostruzione travisata della vicenda.
1.3. Il Tribunale ha rigettato la revocazione, ritenendo che non sussistesse l’errore di percezione contestato ed argomentando in relazione ad entrambi i motivi di revocazione (concernenti: a) la percezione dell’esistenza della buca; b) il fatto che nello scendere dalla macchina la (OMISSIS) guardava la strada che doveva attraversare e non l’asfalto, nel punto dove stava mettendo i piedi); ed ha anche affermato che il giudice d’appello, con la pronuncia di cui si chiedeva la revoca, aveva ricostruito la dinamica del fatto confermando quella gia’ accertata dal giudice di pace sulla base delle emergenze processuali, fra le quali assumevano un non trascurabile rilievo le dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice in sede di interrogatorio formale.
1.4. Deve premettersi che questa Corte ha avuto modo di chiarire che “l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione del giudice di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilita’, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte e’, di per se’, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non gia’ ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (cfr. Cass. 8828/2017; Cass. 27750/2018).
1.5. Sulla base del principio teste’ richiamato, la prima censura proposta, con la quale la ricorrente lamenta che venne “addirittura” attribuito valore confessorio alle dichiarazioni da lei rese in sede di interrogatorio formale, deve ritenersi manifestamente infondata.
Al proposito, risulta chiaro il tenore della disposizione di cui all’articolo 228 c.p.c., che prevede che la confessione giudiziale e’ spontanea “o provocata attraverso l’interrogatorio formale” che costituisce un mezzo di prova finalizzato proprio ad acquisire dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le rende (articolo 2730 c.c.): questa Corte, al riguardo, ha chiarito che “la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi – la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito – e non gia’ opinioni o giudizi” (cfr. Cass. 21509/2011).
A cio’ consegue che la valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, ove sostenuta da motivazione congrua e logica non e’ censurabile in sede di legittimita’ e risponde, comunque, alla regola che, ove la parte riferisca fatti (a se sfavorevoli) le sue dichiarazioni hanno valore confessorio.
1.6. Nel caso in esame, la ricostruzione delle modalita’ della caduta, effettuata dal Tribunale attraverso le dichiarazioni della (OMISSIS) su circostanze fattuali riportate nella sentenza impugnata (“il sinistro e’ avvenuto in pieno giorno, con visibilita’ buona”; “io guardavo la strada”; ” nessun ostacolo impediva la visione dei luoghi” “via (OMISSIS) e’ piena di buche”) rispetto alle quali la ricorrente ha del tutto omesso di riportare, in termini di autosufficienza, un diverso testo delle dichiarazioni rese in quella sede, consentono da una parte di affermare che il giudice d’appello applico’ i principi pronunciati da questa Corte sulla valenza confessoria del mezzo istruttorio esperito; e dall’altra di confermare che il giudice della revocazione ha correttamente escluso, nella sentenza in questa sede impugnata, che la ricostruzione effettuata dal giudice del gravame potesse ritenersi viziata da errori di percezione, trattandosi, viceversa, di valutazioni di merito sostenute da un impianto motivazionale congruo, logico ed al di sopra della sufficienza costituzionale.
1.7. Per il resto, le censure prospettate riguardanti, fra l’altro, il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di una circostanza decisiva per il giudizio consistente nel “fatto che (la (OMISSIS)) non pote’ vedere la buca” risultano inammissibili in quanto, lungi dal prospettare un fatto storico non considerato, sottendono una diversa valutazione delle emergenze istruttorie e mascherano la richiesta di un ulteriore grado di merito, preclusa in questa sede (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).
2. Con il secondo motivo la ricorrente reitera le medesime critiche proposte nella precedente censura, con riferimento al secondo motivo di revocazione.
Deduce, infatti, il difetto assoluto di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 4, rispetto alla circostanza affermata dal Tribunale in sede di revocazione, secondo cui era emerso che ella “non aveva guardato per terra nello scendere dalla macchina”, rilievo che il Comune non aveva mai introdotto, avendo invece eccepito che nella fretta di scendere dalla propria auto “non aveva visto la buca, pur conoscendo bene lo stato del tratto di strada in questione”; lamenta inoltre, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioe’ “gli errori di supposizione commessi dal giudice d’appello”.
2.1. Il motivo e’ inammissibile.
In ordine al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si osserva, infatti che la sentenza ha congruamente motivato anche sul secondo motivo di revocazione prospettato, escludendo che ricorressero i presupposti del mezzo di impugnazione proposto in quanto anche la circostanza secondo cui la (OMISSIS), “al momento di scendere dall’auto guardava la strada e non per terra”, non e’ stata riportata come fatto storico ma come motivazione fondata sulla ricostruzione delle emergenze processuali (fra cui le dichiarazioni rese della stessa interessata) che costituisce il precipuo compito del giudice di merito: anche in relazione a tale censura, pertanto, non risulta apprezzabile l’errore revocatorio dedotto ne’ il mancato esame dei pretesi “errori di supposizione” commessi dal giudice d’appello in relazione ai quali il ricorso risulta essere totalmente privo di autosufficienza.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente, ex articolo 360 c.p.c., comma 1. n. 3, deduce ancora la violazione degli articoli 2051, 2043 e dell’articolo 2697 c.c.: lamenta che le sentenze dei giudici di merito non si erano attenute al principio secondo il quale nel caso di insidia stradale l’obbligato alla manutenzione deve dare la prova della colpa della vittima quale causa interruttiva del nesso di causalita’. Contesta che tale prova sia stata data.
3.1. Anche tale motivo e’ inammissibile.
La censura proposta attiene al merito della controversia e, prospettando una scorretta ripartizione dell’onere probatorio da parte del giudice, non deduce un errore revocatorio attinente alla sua percezione, ma contesta l’impianto motivazionale della sentenza e la valutazione delle emergenze istruttorie.
4. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del termine del ricorso per cassazione.
Assume, al riguardo, che il giudice della revocazione, pur dando atto della sua istanza in tal senso, non si era pronunciato su di essa.
4.1. Il -motivo e’ infondato.
Premesso che la formulazione della norma e’ chiara nel prevedere la sospensione del termine come mera facolta’ del giudice (cfr. articolo 398 c.p.c., u.c.: “il giudice…..puo’ sospendere”) e che il provvedimento di sospensione invocato non ha natura decisoria, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che “il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., va riferito all’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicche’ non e’ configurabile un vizio di infrapetizione per l’omessa adozione di un provvedimento di carattere ordinatorio” (cfr. Cass. 4120/2016).
Questo collegio intende dare seguito al principio sopra richiamato e pertanto Il vizio dedotto non e’ configurabile.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
6. Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all’articolo 96 c.p.c., u.c..
Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma teste’ richiamata, in relazione sia alla necessita’ di contenere il fenomeno dell’abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.
6.1. Al riguardo, e’ stato affermato che “la condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensi’ di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioe’ nell’evidenza.di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Tale pronuncia e’ stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilita’ civile non e’ assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiche’ sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicche’ non e’ ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi” (Cass. SSUU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata, l’articolo 96 c.p.c., u.c., e’ stato inserito nell’elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
6.2. In relazione a cio’, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, puo’ costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l’articolo 348 ter c.p.c., u.c., che ne esclude la invocabilita’.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non gia’ finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
6.3. Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso – in parte inammissibili perche’ tendenti ad ottenere rivalutazioni di merito della controversia, in parte manifestamente infondate (cfr. il motivo la) del ricorso, nonche’ il quarto) ed, oltre tutto, relative ad una sentenza che aveva respinto la domanda di revocazione rispetto al una pronuncia d’appello conforme a quella di primo grado – devono ritenersi tanto erronee da non essere compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. articolo 6 CEDU) e, dall’altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.) e della necessita’ di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilita’ dell’abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – e’ affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilita’ delle parti (cfr. Cass. 10327/2018).
6.4. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in Euro 1000,00 pari, all’incirca, in termini di proporiionalita’ (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) alla meta’ del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.
7. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Condanna altresi’ il ricorrente, ex articolo 96 c.p.c., u.c., al risarcimento del danno in favore del controricorrente che liquida in Euro 1000,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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