Condanna a titolo di dichiarazione fraudolenta

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 15 ottobre 2019, n. 42147.

Massima estrapolata:

L’utilizzo improprio del regime del margine può provocare la condanna a titolo di dichiarazione fraudolenta.

Sentenza 15 ottobre 2019, n. 42147

Data udienza 15 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. CORBO Anton – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 20/03/2019 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Canevelli Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso di (OMISSIS), e per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS), con rigetto nel resto dei ricorsi dei medesimi;
uditi, per i ricorrenti, gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), e l’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa e depositata in data 20 marzo 2019, il Tribunale di Campobasso, in parziale accoglimento dell’appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, ha disposto il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ed ha applicato a (OMISSIS) la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Molise ed a (OMISSIS) la misura cautelare del divieto di dimora nelle Regioni Molise e Campania.
1.1. Nei confronti di (OMISSIS): a) il sequestro preventivo e’ stato disposto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, commesso con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl” relativamente agli anni 2013 e 2014, fino a concorrenza delle somme, rispettivamente, di 267.973 Euro e di 178.316 Euro (capo D), e con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl” relativamente all’anno 2014, fino a concorrenza della somma di 133.516 Euro (capo G), nonche’ per il reato di omessa dichiarazione commesso con riferimento alla societa’ “(OMISSIS) srl” relativamente all’anno 2016, fino a concorrenza della somma di 487.825 Euro (capo M); b) la misura cautelare personale e’ stata applicata, oltre che per i reati appena indicati, anche per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl” relativamente all’anno 2015 (capo K), e con riferimento alla societa’ “(OMISSIS) srl” relativamente all’anno 2016 (capo L).
Secondo quanto si rappresenta nell’ordinanza impugnata, (OMISSIS) e’ stato l’amministratore di fatto delle precisate societa’, nei periodi specificati. Il meccanismo fraudolento, utilizzato attraverso la ” (OMISSIS) srl” e la ” (OMISSIS) srl”, sarebbe il seguente: a) la societa’ effettuava acquisti intracomunitari di automobili, quindi senza pagare l’IVA, dovendo questa essere caricata per l’intero valore del bene in occasione della prima operazione di rivendita in Italia; b) le successive cessioni dei veicoli ai privati, pero’, erano effettuate mediante il ricorso al cd. “regime del margine”, il quale implica l’applicazione dell’IVA solo sulla differenza tra il prezzo finale del bene e quello pagato precedentemente dal rivenditore, facendo figurare gli acquirenti finali come diretti acquirenti delle auto dall’estero, sulla base di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio; c) tenendo conto sia delle operazioni intracomunitarie sia delle operazioni nazionali si era determinata un’evasione d’imposta, per la ” (OMISSIS) srl”, nella misura di 267.973 Euro per il 2013 e di 178.316 Euro per il 2014, e, per la ” (OMISSIS) srl”, nella misura di 133.516 Euro per l’anno 2014. Le fatture emesse dalle societa’ ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl” sarebbero relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto queste due ditte: a) erano state semplicemente interposte negli acquisti di autovetture provenienti da soggetti comunitari, e quindi effettuati senza pagare l’IVA, dovendo questa essere caricata per l’intero valore del bene in occasione della prima operazione di rivendita in Italia, agendo in luogo della societa’ ” (OMISSIS) srl”, soggetto interponente; b) avevano omesso di pagare l’IVA dovuta al momento della rivendita dei veicoli alla societa’ ” (OMISSIS) srl”, pur cedendo detti beni con fattura recante l’addebito per tale imposta; c) avevano cosi’ procurato i veicoli all’interponente a prezzi molto vantaggiosi, approfittando del risparmio conseguente all’evasione dell’IVA, e con emissione di regolare fattura.
1.2. Nei confronti di (OMISSIS) il sequestro preventivo e’ stato disposto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl”, relativamente agli anni 2015 e 2016, fino a concorrenza delle somme, rispettivamente, di 27.291 Euro e di 255.543 Euro (capo O).
Secondo quanto si rappresenta nell’ordinanza impugnata, (OMISSIS), amministratore legale della ” (OMISSIS) srl”, avrebbe acquistato veicoli da operatori esteri interponendo le societa’ ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”, in modo da avvantaggiarsi dell’evasione dell’IVA di queste due ditte. Come si e’ gia’ detto, infatti, le societa’ ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”: a) avevano effettuato acquisti di autovetture provenienti da soggetti comunitari, e quindi senza pagare l’IVA, dovendo questa essere caricata per l’intero valore del bene in occasione della prima operazione di rivendita in Italia; b) avevano omesso di pagare l’IVA dovuta al momento della rivendita dei veicoli alla societa’ ” (OMISSIS) srl”, pur cedendo detti beni con fattura recante l’addebito per tale imposta; c) avevano cosi’ procurato i veicoli all’interponente a prezzi molto vantaggiosi, approfittando del risparmio conseguente all’evasione dell’IVA, e con emissione di regolare fattura.
1.3. Nei confronti di (OMISSIS): a) il sequestro preventivo e’ stato disposto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl” relativamente all’anno 2016, fino a concorrenza della somma di 1.172.132,24 Euro (capo V), nonche’ per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, commesso con riferimento alla medesima societa’ ” (OMISSIS) srl” relativamente agli anni 2013, 2014 e 2016, fino a concorrenza delle somme, rispettivamente, di 165.889 Euro, di 291.896 Euro e di 264.968 Euro (capo W); b) la misura cautelare personale e’ stata applicata, oltre che per i reati appena indicati, anche per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alle fatture emesse dalla ” (OMISSIS) srl” verso la societa’ ” (OMISSIS) srl” relativamente agli anni 2013 e 2014 (capo X).
Secondo quanto si rappresenta nell’ordinanza impugnata, (OMISSIS) e’ stato l’amministratore di fatto della ” (OMISSIS) srl” nei periodi specificati. Il meccanismo fraudolento, utilizzato per commettere il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sarebbe il seguente: a) la ” (OMISSIS) srl” effettuava acquisti di autovetture da societa’ italiane fittizie, acquirenti senza addebito d’IVA, perche’ cessionarie o di ditte estere mediante operazioni intracomunitarie, o di altre ditte italiane, ma mediante il sistema della lettera di intenti per l’esportazione; b) le societa’ cedenti alla ” (OMISSIS) srl”, dopo aver acquistato mediante operazioni senza addebito di IVA, rivendevano i veicoli alla ditta appena indicata mediante fattura con addebito d’IVA, ma omettevano di versare all’erario detta imposta; c) in questo modo la ” (OMISSIS) srl” si procurava i veicoli a prezzi molto vantaggiosi, approfittando del risparmio conseguente all’evasione dell’IVA, fruendo inoltre dell’emissione di regolare fattura. Il meccanismo fraudolento, utilizzato per commettere il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sarebbe il seguente: a) la ” (OMISSIS) srl” cedeva autovetture a societa’ italiane acquirenti, tra le quali la ” (OMISSIS) srl” mediante il sistema della lettera di intenti per l’esportazione, e, quindi senza addebito d’IVA; b) le societa’ acquirenti non solo non avevano lo status di esportatore abituale, e, quindi, non potevano ricorrere al sistema delle lettere di intenti, ma spesso cedevano direttamente a clienti italiani; c) di conseguenza, in forza delle false lettere di intenti, la ” (OMISSIS) srl” indicava in dichiarazione come “non imponibili” a fini IVA operazioni in realta’ imponibili, e, in questo modo, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Inoltre, sempre per commettere il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nel 2016, ” (OMISSIS) srl” avrebbe fatto ricorso anche al meccanismo costituito dall’illegale ricorso al regime del margine, gia’ descritto al § 1.1., determinando in questo modo un’evasione dell’IVA per 65.648,00 Euro, da sommare a quella causata dall’abusivo ricorso al sistema delle lettere di intenti, pari, sempre per il 2016, a 199.320,00 Euro.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS), gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS), e l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS).
L’avvocato (OMISSIS), poi, ha depositato motivi nuovi.
3. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ articolato in quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla natura meramente apparente della motivazione sia in ordine alla asserita qualita’ di amministratore di fatto di (OMISSIS) delle societa’ al medesimo riferite nell’ordinanza impugnata, sia relativamente all’asserito utilizzo delle false dichiarazioni sostitutive di atto notorio per ricorrere al c.d. regime del margine.
Si deduce, innanzitutto, che l’ordinanza impugnata, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla difesa anche con memorie depositate nel corso del procedimento, da’ per scontata la continuativita’ e significativita’ dei poteri gestori esercitati dal ricorrente, e, quindi, la qualifica di amministratore di fatto del medesimo rispetto alle ” (OMISSIS) srl”, della ” (OMISSIS) srl”, della ” (OMISSIS) srl” e della “(OMISSIS) srl”, quando l’unico elemento emerso e’ quello della partecipazione alle trattative di vendita delle auto delle precisate ditte, ampiamente giustificato quale espressione dell’attivita’ di procacciatore e mediatore d’affari, cosi’ come gia’ riconosciuto nel provvedimento del G.i.p. Si osserva che il concreto esercizio dei poteri di gestione, per assumere rilievo ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, deve avere una durata congrua e deve involgere scelte di strategia aziendale o atti di gestione patrimoniale, come quelli concernenti la prestazione di garanzie patrimoniali, l’esplicazione di competenze generali, specie in materia finanziaria e bancaria, o in relazione a verifiche fiscali. Si aggiunge che e’ contraddittorio ritenere il ricorrente amministratore di fatto delle societa’ ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl” e poi escludere i gravi indizi in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione ai documenti rilasciati da queste due ditte.
Si deduce, in secondo luogo, che il ricorrente non aveva alcuna possibilita’ di presentare le false dichiarazioni sostitutive di atto notorio agli uffici competenti per l’immatricolazione della auto, perche’, da un lato, le agenzie di pratiche automobilistiche debbono targare le auto in presenza dell’acquirente e sulla base di modelli da esse predisposte e, dall’altro, gli uffici della motorizzazione, prima di autorizzare le immatricolazioni, debbono effettuare i controlli previsti dalla circolare n. 14/2008.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1 ed al Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 36 e ss., a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla ritenuta inapplicabilita’ del c.d. regime del margine.
Si deduce che illegittimamente si e’ esclusa l’applicabilita’ del regime del margine. Si rappresenta, infatti, che il regime del margine, previsto in generale per evitare doppie imposizioni, con riferimento ai veicoli usati, presuppone: a) l’immatricolazione da piu’ di sei mesi; b) il superamento della percorrenza di 6.000 km.; c) la riferibilita’ dell’operazione a soggetti impossibilitati a detrarre l’IVA, per aver acquistato da privati o da soggetti operanti in regime del margine. Posta questa premessa, si osserva che, nella specie, nessun accertamento e’ stato compiuto per verificare se i veicoli provenissero da soggetti stranieri i quali avessero goduto della detrazione dell’IVA, e che, in particolare, nessun accertamento e’ stato compiuto in ordine alla storia dei singoli veicoli, come richiedono le Sezioni Unite civili (il riferimento e’ a Sez. U civ., n. 21105 del 12/09/2017, secondo la quale la buona fede deve essere esclusa quando le auto sono state immatricolate da soggetti normalmente fruitori della detrazione IVA come le societa’ di leasing o di noleggio).
Si segnala, inoltre, che l’errata applicazione del regime del margine, ammesso che si sia verificata, avrebbe comportato al piu’ un vantaggio concorrenziale, per la possibilita’ di applicare un prezzo piu’ favorevole, per il mancato pagamento del tributo, ma non anche il fenomeno dell’IVA riscossa dalla clientela e poi non versata, come nel caso delle frodi carosello. Si conclude che, pertanto, l’errata applicazione del regime del margine non determina una vicenda di IVA “effettivamente evasa”, a norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.
Si deduce che l’ordinanza impugnata, in contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, e’ lacunosa quando non spiega perche’ i reati di cui si e’ affermata la sussistenza abbiano generato un profitto suscettibile di confisca. Si precisa, in proposito, che la valutazione di questo aspetto si imponeva anche perche’ e’ stata esclusa la configurabilita’ dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, e perche’ l’eventualmente erronea applicazione del regime del margine non ha determinato risparmi di imposta. Si aggiunge che l’ordinanza si e’ limitata a valorizzare situazioni di “contesto”.
3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ai fini dell’applicazione delle misure personali e reali.
Per quanto riguarda le misure personali, si deduce che erroneamente il pericolo di reiterazione dei reati e’ desunto dall’operativita’ della societa’ ” (OMISSIS) srl”, di cui e’ amministratore il suocero del ricorrente, la quale, secondo una informativa della Guardia di Finanza del (OMISSIS), starebbe effettuando operazioni intracomunitarie ed omettendo di versare l’IVA. Si osserva, sul punto, che alla societa’ ” (OMISSIS) srl” non e’ stato formulato nessun addebito nel procedimento penale in corso, e che il ricorrente e’ un mero dipendente della ditta. Si aggiunge che il Tribunale ha omesso di considerare specifiche esigenze di famiglia puntualmente documentate.
Per quanto concerne le misure reali, si deduce che non sono stati individuati beni o somme di denaro costituenti il profitto dei reati in contestazione nella disponibilita’ del ricorrente, e che, inoltre, si e’ proceduto al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei suoi confronti senza accertare preventivamente l’impossibilita’ di apporre il vincolo sui beni identificabili con il prezzo o il profitto del reato, cosi’ come invece insegna la giurisprudenza di legittimita’. Si rileva, ancora che non risultano elementi indicativi del pericolo di sottrazione di somme al vincolo del sequestro preventivo da parte del ricorrente.
4. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ articolato in cinque motivi, preceduti da una premessa.
Nella premessa, si evidenzia che il G.i.p. aveva rigettato ogni richiesta di misura cautelare, sia personale, sia reale, nei confronti del ricorrente, e che anche il Tribunale ha escluso l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza sia in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere (capo A), sia in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl” (capi D ed E), sia in ordine ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di omessa presentazione della dichiarazione, con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl” (capi H e I), sia in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alle societa’ ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl (capi N e R). Si segnala che, quindi, il sequestro preventivo e’ stato disposto esclusivamente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl”, relativamente agli anni 2015 e 2016 (capo O).
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla ultrapetizione della decisione del Tribunale rispetto ai motivi di appello.
Si deduce che il Tribunale non avrebbe potuto accogliere l’appello del Pubblico Ministero in relazione al capo O, perche’ l’atto di impugnazione nulla aveva osservato in proposito, limitandosi a citare detta imputazione solo in rubrica, ma senza spendere ragioni argomentative.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla nullita’ dell’ordinanza impugnata per omesso avviso dell’udienza relativa alla decisione sull’appello in relazione ad altri coindagati.
Si deduce che l’omessa costituzione del contraddittorio con riferimento ai coindagati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) ha determinato una nullita’ assoluta, la quale ha pregiudicato anche la decisione in ordine alla posizione del ricorrente, essendo questa connessa a quella degli altri indagati, in particolare a quella di (OMISSIS).
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo all’applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, senza previo esame dell’impossibilita’ di procedere al sequestro funzionale alla confisca diretta.
Si deduce che illegittimamente si e’ proceduto al sequestro funzionale alla confisca per equivalente nei confronti del ricorrente. Si premette che, secondo la giurisprudenza, puo’ procedersi a confisca per equivalente solo quando non e’ possibile procedere a confisca diretta, che profitto confiscabile e’ anche il bene in cui e’ stato reinvestito il denaro proveniente dall’attivita’ delittuosa, e che il sequestro per equivalente puo’ essere disposto nei confronti dell’amministratore di un ente solo quando, all’esito di un esame dello stato patrimoniale di quest’ultimo, non risulta possibile il sequestro diretto del profitto nella disponibilita’ dello stesso (si cita Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238-01). Si osserva che, nella specie, la societa’ ” (OMISSIS) srl”, nel cui interesse sarebbe stato commesso il reato, e’ soggetto attivo e solvente, che ha la disponibilita’ di beni mobili, in particolare veicoli e conti correnti, sui quali sarebbe stato possibile disporre il sequestro funzionale alla confisca diretta.
3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla ritenuta inapplicabilita’ della disciplina del regime del margine ed alla natura meramente apparente della motivazione sul punto.
Si deduce che illegittimamente si e’ esclusa l’applicabilita’ del regime del margine. Si rappresenta, infatti, che il regime del margine, previsto in generale per evitare doppie imposizioni, con riferimento ai veicoli usati, presuppone: a) l’immatricolazione da piu’ di sei mesi; b) il superamento della percorrenza di 6.000 km.; c) la riferibilita’ dell’operazione a soggetti impossibilitati a detrarre l’IVA, per aver acquistato da privati o da soggetti operanti in regime del margine. Si evidenzia, poi, che, nella specie, sono mancati i necessari accertamenti in ordine all’insussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione di tale disciplina: come aveva osservato il G.i.p. nell’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione delle misure cautelari reali e personali, non vi sono stati accertamenti su data di immatricolazione delle auto, km. percorsi dalle stesse, riferimenti a carte di circolazione o libretti. Si sottolinea, poi, che le societa’ ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”, entrambe fornitrici della ditta del ricorrente, ” (OMISSIS) srl”, avevano sede operativa e piazzale espositivo, e procuravano veicoli della qualita’ richiesta e con prezzi allineati alle medie di mercato; di conseguenza, il ricorrente non poteva ipotizza che tali societa’ operassero in maniera irregolare evadendo l’IVA.
3.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo all’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Si deduce che il Tribunale ha disposto l’applicazione del sequestro senza alcuna motivazione in ordine alle esigenze cautelari, cosi’ precludendo la possibilita’ di verificare il rispetto dei principi di proporzionalita’, adeguatezza e gradualita’ della misura (si cita Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103-01).
5. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ articolato in quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), avendo riguardo alla ritenuta competenza per territorio.
Si deduce che il Tribunale di Campobasso e’ incompetente per territorio, in quanto, secondo il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, “il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale”, e, nella specie, la sede della ” (OMISSIS) srl” ha sede in (OMISSIS) e precisamente in (OMISSIS), e in quel luogo sono stati svolti tutti gli accertamenti. Si rappresenta, inoltre, che erroneamente il Tribunale ha fatto riferimento al criterio del luogo di accertamento.
5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 275 c.p.p., comma 1, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla idoneita’ delle misure applicate.
Si deduce che illegittimamente e’ stata ritenuta l’attualita’ e la concretezza delle esigenze cautelari in ragione dell’operativita’ della ” (OMISSIS) srl”, in quanto l’informativa richiamata nell’ordinanza, in realta’, non opera alcun riferimento a questa societa’, salvo un cenno all’acquisto di un’auto d’epoca operato nel 2017 con rivendita agli inizi del 2018. Si aggiunge che l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare, anche sotto il profilo della idoneita’ della misura, che la ” (OMISSIS) srl” ha mutato nome nel (OMISSIS) in ” (OMISSIS) srl”, e’ stata acquistata da altri soggetti, ed ha dismesso la sede in Molise, e che il nucleo familiare del ricorrente, ivi compresa una figlia minore dell’eta’ di dodici anni, e’ residente in Molise.
Si osserva, ancora, che non vi sono elementi da cui desumere che il ricorrente fosse l’amministratore di fatto della ” (OMISSIS) srl”, non essendovi documenti attestanti garanzie personali dal medesimo rilasciate in favore della societa’, ne’ risultando la sottoscrizione di verbali di accertamento della Guardia di Finanza, e che, in ogni caso, non si e’ valutato il tempo trascorso dal momento dei fatti in contestazione.
5.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi anche per travisamento della prova.
Si deduce che illegittimamente (OMISSIS) e’ stato indicato come l’amministratore di fatto della ” (OMISSIS) srl” affermandosi la presenza del medesimo a tutti gli accertamenti della Guardia di Finanza e la prestazione di garanzie personali in favore della ditta: da un lato, infatti, non vi e’ alcun processo verbale di constatazione da cui possa desumersi la partecipazione o la presenza del ricorrente agli accertamenti della Guardia di Finanza, essendo inoltre detti verbali sottoscritti esclusivamente dall’amministratore (OMISSIS); dall’altro, non vi e’ traccia di rapporti di alcun tipo tra il medesimo e gli istituti di credito per conto dell’azienda. Si aggiunge che solo un testimone ha riconosciuto un ruolo a (OMISSIS) all’interno della ” (OMISSIS) srl”, ma quale semplice “dipendente”, che diversi clienti della societa’ hanno riferito di aver trattato in autonomia con altre persone, e che, in realta’, come puntualmente documentato, il ricorrente era il direttore commerciale dell’impresa. Si osserva, ancora, che non vi sono elementi da cui desumere che le ditte “cartiere” fossero nella diretta disponibilita’ del ricorrente o operassero esclusivamente per la ” (OMISSIS) srl”, o che quest’ultima acquistasse solo da “cartiere”: invero, una delle pretese “cartiere”, la ” (OMISSIS) srl”, tra il (OMISSIS), ha fatturato solo un quinto del suo volume d’affari verso la ” (OMISSIS) srl”; inoltre, la ” (OMISSIS) srl”, nell’anno 2016, ha avuto un fatturato di gran lunga superiore a quello realizzato dal totale delle asserite “cartiere”. Si segnala, infine, che l’ordinanza impugnata e’ viziata da nullita’ assoluta perche’ ha statuito anche in relazione a persone che non hanno preso parte al procedimento per decidere sull’appello proposto dal Pubblico ministero.
5.4. Con il quarto motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), avendo riguardo alla mancata assunzione di prova decisiva in ordine alle frodi asseritamente commesse mediante le lettere di intenti.
Si deduce che non si e’ valutato che non vi e’ stata alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa l’insussistenza dei requisiti di “esportatore abituale” con riferimento alle ditte acquirenti dalla ” (OMISSIS) srl” con lettera di intenti. Si rappresenta, precisamente, che l’Agenzia delle Entrate e’ l’unico soggetto legittimato a segnalare la falsita’ delle lettere d’intenti e che, nella specie, queste pervenivano in base ad una certificazione del predetto ente.
6. Nell’interesse di (OMISSIS) sono stati depositati tre motivi nuovi.
6.1. Con il primo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 275 c.p.p., comma 1, e mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) e d), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
Si deduce che il Tribunale ha omesso di considerare come siano venute meno sia la concretezza ed attualita’ della pericolosita’, per il trasferimento della ” (OMISSIS) srl” ad altri, sia la proporzione della misura del divieto di dimora in Molise, per essere state dismesse tutte le sedi ed attivita’ nel Molise della ” (OMISSIS) srl”, e per essere il ricorrente del tutto estraneo alla societa’.
6.2. Con il secondo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 127 c.p.p., commi 1 e 5, e articolo 179 c.p.p., e mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), avendo riguardo alla nullita’ dell’ordinanza impugnata.
Si deduce che l’ordinanza impugnata e’ viziata da nullita’ assoluta perche’ ha statuito anche in relazione a persone che non hanno preso parte al procedimento per decidere sull’appello proposto dal Pubblico ministero, e che tale vizio ha direttamente influito sulla posizione del ricorrente, perche’ il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non puo’ eccedere l’ammontare del profitto complessivo.
6.3. Con il terzo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 321 c.p.p., comma 2, e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, comma 1, e mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), avendo riguardo alla mancata verifica dell’impossibilita’ di disporre il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti delle societa’ interessate.
Si deduce che, secondo la giurisprudenza, puo’ procedersi a confisca per equivalente solo quando non e’ possibile procedere a confisca diretta, che il Tribunale ha omesso di disporre quest’ultima, e che, pero’, nella specie, dagli accertamenti compiuti dal consulente del Pubblico ministero e’ emersa l’esistenza di molteplici conti correnti bancari nella disponibilita’ della ” (OMISSIS) srl”, specificamente indicati a pag. 8.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti e tre i ricorsi sono fondati limitatamente alle censure concernenti l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, mentre sono infondati nel resto, per le ragioni di seguito precisate.
2. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) – sottoposto alle misure del sequestro per equivalente per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con riferimento alle societa’ ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl” (capi D e G) e di omessa dichiarazione relativamente alla societa’ “(OMISSIS) srl” (capo M), nonche’ del divieto di dimora nella Regione Molise per questi reati e per quelli di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riguardo alle societa’ ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl” (capi K e L) – contesta: a) la natura meramente apparente della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla qualita’ di amministratore di fatto del ricorrente relativamente alle societa’ ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”; b) la natura meramente apparente della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’utilizzo, da parte del ricorrente, di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio per poter fruire del c.d. regime del margine; c) la ritenuta inapplicabilita’ del c.d. regime del margine; d) in ogni caso, la configurabilita’ di reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 quale conseguenza di una scorretta applicazione del regime del margine; e) l’esistenza di un profitto confiscabile generato dai reati per i quali e’ stato ritenuto il fumus commissi delicti; f) la sussistenza di esigenze cautelari su cui fondare l’applicazione di misure personali; g) la ritenuta applicabilita’ del sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente senza il preventivo accertamento dell’impossibilita’ di procedere a sequestro diretto dei beni costituenti il prodotto o il profitto dei reati.
2.1. Le censure che assumono la mera apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte relativa all’affermazione della qualifica di amministratore di fatto di (OMISSIS) in riferimento alle societa’ ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”, esposte nel primo motivo, sono infondate.
2.1.1. E’ utile premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, purche’ risulti una significativa e continua attivita’ gestoria, svolta cioe’ in modo non episodico od occasionale (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009-01, in relazione ai reati tributari, e Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 246534-01, con riferimento ai reati di bancarotta).
Va poi aggiunto che, secondo una recente decisione, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una societa’ “schermo”, priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento, si traduce in quella del ruolo di dominus ed ideatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non e’ ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all’interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico (cosi’ Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Caruso, Rv. 273821-01).
Questa conclusione deve ritenersi applicabile anche in relazione ai reati tributari. Ed infatti, non solo per i reati tributari non sono previste regole specifiche, ostative a tale soluzione, ma il fenomeno dell’ente “schermo” si presenta in termini omogenei sia per i delitti di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, sia per quelli di bancarotta: in entrambe le ipotesi, la societa’ “schermo” o fittizia viene in rilievo come mero strumento giuridico, privo di reale consistenza e struttura, e, quindi, in genere, come ente sprovvisto di personale e di apprezzabili strutture materiali.
Si puo’ osservare, ancora, che, secondo la consolidata giurisprudenza, elaborata in tema di reati fallimentari, ma applicabile anche in relazione ai reati tributari in quanto espressione di principi generali del sistema, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce in un accertamento costituente oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cosi’, tra le tantissime: Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101-01; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini, Rv. 255767-01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456-01).
2.1.2. L’ordinanza impugnata espone distintamente le ragioni per le quali ritiene che le societa’ ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”, tutte operanti nel settore della vendita delle automobili, siano enti “schermo” o di comodo, e che (OMISSIS) ne sia l’effettivo amministratore.
La societa’ ” (OMISSIS) srl” viene in rilievo per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui al capo D. L’ordinanza impugnata osserva che la natura di “cartiera” di tale societa’ e’ desumibile: a) dalla mancanza di lavoratori dipendenti o collaboratori; b) dalla mancanza di magazzino, di deposito, di luogo di stoccaggio o di esposizione della merce; c) dall’occultamento di gran parte della documentazione contabile o extra-contabile; d) dall’omessa presentazione di bilanci in Camera di Commercio; e) dalla totale omissione di versamenti IVA, nonostante l’ingente volume degli acquisiti intra-comunitari risultanti dalle banche-dati per gli anni 2013 e 2014, e l’auto-liquidazione dell’imposta; f) dalla omessa presentazione dei modelli Intrastat per il 2014 e dalla infedele presentazione dei modelli Intrastat per il 2014 (i modelli Intrastat elencano all’Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili e servizi effettuati da parte di ogni soggetto titolare di partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti titolari di partita IVA appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea); g) dalla irreperibilita’ del legale rappresentante, (OMISSIS), e dallo stato di “nullatenente” del medesimo; h) dalla irregolarita’ dei flussi finanziari, con pagamento al fornitore solo dopo la ricezione della provvista da parte di terzi, in particolare dalla ” (OMISSIS)” di (OMISSIS); i) dalla sistematica cessione di beni sottocosto. Il Tribunale, poi, inferisce il ruolo di amministratore di fatto di (OMISSIS) dalle seguenti circostanze: a) nella quasi totalita’ dei casi, la gestione delle trattative per la vendita dei veicoli ed il ritiro degli stessi sono avvenuti presso i locali nella disponibilita’ del medesimo; b) quasi tutti i clienti hanno riferito di non conoscere la societa’ ” (OMISSIS) srl” e di aver effettuato le trattative di acquisto con il ricorrente, il quale, tra l’altro, indicava loro le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento; c) la grafica utilizzata per le fatture della ” (OMISSIS) srl” era identica a quella utilizzata per fatture emesse dalle altre societa’ ritenute riconducibili all’indagato in questione.
La societa’ ” (OMISSIS) srl” viene in rilievo per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui al capo G. L’ordinanza impugnata osserva che la natura di “cartiera” di tale societa’ e’ desumibile: a) dalla mancanza di lavoratori dipendenti o collaboratori; b) dalla mancanza di magazzino, di deposito, di luogo di stoccaggio o di esposizione della merce; c) dall’occultamento di gran parte della documentazione contabile o extra-contabile; d) dall’omessa presentazione di bilanci in Camera di Commercio; e) dalla totale omissione di versamenti IVA, nonostante l’ingente volume degli acquisiti intra-comunitari risultanti dalle banche-dati per l’anno 2014, e l’auto-liquidazione dell’imposta; f) dalla omessa presentazione dei modelli Intrastat per il 2014. Il Tribunale, poi, inferisce il ruolo di amministratore di fatto di (OMISSIS) dalle seguenti circostanze: a) nella maggior parte dei casi, la gestione delle trattative per la vendita dei veicoli ed il ritiro degli stessi sono avvenuti presso i locali nella disponibilita’ del medesimo; b) quasi tutti i clienti hanno riferito di aver effettuato le trattative di acquisto con il ricorrente, il quale, tra l’altro, indicava loro le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento; c) la grafica utilizzata per le fatture della ” (OMISSIS) srl” era identica a quella utilizzata per fatture emesse dalle altre societa’ ritenute riconducibili all’indagato in questione.
La societa’ ” (OMISSIS) srl” viene in rilievo per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo K. L’ordinanza impugnata osserva che la natura di “cartiera” di tale societa’ e’ desumibile: a) dalla mancanza di lavoratori dipendenti o collaboratori; b) dalla mancanza di struttura operativa; c) dalla ubicazione della sede legale, in assenza di qualunque contratto di locazione o comodato, presso locali nei quali aveva precedentemente operato la ditta di (OMISSIS); d) dall’occultamento di gran parte della documentazione contabile o extra-contabile; e) dall’omessa presentazione di bilanci in Camera di Commercio; f) dalla totale omissione di versamenti IVA, nonostante l’ingente volume degli acquisiti intra-comunitari risultanti dalle banche-dati per gli anni 2015 e 2016, e l’auto-liquidazione dell’imposta; f) dalla omessa presentazione dei modelli Intrastat per il 2015 e per il 2016. Il Tribunale, poi, inferisce il ruolo di amministratore di fatto di (OMISSIS) dalle seguenti circostanze: a) in molti casi, la gestione delle trattative per la vendita dei veicoli ed il ritiro degli stessi sono avvenuti presso i locali nella disponibilita’ del medesimo; b) quasi tutti i clienti hanno riferito di aver effettuato le trattative di acquisto con il ricorrente, il quale, tra l’altro, indicava loro le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento; c) la grafica utilizzata per le fatture della ” (OMISSIS) srl” era identica a quella utilizzata per fatture emesse dalle altre societa’ ritenute riconducibili all’indagato in questione.
La societa’ “(OMISSIS) srl” viene in rilievo per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo L e di omessa dichiarazione di cui al capo M. L’ordinanza impugnata osserva che la natura di “cartiera” di tale societa’ e’ desumibile: a) dalla mancanza di lavoratori dipendenti o collaboratori; b) dalla mancanza di mezzi o risorse finanziarie; c) dalla mancanza di magazzino, di deposito, di luogo di stoccaggio o di esposizione della merce; d) dall’occultamento di gran parte della documentazione contabile o extra-contabile; e) dall’omessa presentazione di bilanci in Camera di Commercio; f) dalla totale omissione di versamenti IVA, nonostante l’ingente volume degli acquisiti intra-comunitari risultanti dalle banche-dati per l’anno 2016; f) dalla omessa presentazione dei modelli Intrastat per il 2016. Il Tribunale, poi, inferisce il ruolo di amministratore di fatto di (OMISSIS) dalla circostanza che, nella quasi totalita’ dei casi, la gestione delle trattative per la vendita dei veicoli ed il ritiro degli stessi sono avvenuti presso i locali nella disponibilita’ del medesimo.
2.1.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili, e degli elementi da essa esposti, l’ordinanza impugnata risulta correttamente motivata in ordine alla qualifica di amministratore di fatto attribuita a (OMISSIS) con riferimento alle societa’ ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”.
Ed infatti, una volta accertata, sulla base di elementi non contestati, la natura di “comodo” delle societa’ in questione, e la pressoche’ totale assenza di elementi strutturali reali o personali da parte delle stesse, l’unica attivita’ ad esse (formalmente) riferibile e’ quella di parte del contratto di vendita dei veicoli.
Di conseguenza, non puo’ certo ritenersi manifestamente illogica la valorizzazione delle circostanze attinenti alla costante interlocuzione del ricorrente con i clienti interessati all’acquisto di automobili, ed alla disponibilita’, da parte del medesimo, dei luoghi di svolgimento delle trattative e di consegna delle vetture agli acquirenti, per affermare che (OMISSIS) fosse l’amministratore di fatto e non semplicemente un procacciatore e mediatore d’affari.
Inoltre, l’ordinanza impugnata riporta le dichiarazioni di un cliente di ” (OMISSIS) srl”, tale (OMISSIS), il quale, nel riferire dell’acquisto di una Jaguar Land Rover, ha rappresentato che il ricorrente, (OMISSIS), gli aveva precisato di acquistare auto usate presso un concessionario tedesco e di rivenderle in Italia. La circostanza e’ significativa perche’ evidenzia come il ricorrente si presentasse ai clienti come gestore di un’attivita’ in proprio, e non quale procacciatore o mediatore d’affari per conto di terzi, quindi in modo del tutto coerente con le conclusioni del Tribunale circa il ruolo di amministratore di fatto svolto dal medesimo relativamente alle societa’ in questione.
Ancora, l’ordinanza impugnata segnala che piu’ clienti delle societa’ di comodo – in particolare (OMISSIS) e (OMISSIS) clienti di ” (OMISSIS) srl”, nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) clienti di ” (OMISSIS) srl” – hanno affermato di aver perfezionato le trattative di acquisto con il ricorrente (OMISSIS) ed hanno disconosciuto la firma apparentemente da essi apposta all’autocertificazione, necessaria per l’applicazione del cd. regime del margine, di aver acquistato l’auto all’estero, e nelle condizioni dell’avvenuto superamento di 6.000 km. di percorrenza da parte della stessa. Si da’ atto, in questo modo, di una circostanza indicativa del ruolo di dominus ed ideatore del sistema fraudolento attribuibile al ricorrente, e, quindi, secondo il principio precedentemente evidenziato, di un elemento assolutamente significativo in relazione alla posizione gestoria di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico.
Prive di pertinenza, infine, sono le censure che sottolineano la mancata considerazione dell’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento alle societa’ ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl” come elemento contrario all’affermazione del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente in ordine a tali societa’.
Invero, per quanto riguarda le fatture emesse dalle societa’ ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl”, e di cui, rispettivamente, ai capi E ed H, il rigetto della richiesta cautelare e’ stato determinato, in entrambi in casi, dalla mancata indicazione nominativa degli operatori commerciali che si sarebbero interposti, ma sempre con l’espressa precisazione “seppure risulti acclarato il ruolo di cartiera della societa’”, e senza che sia messo in discussione il ruolo svolto in tali ditte dal ricorrente.
2.2. Anche le censure che assumono la mera apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte relativa all’utilizzo da parte di (OMISSIS) di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio per poter fruire del c.d. regime del margine, esposte ancora nel primo motivo, nonche’ le censure che contestano la ritenuta inapplicabilita’ del c.d. regime del margine, esposte nel secondo motivo, sono infondate.
2.2.1. Il c.d. regime del margine, previsto dal Decreto Legge n. 41 del 1995, articoli da 36 a 40, convertito dalla L. n. 85 del 1995, prevede una disciplina in deroga a quella generale per gli acquisti relativi a beni o servizi ricevuti in Italia e provenienti da operatori economici di altro Stato membro dell’Unione Europea, dettato dal Decreto Legge n. 331 del 1993, convertito dalla L. n. 427 del 1993.
Secondo il regime generale, l’IVA sull’acquisto di beni da un operatore intracomunitario deve essere pagata interamente nel Paese di destinazione. A tal fine, e’ previsto che l’acquirente di un veicolo proveniente da operatore intracomunitario esterno all’Italia non deve versare l’imposta al cedente al momento dell’acquisto, ma deve integrare la fattura di acquisto intracomunitario con l’IVA, effettuare la doppia registrazione sul registro IVA degli acquisti e delle vendite. Inoltre, con specifico riferimento agli autoveicoli, occorre eseguire la comunicazione telematica dei dati identificativi della vettura alla Motorizzazione e provvedere, prima della immatricolazione, al versamento dell’imposta per l’intero valore del bene con il modello F24.
Il regime del margine, introdotto per evitare il fenomeno della “doppia imposizione”, e’ applicabile solo in casi tassativamente previsti e prevede regole specifiche. In particolare, con riguardo agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, il ricorso al regime del margine e’ consentito solo se le vetture abbiano percorso almeno 6.000 km., siano state immatricolate da almeno sei mesi, e provengano da un soggetto che non abbia avuto la giuridica possibilita’ di detrarre l’IVA precedentemente versata all’estero (ad esempio, perche’ privato consumatore o acquirente da privato consumatore). E’ inoltre richiesto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, comma 6, che la fattura emessa al momento della cessione del bene riporti espressamente l’indicazione secondo cui l’operazione e’ soggetta al regime del margine. La disciplina in questione consente di applicare l’IVA non sull’intero corrispettivo versato, come prevede invece il regime ordinario per i beni oggetto di acquisti intracomunitari, bensi’ solo sull’eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita del veicolo ed il prezzo precedentemente pagato per acquistarlo.
Nel caso di acquisto di autoveicolo con il regime del margine, l’immatricolazione del veicolo, a norma della circolare n. 14 del 2008, presuppone l’esibizione di una pluralita’ di documenti dal rivenditore all’Agenzia delle Entrate, tra i quali la fattura o il titolo di acquisto e la carta di circolazione estera, e, solo all’esito di riscontro dell’esistenza dei requisiti per l’applicazione della disciplina di favore, la comunicazione, dall’Amministrazione finanziaria alla Motorizzazione, dei dati necessari per l’immatricolazione. Tuttavia, secondo la medesima circolare, se l’acquisto dall’operatore intracomunitario estero e’ effettuato da un privato e non da un imprenditore, l’immatricolazione puo’ essere effettuata sulla base di autocertificazione con la quale il privato dichiara i dati relativi al veicolo e l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pagamento dell’IVA mediante versamento con modello F24 o l’insussistenza di obblighi di pagamento per la non debenza dell’IVA; in questo caso, quindi, non si procede, da parte dell’Agenzia dell’Entrate, alla verifica, preliminare all’immatricolazione, concernente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pagamento dell’IVA.
2.2.2. L’ordinanza impugnata illustra analiticamente gli elementi da cui desume l’inapplicabilita’ del regime del margine alle operazioni effettuate dalle societa’ ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl”, e la falsita’ delle autocertificazioni dei privati.
Con riferimento alla ” (OMISSIS) srl”, si segnala che tale societa’: a) ha effettuato, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni di operatori intracomunitari del settore della commercializzazione di autovetture risultanti dal sistema VIES e dall’anagrafe tributaria, acquisti intracomunitari per l’anno 2013 per 1.292.439,30 Euro e per l’anno 2014 per 906.519,16 Euro; b) ha ricevuto fatture di acquisto dagli operatori intracomunitari prive dell’indicazione dell’assoggettamento delle operazioni al regime del margine; c) non ha presentato modello Intrastat per l’anno 2014 ed ha presentato modello Intrastat “infedele” per l’anno 2013; d) ha rivenduto le autovetture acquistate in ambito UE come rientranti nel regime del margine; e) ha fatto figurare i privati come diretti acquirenti delle auto, mediante presentazione di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Si conclude che gli acquisiti, in quanto effettuati in regime ordinario, cosi’ come risulta dalle dichiarazioni degli operatori intracomunitari registrate nel sistema VIES e nell’anagrafe tributaria e dall’assenza delle necessarie annotazioni sulle fatture di acquisto, non sono in alcun modo assoggettabili al regime del margine, e che, per effetto di tale artificio, l’IVA evasa per il 2013 ammonta a 267.973,00 Euro e per il 2014 e’ pari a 178.316,00 Euro.
Con riferimento alla ” (OMISSIS) srl”, si rappresenta che tale societa’: a) ha effettuato, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni di operatori intracomunitari del settore della commercializzazione di autovetture risultanti dal sistema VIES e dall’anagrafe tributaria, acquisti intracomunitari per l’anno 2014 per 645.737,00 Euro; b) ha ricevuto fatture di acquisto dagli operatori intracomunitari prive dell’indicazione dell’assoggettamento delle operazioni al regime del margine; c) ha contabilizzato e rivenduto le autovetture acquistate in ambito UE come rientranti nel regime del margine; d) le immatricolazioni delle autovetture sono avvenute facendo figurare i privati come diretti acquirenti delle stesse, mediante presentazione di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio (si riportano, analiticamente, le dichiarazioni di disconoscimento effettuate da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)). Si conclude che gli acquisiti, in quanto effettuati in regime ordinario, cosi’ come risulta dalle dichiarazioni degli operatori intracomunitari registrate nel sistema VIES e nell’anagrafe tributaria e dall’assenza delle necessarie annotazioni sulle fatture di acquisto, non sono in alcun modo assoggettabili al regime del margine, e che, per effetto di tale artificio, l’IVA evasa per il 2014 ammonta a 133.516,00 Euro.
Con riferimento alla ” (OMISSIS) srl”, si rappresenta che tale societa’: a) ha effettuato, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni di operatori intracomunitari del settore della commercializzazione di autovetture risultanti dal sistema VIES e dall’anagrafe tributaria, acquisti intracomunitari per l’anno 2015 per 576.035,00 Euro e per l’anno 2016 per 1.282.562,00 Euro; b) ha ricevuto fatture di acquisto dagli operatori intracomunitari prive dell’indicazione dell’assoggettamento delle operazioni al regime del margine; c) non ha presentato alcun modello Intrastat; d) non ha contabilizzato gli acquisti nelle dichiarazioni IVA; e) le immatricolazioni delle autovetture sono avvenute facendo figurare i privati come diretti acquirenti delle stesse, mediante presentazione di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio (si riportano, analiticamente, le dichiarazioni di disconoscimento effettuate da (OMISSIS) e (OMISSIS)).
2.2.3. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono correttamente motivate sia in ordine all’utilizzo da parte di (OMISSIS) di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio per poter fruire del c.d. regime del margine, sia in ordine alla inapplicabilita’ di detto regime in relazione alle fattispecie in discussione.
Per quanto concerne il primo profilo, la presentazione di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio per poter ottenere l’immatricolazione dei veicoli evitando controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate risulta obiettivamente accertata con riferimento alle vendite di veicoli effettuate dalle societa’ ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl”, in forza delle numerose dichiarazioni testimoniali acquisite, che solo genericamente sono contestate. Del resto, il Tribunale segnala che almeno quattro acquirenti i quali hanno disconosciuto la sottoscrizione delle false dichiarazioni sostitutive di atto notorio ( (OMISSIS) e (OMISSIS) clienti di ” (OMISSIS) srl”, nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) clienti di ” (OMISSIS) srl”) hanno anche precisato che l’acquisto era avvenuto dopo trattative con (OMISSIS). E’ poi da rilevare che, secondo la disciplina giuridica vigente, le vendite di beni con applicazione del regime di margine non sono consentite con riferimento ai beni oggetto di “ordinari” acquisti intracomunitari (cfr., in particolare, Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85), e che, nella vicenda in esame, se non si fosse proceduto con il sistema delle false autocertificazioni, ci sarebbero stati gli accertamenti preliminari dell’Agenzia delle Entrate, i quali avrebbero potuto evidenziare in via preliminare la giuridica inammissibilita’ del ricorso all’applicazione del regime del margine, e, quindi, impedire l’immatricolazione dei veicoli interessati, nonche’, di conseguenza, anche il perfezionamento dei relativi contratti tra le societa’ ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl” ed i loro clienti.
Per quanto concerne il secondo profilo, e’ sufficiente osservare che il regime del margine, come si e’ appena detto, non e’ applicabile con riferimento a beni oggetto di “ordinari” acquisti intracomunitari, e che, pero’, come puntualmente ricostruito nell’ordinanza impugnata, le vetture interessate dalle operazioni in contestazione risultano tutte acquistate secondo l’ordinario regime degli acquisti intracomunitari.
2.3. Infondate sono pure le censure che contestano la configurabilita’ del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in caso di inapplicabilita’ del c.d. regime del margine, esposte anch’esse nel secondo motivo, e che deducono, in particolare, l’insussistenza di un fenomeno di evasione dell’IVA, in quanto detta imposta non viene riscossa e poi non versata, come invece accade nelle c.d. “frodi carosello”, ma semplicemente non applicata.
2.3.1. La prima questione da esaminare e’ se l’impiego del c.d. regime del margine nella consapevolezza dell’assenza dei presupposti richiesti a tal proposito dalla legge integri uno dei “mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre l’amministrazione in errore”, cosi’ come prevede il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3.
E’ utile osservare, preliminarmente, che, ai fini della configurabilita’ del reato del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, affermato nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma recata dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 3, e poi ribadito anche successivamente, e’ necessaria la sussistenza di un quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioe’, una condotta connotata da particolare insidiosita’ derivante dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsita’ contabile (cfr., per la giurisprudenza anteriore al Decreto Legislativo n. 158 del 2015, Sez. 3, n. 2292 del 22/11/2012, dep. 2013, Stecca, Rv. 254136-01, nonche’ Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258041-01, e, per la giurisprudenza successiva, Sez. 3, n. 37127 del 29/03/2017, Capuano, Rv. 271300-01). Questa conclusione e’ condivisa dal Collegio anche perche’, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, comma 3, nel testo introdotto per effetto della riforma recata dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, “non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola annotazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.
Occorre rilevare, poi, che nella giurisprudenza di legittimita’, la qualificazione giuridica delle condotte costituite dallo scorretto ricorso al regime del margine e’ tema che e’ stato affrontato episodicamente ed ha dato luogo ad indicazioni non univoche. L’unica sentenza la cui massima fa espresso riferimento al c.d. regime del margine, si limita ad affermare, in termini generalissimi, che, nell’ipotesi di attivita’ commerciale avente per oggetto “importazione di autoveicoli usati da paesi dell’Unione Europea e la successiva vendita in Italia a prezzi concorrenziali, in indebita applicazione di un regime tariffario IVA piu’ favorevole (cosiddetto del margine anziche’ di quello dovuto per l’acquisto intracomunitario), si determina l’ipotesi tipica di evasione fiscale, la cui rilevanza penale deve essere valutata alla luce della speciale disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (Sez. 2, n. 47701 del 17/11/2003, Vignali, Rv. 227591-01). Altra decisione, poi, ha affermato che, in caso di illegale ricorso al c.d. regime del margine, quando le fatture riportano tutte l’annotazione del regime prescelto e le scritture contabili indicano tutti gli elementi attivi, i mezzi fraudolenti non possono essere costituiti semplicemente dalla mancata comunicazione delle operazioni mediante il modello Intrastat (cosi’ Sez. 3, n. 8962 del 01/12/2010, dep. 2011, Rossi, Rv. 249689-01).
Ad avviso del Collegio, la scorretta applicazione del c.d. regime del margine, in caso di insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, integra uno dei “mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre l’amministrazione in errore”, quando e’ realizzata mediante l’apposizione sulle fatture della dicitura “operazione in regime del margine ex Decreto Legge n. 41 del 1995” – la quale, richiesta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, comma 6, lettera d) e successive modifiche, giustifica la mancata indicazione dell’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo -, nonche’ la conseguente annotazione di tali documenti contabili e delle relative operazioni nei registri previsti dalla legge, da eseguire tenendo conto del regime fiscale applicato (cfr. anche quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 23, 24 e 25, concernenti, rispettivamente, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi ed il registro degli acquisti).
Ed infatti, in questi casi, le fatture recano un’annotazione che qualifica l’operazione economica in modo non corretto, prefigurando l’esistenza di presupposti in realta’ insussistenti, e sono inoltre annotate nei registri in considerazione del regime giuridico indebitamente applicato, cosi’ venendo confermata la presenza degli indicati presupposti. In altri termini, attraverso le descritte modalita’, viene creato un artificioso apparato documentale in se’ idoneo a rappresentare l’esistenza dei presupposti necessari per l’operativita’ del regime del margine, e, quindi, ad ostacolare l’accertamento nonche’ ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria. Si tratta, quindi, di una situazione ben diversa da quella costituita dalla omessa fatturazione o annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili o dalla indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali: nell’ipotesi appena indicata, vi e’ sostanzialmente un’omessa dichiarazione; nella vicenda dell’illegale ricorso al regime del margine mediante l’utilizzo di fatture recanti la particolare dicitura richiesta dalla legge e la registrazione delle stesse sulla base di tale catalogazione, sono realizzate apparenze documentali specificamente dirette a rappresentare – contrariamente al vero – l’esistenza delle condizioni fattuali e giuridiche legittimanti l’applicazione di una disciplina giuridica non utilizzabile, e, quindi, “condotte artificiose attive” cosi’ come richiede il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1, comma 1, lettera g ter), quando definisce i “mezzi fraudolenti”.
Per completezza, puo’ aggiungersi che tale condotta risulta funzionale all’indicazione nella dichiarazione di “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo”. Invero, a norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1, comma 1, lettera b), “per “elementi attivi (…)” si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo (…), alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta”. Ora, l’illegale ricorso al regime del margine da’ luogo all’assoggettamento ad una minore imposta sul valore aggiunto perche’ riduce indebitamente la base imponibile su cui calcolare il tributo, circoscrivendola alla differenza tra il prezzo di rivendita del bene ed il valore di acquisto dello stesso, a differenza di quanto accade nelle ordinarie operazioni intracomunitarie, per le quali la base imponibile deve tenere conto dell’intero valore del bene.
2.3.2. La seconda questione da esaminare e’ se l’impiego del c.d. regime del margine sia idoneo a configurare il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, per l’insussistenza di un fenomeno di evasione dell’IVA, siccome detta imposta non viene riscossa e poi non versata, come invece accade nelle c.d. “frodi carosello”, ma semplicemente non applicata.
La risposta affermativa discende dalla chiara indicazione fornita dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1, lettera f). Secondo questa disposizione, in particolare, ed innanzitutto, “per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione”. Non e’ necessario, quindi, ai fini della configurabilita’ del fatto di “evasione di imposta”, che il tributo sia stato riscosso e non versato; occorre, invece, che l’importo dello stesso sia stato indicato in dichiarazione in misura diversa ed inferiore rispetto a quella dovuta.
E’ quanto esattamente accade anche nell’ipotesi di dichiarazione fiscale in cui l’IVA e’ determinata con l’illegale applicazione del regime del margine. In tale ipotesi, infatti, l’ammontare dell’imposta e’ indicato, in dichiarazione, in misura inferiore a quella effettivamente dovuta, perche’ calcolato non sull’intero valore del bene, cosi’ come giuridicamente necessario in applicazione dell’ordinaria disciplina delle operazioni intracomunitarie, bensi’ solo sulla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita del bene.
2.4. Manifestamente infondate sono le censure, esposte nel terzo motivo, che contestano l’esistenza di un profitto confiscabile generato dai reati per i quali sono state applicate le misure cautelari reali e personali.
2.4.1. Per quanto concerne i reati per i quali e’ stata applicata (anche) la misura del sequestro preventivo, ossia per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui ai capi D e G e di omessa dichiarazione di cui al capo M, l’ordinanza impugnata ha espressamente quantificato, anche in forza delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero, l’ammontare dell’imposta evasa. Precisamente, l’evasione prodotta dai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e’ stata pari, con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl”, per l’anno 2013, a 267.973,00 Euro, e per l’anno 2014, a 178.316 Euro (capo D), nonche’, con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl”, sempre per l’anno 2014, a 133.516,00 Euro (capo G); l’evasione conseguente al reato di omessa dichiarazione e’ stata pari, con riferimento alla societa’ “(OMISSIS) srl”, per l’anno 2016, a 487.825,00 Euro (capo M).
Tale ricostruzione esclude in radice ogni perplessita’ circa la sussistenza del profitto. Costituisce infatti principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca anche per equivalente, il profitto e’ costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, essendo indifferente se l’imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Di Giambattista, Rv. 275474-01, e, con specifico riferimento al reato di omessa dichiarazione, Sez. 3, n. 1199 del 02/12/2011, dep. 2012, Galiffo, Rv. 251893-01). Inoltre, si e’ gia’ precisato che, a norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1, lettera f), “per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione (…)”.
2.4.2. Per quanto attiene agli altri reati per i quali e’ stata applicata solo la misura cautelare personale, ossia i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl” relativamente all’anno 2015 (capo K), e con riferimento alla societa’ “(OMISSIS) srl” relativamente all’anno 2016 (capo L), il profitto non e’ elemento costitutivo del reato.
Ed infatti, in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, il legislatore, prefigurando un tipico reato di pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248869-01, e Sez. 3, n. 40172 del 26/09/2006, Di Bello, Rv. 235533-01), richiede semplicemente che l’emissione o il rilascio delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti sia avvenuto “al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, ma non opera alcun riferimento all’imposta evasa.
2.5. Manifestamente infondate, ancora, sono le censure, formulate nel quarto motivo, che contestano l’applicazione della misura cautelare personale, disposta per le esigenze di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), denunciando il difetto di attualita’ della pericolosita’, e l’omessa considerazione della situazione familiare del ricorrente.
L’ordinanza impugnata ha imposto a (OMISSIS) la misura del divieto di dimora nella Regione Molise, sulla base di un’articolata valutazione. A fondamento di questa statuizione, invero, ha osservato, innanzitutto, che l’indagato e’ gravato da plurimi precedenti, anche specifici, a norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8. Ha poi evidenziato che nei confronti del medesimo, nel presente procedimento, risultano gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sistematica reiterazione di episodi criminosi, relativamente a molteplici societa’, e ad importi di imposta evasa di “rilevantissima entita’”, e che, quindi, deve rilevarsi la “conseguente riscontrata capacita’ dell’indagato di reinventarsi in nuove operazioni fraudolente all’interno di una pluralita’ di contesti societari”. Ha inoltre aggiunto che, nell’attualita’, il ricorrente risulta operare tramite la societa’ ” (OMISSIS) srl”, di cui e’ amministratore il suocero, la quale effettua acquisti in intracomunitari di veicoli ed omette di pagare l’IVA dovuta per importi ingenti.
La motivazione esposta risulta puntuale ed immune da vizi perche’ indica compiutamente le circostanze di fatto da cui desume concretezza ed attualita’ del pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede, e le apprezza sulla base di massime di esperienza non censurabili. Irrilevante, poi, e’ che, nel procedimento penale in corso, non sia stato formulato nessun addebito con riferimento alle attivita’ della societa’ ” (OMISSIS) srl”: ai fini della affermazione della concretezza e dell’attualita’ delle esigenze cautelari, e’ legittimo evidenziare, nel contesto di altri elementi, che, in tempi molto prossimi all’adozione della misura, il ricorrente risulta aver partecipato alle attivita’ della ditta in questione e che, nel medesimo periodo, la stessa abbia omesso di pagare l’IVA, per di piu’ proprio con riguardo ad operazioni concernenti veicoli oggetto di acquisiti intracomunitari. Del tutto irrilevante, inoltre, e’ l’allegata situazione familiare, stante, tra l’altro, la mancata dimostrazione di una situazione di assoluta indispensabilita’ della presenza del ricorrente in Molise.
2.6. Fondate, invece, sono le censure, formulate anch’esse nel quarto motivo, che contestano la statuizione impositiva del sequestro per equivalente nonostante il mancato preliminare accertamento dell’impossibilita’ di procedere a sequestro diretto dei beni costituenti il prodotto o il profitto dei reati.
Secondo un principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo’ essere disposto nei confronti del legale rappresentante di una societa’ solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale impossibilita’, l’inutile escussione del patrimonio sociale se gia’ vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687-01, e Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv 272238-01). Si esclude, inoltre, che ai fini della valutazione dell’incapienza patrimoniale dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, possano rientrare considerazioni di “prudenza investigativa” estranee alla concreta difficolta’ di accertamento del patrimonio dell’ente beneficiato (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 35330 del 21/06/2016, Nardelli, Rv. 267649-01).
L’ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di confisca diretta del denaro presente sui conti correnti dell’indagato in ragione del difetto di specifiche indicazioni in proposito da parte del Pubblico ministero, ma non ha in alcun modo esaminato il profilo concernente la possibilita’ di rinvenire il profitto del reato nel patrimonio delle societa’ alle quali si riferiscono le dichiarazioni fraudolente (” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl”) o l’omessa dichiarazione (“(OMISSIS) srl”), verificando se detti enti siano ormai estinti ovvero privi di disponibilita’ finanziarie, o, comunque, se queste ultime siano o debbano ritenersi irrintracciabili. Va rilevato, del resto, che anche nell’atto di appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p., la richiesta di applicare il sequestro per equivalente nei confronti degli indagati e’ espressamente formulata in subordine a quella di procedere alla confisca diretta delle somme di denaro nella disponibilita’ (anche) delle societa’ ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”, e solo nel caso di incapienza di queste ultime.
E’ percio’ necessario procedere ad un nuovo esame, al fine di valutare se vi sia la possibilita’ di applicare il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio delle societa’ che, almeno in prima battuta, hanno tratto profitto dal reato; solo se da tali accertamenti non emergano risultanze utili in proposito, potra’ essere disposto il sequestro per equivalente sui beni dell’indagato.
Non e’, invece, necessario esaminare se risultino elementi indicativi del pericolo di sottrazione di somme da parte del ricorrente, perche’ l’applicazione del sequestro preventivo di cose finalizzato alla confisca delle stesse, e quindi anche il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non richiede l’esistenza di tale presupposto.
3. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) sottoposto alla misura del sequestro per equivalente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl” (capo O) – contesta: a) l’illegittimita’ dell’applicazione della misura cautelare reale in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, stante il difetto di specificita’ di tale atto di impugnazione; b) la nullita’ della decisione a causa dell’omesso avviso dell’udienza ad altri coindagati; c) la ritenuta inapplicabilita’ del c.d. regime del margine e, comunque, la ritenuta natura di “cartiera” delle ditte emittenti le fatture utilizzate; d) la sussistenza di esigenze cautelari su cui fondare l’applicazione della misura reale; e) la ritenuta applicabilita’ del sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente senza il preventivo accertamento dell’impossibilita’ di procedere a sequestro diretto dei beni costituenti il prodotto o il profitto dei reati.
3.1. Le censure che assumono l’illegittimita’ dell’accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, e della conseguente applicazione del sequestro, in ragione del difetto di specificita’ dell’atto di impugnazione, esposte nel primo motivo, sono infondate.
Invero, il G.i.p. ha rigettato la richiesta di applicazione del sequestro preventivo con riferimento ai capi O, Q, V, Y e X non per motivi attinenti alla ricostruzione dei fatti, ma perche’ ha escluso, in radice, che il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, sia configurabile quando il cessionario versi l’IVA alla societa’ interposta, ritenendo indifferente, a tal fine, l’omesso pagamento dell’imposta da parte di quest’ultima.
Di conseguenza, a fronte di questo argomento, correttamente il Pubblico ministero, nel suo atto di appello, si e’ limitato ad illustrare, in termini generali, perche’ una operazione preordinata di acquisto “intracomunitario” di un bene da parte di una societa’ cd. “cartiera” e successiva rivendita ad un terzo mediante fattura con IVA, non seguita dal versamento all’Erario dell’importo ricevuto a tale titolo, implica il rilascio di una fattura per operazione soggettivamente inesistente, e perche’, quindi, l’uso consapevole di tale documento da parte del cessionario, in quanto funzionale ad indicare elementi passivi fittizi nella sua dichiarazione fiscale, determina la configurabilita’, a carico del medesimo, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2.
3.2. Le censure che deducono la nullita’ della decisione a causa dell’omesso avviso dell’udienza per la decisione dell’appello del Pubblico ministero ad altri coindagati, le cui posizioni sono strettamente connesse a quella del ricorrente, esposte nel secondo motivo, sono manifestamente infondate.
E’ sufficiente considerare, infatti, che la decisione del Tribunale ha proceduto ad una compiuta esposizione ed analisi dei fatti concernenti la posizione del ricorrente, che nessuna disposizione normativa impone il processo cumulativo in tema di misure cautelari, che le nullita’ degli atti si propagano, a norma dell’articolo 185 c.p.p., comma 1, solo su quelli “consecutivi” e dai primi strettamente “dipendenti”, e che tale rapporto non risulta sussistente quando gli atti precedenti riguardano un diverso indagato.
3.3. Le censure che contestano la ritenuta inapplicabilita’ del c.d. regime del margine o comunque la natura fittizia delle societa’ da cui l’impresa del ricorrente acquistava i veicoli, formulate nel quarto motivo, sono inammissibili, o perche’ non pertinenti ai fini della decisione sulla configurabilita’ del fumus commissi delicti del reato per il quale e’ stato disposto il sequestro preventivo a carico del ricorrente, o perche’ prive di specificita’ e diverse da quelle consentite.
Il sequestro per equivalente a carico di (OMISSIS) e’ stato ordinato per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, con riferimento alle dichiarazioni della societa’ ” (OMISSIS) srl” per gli anni 2015 e 2016 e per gli importi, rispettivamente, di 27.291,00 Euro e di 255.543,00 Euro, in conseguenza dell’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle societa’ ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl” (capo O). Il Tribunale ha ritenuto che le precisate fatture si riferiscono ad operazioni soggettivamente inesistenti, e che il ricorrente, quale amministratore della societa’ ” (OMISSIS) srl”, abbia utilizzato le stesse nella consapevolezza di tale mendacio, in ragione: a) della natura fittizia delle societa’ ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”, in quanto prive di un’effettiva struttura commerciale ed operativa; b) dell’effettuazione di acquisti “intracomunitari” di autovetture da parte di tali societa’, ossia di acquisti non soggetti ad imposizione fiscale, a norma della L. n. 417 del 1993, per essere L’IVA applicabile sull’intero valore del bene all’atto della rivendita in Italia; c) della successiva rivendita dei veicoli, cosi’ acquistati, dalle societa’ ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl” alla societa’ ” (OMISSIS) srl”, ad un prezzo pari, di poco superiore, o addirittura inferiore a quello di acquisto in esenzione d’IVA, e quindi inidoneo a coprire il prezzo di costo maggiorato dell’IVA, mediante l’emissione di fatture con IVA per l’intero valore dei beni, non seguita, pero’, dal versamento all’Erario dell’imposta riscossa; d) dell’erogazione anticipata, mediante accrediti bancari, da ” (OMISSIS) srl” ad ” (OMISSIS) srl” e a “(OMISSIS) srl” della provvista finanziaria occorrente per effettuare l’acquisto dei veicoli dai fornitori comunitari; e) dal prezzo di rivendita delle auto da ” (OMISSIS) srl” ai consumatori, particolarmente competitivo e reso possibile dal c.d. “salto” dell’IVA appena descritto al punto c).
Risulta quindi evidente che il meccanismo fraudolento in questione prescinde totalmente dall’abuso del c.d. regime del margine, ed e’ riconducibile allo schema delle c.d. “frodi carosello”, la cui realizzazione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, determina la configurabilita’ dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8 con riferimento, rispettivamente, all’utilizzatore ed all’emittente delle fatture in nome della societa’ cd. “cartiera” (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903-01, e Sez. 3, n. 42994 del 07/07/2015, De Angelis, Rv. 265154-01).
Per completezza, poi, deve aggiungersi che le critiche dirette ad evidenziare ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl” avevano sede operativa e piazzale espositivo e praticavano prezzi allineati con quelli di mercato, sono meramente assertive, oltre ad implicare accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimita’.
3.4. Le censure che contestano la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari su cui fondare l’applicazione della misura reale, formulate nel quinto motivo, sono inammissibili, perche’ manifestamente infondate.
Si e’ gia’ detto in precedenza (§ 2.6) che l’applicazione del sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca degli stessi, e quindi anche il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non richiede l’esistenza di elementi indicativi del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale da parte del ricorrente. Si puo’ aggiungere che, siccome il sequestro e’ stato disposto esattamente per gli importi evasi, non si comprende come sia configurabile la violazione dei principi di proporzionalita’, adeguatezza e gradualita’ delle misure cautelari.
3.5. Fondate, invece, sono le censure, formulate nel terzo motivo, che contestano la statuizione impositiva del sequestro per equivalente nonostante il mancato preliminare accertamento dell’impossibilita’ di procedere a sequestro diretto dei beni costituenti il prodotto o il profitto dei reati.
Si e’ gia’ evidenziato in precedenza (§ 2.6) che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo’ essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una societa’ solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, e che, ai fini della valutazione dell’incapienza patrimoniale dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, possano rientrare considerazioni di “prudenza investigativa” estranee alla concreta difficolta’ di accertamento del patrimonio dell’ente beneficiato.
L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo esaminato il profilo concernente la possibilita’ di rinvenire il profitto del reato nel patrimonio della ” (OMISSIS) srl”, societa’ alla quale si riferiscono le dichiarazioni fraudolente. Va rilevato, del resto, che anche nell’atto di appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p., la richiesta di applicare il sequestro per equivalente nei confronti degli indagati, e’ espressamente formulata in subordine a quella di procedere alla confisca diretta delle somme di denaro nella disponibilita’ (anche) della societa’ ” (OMISSIS) srl”, e solo per il caso di incapienza di quest’ultima.
E’ percio’ necessario procedere ad un nuovo esame, al fine di valutare se vi sia la possibilita’ di applicare il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio della societa’ ” (OMISSIS) srl”, che, almeno in prima battuta, ha tratto profitto dal reato; solo se da tali accertamenti non emergano risultanze utili in proposito, potra’ essere disposto il sequestro per equivalente sui beni dell’indagato.
4. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) – sottoposto alle misure del sequestro per equivalente per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) srl” (capi V e W), nonche’ del divieto di dimora nelle Regioni Molise e Campania per questi reati e per quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riguardo alle fatture emesse dalla ” (OMISSIS) srl” verso la societa’ ” (OMISSIS) srl” (capo X) – contesta: a) il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Campobasso; b) l’individuazione del ricorrente come l’amministratore di fatto della ” (OMISSIS) srl” o comunque come persona avente la disponibilita’ delle societa’ c.d. “cartiere”; c) la mancata acquisizione di prova decisiva in ordine all’insussistenza dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualita’ di “esportatore abituale” relativamente alle ditte acquirenti dalla ” (OMISSIS) srl” con lettera di intenti; d) la nullita’ della decisione a causa dell’omesso avviso dell’udienza ad altri coindagati, quanto meno ai fini della proporzionalita’ dell’ammontare del sequestro; e) la sussistenza di esigenze cautelari su cui fondare l’applicazione di misure personali e comunque la proporzionalita’ del provvedimento adottato; f) la ritenuta applicabilita’ del sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente senza il preventivo accertamento dell’impossibilita’ di procedere a sequestro diretto dei beni costituenti il prodotto o il profitto dei reati.
4.1. Le censure che assumono l’incompetenza per territorio dell’Autorita’ giudiziaria di Campobasso, in ragione dell’ubicazione in (OMISSIS) del domicilio fiscale della ” (OMISSIS) srl”, esposte nel primo motivo, sono infondate.
4.1.1. Occorre premettere che, nei confronti del ricorrente (OMISSIS), si procede (e sono state applicate misure cautelari), per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, relativamente all’anno 2016 (capo V), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2016 (capo W), e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, relativamente agli anni 2013 e 2014 (capo X), e che tutti questi reati sono stati attribuiti al medesimo per avere agito nella qualita’ di amministratore di fatto della societa’ ” (OMISSIS) srl”, in quanto sia le dichiarazioni mendaci sia le fatture per operazioni inesistenti si riferiscono a questa ditta.
Di conseguenza, la competenza per tutti questi reati deve essere individuata unitariamente, in considerazione dell’evidente rapporto di connessione tra gli stessi.
Cio’ posto, anche in materia di reati tributari, la competenza per territorio determinata da connessione, stante l’assenza di una disciplina speciale, e’ determinata a norma dell’articolo 16 c.p.p., e, quindi, qualora si proceda per illeciti penali di pari gravita’, appartiene al giudice cui spetta la cognizione del primo reato (cfr., in questo senso, Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115-01, ma anche Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, massimata per altro).
Per quanto di specifico interesse in questa sede, poi, i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici sono da ritenersi di pari gravita’ in applicazione di quanto prevede l’articolo 16 c.p.p., comma 3, (cfr., esattamente in termini, con riferimento ai rapporti tra la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 e quella di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, Sez. 3, n. 37858 del 2014, Piccioni, cit., la quale ha anche evidenziato la irrilevanza della configurabilita’ di eventuali circostanze attenuanti a norma dell’articolo 4 c.p.p.). Ne’, d’altro canto, assume significato la gravita’ in concreto delle singole condotte: secondo l’orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, coerente con il dato letterale di cui all’articolo 16 c.p.p., comma 3, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravita’, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entita’ del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (cfr. per tutte, Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016, Leonardi, Rv. 268689-01, e Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251190-01).
4.1.2. Precisato che, in tema di competenza per connessione relativa a reati di pari gravita’, la competenza appartiene al giudice cui spetta la cognizione del primo reato, nella specie reato commesso per primo e’ quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alle fatture rilasciate da ” (OMISSIS) srl” nel 2013 a ” (OMISSIS) srl” nel 2013; lo stesso, infatti, ha ad oggetto una condotta necessariamente precedente a quella costituita dal successivo utilizzo dei medesimi documenti ai fini della dichiarazione fiscale della medesima ” (OMISSIS) srl” relativa a tale annualita’, e contestata a norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3.
Ora, a norma del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, la competenza per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 va determinata nel “luogo dell’accertamento”. Quest’ultimo, poi, secondo il condivisibile orientamento piu’ volte espresso in giurisprudenza, si individua nel luogo in cui ha sede l’Autorita’ Giudiziaria requirente che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (cosi’, tra le altre, Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992-01, e Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732-01).
Nella specie, luogo di accertamento di tutti i reati, e quindi anche del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso nel 2013, e’, secondo quanto espressamente indicato nell’ordinanza impugnata, Campobasso; ne’, in proposito, risultano, o sono allegati nel ricorso, elementi specifici da cui desumere che l’effettiva valutazione dei dati acquisiti ai fini del giudizio sulla configurabilita’ del reato sia stata compiuta in un luogo diverso da quello precisato dal Tribunale.
4.1.3. In conclusione, in applicazione della disciplina della competenza per territorio determinata dalla connessione, e, quindi, anche indipendentemente dal ricorso al criterio del luogo della sede effettiva dell’ente al quale si riferiscono i delitti in materia dichiarativa (cfr., in argomento, Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, Rv. 259783-01), che pure porterebbe al medesimo risultato, corretta risulta essere l’affermazione della competenza del Tribunale di Campobasso in relazione ai reati attribuiti a (OMISSIS).
4.2. Le censure che contestano l’individuazione del ricorrente come l’amministratore di fatto della ” (OMISSIS) srl” o comunque come persona avente la disponibilita’ delle societa’ c.d. “cartiere” in rapporti con la ” (OMISSIS) srl”, esposte nel secondo e nel terzo motivo, sono prive della necessaria specificita’ e comunque diverse da quelle consentite.
4.2.1. L’ordinanza impugnata elenca in modo analitico gli elementi sulla cui base ritiene che (OMISSIS) sia l’amministratore di fatto della ” (OMISSIS) srl”, che le ditte ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS)”, ” (OMISSIS)”, ” (OMISSIS)”, ” (OMISSIS) srl”, “Idea Consulting srl” e ” (OMISSIS) srl” siano mere “cartiere”, e che il medesimo (OMISSIS), nel rapportarsi con queste ditte, fosse consapevole della natura fittizia delle stesse e partecipe del meccanismo fraudolento.
Per quanto concerne la posizione di (OMISSIS) quale amministratore di fatto della ” (OMISSIS) srl”, il Tribunale rappresenta che il medesimo: a) secondo le dichiarazioni di tutte le persone assunte a sommarie informazioni, ha gestito in piena autonomia le trattative di vendita dei veicoli per conto della precisata ditta, decidendo i prezzi e definendo gli affari senza chiedere alcuna autorizzazione e senza essere sottoposto alla supervisione di terzi; b) e’ stato l’unico interlocutore della Guardia di Finanza nel corso dei vari accessi da questa eseguiti; c) ha fornito in molte occasioni, come emerge dagli accertamenti bancari, garanzie personali alla societa’.
Con riferimento alle ditte l’utilizzo delle cui fatture ha dato luogo alla contestazione del reato dichiarativo di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 relativamente all’anno 2016, l’ordinanza impugnata evidenzia che: a) ” (OMISSIS) srl”, dalla quale ” (OMISSIS) srl” ha acquistato 71 veicoli nel 2016 per un imponibile complessivo pari a 1.625.954,10 Euro ed IVA pari a 357.709,79 Euro, e’ priva di struttura commerciale ed operativa, non ha consistenza patrimoniale, e’ evasore totale, ha un amministratore irreperibile, non dispone di sito internet e non e’ presente su piattaforme commerciali relative alla vendita di autovetture; b) ” (OMISSIS) srl”, dalla quale ” (OMISSIS) srl” ha acquistato 9 veicoli nel 2016 per un imponibile complessivo pari a 401.45,90 Euro ed IVA pari a 88.274,10 Euro, e’ priva di struttura commerciale ed operativa, non ha consistenza patrimoniale, e’ evasore totale, ha un amministratore irreperibile, lo stesso di ” (OMISSIS) srl”, ed e’ titolare di un conto corrente aperto presso lo stesso istituto bancario avente sede a Praga dove e’ stato aperto il conto corrente di ” (OMISSIS)”, e dove, come quest’ultima, ha ricevuto i bonifici di ” (OMISSIS) srl”; c) le ditte individuali ” (OMISSIS)”, ” (OMISSIS)” e ” (OMISSIS)”, dalle quali ” (OMISSIS) srl” ha acquistato sempre nel 2016, rispettivamente, 27 veicoli per un imponibile complessivo pari a 280.975,77 Euro ed IVA pari a 61.809,24 Euro, 13 veicoli per un imponibile complessivo pari a 120.491,80 Euro ed IVA pari a 26.508,20 Euro, e 13 veicoli per un imponibile complessivo pari a 148.524,59 Euro ed IVA pari a 32.675,41 Euro, fanno capo a soggetti nullatenenti, sono prive di struttura commerciale ed operativa, nonche’ di consistenza patrimoniale, e persino delle scritture contabili obbligatorie, e risultano evasori totali; d) ” (OMISSIS) srl”, dalla quale ” (OMISSIS) srl” ha acquistato 104 veicoli nel 2016 per un imponibile complessivo pari a 1.969.160,60 Euro ed IVA pari a 433.193,40 Euro, e’ priva di struttura commerciale ed operativa, non ha consistenza patrimoniale, e’ evasore totale, non dispone di sito internet, non e’ presente su piattaforme commerciali relative alla vendita di autovetture, ha ricevuto direttamente dalla ” (OMISSIS) srl” la provvista finanziaria per effettuare gli acquisti di autovetture, ha effettuato le cessioni di beni con ricarichi esigui o addirittura sottocosto; e) ” (OMISSIS) srl”, dalla quale ” (OMISSIS) srl” ha acquistato 23 veicoli nel 2016 per un imponibile complessivo pari a 781.645,90 Euro ed IVA pari a 171.962,10 Euro, ha lo stesso legale rappresentante di ” (OMISSIS) srl”, e’ priva di struttura commerciale ed operativa, non ha consistenza patrimoniale, e’ evasore totale, non dispone di sito internet, non e’ presente su piattaforme
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commerciali relative alla vendita di autovetture, ha ricevuto direttamente dalla ” (OMISSIS) srl” la provvista finanziaria per effettuare gli acquisti di autovetture, ha effettuato le cessioni di beni con ricarichi esigui o addirittura sottocosto. Il Tribunale precisa, inoltre, che le diverse ditte “cartiere”, sebbene con modalita’ diverse, si erano procurate le vetture sempre mediante acquisti non imponibili ai fini IVA, e senza pagare poi l’IVA, dovuta sull’intero valore del bene, al momento della rivendita: segnatamente, ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS)”, ” (OMISSIS)” e ” (OMISSIS)” si erano procurate i veicoli poi ceduti a ” (OMISSIS) srl” da fornitori esteri mediante operazioni intracomunitarie; ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl” si erano procurate i veicoli poi ceduti a ” (OMISSIS) srl” da fornitori italiani dietro di presentazione di false lettere di intento.
In relazione alle ditte alle quali ” (OMISSIS) srl” risulta aver effettuato le cessioni mediante false lettere di intento con conseguente contestazione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 3 e 8 relativamente agli anni 2013, 2014 e 2016, l’ordinanza impugnata osserva che: a) ” (OMISSIS) srl”, alla quale ” (OMISSIS) srl” ha ceduto veicoli nel 2013 per un imponibile complessivo pari a 759,200,00 Euro e nei 2014 per un imponibile complessivo pari a 1.326.800,00 Euro, e’ priva di struttura commerciale ed operativa, non ha dipendenti, e’ evasore totale, non presenta bilanci alla Camera di Commercio dal 2012, ha un amministratore nullatenente, il quale ha sostanzialmente ammesso di fungere da “prestanome”, non dispone di sito internet; b) ” (OMISSIS) srl”, alla quale ” (OMISSIS) srl” ha ceduto 25 veicoli nel 2016 per un imponibile complessivo pari a 906,000,00 Euro, come si e’ gia’ detto, e’ priva di struttura commerciale ed operativa, non ha consistenza patrimoniale, e’ evasore totale, non dispone di sito internet, non e’ presente su piattaforme commerciali relative alla vendita di autovetture, ed inoltre, nello stesso anno 2016, risulta aver acquistato da ” (OMISSIS) srl”, anch’essa utilizzando il ricorso a false lettere di intenti, 104 veicoli nel 2016 per un imponibile complessivo pari a 1.969.160,60 Euro ed IVA pari a 433.193,40 Euro.
Con riguardo alla consapevolezza di (OMISSIS) dei meccanismi fraudolenti utilizzati, il Tribunale segnala che: a) le ditte ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS)”, ” (OMISSIS)”, ” (OMISSIS)”, ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl” erano palesemente delle “cartiere”, in quanto prive di un’effettiva struttura commerciale ed operativa, ed amministrate formalmente da soggetti nullatenenti o comunque meri “prestanome”; b) gli acquisti di veicoli effettuati da parte di tali societa’, o erano di tipo “intracomunitario”, o erano compiuti mediante lettera di intenti per l’esportazione, e, quindi, in entrambi i casi, non erano mai, assoggettati ad imposizione IVA; c) ” (OMISSIS) srl” provvedeva, quasi sempre, ad erogare anticipatamente, con accrediti bancari, alle precisate ditte “cartiere” la provvista finanziaria occorrente per effettuare l’acquisto dei veicoli poi da essa (ri)comprati per venderli ai consumatori; d) il prezzo da corrispondere alle ditte “cartiere” per l’acquisto delle auto era particolarmente vantaggioso per ” (OMISSIS) srl”, si poneva al di fuori di qualunque logica economica, tanto da essere immediatamente spiegabile, per un operatore del settore, solo quale conseguenza del c.d. “salto” dell’IVA, e consentiva di praticare condizioni estremamente competitive sul mercato in relazione alla successiva rivendita delle auto ai consumatori; e) in alcune occasioni, le auto erano sul piazzale della ” (OMISSIS) srl” gia’ prima che questa le acquistasse dalla societa’ “cartiera”; f) nel 2016, 25 veicoli sono stati dapprima ceduti dalla ” (OMISSIS) srl” alla ” (OMISSIS) srl” e poi ricomprate da altra societa’ del gruppo facente capo al ricorrente allo stesso imponibile, senza alcun mutamento del corrispettivo nei diversi passaggi, e, quindi, al di fuori di qualunque logica economica; g) i veicoli ceduti dalla ” (OMISSIS) srl” con il sistema delle lettere di intenti alla ” (OMISSIS) srl” risultano essere stati ceduti ai consumatori finali presso il punto di vendita della ” (OMISSIS) srl” in (OMISSIS); h) l’immatricolazione dei 20 veicoli venduti nel 2016 dalla ” (OMISSIS) srl” ai consumatori finali mediante abusiva applicazione del regime dei margine e’ avvenuta con il fraudolento ricorso alla procedura prevista per i privati acquirenti direttamente all’estero, con l’utilizzo di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio (sui sistemi di immatricolazione dei veicoli acquistati con applicazione del regime del margine v. supra, § 2.2.1.).
4.2.2. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata in ordine alla individuazione del ricorrente come l’amministratore di fatto della ” (OMISSIS) srl” e alla sua consapevole partecipazione alle operazioni fraudolente commesse attraverso l’interposizione delle ditte “cartiere” per evadere l’IVA sono correttamente motivate.
Il Tribunale, infatti, fonda le sue valutazioni su precisi, plurimi e convergenti elementi di fatto apprezzati sulla base di massime di esperienza accettabili e congrue.
Le obiezioni del ricorrente, del resto, tendono ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze acquisite e non si confrontano compiutamente con gli elementi esposti nell’ordinanza impugnata.
In particolare, le critiche concernenti l’omessa indicazione di documenti attestanti garanzie personali rilasciate dal ricorrente in favore della ” (OMISSIS) srl” sono assertive, non specificando perche’ l’ordinanza debba ritenersi esporre un dato non corretto, tanto piu’ che la stessa richiama gli accertamenti bancari presenti in atti. Le critiche che evidenziano la mancata sottoscrizione, da parte del ricorrente, dei verbali di accertamento della Guardia di Finanza, e la mancata considerazione del suo ruolo di “dipendente” e direttore commerciale della ” (OMISSIS) srl”, quale circostanza utile a spiegare l’attivita’ svolta dal medesimo, poi, non sono idonee a dedurre, nemmeno in termini di prospettazione, un travisamento della prova, o una lacuna decisiva nella ricostruzione dei fatti, ma si traducono in una richiesta diretta ad un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite.
Pure le critiche che rappresentano come la ” (OMISSIS) srl” acquistasse veicoli anche da imprese diverse dalle ditte “cartiere”, e come almeno alcune di queste ultime emettessero fatture di importi estremamente rilevanti anche verso altre societa’, sono inidonee a segnalare vizi logici o giuridici. Invero, il ricorso al meccanismo fraudolento della “frode carosello” non implica necessariamente che l’interposizione della societa’ “cartiera” avvenga in favore dell’effettivo acquirente del bene in via esclusiva, o che quest’ultimo si avvalga esclusivamente di meccanismi fraudolenti; cio’ che conta e’ che l’acquirente effettivo si avvalga di fatture emesse da una societa’ di “comodo” nella consapevolezza della natura fittizia di quest’ultima e con la finalita’ di evadere l’IVA, finalita’ concretamente realizzabile attraverso il conseguimento di crediti di imposta, in realta’ inesistenti, per effetto della registrazione dei precisati documenti contabili. Nella specie, poi, l’ordinanza impugnata ha spiegato compiutamente perche’ deve ritenersi che (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di fatto della ” (OMISSIS) srl”, si sia avvalso di fatture emesse da societa’ “cartiere” nella consapevolezza della natura fittizia di queste ultime e con la finalita’ di evadere l’IVA.
4.3. Le censure che contestano la mancata acquisizione di prova decisiva in ordine all’insussistenza dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualita’ di “esportatore abituale” relativamente alle ditte acquirenti dalla ” (OMISSIS) srl” con lettera di intenti, per l’omessa acquisizione di comunicazioni in proposito da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono diverse da quelle consentite.
Innanzitutto, in linea generale, deve escludersi la deducibilita’ del vizio derivante da mancata assunzione di prova decisiva a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in relazione a provvedimenti cautelari. In effetti, come osserva la giurisprudenza, e’ onere dell’interessato produrre direttamente gli elementi a proprio favore nell’udienza camerale, la quale e’ caratterizzata da termini ravvicinati – sanzionati dall’inefficacia della misura – incompatibili con qualsiasi obbligo del giudice di dar corso alle acquisizioni istruttorie sollecitate dalle parti (cosi’, in particolare, Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211180-01, e Sez. 6, n. 3053 del 18/08/1992, Galatolo, 192499-01), e, anzi, come segnala la dottrina, il sistema non attribuisce poteri probatori al Tribunale che procede a norma degli articoli 309 e 310 c.p.p., sicche’, eventualmente, la mancata acquisizione degli elementi di prova puo’ rilevare solo sotto il profilo del vizio di motivazione quale lacuna nella ricostruzione del fatto.
In ogni caso, poi, anche a voler interpretare la censura come denunciante vizio di motivazione, e’ sufficiente osservare che nel sistema processuale penale vige il principio di liberta’ della prova, essendo ammesse anche le prove non disciplinate dalla legge ex articolo 189 c.p.p., e non osservandosi i limiti di prova previsti dalle leggi civili, salvo quelli riguardanti lo stato di famiglia e la cittadinanza, a norma dell’articolo 193 c.p.p. Inoltre, nella specie, non sembra ravvisabile, nemmeno nel sistema tributario, un regime di prova legale in ordine alla sussistenza o insussistenza dei requisiti di “esportatore abituale” in capo ad una impresa.
E’ percio’ immune da vizi la conclusione dell’ordinanza impugnata, la quale ha escluso che le ditte ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl” (ma anche ” (OMISSIS) srl”), ossia tutte le societa’ qualificatesi “esportatori abituali” nei rapporti con la ” (OMISSIS) srl”, avessero i requisiti necessari a tal fine e potessero, quindi, emettere lettere di intento per acquistare le automobili in regime di non imponibilita’ ai fini dell’IVA, osservando che le stesse non avevano presentato le dichiarazioni IVA negli anni precedenti. Invero, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 8, lettera c), lo status di esportatore abituale, costituente presupposto per l’emissione di una valida dichiarazione di intento, e, quindi, di acquisti o cessione in regime di non imponibilita’ ai fini IVA, puo’ essere acquisito solo dagli operatori economici che, nell’anno solare precedente o negli ultimi dodici mesi, abbiano registrato esportazioni, cessioni intra-comunitarie o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10 % del volume di affari conseguito nello stesso periodo. Di conseguenza, l’omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA negli anni precedenti alle operazioni oggetto di contestazione, come accertato nella specie, esclude in radice la possibilita’ di riconoscere lo status di esportatore abituale, e, quindi, di emettere una valida dichiarazione di intento.
4.4. Occorre rilevare, a questo punto, che corretta risulta essere la qualificazione giuridica data alle condotte nell’ordinanza impugnata.
In particolare, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, relative all’anno 2016, e per un importo pari a 1.172.132,24 Euro, di cui al capo V, e’ configurabile perche’ le condotte contestate danno luogo al sistema delle “frodi carosello”. Secondo l’orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, infatti, il ricorso a questo sistema – che si caratterizza per l’interposizione di una ditta “cartiera”, la quale acquista senza addebito d’IVA, rivende con fattura che ricarica tale imposta sull’intero valore del bene, e poi omette di versare all’Erario quanto dovuto, cosi’ consentendo, tra l’altro, all’effettivo acquirente del bene di fruire di un credito di imposta, in realta’ inesistente, per effetto della registrazione delle fatture emesse dalla ditta fittiziamente interposta – integra il delitto del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 a carico di chi consapevolmente utilizza nelle proprie dichiarazioni fiscali fatture emesse dalle ditte “cartiere” (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903-01, e Sez. 3, n. 42994 del 07/07/2015, De Angelis, Rv. 265154-01). Va solo precisato che il sistema delle “frodi carosello” e’ integrato anche quando la ditta “cartiera” ha acquistato il bene mediante il sistema della falsa lettera d’intento per l’esportazione: pure in questa ipotesi, infatti, la ditta “cartiera”, esattamente come quando e’ cessionaria da operatore estero “intracomunitario”, acquista senza addebito d’IVA, rivende con fattura che ricarica tale imposta sull’intero valore del bene, e poi omette di versare all’Erario quanto dovuto.
E’ configurabile, inoltre, il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, con riferimento alle fatture emesse dalla ” (OMISSIS) srl” per le vendite di autoveicoli alle ditte “cartiere” mediante il sistema delle false dichiarazioni di intento negli anni 2013, 2014 e 2016 per gli importi, rispettivamente, di 165.889,00 Euro, di 291.896,00 Euro e di 199.320,00 Euro. Invero, dette fatture di vendita riguardano “operazioni inesistenti” perche’, siccome dirette a ditte “cartiere”, “riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”; e’ ragionevole ipotizzare, inoltre, che il rilascio di tali fatture, proprio in quanto in favore di ditte “cartiere”, abbia la finalita’ di consentire a terzi di evadere le imposte, di conseguire un indebito rimborso o di ottenere il riconoscimento di un inesistente credito di imposta. Ne’ tale conclusione si pone in contrasto con il precedente Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017, Mantellini, Rv. 270477-01. Invero, se la massima ufficiale di questa decisione sembrerebbe escludere in linea di principio la configurabilita’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 nei confronti del cedente il quale riceve una dichiarazione di intento non veritiera, ma conforme alle disposizioni di legge, la motivazione della decisione e’ attenta a sottolineare l’importanza del profilo della prova della consapevolezza del mendacio da parte dell’emittente la fattura; precisamente, la sentenza afferma testualmente che “quando la dichiarazione stessa esista e non sia ideologicamente falsa o, comunque, il cedente non sia consapevole di tale falsita’ (cioe’ non abbia la consapevolezza che l’operazione non e’ destinata all’esportazione, ma ha una destinazione nazionale), per quest’ultimo l’operazione deve ritenersi non imponibile, a prescindere dalla prova dell’effettiva avvenuta esportazione della merce” (cfr. § 11. del “Considerato in diritto”).
4.5. Le censure che deducono la nullita’ della decisione a causa dell’omesso avviso dell’udienza per la decisione dell’appello del Pubblico ministero ad altri coindagati, le cui posizioni sono strettamente connesse a quella del ricorrente, esposte nel terzo motivo e nel secondo motivo nuovo, sono manifestamente infondate.
E’ sufficiente considerare, infatti, cosi’ come si e’ gia’ rilevato in precedenza al § 3.2. in riferimento alla censura pressoche’ identica proposta nel ricorso di (OMISSIS), che la decisione del Tribunale ha proceduto ad una compiuta esposizione ed analisi dei fatti concernenti la posizione del ricorrente, che nessuna disposizione normativa impone il processo cumulativo in tema di misure cautelari, che le nullita’ degli atti si propagano, a norma dell’articolo 185 c.p.p., comma 1, solo su quelli “consecutivi” e dai primi strettamente “dipendenti”, e che tale rapporto non risulta sussistente quando gli atti precedenti riguardano un diverso indagato.
4.6. Le censure, che contestano l’applicazione della misura cautelare personale, disposta per le esigenze di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), denunciando il difetto di attualita’ della pericolosita’, e l’omessa considerazione della situazione familiare del ricorrente, formulate nel secondo motivo e nel primo motivo nuovo, sono manifestamente infondate.
L’ordinanza impugnata ha imposto a (OMISSIS) la misura del divieto di dimora nelle Regioni Molise e Campania, osservando, in particolare, che nei confronti del medesimo, nel presente procedimento, risultano gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sistematica reiterazione di episodi criminosi, e ad importi di imposta evasa di “rilevante entita’”, che, nell’attualita’, il ricorrente risulta aver sostituito, come fornitori della ” (OMISSIS) srl”, alle “cartiere ” (OMISSIS) srl” e ” (OMISSIS) srl”, le nuove “cartiere” ” (OMISSIS) srl”, “(OMISSIS) srl” ed ” (OMISSIS) srl”, continuando a ricorrere al sistema della mendace dichiarazione di intento, e che la ” (OMISSIS) srl” ha sede sia in (OMISSIS), sia una unita’ locale in provincia di Campobasso, e precisamente in (OMISSIS), dove e’ ubicato il centro decisionale, operativo commerciale ed amministrativo della societa’.
La motivazione esposta risulta puntuale ed immune da vizi perche’ indica compiutamente le circostanze di fatto da cui desume concretezza ed attualita’ del pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede, e le apprezza sulla base di massime di esperienza non censurabili. Non evidenzia alcun vizio logico, almeno allo stato, l’omessa considerazione del mutamento della denominazione sociale della ” (OMISSIS) srl” nel (OMISSIS), e della cessione della stessa a nuovi soci, posto che il ricorrente risulta aver operato per tanti anni come amministratore di fatto della societa’, rivestendo formalmente il ruolo di semplice dipendente. Del tutto irrilevante, inoltre, e’ l’allegata situazione familiare, anche per la mancata dimostrazione di una situazione di assoluta indispensabilita’ della presenza del ricorrente in Molise.
4.7. Fondate, invece, sono le censure, formulate ermeticamente nel secondo motivo, e sviluppate nel terzo motivo nuovo, che contestano la statuizione impositiva del sequestro per equivalente nonostante il mancato preliminare accertamento dell’impossibilita’ di procedere a sequestro diretto dei beni costituenti il prodotto o il profitto dei reati.
Si e’ gia’ evidenziato in precedenza (§ 2.6) che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo’ essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una societa’ solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, e che, ai fini della valutazione dell’incapienza patrimoniale dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, possano rientrare considerazioni di “prudenza investigativa” estranee alla concreta difficolta’ di accertamento del patrimonio dell’ente beneficiato.
L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo esaminato il profilo concernente la possibilita’ di rinvenire il profitto del reato nel patrimonio della ” (OMISSIS) srl”, societa’ alla quale si riferiscono le dichiarazioni fraudolente, quand’anche diversamente denominata. Va rilevato, del resto, che anche nell’atto di appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p., la richiesta di applicare il sequestro per equivalente nei confronti degli indagati, e’ espressamente formulata in subordine a quella di procedere alla confisca diretta delle somme di denaro nella disponibilita’ (anche) della societa’ ” (OMISSIS) srl”, e solo nel caso di incapienza di queste ultima.
E’ percio’ necessario procedere ad un nuovo esame, al fine di valutare se vi sia la possibilita’ di applicare il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio della societa’ ” (OMISSIS) srl” (anche se diversamente denominata), che, almeno in prima battuta, ha tratto profitto dal reato; solo se da tali accertamenti non emergano risultanze utili in proposito, potra’ essere disposto il sequestro per equivalente sui beni dell’indagato.
5. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), posta la necessita’ di valutare, preventivamente, se sia possibile applicare il sequestro diretto nel patrimonio delle societa’ che hanno tratto immediato profitto dal reato. Di conseguenza, il giudice del rinvio: prima di disporre il sequestro per equivalente nei confronti di (OMISSIS), esaminera’ se sia possibile applicare il sequestro diretto sul patrimonio delle societa’ ” (OMISSIS) srl”, ” (OMISSIS) srl” e “(OMISSIS) srl”; prima di disporre il sequestro per equivalente nei confronti di (OMISSIS), esaminera’ se sia possibile applicare il sequestro diretto sul patrimonio della societa’ ” (OMISSIS) srl”; prima di disporre il sequestro per equivalente nei confronti di (OMISSIS), esaminera’ se sia possibile applicare il sequestro diretto sul patrimonio della societa’ ” (OMISSIS) srl” (anche se diversamente denominata).
Alla infondatezza delle altre censure segue il rigetto nel resto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con conseguente immediata esecutivita’ delle misure cautelari personali del divieto di dimora in Molise nei confronti di (OMISSIS) e del divieto di dimora in Molise ed in Campania nei confronti di (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Campobasso, Sezione riesame.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p., in relazione alle misure cautelari personali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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