Domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22730.

La massima estrapolata:

Ove venga proposta domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192 c.c., 2033 c.c. e 936 c.c., il giudice non può qualificare l’azione ai sensi dell’art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l’allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riqualificato la domanda di rimborso delle spese sopportate dal coniuge per la ristrutturazione dell’immobile in proprietà dell’altro coniuge, avanzata ai sensi degli artt. 192, 2033 e 936 c.c., in termini di azione ex art. 1150 c.c., sull’erroneo presupposto che l’attore avesse composseduto il bene ristrutturato per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare).

Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22730

Data udienza 6 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13370-2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7211/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva in data 15.10.2015 n. 5689, ha qualificato come azione proposta ai sensi dell’articolo 1150 c.c. la domanda formulata da (OMISSIS) nei confronti del coniuge separato (OMISSIS) avente ad oggetto il rimborso delle spese anticipate dal primo per la ristrutturazione dell’immobile di proprieta’ di terzi destinato ad abitazione familiare, e con sentenza definitiva in data 25.11.2016 n. 7211, in totale riforma della decisione di prime cure, ritenuta provata la provenienza delle somme impiegate per i pagamenti eseguiti alle ditte che avevano realizzati i lavori, ha condannato (OMISSIS) al rimborso della somma capitale di Euro 49.230,49 quale debito di valuta per “riparazioni straordinarie”, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, sono state impugnate da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i motivi primo, secondo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto rivolti ad impugnare la sentenza non definitiva, investendo tutti l’accertamento della qualita’ di compossessore in capo al (OMISSIS), con conseguente efficacia condizionante sulla legittimita’ della pronuncia definitiva di condanna, la ricorrente deduce la nullita’ della sentenza per ultrapetizione in violazione dell’articolo 112 c.p.c. (primo motivo); la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa ex articolo 111 Cost., comma 2 e degli articoli 163, 167 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 5 (secondo motivo); la violazione dell’articolo 1150 c.c. (quarto motivo), in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostenendo che:
a) la Corte d’appello aveva fondato l’accertamento della situazione di compossesso del (OMISSIS) sul presupposto – errato – che l’immobile fosse stato adibito a “casa familiare”, senza che nessuna delle parti avesse formulato tale allegazione in fatto;
b) in conseguenza era stato impedito alla (OMISSIS) di controdedurre e fornire elementi di prova in contrario;
c) la posizione da riconoscere al (OMISSIS) era al piu’ quella di comodatario, e dunque di detentore qualificato cui non era applicabile la norma dell’articolo 1150 c.c..
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 100 e 112 c.p.c. in quanto la Corte d’appello, qualificando come “compossesso” la relazione di fatto tra i coniugi e l’immobile ristrutturato, non avrebbe potuto riconoscere alcun diritto di rimborso o di indennizzo a favore del compossessore nei confronti dell’altro compossessore ma, eventualmente, soltanto nei confronti del terzo proprietario dell’immobile.
I motivi superano il vaglio di ammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., sia in relazione al requisito di specificita’ (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4), essendo chiaramente individuato l’oggetto della impugnazione nell’accertamento contenuto nella sentenza non definitiva della qualita’ di compossessore dell’abitazione familiare in capo al (OMISSIS) e condizionante quindi l’accertamento dell’obbligo di rimborso spese contenuto nella sentenza definitiva anch’essa impugnata; sia in relazione al requisito di chiara esposizione del fatto e puntuale indicazione degli atti sui quali il ricorso si fonda (articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6), in quanto, non nel riepilogo introduttivo preliminare dei motivi che reca solo la indicazione di numeri di pagine privi dell’indispensabile riferimento esplicativo (ricorso pag. 5-6), ma nel corpo espositivo di ciascun singolo motivo di ricorso, viene correttamente riportato il luogo in cui rinvenire l’atto processuale e la pagina allo stesso riferibile attraverso i quali si intende supportare la censura.
Venendo all’esame di motivi il Collegio osserva quanto segue. I motivi primo, secondo e quarto, debbono ritenersi fondati.
Entrambe le sentenze della Corte d’appello hanno fondato la decisione sulla situazione di compossesso del bene, dovendo ricavarsi tuttavia le motivazioni sul punto esclusivamente dalla sentenza non definitiva alla quale rinvia la sentenza definitiva.
Dalla motivazione della sentenza non definitiva n. 5689/2015 si evince:
– che il Tribunale, in primo grado, aveva statuito sulla domanda del (OMISSIS) volta ad ottenere la restituzione delle spese di ristrutturazione di immobile “intestato al genitore della convenuta, ma adibito ad abitazione familiare della coppia, poi separatasi giudizialmente” ed ancora che il Tribunale aveva accertato che il bene non ricadeva in comunione legale “ma inizialmente era di proprieta’ del (OMISSIS) padre e, successivamente, di proprieta’ esclusiva della figlia, benche’ fosse oggetto del possesso congiunto della coppia dei coniugi che vi abitava stabilmente”;
– che il (OMISSIS) in primo grado aveva agito ai sensi dell’articolo 192 c.c., comma 3, o – in alternativa – ai sensi dell’articolo 2033 c.c., e quindi nelle memorie articolo 183 c.p.c. aveva fondato la pretesa anche in base all’articolo 936 c.c., comma 2: le domande proposte ex articolo 192 c.c., comma 3 e articolo 2033 c.c. erano da ritenere infondate in quanto presupponevano lo scioglimento della comunione legale, mentre i coniugi erano in regime di separazione legale dei beni. Mentre era da ritenere “acclarata e non contestata la situazione di compossesso” che, se da un lato, escludeva la applicabilita’ dell’articolo 936 c.c., comma 3, per difetto del requisito di terzieta’, dall’altro, consentiva di qualificare diversamente la domanda riconducendola alla pretesa indennitaria o di rimborso di cui all’articolo 1150 c.c., richiamando al proposito il precedente di questa Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009.
Sostiene la ricorrente che la qualita’ di (com)possessore, e gli elementi fattuali che la comprovavano, non fossero stati allegati dal (OMISSIS) ne’ nella citazione, ne’ nell’atto di appello, avendo questi fatto esclusivo alla esecuzione dei lavori di riparazioni in costanza del rapporto di coniugio ed alla circostanza che l’immobile ristrutturato fosse stato dapprima nel possesso esclusivo e di poi in proprieta’ alla (OMISSIS).
In alcuno degli atti difensivi delle parti era inoltre stato allegato che detto immobile fosse stato destinato ad abitazione della famiglia. In ogni caso l’utilizzo dell’immobile, per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione, da parte del (OMISSIS) lo qualificava come detentore ma non anche come possessore.
La questione sottoposta a questa Corte non involge dunque un errore in fatto che avrebbe allora dovuto essere censurato dalla (OMISSIS) in relazione e nei limiti consentiti dal diverso vizio di legittimita’ come strutturato nell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuovo testo, applicabile ratione temporis, ma involge invece la verifica della corretta applicazione, da parte del Giudice di appello, del potere di attribuire al rapporto dedotto in giudizio una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti.
E’ principio consolidato, infatti, quello secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in cio’ condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011: risultando del tutto irrilevante la eventuale errata indicazione della norma invocata nell’atto introduttivo), tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purche’ nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 27285 del 20/12/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012): tale potere spetta anche al Giudice di appello – e finanche al Giudice di legittimita’ – il quale, salva la ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo Giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno per non essere stato investito dal gravame il relativo capo di sentenza che accerta o disconosce il diritto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 25609 del 21/12/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12843 del 22/05/2017), non incorre nel vizio di extrapetizione dando alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal Giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilita’ di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 21561 del 20/10/2010).
Tanto premesso risulta dagli atti processuali dei gradi di merito, cui questa Corte ha diretto accesso in considerazione della natura del vizio di ultrapetizione denunciato, che il Tribunale aveva rigettato la domanda di condanna formulata dal (OMISSIS) in relazione a tutte le qualificazioni giuridiche prospettate dall’attore, ritenendo inapplicabile al rapporto tra i coniugi separati, sia l’articolo 192 c.c., comma 3, (in difetto del presupposto normativo del regime di comunione legale dei beni), sia l’articolo 2033 c.c. (insussistendo un pagamento indebito, avendo il (OMISSIS) adempiuto all’obbligo di pagamento dei corrispettivi verso la ditta appaltatrice con cui aveva personalmente ed esclusivamente concluso il contratto di affidamento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile), sia dell’articolo 936 c.c., comma 2, (non potendo ravvisarsi nel (OMISSIS), in costanza di coniugio, la qualita’ di “terzo” rispetto al coniuge proprietario dell’immobile). In ogni caso, risultando provato che la (OMISSIS) aveva acquistato la proprieta’ dell’immobile per atto di donazione in data 14.2.2002 dal proprio genitore, e che la maggior parte dei lavori di ristrutturazione era stata eseguita nell’anno 2001 anteriormente all’acquisto, ha ritenuto dirimente ai fini del rigetto della domanda la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta, avendo dovuto eventualmente proporre il (OMISSIS) la domanda nei confronti del di lei padre al tempo – proprietario dell’immobile.
Tale il quadro della fattispecie esaminata dal primo Giudice, la Corte d’appello di Roma investita dalla impugnazione del (OMISSIS), affermava – riferendo nelle premesse della sentenza non definitiva lo svolgimento del processo in primo grado – che il (OMISSIS) aveva chiesto la restituzione delle somme impiegate per la ristrutturazione della “casa familiare” e che non aveva contestato la vicenda del trasferimento del diritto di proprieta’ sull’immobile nel corso della esecuzione dei lavori, venendo poi a ritenere irrilevante tale vicenda in quanto il Tribunale aveva evidenziato che l’immobile era nel “possesso congiunto dei coniugi che vi abitavano stabilmente”, sicche’ la fattispecie, cosi’ riqualificata la domanda, era inquadrabile nello schema normativo dell’articolo 1150 c.c. essendo il (OMISSIS) compossessore del bene.
Tale operazione riqualificatoria si espone alla censura di legittimita’, non essendo conforme a diritto.
La Corte d’appello in entrambe le sentenze impugnate (non definitiva e definitiva) non specifica dove tragga fondamento l’asserzione del “compossesso” dei coniugi: 1 – dall’atto di citazione in primo grado non risulta infatti alcun accenno ad una relazione di natura giuridica o soltanto meramente di disponibilita’ materiale tra il (OMISSIS) e l’immobile, avendo l’attore fatto esclusivo riferimento alla vicenda proprietaria del bene allegando che l’atto di donazione veniva a formalizzare quella che in precedenza una situazione di possesso esclusivo del bene “uti domina” della (OMISSIS); 2 – ne’ nell’atto di citazione, ne’ nella comparsa di risposta in primo grado alcuna delle parti aveva riferito che l’immobile fosse stato destinazione ad abitazione familiare; 3-dall’esame degli atti introduttivi in primo grado ed anche dall’atto di appello e dalla comparsa di costituzione della appellata non emerge alcuna allegazione in fatto concernente le modalita’ di godimento, di utilizzo di disposizione o comunque altri elementi circostanziali volti ad individuare quale fosse la effettiva utilizzazione dell’immobile da parte dei coniugi; 4-la descrizione della fattispecie, concernente una situazione di fatto di compossesso della casa familiare, che la Corte d’appello riferisce di mutuare dalla sentenza di primo grado, non trova alcun riscontro nella lettura della decisione del Tribunale che si e’ limitato soltanto a verificare la sussumibilita’ della fattispecie concreta, costituita dal pagamento di somme di pertinenza di uno dei coniugi per la esecuzione di lavori di riparazione o miglioria sull’immobile di proprieta’ dell’altro, nell’ambito degli schemi delle fattispecie normative indicate.
Se cosi’ e’, la riqualificazione della domanda – come proposta dal (com)possessore in quanto tale legittimato alla richiesta di rimborso o di indennizzo ex articolo 1150 c.c. – eccede dal potere attribuito al Giudice, atteso che la Corte d’appello, onde pervenire alla risoluzione della controversia, e’ venuta ad sussumere la fattispecie in uno schema normativo (quello dell’articolo 1150 c.c.) che, prevedendo tra i fatti costitutivi della pretesa la qualita’ di (com)possessore e dunque la prova di elementi dimostrativi di una relazione di fatto del soggetto con il bene immobile corrispondente a quella dell’esercizio dei poteri riferibili al dominio eminente, non si pone soltanto come una diversa figura di diritto soggettivo fondata sui medesimi fatti materiali allegati – e dimostrati in giudizio a seguito della verifica istruttoria – dalle parti e dunque ritualmente sottoposti alla cognizione del Giudice di merito, ma assume i caratteri e la consistenza di un diritto ontologicamente diverso da quello originariamente richiesto, risultando del tutto difforme la “causa petendi” basata sulla situazione di possesso, da quella di soggetto svantaggiato od impoverito vantata dal (OMISSIS) esclusivamente sul fatto costitutivo dell’esborso di propri capitali destinati alla conservazione od all’incremento del valore economico di un bene immobile altrui.
Sul punto appare dirimente osservare come nessuna delle disposizioni invocate dall’attore con l’atto di citazione prevede nello schema normativo, tra gli elementi costitutivi del diritto, la qualita’ di possessore “uti domino” del bene immobile nel soggetto creditore:
– l’articolo 192 c.c., comma 3: prevede rimborsi e restituzioni di somme che erano confluite nella comunione legale o destinate a beni in essa ricadenti – l’articolo 2033 c.c.: prevede che il soggetto abbia eseguito un pagamento privo di titolo giustificativo – articolo 936 c.c., comma 2: prevede il difetto del requisito della terzieta’ nel soggetto creditore la cui relazione materiale e giuridica con la “res” concerne i materiali utilizzati per le opere, piantagioni o costruzioni sull’immobile di proprieta’ altrui.
Nessuna delle fattispecie normative descritte contempla tra gli elementi costitutivi la “situazione di possesso del bene immobile” sul quale sono state arrecate migliorie od effettuate spese di gestione.
E’ ben vero che, come affermato da questa Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16804 del 26/06/2018, non sussiste “mutatio libelli” nel caso in cui, introdotta una domanda ai sensi dell’articolo 1150 c.c. il Giudice di merito, rilevata la inesistenza di una situazione di possesso dell’immobile, abbia riconosciuto il diritto di credito azionato riconducendolo nello schema dell’articolo 936 c.c., ma cio’ vale soltanto nei limiti in cui al “thema disputandum” risulti gia’ ritualmente acquisito il “fatto-possesso”, ossia soltanto nel caso in cui dai fatti storici, principali o secondari, allegati e provati od anche non contestati dalle parti, emerga l’elemento costitutivo della diversa fattispecie normativa nella quale si intende sussumere il rapporto dedotto in giudizio.
Orbene tali fatti materiali, non soltanto non erano stati allegati dalle pari, ma neppure avrebbero potuto essere desunti – come ipotizza la ricorrente – dall’errore in cui era incorsa la Corte d’appello, nella sentenza non definitiva, ritenendo che l’immobile fosse adibito a casa familiare, atteso che il precedente, richiamato dal Giudice di appello, che aveva ravvisato – senza tuttavia svolgere una specifica argomentazione sul punto – nell’utilizzo della “casa familiare”, da parte del coniuge non titolare di altri diritti sull’immobile, un “compossesso uti dominus” (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009), e’ rimasto del tutto isolato, essendo del tutto uniforme il diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che riconosce, invece, al coniuge-utilizzatore l’attribuzione di un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo (negozio che trova titolo nella unione familiare) dall’altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (proprieta’; usufrutto; uso; abitazione) o di un diritto personale di godimento (conduttore; comodatario) sull’immobile (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002 che fa riferimento ad un diritto personale di godimento atipico; id. Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012, che ritiene trattarsi di “detenzione autonoma”, non configurandosi una situazione oppositiva rispetto al possesso dell’altro coniuge proprietario; id. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013, che si riferisce ad un “potere di fatto” che ha i connotati tipici di una “detenzione qualificata”, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015 che attribuisce al coniuge non titolare di diritti reali o personali sul bene di proprieta’ o in esclusiva disponibilita’ dell’altro coniuge, la qualita’ di detentore qualificato “assimilabile al comodatario”; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017): cio’ che qualifica il coniuge utilizzatore come “detentore qualificato” e non come “possessore”.
Occorre inoltre aggiungere che, non puo’ escludersi, in linea teorica, la configurabilita’ di un “compossesso” con riferimento ad immobile – diverso dalla casa familiare – di cui uno dei coniugi fosse gia’ possessore esclusivo, laddove quest’ultimo non si opponesse al comune utilizzo del bene “uti dominus” da parte dell’altro coniuge (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13082 del 09/09/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 21425 del 11/11/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 16914 del 02/08/2011 che nei rapporti tra compossessore-proprietario e terzo compossessore, ritengono che quest’ultimo possa usucapire “pro quota” la proprieta’ dell’immobile: le fattispecie esaminate sono peraltro tutte attinenti a controversie sul possesso tra coeredi o tra condomini di fabbricati): in tal caso, infatti, entrambi i coniugi verrebbero ad esercitare, autonomamente e non congiuntamente, un medesimo potere di fatto sulla “intera cosa” – e non su distinte porzioni di essa – corrispondente al diritto di proprieta’ (in tal caso con le limitazioni imposte dal riconoscimento del potere di fatto dell’altro: analogamente alla comunione del diritto di proprieta’, infatti, il venire meno del compossesso, consente a chi e’ rimasto possessore esclusivo di estendere il pieno potere di fatto sulla intera cosa), e sempre che la immissione dell’altro coniuge nella relazione di fatto con il bene immobile non debba, invece, ascriversi a mera tolleranza del coniuge – originario possessore, titolare di un diritto di proprieta’ od altro diritto reale, all’uso comune del bene, od ancora che il consenso prestato da quest’ultimo all’utilizzo congiunto del bene non disveli un atto negoziale a titolo gratuito di trasmissione di un diritto personale di godimento (es. comodato), ipotesi queste che non valgono “ex se” a riconoscere in capo all’altro coniuge-utilizzatore il “compossesso” ma solo una situazione di potere di fatto mediata ovvero di “detenzione qualificata”.
Orbene la Corte d’appello ha risolto la controversia alla stregua di un fatto costitutivo del diritto ex articolo 1150 c.c., non soltanto estraneo a quelli dedotti dall’attore in primo grado in relazione alle fattispecie giuridiche invocate, ma del tutto avulso dagli elementi fattuali (fatti storici) allegati dalle parti e ritualmente acquisiti al giudizio di merito.
Ne segue che la “riqualificazione della domanda” sub specie dell’articolo 1150 c.c., in quanto fondata su un – ipotetico – elemento della fattispecie (possesso dell’immobile esercitato dal creditore) distinto e non rinvenibile dai fatti materiali allegati dall’attore (OMISSIS), va a violare l’articolo 112 c.p.c. ed il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dovendo pertanto ritenersi fondati il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, non risultando svolta sul punto alcuna discussione tra le parti nel corso dei precedenti gradi di merito.
La sentenza impugnata deve in conseguenza essere cassata, ma questa Corte non puo’ definire il giudizio pronunciando nel merito, rendendosi necessario un rinvio della causa alla Corte d’appello.
Risulta incontestato, infatti, che la (OMISSIS) ha acquistato la proprieta’ dell’immobile in data 14.2.2002 e che sia una parte dei lavori di ristrutturazione che il pagamento delle relative spese sia avvenuto in data successiva a tale acquisto, mentre nel periodo precedente la stessa esercitasse il pieno godimento dell’immobile che era di proprieta’ del genitore.
Pertanto, se la pretesa avanzata dal (OMISSIS) non puo’ essere ricondotta per le predette ragioni a quella del possessore che ha eseguito a proprie spese lavori conservativi od utili sul bene immobile altrui, non puo’ escludersi che lo stesso sia stato immesso nella detenzione – semplice o qualificata – del bene immobile, desumibile dalla implicita autorizzazione rilasciata dalla (OMISSIS) (dapprima come possessore uti domina – cosi’ indicata dal (OMISSIS) nell’atto introduttivo del giudizio – o come titolare di diritto di godimento esclusivo; quindi come proprietaria) e dal genitore della stessa (quale precedente proprietario e/o comodante), alla esecuzione delle opere disposte dal (OMISSIS), situazione di detenzione che, qualora assimilabile a quella di comodatario – in base agli elementi fattuali dedotti in giudizio che dovranno a tal fine essere nuovamente valutati dal Giudice di merito -, lo legittimerebbe, alla stregua della domanda proposta, quanto meno a pretendere il rimborso delle “spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti” ai sensi dell’articolo 1808 c.c., comma 2.
In conseguenza il ricorso trova accoglimento, quanto al primo, secondo e quarto motive, dichiarato assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, per nuovo giudizio, al Giudice di appello, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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