Concorso tra false dichiarazione e falso ideologico per induzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 giugno 2021| n. 23681.

Concorso tra false dichiarazione e falso ideologico per induzione.

In tema di reati di falso, è configurabile il concorso tra il delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla identità propria o altrui, di cui all’art. 495 cod. pen., con quello di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale al rilascio di un certificato amministrativo (artt. 48, 480 cod. pen.), ove la dichiarazione non veridica del privato concerna i medesimi fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Sentenza|16 giugno 2021| n. 23681. Concorso tra false dichiarazione e falso ideologico per induzione

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Reati di falso – Reati ex artt. 48, 480 e 495 c.p. – Rilascio carta di identità – Falsa attestazione identità al pubblico ufficiale – Fattispecie tipica ex art. 495 c.p. – Fattispecie particolare di falsità ideologica – Inganno precedente al falso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal CONSIGLIERE MOROSINI Elisabetta Maria;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giordano Luigi, che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso di (OMISSIS) e dichiari inammissibile quello di (OMISSIS), con i provvedimenti consequenziali;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Concorso tra false dichiarazione e falso ideologico per induzione

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 48 e 480 c.p. (capo 1) e articolo 495 c.p. (capo 2), commessi in concorso con il coimputato (OMISSIS) e con (OMISSIS) (separatamente giudicato); mentre, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto ad anni uno di reclusione la pena inflitta all’imputato.
Con la medesima pronuncia, in relazione agli stessi reati, la Corte distrettuale ha recepito l’accordo, raggiunto tra le parti ex articolo 599-bis c.p., sulla applicazione della pena di anni uno di reclusione nei confronti di (OMISSIS), dichiarando inammissibili per rinuncia i restanti motivi di appello.
In sintesi:
– nel 2011 (OMISSIS) era riuscito ad ottenere dal Comune di Boscotrecase una carta di identita’ recante le false generalita’ di (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
– il 24 settembre 2013 (OMISSIS) si presenta negli uffici del Comune di Rivalta di Torino per la sostituzione della suddetta carta di identita’ in quanto “illeggibile”; nell’occasione (OMISSIS) e’ accompagnato da (OMISSIS) e (OMISSIS) che, come testimoni, ne attestano l’identita’ come ” (OMISSIS) nato in (OMISSIS)”, cosi’ inducendo in errore i funzionari del Comune che rilasciano a (OMISSIS) una nuova carta di identita’, su cui viene apposta la fotografia di (OMISSIS) con le predette false generalita’.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori.
3. (OMISSIS) articola due motivi.
3.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui ai capi 1 e 2.
L’imputato si sarebbe limitato a riferire ai funzionari del Comune di Rivalta che la carta di identita’ danneggiata apparteneva alla persona che si era presentata con il nome di (OMISSIS); quindi la dichiarazione dell’imputato non verteva sulla identita’ del soggetto.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale.
L’imputato si sarebbe limitato ad attestare una falsa identita’, dunque ha reso al pubblico ufficiale una dichiarazione inerente alle “qualita’ personali” di un soggetto, condotta ricadente nella previsione dell’articolo 495 c.p..
Mentre, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (sez. 5 n. 4054 del 2019 e n. 16772 del 2008), non sarebbero ravvisabili gli elementi costitutivi del reato del falso per induzione, poiche’ l’articolo 480 c.p., riguarda la falsa attestazione di un “fatto”, concetto diverso da quello di “qualita’ personale” su cui e’ invece incentrata la fattispecie tipica di cui all’articolo 495 c.p..
4. (OMISSIS) propone un unico motivo con il quale deduce violazione di legge sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica dei fatti.
Il ricorrente richiama i motivi di appello circa l’assenza di dolo specifico nelle proprie condotte.
Afferma inoltre che il reato di cui all’articolo 480 c.p., non sarebbe configurabile dato che quella fattispecie incriminatrice postula un inganno del pubblico ufficiale, elemento che nella specie deve essere escluso dato che l’imputato si sarebbe limitato “a una semplice presenza passiva o, tutta/piu’, confermativa di una circostanza”.
5. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. “rito scritto” ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8. Il Procuratore generale e il difensore dell’imputato (OMISSIS) hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive, articolate, conclusioni nei termini in epigrafe riportati.

 

Concorso tra false dichiarazione e falso ideologico per induzione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato; quello di (OMISSIS) e’ inammissibile.
2. Il ricorso di (OMISSIS).
2.1. Il primo motivo e’ inammissibile per genericita’.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione offerta dai giudici di merito, e prospetta una diversa lettura dei fatti che confligge con la ricostruzione contenuta nella “doppia conforme” di condanna da cui risulta che:
– (OMISSIS) e (OMISSIS), nella veste di testimoni, hanno attestato ai pubblici ufficiali che l’identita’ di (OMISSIS) era quella, falsa, di (OMISSIS) nato in (OMISSIS);
– (OMISSIS) era, da tempo, a perfetta conoscenza della vera identita’ di (OMISSIS), tanto e’ vero che proprio in compagnia di quest’ultimo, nel 2004, era stato sorpreso dai Carabinieri di Bergamo mentre si trovava “steso a terra, insieme a una terza persona, nel terrazzino di un appartamento adiacente ad una abitazione interessata da un tentativo di furto” (pag. 6 sentenza impugnata).
D’altra parte, sotto il profilo della consapevolezza, va osservato che la funzione del testimone – in occasione della richiesta di rilascio di carta di identita’ da parte di soggetto che non rechi con se’ un altro documento di identita’ valido – e’ quella di attestare la autenticita’ delle generalita’, attestazione che non puo’ che provenire dalla pregressa e sicura conoscenza del soggetto interessato. Qualsiasi incertezza sull’elemento soggettivo e’ esclusa in radice dalla natura stessa della funzione che il testimone e’ chiamato a svolgere e che attiene ad una dichiarazione di scienza che non lascia margini di dubbio circa la correttezza di quella attestazione.
2.2. Il secondo motivo e’ infondato.
2.2.1. L’insieme delle norme che regolano natura e rilascio della carta di identita’ e dei relativi duplicati (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche), in uno ai principi generali che regolano il procedimento amministrativo in base alla L. n. 241 del 1990 e la semplificazione amministrativa ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, consente di fissare i seguenti punti:
– la carta d’identita’ e’ un documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dalla pubblica autorita’ allo scopo di dimostrare l’identita’ personale del suo titolare;
– la carta d’identita’ ha lo stesso valore dei certificati per quanto riguarda i dati in essa contenuti;
– per richiedere la carta d’identita’ oppure per rinnovarla, anche prima della scadenza (in caso di deterioramento o distruzione), e’ necessario presentare la precedente carta d’identita’ o un altro documento di riconoscimento in corso di validita’ (per es. patente di guida, passaporto, tessere ministeriali);
– il sindaco o suo incaricato e’ tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identita’ conforme al modello stabilito dal Ministero dell’Interno;
– l’ufficio comunale compila, sia all’atto del rilascio che a quello della rinnovazione, un cartellino identificativo conforme all’annesso modulo, che e’ riprodotto su cartoncino di color bianco: Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 289 richiede al funzionario incaricato “rigorosi accertamenti”.
Come detto, per ottenere una nuova carta d’identita’ occorre presentare un valido documento di identita’ e ove cio’ non sia possibile (come e’ accaduto nella specie), l’interessato non puo’ “autocertificare” la propria identita’ ma occorre redigere un atto notorio; e’ necessario, cioe’, che due testimoni (L. n. 241 del 1990, ex articolo 30), maggiorenni, muniti di un documento di riconoscimento valido, attestino l’identita’ del soggetto rendendo una apposita dichiarazione dinanzi al pubblico ufficiale abilitato a formare l’atto pubblico di notorieta’.
2.2.2. Nel caso in esame, come anticipato al paragrafo 2.1, il 24 settembre 2013 (OMISSIS) si e’ recato presso il Comune di residenza (Rivalta di Torino) per chiedere il duplicato della carta d’identita’ che gli era stata rilasciata nel 2011 dal Comune di Boscotrecase, con le false generalita’ di (OMISSIS) nato in (OMISSIS).
Il vecchio documento era illeggibile; (OMISSIS) non ha portato con se’ un altro documento di identita’ ma si e’ presentato con due testimoni: (OMISSIS) e (OMISSIS) (odierni imputati); costoro, rendendo una dichiarazione raccolta dal funzionario comunale in un atto notorio, hanno attestato falsamente al predetto pubblico ufficiale l’identita’ di Draguntinov, dichiarando che rispondeva al nome di (OMISSIS).
Il funzionario del Comune ha redatto un cartellino identificativo con le generalita’ false, apponendovi la fotografia di (OMISSIS) e allegando al cartellino la richiesta di emissione di una nuova carta di identita’, nonche’ le false attestazioni, da lui raccolte, rese da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Sulla scorta di tali adempimenti il Sindaco del Comune di Rivalta (o suo delegato) ha formato e rilasciato al (OMISSIS) una carta di identita’ contenente le false generalita’ di (OMISSIS) nato in (OMISSIS).
2.2.3. E’ pacifico, e neppure il ricorrente lo pone in dubbio, che la falsa attestazione fatta al pubblico ufficiale circa l’identita’ di una persona sia riconducibile alla fattispecie tipica dell’articolo 495 c.p. contestata al capo 2) e ritenuta in sentenza.
2.2.4. Il ricorrente dibatte, invece, sulla configurabilita’ del reato di cui agli articoli 48 – 480 c.p. (capo 1 della imputazione).
La carta di identita’ e’ una certificazione amministrativa, poiche’, come visto, ha la funzione di certificare l’identita’ di una persona.
La falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale su tale tipologia di atti e’ punita dall’articolo 480 c.p..
Secondo il ricorrente non sarebbe ravvisabile questa fattispecie delittuosa perche’ l’attestazione falsa riguarderebbe l’identita’ di un soggetto e non un “fatto” come richiesto dalla norma incriminatrice.

 

Concorso tra false dichiarazione e falso ideologico per induzione

A supporto della propria tesi richiama la sentenza Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Tarascio, Rv. 275489 che si e’ occupata della condotta del privato che attesti falsamente al pubblico ufficiale l’identita’ del coniuge nell’atto di matrimonio.
Nel caso deciso dalla sentenza Tarascio, a differenza del caso di specie, non veniva in rilievo – perche’ non contestato dal Pubblico ministero – il profilo della falsita’ ideologica dell’atto pubblico di matrimonio, ma si discuteva solo della qualificazione giuridica della falsa dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale; falsa dichiarazione che, attenendo alla identita’ della persona, e’ stata correttamente ricondotta alla ipotesi punita dall’articolo 495 c.p., e non a quella di cui all’articolo 483 c.p..
Il che conferma, da un lato, la bonta’ della conclusione raggiunta per il capo 2 (cfr. sopra paragrafo 2.2.3.) e, dall’altro, che non vi sono pronunce giurisprudenziali contrarie alla configurabilita’ – anche – del reato di cui all’articolo 480 c.p..
2.2.5. Nella specie l’articolo 480 c.p. e’ stato collegato alla previsione dell’articolo 48 c.p., a mente del quale quando l’agente sia indotto in errore sul fatto costituente reato “del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo”.
Lo schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati viene, cosi’, a configurare una fattispecie particolare di falsita’ ideologica, che, come fa notare autorevole dottrina, vede capovolto il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto e’ il secondo a precedere il primo. In questi casi, infatti, un soggetto (autore immediato), indotto in errore da altri (autore mediato), si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realta’, dando corpo agli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all’autore dell’inganno. E poiche’ sovente lo stesso inganno consiste di una falsa dichiarazione compiuta dall’autore mediato e supposta vera dall’autore immediato, ne consegue che questa peculiare fattispecie richiede una falsita’ (quella commessa dall’autore mediato), che sia causa di un’altra falsita’ (quella commessa, inconsapevolmente, dall’autore immediato).
Nella fattispecie in rassegna, agli odierni ricorrenti, autori mediati, e’ stato addebitato che la falsa attestazione, da loro rilasciata al pubblico ufficiale, circa l’identita’ di (OMISSIS), ha causato anche una falsita’ ideologica, quella inconsapevolmente compiuta dall’autore mediato (Sindaco o suo delegato) allorche’ ha rilasciato a (OMISSIS) una carta di identita’ attestante false generalita’.
In tale ipotesi il delitto di cui all’articolo 495 c.p., concorre con quello della falsita’ per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto al quale la attestazione inerisca (articoli 48 e 480 c.p.), poiche’ la dichiarazione non veridica del privato concerne proprio quei fatti (identita’ di un soggetto) dei quali l’atto del pubblico ufficiale (carta di identita’) e’ destinato a provare la verita’ (cfr. Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868).
Il pubblico ufficiale nel rilasciare la carta di identita’ non si e’ limitato a trasfondere nell’atto le dichiarazioni degli imputati, ma ha compiuto un accertamento autonomo, seppur fondato (anche) sulle false attestazioni dei due testimoni che, dunque, rappresentano solo uno dei vari atti istruttori che hanno permesso il rilascio della carta di identita’ (cfr. sul tema Sez. 5, n. 37568 del 26/09/2007, Rendola, Rv. 237730).

 

Concorso tra false dichiarazione e falso ideologico per induzione

3. Il ricorso di (OMISSIS).
L’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, raggiungendo con il Pubblico ministero un accordo sulla pena ex articolo 599-bis c.p..
Tale concordata richiesta e’ vincolante nella sua integralita’ e l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).
Peraltro le questioni agitate dal ricorrente, seppur formalmente riferite alla qualificazione giuridica dei fatti, involgono, nella sostanza, profili di merito (la prova del dolo specifico, la effettiva condotta dell’imputato) che, anche nell’intenzione espressa dal ricorrente, dovrebbero far rivivere motivi di appello gia’ dichiarati inammissibili perche’ oggetto di rinuncia.
4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
Il ricorso di (OMISSIS) deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ad oggi non e’ maturato il termine di prescrizione dei reati in base ai seguenti calcoli:
– fatti commessi il (OMISSIS);
– termine di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei: 24 marzo 2021;
– + 70 giorni di sospensione (17 giorni per rinvio dal 22 maggio 2017 al giorno 8 giugno 2017 a seguito di adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze; 21 giorni per rinvio dal 31 gennaio 2020 al 21 febbraio 2020 su richiesta del difensore; 32 giorni per rinvio dal 21 febbraio 2020 al 25 marzo 2020 su richiesta del difensore).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.

 

Concorso tra false dichiarazione e falso ideologico per induzione

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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