Lesioni gravissime e l’aggravante dello sfregio permanente

Corte di Cassazione,  penale, Sentenza|16 giugno 2021| n. 23692.

Lesioni gravissime e l’aggravante dello sfregio permanente.

In tema di lesioni gravissime, ai fini della configurabilità dell’aggravante dello sfregio permanente, che consiste nel turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale.

Sentenza|16 giugno 2021| n. 23692. Lesioni gravissime e l’aggravante dello sfregio permanente

Data udienza 7 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Lesioni personali gravissime – Lesioni personali gravi – Aggravante dello sfregio permanente – Valutazione rimessa al giudice del merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/10/2019 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDI GIUSEPPE;
lette le richieste scritte, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.

Lesioni gravissime e l’aggravante dello sfregio permanente

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 01/10/2019 la Corte di Appello di Ancona ha confermato l’affermazione di responsabilita’ pronunciata dal Tribunale di Ancona il 22/02/2018 nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di lesioni personali gravissime ai danni di (OMISSIS), aggredito con pugni e con un tubo di ferro, al quale, in concorso con altre tre persone, cagionavano lo sfregio permanente del viso (capo A), e, il solo (OMISSIS), in concorso con altre tre o quattro persone, per il reato di lesioni personali aggravate ai danni di (OMISSIS), colpito con uno schiaffo e con un tubo di ferro (capo B).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), con atto degli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha dedotto tre motivi.
2.1. Violazione di legge all’articolo 62 bis c.p., avendo la Corte territoriale omesso di motivare sugli elementi a favore dell’imputato, come la giovanissima eta’, l’incensuratezza, il comportamento processuale, la buona condotta osservata durante la custodia cautelare, la vita successiva ai fatti, con adesione a progetti di volontariato presso la croce gialla.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancanza di tatuaggio sul collo dell’imputato: lamenta il travisamento della testimonianza in sede di incidente probatorio resa dal teste (OMISSIS), che ha dichiarato di essersi sbagliato in merito al tatuaggio sul collo destro riferito nelle dichiarazioni del 12 ottobre 2014; tale contraddizione inficerebbe l’attendibilita’ del teste, in quanto il ricorrente non aveva quel tipo di tatuaggio al collo come dimostrato dalla foto prodotta in udienza; lamenta altresi’ che la Corte abbia ritenuto insufficiente tale fotografia, in quanto ritraente il (OMISSIS) sempre di prospetto e non potendo escludersi che l’imputato avesse quel tipo di tatuaggio nella parte posteriore del collo.
2.3. Vizio di motivazione per travisamento della prova per l’utilizzazione di fotografie estratte da Facebook: la Corte territoriale afferma che la individuazione veniva consacrata nella ricognizione formale, ammettendo tuttavia che alcuni testimoni avevano visto le foto della serata sul profilo Facebook della discoteca prima dell’incidente probatorio; tale elemento inficerebbe il riconoscimento.
3. Ha proposto ricorso per cassazione altresi’ il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha dedotto la violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’articolo 583 c.p., comma 2, n. 4: nel richiamare un estratto del motivo proposto con l’atto di appello, contesta l’affermazione che lo sfregio permanente sussista anche laddove si e’ potuto intervenire con successo nell’evitare conseguenze permanenti al volto; non ogni lesione nel volto integra l’aggravante dello sfregio permanente, ed occorre un quid pluris che la giurisprudenza costante indica in quelle alterazioni del volto che ne turbano l’armonia con effetto sgradevole o di ilarita’; nella fattispecie, non e’ presente il quid pluris e i giudici di merito non hanno mai visto la persona offesa, che non e’ comparsa personalmente in dibattimento; la valutazione sullo sfregio andava formulata dal vivo e non sulla base di foto con angolature particolari o con ingrandimenti.

 

Lesioni gravissime e l’aggravante dello sfregio permanente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
1.1. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, perche’ propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla individuazione del (OMISSIS) quale autore dell’aggressione, con particolare riferimento all’attendibilita’ delle dichiarazioni di un testimone.
Il controllo di legittimita’, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione, ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicita’ (tantomeno manifeste) e di contraddittorieta’.

 

Lesioni gravissime e l’aggravante dello sfregio permanente

Giova evidenziare che l’individuazione del (OMISSIS) quale autore della brutale aggressione ai danni di (OMISSIS) e, poi, di (OMISSIS), brutalmente aggrediti con pugni e con una spranga di ferro, e’ stata fondata sulle dichiarazioni dell’addetto alla sicurezza della discoteca ove sono avvenuti i fatti, (OMISSIS), della persona offesa, (OMISSIS), e dei testimoni (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), che hanno fornito descrizioni convergenti dei due aggressori, ed hanno confermato i riconoscimenti in sede di ricognizione formale.
Cio’ posto, la circostanza che qualcuno dei testimoni avesse cercato di individuare gli aggressori dalle fotografie della serata in discoteca sul profilo Facebook non e’ in grado in alcun modo di contaminare la genuinita’ dei riconoscimenti, non risultando, ne’ essendo stati dedotti, interessi calunniatori; anche la presenza di un tatuaggio sul collo del (OMISSIS), riferita da (OMISSIS) e, in un primo momento, da (OMISSIS) (che, in sede di incidente probatorio, ha affermato di essersi sbagliato), non risulta esclusa dalle fotografie prodotte in udienza, che non consentivano di osservare il lato posteriore/destro del collo, dove era stato collocato il tatuaggio; le doglianze, in ogni caso, sollecitano una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimita’.
1.2. Il primo motivo, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche, e’ inammissibile.
Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’articolo 62-bis, disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non e’ piu’ sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la gravita’ della condotta dell’imputato, per le allarmanti modalita’ di esecuzione del fatto, consistito in una vera e propria spedizione punitiva, in un’aggressione deliberata con l’utilizzo di un’arma portata in auto a scopo offensivo, nei confronti di un giovane indifeso, abbandonato a terra sanguinante.
Sicche’ la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita’, che, pertanto, e’ insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
Premesso che, in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perche’ ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilita’, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimita’ (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv. 270137), va ribadito che integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la piu’ grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d’ilarita’, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilita’ (Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653), qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorche’ di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l’armonia con effetto sgradevole o di ilarita’, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l’immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilita’. Ne’, a tal fine, rileva la possibilita’ di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale (Sez. 5, n. 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 247892).
La deduzione del ricorrente, secondo cui la circostanza aggravante dello sfregio permanente – ora divenuta fattispecie autonoma, avendo L. n. 69 del 2019, articolo 12, trasfuso la norma nell’articolo 583 quinquies c.p. – sarebbe insussistente in ragione dell’eccellente esito dell’intervento maxillo-facciale, oltre ad essere sfornita di qualsivoglia fondamento probatorio, non risultandone menzione neppure nella sentenza impugnata, e’ manifestamente infondata, in quanto l’eventuale limitazione degli effetti estetici del danno non influisce sul perfezionamento della circostanza aggravante, trattandosi di un post factum non collegato alla condotta di aggressione dell’agente.
Nel caso in esame, al contrario, risulta che la persona offesa abbia riportato una deformazione del viso estremamente evidente, secondo quanto chiarito dal perito medico-legale, essendo la parte destra del volto rimasta asimmetrica.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

Lesioni gravissime e l’aggravante dello sfregio permanente

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