Concorso esterno in associazione mafiosa

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 settembre 2021| n. 32902.

In tema di concorso esterno in associazione mafiosa, l’efficienza causale del contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, presti la propria attività nell’interesse di esso, non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall’associazione, assumendo rilievo la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze professionali e l’esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell’organizzazione. (Fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del professionista che, nell’interesse dell’associazione, alterava un bilancio e costituiva rapporti lavorativi simulati per l’ottenimento di indebiti finanziamenti, veicolava messaggi intimidatori tipicamente mafiosi nella gestione di un rapporto negoziale controverso, individuava una possibile testa di legno per l’amministrazione di una impresa di interesse del gruppo).

Sentenza|6 settembre 2021| n. 32902. Concorso esterno in associazione mafiosa

Data udienza 23 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Associazione mafiosa, estorsioni, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo – Concorso esterno in associazione mafiosa – Intercettazioni – Concorrente esterno – Configurabilità in caso di contributo funzionale agli interessi dell’associazione di riferimento – Messa a disposizione delle proprie competenze professionali – Dichiarazioni di collaboratori di giustizia – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 luglio 2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PATERNO’ RADDUSA Benedetto;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale LOCATELLI Giuseppe, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata relativamente ad (OMISSIS) e limitatamente al capo 4 per intervenuta prescrizione, con eventuale rinvio per la sola determinazione della pena e rigetto nel resto; la reiezione del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS); l’inammissibilita’ del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS);
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno tutti concluso per l’accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.

Concorso esterno in associazione mafiosa

RITENUTO IN FATTO

1. Tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Biella, con sentenza del 5 aprile 2019, corretta, nel dispositivo, con ordinanza del 6 aprile 2019, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia in relazione a diverse ipotesi di reato loro ascritte e in particolare:
(OMISSIS) per la partecipazione all’associazione di cui all’articolo 416-bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4, nonche’ per le estorsioni consumate di cui ai capi ai capi 21 e 29 (esclusa la circostanza aggravante di cui all’articolo 629, comma 2, con riferimento all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1, contestata al capo 21) e per quelle tentate di cui al capo 26;
(OMISSIS) perche’ ritenuto (capo 2 della rubrica) concorrente esterno rispetto alla associazione di cui al capo 1, nonche’ responsabile dei reati di cui ai capi 4) relativi alla detenzione e al porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, nonche’ di concorso nelle estorsioni tentata e consumate descritte ai capi 26) e 29), sempre avvinti dalla continuazione;
(OMISSIS) perche’ ritenuto responsabile della detenzione e del porto in luogo pubblico di due armi comuni da sparo (capo A), per una ipotesi di estorsione (capo C) nonche’ per piu’ fatti di detenzione a fine cali spaccio di sostanza stupefacente (descritti al capo D), fatti tutti avvinti dalla continuazione.
2. Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, e in particolare:
quanto a (OMISSIS), lo ha assolto da alcune delle condotte di estorsione descritte al capo 26, limitando il giudizio di responsabilita’ alla sola estorsione tentata resa ai danni di (OMISSIS), rideterminando la pena irrogata e confermando le statuizioni civili;
quanto a (OMISSIS), assolvendolo dalle contestazioni di cui ai capi 26 e 29 e riducendo in coerenza la pena;
quanto a (OMISSIS), correggendo l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata in relazione all’aggravante della agevolazione mafiosa, esclusa in riferimento a tutte le imputazioni per le quali risultava contestata, nonche’ riqualificando le condotte descritte al capo D) della rubrica, ricondotte all’alveo del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, con conseguente rideterminazione della pena in coerenza.
3. Hanno interposto ricorso per cassazione (OMISSIS), con la difesa dell’avvocato (OMISSIS); (OMISSIS), tramite due autonomi ricorsi, rispettivamente a firma degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS), con la difesa dell’avvocato (OMISSIS).
4. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS). Cinque le ragioni di doglianza.
4.1. Con la prima si contesta violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 1 e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione alle ipotesi di estorsione consumata e tentata descritte ai capi 21, 26 e 29 della rubrica.

 

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Si ribadisce in relazione al capo 21 l’erroneita’ della valutazione spesa nel configurare il reato in termini diversi da quelli previsti dall’articolo 393 c.p. rispetto alla quale, peraltro, assumeva evidente decisivita’ la rinnovazione istruttoria finalizzata all’escussione di (OMISSIS), sollecitata dalla difesa, diretta a comprovare l’assenza di un interesse personale perseguito dal ricorrente nel favorire la riscossione del credito vantato dal citato (OMISSIS), che non si poteva ricavare unicamente dalle dichiarazioni del collaborante (OMISSIS), prive di riscontri e difformi dalla versione offerta dalla persona offesa.
In relazione al capo 26, si rimarca il travisamento della prova e la manifesta illogicita’ dell’argomentare avendo la Corte territoriale ricavato, dagli elementi acquisiti, la sussistenza di un atteggiamento intimidatorio rivolto alla vittima da parte del ricorrente, ancor piu’ considerando la riconosciuta estraneita’ dell’imputato alle condotte intimidatorie realizzate nei frangenti temporali successivi a quelli presi in considerazione nel definire la responsabilita’ dell’imputato.
In relazione al capo 29, si contesta il giudizio di responsabilita’, alla luce della evidente insussistenza di elementi probatori utili ad ascrivere all’imputato il ruolo di concorrente nell’attivita’ estorsiva resa ai danni del (OMISSIS).
4.2. Con il secondo motivo si lamenta l’assenza di motivazione quanto alla ritenuta applicabilita’ dell’aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, ora dettata dall’articolo 416-bis c.p., comma 1.
Pur in assenza di appositi motivi di appello la Corte, estendendo i rilievi addotti sul punto dalla difesa del (OMISSIS), avrebbe dovuto verificare e in coerenza escludere l’applicabilita’ dell’aggravante in questione.

 

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4.3. Con il terzo motivo si lamenta omessa valutazione dei rilievi formulati in appello, relativamente alla ritenuta insussistenza della Cosca (OMISSIS), esistente in (OMISSIS). La Corte avrebbe integralmente pretermesso le ragioni di doglianza con le quali si contestava la valutazione resa in primo grado in relazione alla ritenuta formalizzazione del locale di ndrangheta in (OMISSIS) grazie alla missione in tal senso realizzata nel 2010 da (OMISSIS) nel territorio piemontese e comunque si rimarcava, prima di tale formalizzazione, l’assenza di una associazione riconducibile ai canoni dell’articolo 416-bis in mancanza di elementi diretti a comprovarne la esteriorizzazione nel territorio di riferimento della relativa forza intimidatrice. Erroneamente, infine, la Corte territoriale avrebbe ritenuto non contestati dalla difesa gli aspetti descritti nella sentenza appellata ai punti 2.2. e 2.3. del relativo motivare, fatti oggetto di specifici rilievi con le memorie di udienza depositate nel corso del giudizio di appello.
4.4. Con il quarto motivo si contesta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione associativa ascritta al (OMISSIS), al ruolo apicale allo stesso ascritto nonche’ in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 4.
Il giudizio sulla partecipazione, sia in ordine alla condotta materiale attraverso la quale la stessa si sarebbe estrinsecata, sia in punto di consapevolezza del relativo contributo associativo, ad avviso della difesa riposerebbe su elementi probatori inconsistenti, tali dovendosi ritenere gli esiti delle conversazioni captate (che descrivono l’evidente evanescenza del ricorrente nel definire la conflittualita’ tra i figli (OMISSIS) e (OMISSIS), detto (OMISSIS), confermata dall’attivarsi di (OMISSIS) e (OMISSIS)) e il contenuto delle dichiarazioni dei collaboranti (OMISSIS) e (OMISSIS), puntualmente contrastate con l’appello senza che sul punto la Corte abbia offerto risposta alcuna.
La sentenza inoltre avrebbe attribuito al ricorrente un ruolo di primazia facendo unicamente e altrettanto inadeguatamente leva sulla sua indubbia figura di naturale capostipite del nucleo familiare intorno al quale ruotava l’associazione in questione e in assenza di concreti elementi grazie ai quali poter affermare che il ricorrente ebbe a svolgere attivita’ di coordinamento, direzione, gestione del consorzio criminale a giudizio. Rispetto all’aggravante di cui al comma 4, infine, si lamenta l’assenza di validi elementi per ritenere la consapevolezza, in capo al ricorrente, della presenza di armi a disposizione dei sodali nella realizzazione del programma associativo.
4.5. Con l’ultimo motivo, si lamenta vizio di motivazione per non aver chiarito le ragioni per le quali la pena non sarebbe stata attestata nei relativi minimi edittali.
5. Ricorsi nell’interesse di (OMISSIS).

 

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Per quanto autonomi, i due atti di impugnazione risultano caratterizzati da un nucleo comune e in parte sovrapponibile, quello afferente alla rilevata violazione di legge, i rivendicati vizi di motivazione e gli addotti travisamenti probatori, quanto alla ritenuta configurabilita’ del concorso esterno ascritto al ricorrente.
Se ne descrivono dunque unitariamente i contenuti, segnalandone i tratti differenzianti.
5.1. Nel ricorso sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS), con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione mafiosa, cui si appoggia il contestato concorso esterno, in termini coincidenti all’arco temporale nel quale si sarebbe concretato il contributo esterno offerto all’associazione dal (OMISSIS), compreso tra il mese di luglio del 2009 e quello di gennaio del 2010, momento nel quale lo stesso venne attinto da misura custodiale eseguita in Taranto.
Rileva la difesa che, ad avviso della Corte, l’associazione era in essere gia’ prima del 2009, affermazione che troverebbe conforto nel dato offerto dalle sentenze di merito e legittimita’ con le quali, sulla base del medesimo materiale probatorio, era stato definito in tal senso il perimetro della associazione in contestazione, definendo le posizioni dei sodali giudicati nelle forme del rito abbreviato; dato a sua volta implementato da altri momenti probatori non messi in evidenza in quei giudizi che ne confermavano la correttezza.
Cio’ precisato, si rimarca nel ricorso che la regola imposta dall’articolo 238-bis c.p.p., avuto riguardo alla prova dei fatti cristallizzati in statuizioni passate in giudicato acquisite, come nel caso, nel corso del giudizio, impone che la relativa valutazione venga filtrata dalla regola probatoria di cui all’articolo 192, comma 3, ossia attraverso la valutazione di altri elementi probatori che ne confermino il portato;
e che nel caso gli elementi addotti dalla Corte territoriale a supporto della citata conclusione risultano pressoche’ integralmente riferibili ad episodi storicamente successivi al momento in cui il ricorrente si era gia’ allontanato dal territorio biellese e comunque non validi a riscontrare, sul piano del necessario portato individualizzante, l’affermazione della ritenuta contribuzione esterna del (OMISSIS) rispetto alla detta compagine criminale.
Quelli coerenti con il relativo arco temporale di riferimento rispetto a tale ritenuto contributo, sarebbero per contro affetti da evidenti travisamenti probatori.

 

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5.2. Con i motivi dal secondo al quarto del ricorso a firma dell’avvocato (OMISSIS) e con i primi due motivi del ricorso sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS) si lamenta erronea interpretazione del combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416-bis c.p., avuto riguardo ai presupposti oggettivi e soggettivi che devono supportarne il portato; vizio di motivazione, manifestazione illogica, mancante o fondata su una lettura travisata dei dati probatori, quanto alla ricostruzione degli elementi in fatto posti a supporto della ritenuta configurabilita’ del concorso esterno ascritto al ricorrente.
5.2.1. Sotto il versante della condotta materiale, anche a voler dare per incontroversi gli elementi in fatto addotti dalla sentenza impugnata, analiticamente ripercorsi e affrontati criticamente in entrambe le impugnazioni, ad avviso delle difese si tratterebbe comunque di fatti privi di efficienza causale rispetto al consolidamento o al rafforzamento del programma associativo, avendo la corte pretermesso di precisare, per ciascuna condotta, il risultato conseguenziale in termini di utile apporto al mantenimento in vita dell’associazione.
Il contributo, inoltre, si sarebbe concretato in una prestazione professionale priva di intrinseche ragioni di illiceita’ e coerente al ruolo del ricorrente quando, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, solo le attivita’ extra-ordinem potrebbero rilevare al fine. In ogni caso sarebbero attivita’ dirette a favorire alcuni sodali e non l’associazione, prive peraltro del profilo della infungibilita’ del ruolo svolto dal ricorrente, mentre non rileverebbero le condotte di estorsione di cui ai capi 26 e 29, nonche’ la detenzione e il porto d’armi di cui al capo 4, avendo la Corte escluso per quest’ultimo fatto ogni correlazione con l’azione associativa ed assolto l’imputato dai fatti di estorsione.
5.2.2. Sotto il versante soggettivo, nei ricorsi si sottolinea che la Corte si sarebbe limitata ad argomentare facendo leva sulla consapevolezza della caratura criminale e mafiosa dei componenti della famiglia (OMISSIS), trascurando di considerare che il dolo presuppone la consapevolezza dell’agente non solo dell’esistenza del consorzio criminale agevolato dalle sue condotte, ma anche della capacita’ del contributo garantito di rafforzare fattivamente e consolidare il medesimo consorzio.

 

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5.2.3. Le difese poi si soffermano sui diversi vizi di motivazione che comunque inficiano la ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito. E cio’ con specifico riferimento:
agli elementi addotti a sostegno della ritenuta consapevolezza della caratura mafiosa della famiglia (OMISSIS), apoditticamente ricavata da un generico riferimento alle intercettazioni in atti o erroneamente desunta dal tenore delle prestazioni professionali nelle quali ebbe a concretarsi l’asserito concorso, neutre rispetto al dato da comprovare, o, ancora, dalla travisata affermazione per la quale il ricorrente, gravato da debiti e perseguitato dagli usurai, avrebbe chiesto protezione alla famiglia (OMISSIS);
in relazione al falso in bilancio legato alla societa’ di gestione del rifornimento Ies, ricavata in via esclusivamente congetturale dal tenore di una frase affatto chiara all’interno di una piu’ ampia intercettazione e senza considerare le spiegazioni difensive dirette a rimarcare che la predisposizione di tale atto era stata realizzata in modo assolutamente corretto, come confermato anche dal tenore dello stesso colloquio intercettato;
in ordine al tenore delle false buste paga predisposte nell’interesse degli asseriti componenti dell’associazione, aspetto palesemente contraddetto dalle emergenze istruttorie che attestavano la certa estraneita’ del ricorrente rispetto a tali iniziative, ascritte al (OMISSIS) in termini di mera verosimiglianza;
in relazione alla vicenda della nomina di (OMISSIS) ad amministratore della Lavori per l’industria srl, che non poteva ritenersi una testa di legno e che aveva ordinarie interlocuzioni con il commercialista dell’impresa, con conseguente manifesta illogicita’ della ritenuta fittizia attribuzione della relativa carica, desunta da elementi logici inidonei al fine;
in relazione alla vicenda della riscossione dei canoni di affitto del locale di (OMISSIS), frutto di una travisata, capziosa e fuorviante lettura del dato offerto dalle intercettazioni, avendo il ricorrente unicamente svolto la propria attivita’ di intermediazione nell’interesse del cliente a fronte di un contenzioso in atto, teso al pagamento della pigione locativa;
in riferimento alla negoziazione degli assegni della (OMISSIS) srl (esclusivamente nel ricorso a firma dell’avvocato (OMISSIS)), aspetto in fatto argomentato muovendo da una doppia erronea presunzione (che il ricorrente avesse la disponibilita’ degli assegni in questione e li avesse messi in circolazione), non supportata da alcun elemento probatorio, senza confrontarsi con le indicazioni critiche sollevate dalla difesa con l’appello;
in considerazione della intrinseca illogicita’ tra il programma criminale oggetto della compagine (relativo alla realizzazione di estorsioni, esazione di crediti altrui, reati in materia di importazione di armi e cessione di sostanza stupefacenti) e le condotte contributive ascritte al ricorrente, per di piu’ correlate ad attivita’ di matrice imprenditoriale e all’indebito accaparramento di finanziamenti bancari altrimenti non erogati (aspetto anche questo rimarcato nel ricorso sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS)).

 

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Si rimarca, ancora, la mancata considerazione del brevissimo periodo nel quale si sarebbe svolta siffatta attivita’ di collaborazione esterna, oltre che del dato relativo alla indimostrata assenza di utilita’ ricavate dal ricorrente, aspetti sui quali la motivazione sarebbe di fatto assente.
5.3. Con il terzo motivo addotto nel ricorso a firma dell’avvocato (OMISSIS), infine, si rimarca l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 4, maturata prima della sentenza di appello. Cio’ in ragione della ritenuta applicabilita’ alla specie dell’ipotesi attenuata di cui alla L. n. 895 del 1967, articolo 7, come da contestazione: ne conseguirebbe, alla luce dei relativi termini edittali, l’intervenuta prescrizione al piu’ tardi alla data 31 maggio 2018.
6. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
6.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 602 e 523 c.p.p.. La Procura generale” invece che discutere e concludere oralmente, ha depositato una lunga e corposa memoria scritta cui si e’ richiamato. Considerando corposita’ e compiutezza dell’atto, che constava di ben 147 pagine, la difesa, che non era stata preavvertita, non era in grado di replicare e istava per un rinvio che la Corte non ebbe neppure a considerare. Da qui la violazione addotta.
6.2. Con il secondo motivo si contesta sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione delle regole di valutazione probatoria e in particolare dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, il giudizio speso in relazione alla estorsione di cui al capo c) della rubrica, resa in concorso con (OMISSIS) ai danni di (OMISSIS).
La sentenza sarebbe viziata perche’ mancherebbe di una valutazione di attendibilita’ soggettiva del collaborante (OMISSIS), nonche’ intrinseca del relativo narrato; perche’ avrebbe utilizzato a supporto del giudizio, anche quali elementi utili a riscontrare dall’esterno le dichiarazioni del collaborante, l’esito del colloquio intercettato tra due soggetti che non avendo assistito al fatto, ne avevano appreso i contenuti tramite interposte persone.

 

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Con l’appello, inoltre, si era rimarcata la contraddizione tra la contestazione (che faceva riferimento a una estorsione in danno del (OMISSIS)) e le dichiarazioni del (OMISSIS) (che individuava quale vittima altro soggetto, (OMISSIS), aggredito solo dal collaborante); e si sottolineava che il collaborante non aveva espressamente accusato l’imputato, limitandosi ad affermare che lo stesso voleva ” i soldi dal proprietario del locale”. Aspetti che la Corte territoriale avrebbe integralmente pretermesso, evidenziando peraltro, in termini apodittici, che le condotte riscontrate rientravano nelle tipiche modalita’ di azione dei due concorrenti, affermazione affatto argomentata.
A differenza di quanto ritenuto in sentenza, inoltre, con l’appello e i motivi nuovi era stata contestata l’erronea lettura del dato offerto dalle intercettazioni, che non consentivano di disvelare con chiarezza l’insieme dei fatti relativi alla vicenda in esame, rispetto alla quale si rilevava essenziale l’escussione di (OMISSIS) e della persona offesa; escussione vanamente sollecitata alla Corte di appello che denegava senza motivare la chiesta rinnovazione istruttoria.
6.3. Con il terzo motivo, sempre in relazione al capo di imputazione sub c), si lamenta ancora la ritenuta configurabilita’ del reato contestato, in luogo di quella da privilegiare, coerente ai fatti, da ricondurre all’egida dell’articolo 610 c.p..
6.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita’ per i fatti di cui al capo d), ricondotti dalla Corte territoriale all’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
Rimarca la difesa che la sentenza riposa sulle dichiarazioni del (OMISSIS), del tutto generiche, nonche’ su dati fattuali non comprovati (l’affermata ma non argomentata indigenza del ricorrente), letti in termini di immediata contraddizione logica: se, come ritenuto, il ricorrente non poteva essere un consumatore della droga cui aveva fatto riferimento il (OMISSIS) perche’ privo di reddito, non si comprende perche’ lo stesso risultava afflitto da debito di modestissima consistenza, malgrado il giro illecito di affari nel quale sarebbe stato coinvolto con il collaborante.
Si lamenta inoltre l’omessa motivazione della Corte quanto alla chiesta rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa e relativa all’escussione di (OMISSIS), soggetto debitore del ricorrente, cui lo stesso si riferiva nel corso di una intercettazione utilizzata dai giudici del merito per sostenerne la responsabilita’.

 

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Infine, si contesta la contraddittorieta’ della motivazione spesa per negare l’applicabilita’ alla specie del disposto di cui all’articolo 131 bis c.p., giustificata in ragione della impossibilita’ di individuare con puntualita’ l’esatto numero di episodi criminali contestati, fatto stridente rispetto alla valutazione di responsabilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato limitatamente alla dedotta e riscontrata estinzione delle ipotesi di reato contestate al capo 4) della rubrica per la prescrizione, maturata in epoca precedente alla data della decisione impugnata. A tanto consegue l’espunzione dell’aumento di pena irrogato a tale titolo, ferma la reiezione delle ulteriori ragioni di doglianza esposte nell’interesse del detto imputato.
I ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono invece inammissibili, per le ragioni precisate di seguito.
2. Preliminarmente giova rimarcare che nel corso del giudizio d’appello sono state acquisite, su sollecitazione della Procura Generale, alcune statuizioni, ormai coperte da giudicato, cui la sentenza impugnata ha assegnato decisivo rilievo, alla luce della regola di giudizio prevista dall’articolo 238-bis c.p.p., con riguardo al tema inerente alla sussistenza ed alle connotazioni strutturali dell’associazione descritta al capo 1) della rubrica. Tema all’evidenza centrale rispetto ai ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), avuto riguardo alle censure con le quali si e’ messa in discussione l’imputazione associativa, per il vero in termini radicalmente oppositivi solo con il terzo motivo dell’impugnazione di (OMISSIS), avendo il (OMISSIS) (per il tramite del ricorso sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS)) contestato unicamente la perimetrazione temporale di operativita’ del detto consorzio criminale.
2.1. Ci si riferisce in primo luogo alle risultanze cristallizzate dalle emergenze istruttorie acquisite nel processo c.d. “Minotauro” (definito in appello con sentenza della Corte di appello di Torino del 5 dicembre 2013, confermata, per quel che qui interessa, da questa Corte con la sentenza n. 44667 del 12 maggio 2016), dalle quali emerge ormai pacifico il radicamento nel territorio piemontese di strutture criminali – “le locali” – di derivazione n’dranghestica costituitesi attraverso una continuativa stratificazione temporale e territoriale ed aventi tutti i caratteri peculiari che connotano il modo di essere e di agire delle âEuroËœndrine calabresi, di cui hanno mutuato i relativi elementi costitutivi.
2.2. In questa cornice di piu’ ampio respiro si incunea la struttura associativa presa in considerazione dall’indagine sfociata nel giudizio ora all’attenzione della Corte, segnatamente relativa alla locale di (OMISSIS)/(OMISSIS), operativa nel territorio coperto dalle province di Biella e Vercelli quantomeno dal 2009 in poi, riconducibile alla famiglia (OMISSIS) ed a capo della quale, secondo la conforme ricostruzione operata dai giudici del merito,, vi era il capostipite, il ricorrente (OMISSIS).

 

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In parte qua va anche precisato che, all’esito della relativa indagine, il processo relativo ai componenti di tale associazione ha preso due diverse direzioni, una delle quali, quella che occupa ora la Corte, definita con il rito ordinario.
Gli altri sodali sono stati invece giudicati nelle forme del rito abbreviato e il relativo giudizio e’ stato definito, in sede di legittimita’, prima della decisione impugnata, con sentenza di questa sezione della Corte, distinta dal n. 39363 del 18 aprile 2019; sentenza, anche questa, allegata agli atti (perche’ acquisita ex articolo 603 c.p.p., nel corso del giudizio di appello su sollecitazione della Procura Generale competente) e parimenti utilizzata dalla Corte territoriale, sempre ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 238-bis c.p.p., dalla quale emerge la riscontrata sussistenza del consorzio criminale di matrice “ndraghetista” descritto al capo 1) della rubrica.
2.3. Il portato offerto da questa sentenza, alla quale la Corte territoriale ha assegnato rilievo centrale nello sviluppo del relativo argomentare, assume all’evidenza un’importanza dirimente anche nella definizione dei ricorsi in disamina.
Rileva la Corte, infatti, che da un punto di vista sostanziale il fatto associativo e’ certamente identico in entrambi i giudizi, concernendo la medesima associazione per delinquere di tipo mafioso, nella sua articolazione soggettiva e nelle sue estrinsecazioni tipiche, considerati anche gli aspetti cronologici e di operativita’ territoriale.
Da un punto di vista processuale, e’ poi ovvio che tale assoluta identita’ di giudizio ha finito per incidere sulle valutazioni rese nella sentenza impugnata quanto all’accertamento della associazione contestata.
E’ incontroverso, infatti (la Corte lo ribadisce in piu’ punti senza che avverso tale indicazioni nulla si obietti da parte dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), interessati al tema, seppur su versanti prospettici diversi), che il patrimonio probatorio dei due giudizi e’ assolutamente coincidente: le eventuali differenze fisiologiche legate alla diversa struttura dei due processi (le annotazioni di servizio, i verbali di sommarie informazioni, e quelli di interrogatorio degli imputati e dei coimputati, ordinariamente acquisiti nel rito abbreviato), infatti, risultano colmate dall’attivita’ istruttoria svolta nel giudizio sfociato nella sentenza appellata, confermata da quella ora impugnata (in tal senso, si veda quanto espressamente affermato a pag. 53 della sentenza).

 

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Ora, a differenza delle fattispecie in cui il sodalizio criminale oggetto di accertamento risulti costituire la prosecuzione delle attivita’ criminali di un’associazione per delinquere di tipo mafioso la cui esistenza e’ gia’ stata accertata con sentenza irrevocabile, in cui e’ necessario verificare in modo diacronico i requisiti di identita’ dell’associazione (realta’ territoriale, componente soggettiva, finalita’), nel caso in esame e’ proprio la completa identita’ del fatto associativo, sotto ogni versante, unita alla pressoche’ coincidente base probatoria, che hanno finito per influenzare l’onere valutativo e motivazionale spettante al giudice del merito, favorito da una verifica di essenziale compatibilita’ tra le emergenze cristallizzate dalla sentenza coperta dal giudicato e quelle acquisite nel presente giudizio.
Considerazione, questa, che finisce per rifluire anche sul contenuto che avrebbero dovuto assumere, in parte qua, i ricorsi, non potendosi dubitare che una siffatta identita’ di giudizio imponeva un confronto per forza di cose serrato in direzione sia delle emergenze ricavabili dal giudicato esterno, evocate dalla sentenza impugnata, sia della adeguatezza valutativa spiegata dall’argomentare qui contrastato, alla luce della attivita’ di riscontro imposta dalla regola di giudizio prevista dall’articolo 238-bis c.p.p..
3. Tali indicazioni di principio incidono radicalmente sul terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), volto a contestare la sussistenza in se’ dell’associazione.
In parte qua, infatti, il ricorso ripropone pedissequamente, sotto il versante della mera potenzialita’ mafiosa dell’associazione in contestazione, temi prospettati con l’appello, senza confrontarsi in alcun modo con la nuova emergenza offerta dal giudicato formatosi nel processo parallelo, legato ad aspetti valutativi assorbenti rispetto ai suddetti rilievi, puntualmente richiamati dalla Corte territoriale nel rispondere al gravame di merito, attraverso una immediata verifica delle relative coincidenze con le risultanze istruttorie in atti (in particolare si veda il relativo argomentare nei tratti compresi tra pag. 59 e pag 63 della sentenza impugnata).

 

Concorso esterno in associazione mafiosa

Il motivo e’ inoltre aspecifico rispetto agli ulteriori aspetti, diversi da quelli valorizzati nella sentenza coperta dal giudicato, apprezzati dalla Corte territoriale con l’obiettivo di implementare in termini ancora piu’ incisivi il giudizio di fondatezza della prospettiva accusatoria (da pag. 63 a pag. 67), cosi’ da cristallizzare definitivamente gli estremi costitutivi dell’associazione contestata nei termini di cui alla relativa imputazione.
4. Procedendo nella disamina delle ragioni di doglianze prospettate nell’interesse di (OMISSIS), sono parimenti inammissibili le censure esposte con il quarto motivo di ricorso, addotte per contrastare la singola partecipazione associativa ascritta al suddetto, la posizione apicale dello stesso all’interno del relativo consorzio criminale di appartenenza nonche’ l’applicabilita’ dell’aggravante prevista dall’articolo 416-bis c.p., comma 4.
4.1. Sotto il primo versante, il ricorso manca di un effettivo confronto con il motivare della sentenza.
Il contenuto della doglianza, infatti, ribadisce rilievi addotti in appello diretti a rilevare l’asserita evanescenza del ruolo associativo del ricorrente alla luce della comprovata incapacita’ di risolvere la conflittualita’ tra i figli (OMISSIS) e (OMISSIS), detto (OMISSIS), nonche’ l’inconsistenza del contributo offerto dalle dichiarazioni accusatorie rese da (OMISSIS) (solo generiche) e (OMISSIS) (dal contenuto calunnioso, per la conflittualita’ con il suocero, odierno ricorrente).
A prescindere dalla considerazione logica in forza della quale il coinvolgimento nelle dinamiche associative offerto dal tentativo di mediare tra le posizioni conflittuali dei due figli, pacificamente sodali, costituisce di per se’ prova della intraneita’, essendo indifferente al fine l’esito finale di tale sforzo, e’ di immediata evidenza che il ricorso trascura integralmente di confrontarsi con gli snodi essenziali del motivare contrastato, essenzialmente offerti dalle captazioni, ambientali e telefoniche, puntualmente evocate in sentenza e mai utilmente contrastate dalla difesa, dalle quali emerge in termini incontrovertibili il ruolo centrale assunto dal ricorrente all’interno del consorzio criminale in questione, oltre che quale punto di riferimento essenziale nelle interrelazioni tenute con la casa madre calabrese (si vedano i dati riportati dalla pagina 59).
Del resto, il ricorso trascura anche ogni confronto sulla rifluenza che occorre assegnare, sul piano della dimostrazione della contestata intraneita’, alla (incontroversa, per quanto si dira’ da qui a poco) partecipazione concorsuale del ricorrente ai fatti di estorsione allo stesso ascritti ai capi 21, 26, 29 della rubrica, tutti aggravati in ragione del metodo e della agevolazione mafiosa.

 

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Aspetti questi che rendono indifferente il tema legato al valore da ascrivere alle dichiarazioni dei collaboranti, perche’ il cuore delle argomentazioni rese a sostegno della partecipazione associativa va rintracciato altrove e non risulta puntualmente contrastato dal ricorso.
4.2. La censura diretta a negare l’applicabibta’ dell’ipotesi partecipativa di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 1, oltre che manifestamente infondata nel merito, deve ritenersi ancor piu’ a monte inammissibile.
La Corte territoriale (pagina 75), riferendosi al relativo motivo di appello, ne aveva rilevato la genericita’, rimarcandone l’inadeguatezza con riguardo ai criteri di formulazione dettati dall’articolo 581 c.p.p. senza che sul punto il ricorso nulla abbia obiettato in senso contrario.
In ogni caso, dalla lettura della decisione impugnata emerge incontroverso il ruolo di primazia svolto dall’imputato, il quale ha costituito il punto di riferimento della locale nei rapporti con la matrice calabra” sia al momento di formalizzazione della stessa, sia nel corso del successivo sviluppo della relativa attivita’ associativa, anche perche’ parente prossimo di (OMISSIS), detto l’avvocato, intraneo e con posizione di rilievo nella cosca (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS). Il ricorrente, inoltre, ha pacificamente assunto un ruolo sovraordinato rispetto a quello dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS), gestendone concretamente nel tempo la conflittualita’ motivata propria dall’obiettivo di assumere una posizione di supremazia all’interno del gruppo (e’ del gennaio 2013 il colloquio captato tra il figlio (OMISSIS) e il cognato (OMISSIS), riportato a pagina 65 della sentenza, immediatamente prodromico al successivo incontro con (OMISSIS) svoltosi in (OMISSIS), nel corso del quale il figlio del ricorrente, ancora una volta, da’ conferma del potere, malamente esercitato, che il padre aveva di risolvere le fibrillazioni occorse all’interno del gruppo). E del resto, oltre ai colloqui intercettati che vedono protagonisti, tra gli altri, i figli del ricorrente, utili ad attestarne il ruolo apicale contestato, il motivo di doglianza risulta facilmente smentito dal tenore di talune intercettazioni in occasione delle quali e’ lo stesso ricorrente a rivendicare la propria posizione di dominio all’interno del gruppo di riferimento: dati anche questi integralmente trascurati dall’impugnazione
4.3. Con riguardo all’aggravante relativa alla disponibilita’ delle armi, il rilievo e’ inammissibile perche’ aspecifico rispetto ad un segmento decisivo del motivare contrastato.
L’addotta ignoranza incolpevole inerente la disponibilita’ di armi da parte dei sodali (come rimarcato in sentenza, nel parallelo processo definito con le forme del rito abbreviato, il figlio (OMISSIS) e altri sodali sono stati condannati per porto e detenzione di armi, alcune utilizzate per commettere estorsioni nell’interesse dell’associazione: si veda pag. 73), oltre ad apparire all’evidenza inverosimile per il ruolo dell’imputato e la natura del legame che legava il ricorrente agli altri sodali, risulta espressamente smentita dal riferimento operato in sentenza (pag. 73, punto 2) alle dichiarazioni rese dall’Ispettore (OMISSIS), escusso in giudizio, dalle quali emerge un traffico d’armi che coinvolgeva (OMISSIS) del quale il ricorrente aveva piena consapevolezza in considerazione di quanto poteva desumersi dalla intercettazione ivi richiamata dalla Corte territoriale.

 

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Aspetti questi che il ricorso trascura integralmente di sottoporre a critica.
5. Sono parimenti inammissibili i motivi (addotti per primo e secondo) legati alla ritenuta responsabilita’ dell’imputato per le estorsioni, consumate e tentate, allo stesso ascritte.
5.1. Quanto al fatto descritto al capo 21) della rubrica, il ricorso e’ inammissibile sia perche’ la contestazione spesa per contrastare il giudizio di credibilita’ soggettiva della persona offesa si sostanzia in una pedissequa trascrizione del tenore delle argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale, senza sottoporle a critica alcuna, affermandone genericamente l’apoditticita’; sia perche’ la lagnanza afferente alla mancata rinnovazione istruttoria da realizzare per il tramite dell’escussione del soggetto portatore della pretesa economica, in ragione della quale il ricorrente avrebbe reso la condotta minacciosa realizzata in danno della persona offesa, a tacer d’altro (quanto all’assenza della necessaria decisivita’ della prova pretermessa a fronte della argomentata esaustivita’ del quadro probatorio acquisito rilbadita in sentenza) non venne fatta oggetto di motivo di appello.
E’ inoltre manifestamente infondato in diritto il rilievo diretto a sollecitare la qualificazione del fatto in termini di esercizio arbitrario ex articolo 393 c.p..
Il ricorso trascura di considerare che tale fattispecie da’ corpo ad un reato proprio, seppur non esclusivo: nell’ottica del concorso presuppone, dunque, che l’iniziativa del terzo diretta al recupero del credito tramite il riscontrato atteggiamento minaccioso sia derivata da un accordo o trovi ragione in un mandato in tal senso conferito dal titolare della pretesa (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo).
Nel caso, tale dato, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, risulta contraddetto dalle stesse affermazioni del ricorrente (riportate a pag. 104) dalle quali emerge che lo stesso si era mosso di sua sponte, senza aver ricevuto alcuna sollecitazione. Non essendo mai stato contestato che all’esito delle condotte minacciose il debitore ebbe a pagare, ne deriva che, anche quando tale adempimento forzoso fosse coinciso soltanto con l’importo del debito originario, tale circostanza avrebbe comunque integrato gli estremi dell’ingiusto profitto, rimanendo indifferente lo scrutinio dell’interesse personalmente perseguito dal ricorrente (funzionale alla distinzione tra concorso in estorsione e concorso nel reato di cui all’articolo 393 c.p., che, per quanto detto, mal si attaglia alla specie).

 

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Diviene dunque assolutamente inconferente anche l’inconciliabilita’, rimarcata nel ricorso, delle dichiarazioni del collaborante (OMISSIS) relativa alla somma consegnata dalla vittima (Euro 40.000 di cui 10.000 diretti ai (OMISSIS)) rispetto all’importo del debito da escutere, siccome riferito dalla persona offesa (in misura di Euro 10000).
5.2. In relazione al capo 26) della rubrica e dunque all’estorsione tentata ai danni di (OMISSIS), il ricorso si sostanzia sul punto in una unica censura, diretta ad attingere, sotto diversi versanti, la motivazione spesa nel ritenere minacciosa la condotta tenuta dall’imputato nei confronti della persona offesa.
Si adduce al fine un travisamento probatorio, ma il vizio e’ mal prospettato perche’ il ricorso difetta della necessaria puntuale indicazione degli atti travisati e dei termini in cui si sarebbe concretato il travisamento.
Per altro verso, si lamenta l’assenza dli linearita’ e congruenza logica del relativo ritenere.
La doglianza e’ tuttavia manifestamente infondata: la valutazione resa va infatti scrutinata guardando al contesto complessivo che ebbe a caratterizzare la richiesta (“ci devi fare un favore”) veicolata dal (OMISSIS) al (OMISSIS) (mettere a disposizione la societa’ dallo stesso acquisita insieme al (OMISSIS) per ottenere l’erogazione di un finanziamento da stornare in funzione di una diversa e autonoma iniziativa imprenditoriale da realizzare nell’interesse esclusivo dei (OMISSIS)).
Si trattava, all’evidenza, di una sorta di esautoramento del destinatario della pretesa illecita dal dominio della sua impresa, vieppiu’ implementata, nel relativo peso costrittivo, dalla diretta riferibilita’ della stessa alla cosca dei (OMISSIS), direttamente rappresentata nell’occasione, dal suo esponente di vertice: aspetto, quest’ultimo, del quale la vittima aveva piena contezza, come confermato dal progressivo incedere dei rapporti in ragione di quanto riferitogli da (OMISSIS) (li aveva definiti i boss della zona), oltre che in considerazione di quanto reso inequivoco dai successivi contatti occorsi con i figli del ricorrente, concretatisi in un crescendo di atti violenti che portarono la vittima ad allontanarsi dall’Italia per staccarsi dalla morsa cui lo avevano costretto i (OMISSIS), a far tempo dalla prima delle iniziative illecite mosse nei suoi confronti da tale gruppo, segnatamente quella, in parte qua, espressamente ascritta all’imputato.
5.3. Con riguardo al capo 29) della rubrica (l’estorsione resa ai danni di (OMISSIS)), nel ricorso si contesta del tutto genericamente il coinvolgimento dell’imputato nel fatto, riportando un punto della complessa motivazione spesa sul punto e lamentando genericamente una erronea lettura interpretativa del dato captato.
Anche sul punto il ricorso e’ inammissibile perche’ aspecifico: manca di un effettivo e compiuto confronto con la sentenza impugnata, atteso che se ne riporta una parte marginale, trascurando integralmente il portato complessivo della stessa, soprattutto nei suoi snodi essenziali (contenuti a pag. 132 della sentenza laddove viene richiamata la conversazione di cui al punto 8 di pagina 130, nella parte in cui viene cristallizzato in termini inequivoci il coinvolgimento del ricorrente).
5.4. E’ inammissibile il motivo di ricorso diretto a contrastare l’aggravante della L. n. 203 del 1991, articolo 7 (oggi confluita nell’articolo 416-bis c.p., comma 1), applicata in relazione alle contestate e ritenute fattispecie di estorsione.

 

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Pacificamente sul punto non venne effettuato motivo di appello da parte della difesa del ricorrente, senza che assuma rilievo salvifico al fine il fatto processuale in virtu’ del quale, per contro, il (OMISSIS), per i capi di imputazione allo stesso ascritti in concorso con il ricorrente, su tale circostanza, ebbe a sollevare apposito rilievo nel relativo gravame di merito: a tacer d’altro, l’agevolazione garantita dall’articolo 587 c.p., ora rivendicata dalla difesa, presuppone il positivo accoglimento del motivo da estendere all’appellante rimasto inerte; e nel caso l’assoluzione del (OMISSIS) in appello ha determinato l’assorbimento della doglianza inerente l’aggravante, mai scrutinata nel merito.
6. Infine, quanto alla pena, sembra evidente che il ricorso, cosi’ come formulato (si contesta la mancata irrogazione della sanzione nel suo minimo edittale) riguardi la pena base determinata in relazione al reato associativo (e non l’aumento determinato per i reati satellite in ragione della ritenuta continuazione).
E’ di tutta evidenza che, tuttavia, solo con riferimento a tale ultimo segmento valutativo, il ricorrente avrebbe avuto ragione di interloquire in questa sede (per la riduzione apportata in conseguenza del diverso portato ascritto ai fatti di estorsione tentata descritti al capo 26); per contro, l’assenza di motivi di appello addotti relativamente agli altri aspetti del trattamento sanzionatorio, rimasti infatti inalterati, non consente oggi, tardivamente, di rimetterne in discussione il relativo portato decisorio.
7. Venendo ai ricorsi prospettati nell’interesse di (OMISSIS), rileva la Corte che le doglianze prospettate non colgono nel segno relativamente al contestato concorso esterno nell’associazione di cui al capo 1) della rubrica.
8. In linea di principio va ribadito che secondo una indicazione ormai consolidata nell’esperienza interpretativa di questa Corte, deve ritenersi concorrente esterno “il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’affectio societatis”, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale, e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacita’ operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come “Cosa nostra”, di un suo particolare settore e ramo di attivita’ o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima” (Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671).

 

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La figura in questione presuppone, dunque, da parte del concorrente “un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l’assoluta funzionalita’ del proprio intervento, ancorche’ unico, alla sopravvivenza o vitalita’ del gruppo. Inoltre, perche’ possa dirsi realizzata la fattispecie delittuosa si richiede che si verifichi il risultato positivo per l’organizzazione illecita, conseguente a tale intervento esterno, che si caratterizza per la sua infungibilita’. Non a caso elemento differenziale della condotta e’ l’intervento non tipico dell’attivita’ associativa, ma maturato in condizioni particolari (la cd. fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacita’ di crisi della struttura), che rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell’attivita’” (cosi’ in motivazione Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).
Tale ultima indicazione trova, peraltro, corrispondenza nel piu’ remoto assunto secondo cui al concorrente esterno l’associazione si rivolge “sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la “fisiologia” dell’associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase “patologica” che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno ” (Sez. U. n. 16 del 5/10/1994, Demitry, Rv. 199386).
8.1. La particolare struttura della fattispecie concorsuale, presuppone, inoltre, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volonta’ di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell’evento lesivo del “medesimo reato”. Pertanto il concorrente esterno, pur sprovvisto dell’affectio societatis e, cioe’, della volonta’ di far parte dell’associazione, deve essere consapevole dell’esistenza della compagine mafiosa e dunque dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno); deve inoltre rendersi compiutamente conto dell’efficacia causale della sua attivita’ di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell’associazione (in motivazione, Sez.1, n. 21642 dell’08/01/2016).

 

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8.2. In questa cornice, le suddette indicazioni di principio hanno trovato una puntuale declinazione con riguardo all’ipotesi in cui la prestazione funzionale all’esigenze del consorzio, ma resa dall’esterno, si sostanzi in determinati contributi professionali diretti ad avvantaggiare l’azione criminale del gruppo.
E’ stato infatti rilevato che “in tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di “concorso esterno” l’attivita’ del professionista che, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici dell’associazione mafiosa, assicuri il suo concreto impegno nell’irregolare gestione di un procedimento giudiziario ” (Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831). Parimenti, si e’ ritenuto concorrente il professionista che “senza limitarsi a fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri ecc. mantenendosi nell’ambito di quanto legalmente consentito – si trasformi in un “consigliori” della cosca, assicurando un’assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalita’ di elusione fraudolenta della legge (nella specie, diretti a far acquisire agli esponenti del sodalizio il controllo di una societa’)” (Sez. 2, n. 17894 del 8/4/2014, Alvaro, Rv. 259257).
8.3. Queste indicazioni di principio vanno ulteriormente dettagliate alla luce di alcuni dei rilievi formulati con i ricorsi in disamina.
8.3.1. Confermata la relativa ricostruzione delle vicende in fatto operata dalla sentenza di merito, perche’ ritenuta insensibile ai rilievi addotti nell’interesse del (OMISSIS), cio’ rende indifferente il tema della natura necessariamente extra-ordinaria della prestazione resa dal professionista cui si imputa il concorso esterno, rivendicata dalla difesa sul presupposto in forza del quale il contributo non potra’ mai ritenersi funzionale, laddove la condotta spiegata si riveli coerente alle specifiche competenze messe in campo dall’imputato.
E’ di tutta evidenza, infatti, che le attivita’ rese dal (OMISSIS) – una volta condivisa la ricostruzione operata dai giudici del merito alla luce di quanto si dira’ sulla inconsistenza delle censure dirette a contrastare in parte qua la tenuta motivazione del provvedimento impugnato – hanno contenuti chiaramente estranei al lecito e coerente sviluppo dell’attivita’ professionale di un commercialista. Deve infatti radicalmente escludersi la possibilita’ di ritenere “ordinarie” in tal senso attivita’ quali l’alterare un bilancio per ottenere un finanziamento altrimenti non erogabile; il costituire, sempre al medesimo fine, finti rapporti lavorativi sempre per accedere a finanziamenti indebiti o comunque favorire situazioni negoziali altrimenti non idoneamente supportate; l’interessarsi di una situazione negoziale conflittuale, veicolando messaggi implicitamente intimidatori e tipicamente mafiosi; individuare una possibile testa di legno per l’amministrazione di una impresa rientrata nell’interesse dei sodali.

 

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L’evidenza ontologica di tale condotte non merita ulteriori approfondimenti.
8.3.2. Si e’ gia’ detto, inoltre, che il contributo del concorrente esterno e’ connotato dal suo ancorarsi a situazioni patologiche di fibrillazione, aspetto gia’ ritenuto meritevole di approfondimento (in tal senso in motivazione Sez. U. n. 22327 del 30/1072002, Carnevale, Rv. 224181), che ha finito per assumere, grazie al contributo offerto dalla citata sentenza Chioccini, un ruolo di sempre piu’ pregnante rilievo nella configurazione dell’ipotesi concorsuale in questione.
Il riferimento alla situazione di fibrillazione va tuttavia considerato quale possibile parametro in fatto rappresentativo dell’incidenza dell’intervento ab externo, correlata alla situazione cui porre rimedio (in motivazione, Sez. 6, n. 25619 del 25/06/2020): lungi dal rilevare quale elemento costitutivo della fattispecie, dunque, rassegna, piuttosto, un sintomo di evidenza probatoria dell’ipotesi di reato considerata, utile all’interprete, nell’ottica della possibile differenziazione del concorrente esterno dalla affine figura dell’intraneo (in motivazione, Sez. 6, sentenza n. 27664 del 18 maggio 2021).
Il mancato approfondimento del dato in questione da parte della sentenza impugnata, dunque, non inficia la coerente configurazione giuridica della condotta.
8.3.3. Con riguardo poi all’efficienza causale che il contributo garantito dal concorrente deve assicurare rispetto agli interessi dell’associazione di riferimento, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa, giova precisare che la stessa non va letta in termini di necessaria e indefettibile compiuta realizzazione del risultato illecito immediatamente correlato all’opera del concorrente.
Siffatto raccordo causale puo’ rilevare nell’ottica del concorso rispetto a singoli reati fine dell’associazione e non in relazione al concorso nel reato associativo.
Ad avviso del Collegio si deve guardare, piuttosto, alla puntuale esecuzione della prestazione professionale svolta nell’interesse dell’associazione quale momento di passaggio diretto a rafforzare e consolidare l’azione del gruppo: il sodalizio, infatti, si rafforza comunque per effetto di quel contributo, non essendo necessario che i propositi delittuosi siano stati concretamente realizzati (in tal senso la gia’ citata Sez. 6, n. 32373/2019).

 

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In questa ottica, dunque, e’ indifferente che la sentenza impugnata, soffermandosi sui singoli momenti in fatto attraverso i quali si e’ dispiegato il contributo dell’imputato, non abbia argomentato con concretezza quanto alla garantita realizzazione del risultato illecito finale che la stessa tendeva a realizzare: rileva piuttosto che, per conto suo, il professionista abbia messo a disposizione dei sodali le proprie competenze professionali garantendo l’ulteriore sviluppo dell’azione illecita riferibile agli interessi del consorzio.
9.Alla luce di tali indicazioni di principio, merita conferma la conclusione esposta dai giudici del merito a supporto della ritenuta configurabilita’ del concorso esterno ascritto al (OMISSIS) (capo 2 della rubrica) rispetto all’associazione di oggetto dell’odierno scrutinio (descritta al capo 1).
9.1. In primo luogo, sono manifestamente infondate le censure volte a rimarcare l’inadeguatezza argomentativa della sentenza impugnata avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell’associazione contestata al capo 1), nel suo tipico dispiegarsi “mafioso” anche in relazione all’arco temporale lungo il quale si e’ sviluppato il contributo concorsuale garantito dalle condotte dell’imputato.
Giova subito rimarcare che con la sentenza resa da questa Corte, sopra richiamata e evocata da quella ora impugnata, con la quale e’ stato definito il parallelo giudizio relativo agli altri sodali, si e’ dato atto che “la cosca (OMISSIS), pur costituitasi in locale solo nel marzo del 2010, e’ risultata tuttavia operante in Piemonte anche negli anni precedenti, al punto da poter organizzare operazioni di importazione di armi nei primi anni 2000 e da affermarsi -con l’autorevolezza criminale riconosciutagli- negli anni a venire, forte anche dei suoi referenti presso la “casa madre””.
Cio’ precisato, va rilevato che dalla lettura della sentenza impugnata emergono una serie di indicazioni fattuali e logiche, supportate dal compendio acquisto, dirette a confermare che l’associazione in contestazione era in essere, nella sua tipica estrinsecazione di matrice mafiosa, sin dal 2009, cosi’ da confermare detta emergenza valutativa esterna ed al contempo rendere evanescente la corposa prospettazione della difesa (la cui finalita’ risulta ovvia, perche’ il relativo assunto finisce per mettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi del contestato concorso esterno).
In primo luogo, nella sentenza impugnata viene fatto esplicito riferimento all’insieme di condotte estorsive commesse dal 2009 in poi dai diversi sodali, accertate definitivamente nel procedimento parallelo (cui la sentenza appellata si richiama: si veda pag. 59), tutte realizzate avvalendosi del metodo mafioso.
La difesa ritiene riferibili le relative condotte ad epoche successive al cessare della collaborazione del ricorrente, ma tale affermazione non risulta adeguatamente comprovata con la dovuta puntualita’ (al ricorso, infatti, risulta allegato solo un estratto della relativa imputazione).

 

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In disparte quanto sopra, l’assunto difensivo, oltre che formalmente, e’ poi apertamente contraddetto dalla imputazione relativa al capo 26) della rubrica, i cui fatti in origine portarono anche alla condanna del ricorrente, oltre che di (OMISSIS): rileva nella specie che l’attivita’ di intimidazione intrapresa ai danni del (OMISSIS), in origine realizzata dall’ (OMISSIS) proprio facendo leva sulla capacita’ intimidatrice garantita dalla presenza del relativo gruppo criminale nel territorio di riferimento, risale al maggio del 2009. E siffatte considerazioni, a ben vedere, possono anche essere estese ai fatti di cui all’imputazione descritta al capo 29, inerenti condotte realizzate dai sodali a far data dall’agosto del 2009; agiti illeciti, anche questi, che in origine vedevano coinvolto il (OMISSIS).
Non rileva, sul punto, l’intervenuta assoluzione, in appello, del ricorrente dalle relative contestazioni: cio’ che appare decisivo, piuttosto, e’ che proprio le connotazioni delle relative vicende in fatto, comunque coinvolgenti, nei relativi progetti illeciti, gli altri sodali, smentiscono oggettivamente l’assunto difensivo, perche’ comprovano la certa presenza, secondo le dinamiche tipiche dell’agire mafioso, del consorzio criminale in contestazione. Il tutto in piena coincidenza temporale con il dispiegarsi delle condotte contributive ascritte al ricorrente.
Del resto, sul piano logico, la conclusione contrastata dal ricorso relativa a tale riscontrata presenza dell’attivita’ di matrice mafiosa riferibile al gruppo gia’ nel 2009 all’evidenza si rivela immune a manifeste incongruenze. Si raccorda puntualmente, infatti, al dato, incontroverso, della formalizzazione della “locale” nel 2010: segno questo inequivoco di una radicata presenza nel territorio secondo i canoni tipici dell’azione di matrice mafiosa esplicatasi nel tempo, presupposto imprescindibile del ruolo di seguito formalmente assunto all’interno delle diverse realta’ costituenti espressione del mondo âEuroËœndanghetistico nel territorio piemontese.
Da qui l’evidente inconsistenza della doglianza, che rende indifferente la disamina delle ulteriori censure che la compongono, travolte dalle superiori considerazioni.
9.2. Sul piano della ricostruzione in fatto utile a supportare la condotta materiale del concorso esterno all’uopo contestato, rileva il Collegio la decisivita’ delle seguenti condotte in fatto, tratte dal complessivo motivare sotteso alla decisione impugnata, rimaste estranee a censure utilmente addotte dal ricorso perche’ essenzialmente dirette non a rilevare vizi prospettabili in sede di legittimita’, bensi’ a rivendicare anche in questa sede una visione alternativa del compendio probatorio.

 

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9.2.1. In questa cornice assume in primo luogo rilievo la vicenda del falso in bilancio legato alla societa’ di gestione del rifornimento IES.
La difesa lamenta una lettura manifestamente illogica del dato intercettato: quella che propone, piuttosto, e’ una versione alternativa del relativo compendio probatorio, inidonea ad inficiare in termini di manifesta incongruenza, la linearita’ della semantica privilegiata dai giudici del merito.
Ad avviso del Collegio, infatti, il tenore del colloquio captato ben giustifica le conclusioni della Corte territoriale in forza delle quali gli interventi realizzati sul dato contabile da parte del ricorrente erano volti ad alterarne la capacita’ rappresentativa, finalizzata ad ottenere delle indebite erogazioni bancarie, alla luce delle precisazioni in tal senso offerte dal ricorrente a (OMISSIS), confermate dalle risposte offerte da quest’ultimo (preoccupato di venire arrestato).
9.2.2. L’insieme di emergenze probatorie richiamate dai giudici del merito (le dichiarazioni del maresciallo (OMISSIS), escusso in giudizio, filtrate dalle intercettazioni richiamate a pagina 86 della sentenza nonche’ dalle dichiarazioni di (OMISSIS), riportate nella nota di cui al pagina 88) da’ conto, inoltre, della sistematica disponibilita’ mostrata dal ricorrente nei confronti di piu’ sodali (segnatamente (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) nel predisporre documentazione attestante falsi rapporti lavorativi (per le ragioni illecite piu’ varie, dalla ricezione di finanziamenti indebiti alla stipula di rapporti locativi).
Sul punto le difese hanno rinnovato l’obiezione difensiva prospettata in appello, quanto all’assenza in capo al ricorrente delle competenze e della necessaria strumentazione atta alla predisposizione di tale documentazione: rilievo tuttavia che non si confronta compiutamente con il dato complessivamente offerto dalle risultanze istruttorie, che in ogni caso la Corte territoriale affronta e supera senza incorrere in manifeste incongruenze logiche, evidenziando che tali incombenze ben potevano essere state svolte dallo studio con il quale il ricorrente collaborava, peraltro composto dal padre e dal fratello (considerazione che trova un immediato supporto nel riferimento a tala ultimo soggetto reso dal (OMISSIS) nel corpo delle propalazioni sopra evocate).
9.2.3. Parimenti, assume rilievo la collaborazione essenziale prestata dal ricorrente nella vicenda della nomina di (OMISSIS) ad amministratore della Lavori per l’industria srl.
La difesa non contesta il rapporto di immediata contiguita’ di (OMISSIS) al ricorrente, ne’ il dato legato al fatto che lo stesso venne posto a capo della citata compagine su indicazione del (OMISSIS). Si rimarca, per contro, che tale soggetto non poteva ritenersi una “testa di legno” perche’ svolgeva concreti compiti gestori e che aveva ordinarie interlocuzioni con il commercialista dell’impresa, per l’appunto individuato nell’imputato.
La relativa prospettazione, tuttavia, appare gravemente inficiata dalla scelta difensiva di prescindere dall’intero contesto, desumibile dalla congiunta lettura che della vicenda offrono le due sentenze di merito, che ebbe a caratterizzare l’intervento del ricorrente in relazione all’azione della citata Lavori per l’industria. Intervento sollecitato da (OMISSIS) (che di tale compagine non era formalmente socio) alla luce dei rapporti occorsi con gli imprenditori ai quali risultava riferibile la citata compagine (in particolare con (OMISSIS), destinatario di prestiti resi da (OMISSIS)) e della grave situazione di indebitamento che connotava detta societa’, tale da imporre l’individuazione di un soggetto disposto ad assumerne formalmente la gestione e la rappresentanza ed anche a farsi carico della responsabilita’ derivante da condotte pregresse. Da qui la non contestata operazione di retrodatazione della relativa nomina gestoria, destinata anche a coprire atti precedenti alla stessa (si vedano le dichiarazioni del maresciallo (OMISSIS) riportate a pagina 55 della sentenza di primo grado), palesemente eccentrica rispetto alla normale collaborazione professionale, e diretta a disvelare adeguatamente, sul piano logico, una interlocuzione tra i protagonisti della relativa vicenda tale da mettere al centro della stessa gli interessi illeciti di (OMISSIS) (OMISSIS) rispetto al dispiegarsi dell’azione imprenditoriale della citata compagine sociale.

 

Concorso esterno in associazione mafiosa

9.2.4. Certamente estraneo al normale incedere dell’azione professionale che allo stesso compete, infine, e’ il dato offerto dalla collaborazione prestata ad (OMISSIS) in occasione della vicenda relativa alla riscossione dei canoni di affitto del locale di (OMISSIS).
Secondo la difesa il ricorrente nel caso avrebbe unicamente svolto la propria attivita’ di intermediazione nell’interesse del cliente a fronte di un contenzioso in atti teso al pagamento della pigione locativa.
Anche nel caso la censura si lega ad una lettura alternativa delle emergenze probatorie, senza intaccare – sotto il versante della coerenza al dato acquisito e della interpretazione manifestamente illogica– quella di segno opposto privilegiata dalla Corte territoriale. Lettura che permette piuttosto di affermare che nel caso il ricorrente si sarebbe prestato a veicolare ai debitori della pigione rimasta inadempiuta un messaggio dal chiaro tenore intimidatorio, a fronte della inutilita’ dei pregressi tentativi resi a mezzo anche dell’avvocato officiato a tal fine.
9.3. Le superiori indicazioni in fatto mettono in adeguata evidenza la sussistenza degli estremi, anche soggettivi, della fattispecie concorsuale contestata, senza che occorra ulteriormente approfondire le altre indicazioni esposte in sentenza. Fotografano infatti il ruolo contributivo svolto dal ricorrente nell’interesse dell’associazione, reso asservendo, in favore dei sodali, in un ristretto, ma in ogni caso congruo periodo temporale relativo a piu’ mesi, le proprie competenze professionali, alterate rispetto all’ordinario contenuto oggettivo che dovrebbe in genere connotarle perche’ piegate alle diverse finalita’ illecite di volta in volta perseguite.
Non rileva al fine che tali condotte di volta in volta abbiano assicurato margini di interesse diretto e specifico a singoli componenti dell’associazione (in primo luogo (OMISSIS), ma anche il padre, il genero di quest’ultimo e (OMISSIS)): cio’ all’evidenza, sia per le connotazioni tipicamente familiari della cosca in esame, che ruotava principalmente intorno al nucleo familiare dei (OMISSIS) e che dunque favoriva costanti interessenze tra l’azione del singolo e quella svolta nell’interesse comune; sia per le connotazioni in fatto dirette disvelare anche il dolo del concorso esterno riferito al ricorrente, dalle quali emerge che il (OMISSIS) ebbe ad assumere il ruolo di soggetto dotato di competenze professionali che altri sodali non rivestivano e dunque non fungibili, in quanto tale utile agli interessi dei diversi componenti del gruppo a seconda delle iniziative di matrice illecita che li coinvolgevano, fossero esse iniziative individuali o avvinte all’interesse comune.
9.4. Sotto questo versante, assumono un rilievo incontrovertibile le seguenti indicazioni in fatto, non adeguatamente contrastate dai ricorsi.
In primo luogo, e’ lo stesso ricorrente che, intercettato in alcuni colloqui, da conto di mettere genericamente le proprie competenze a disposizione di soggetti facenti parte un gruppo criminale del quale mostra di conoscere anche la matrice “mafiosa”.
Oltre all’estrema familiarita’ che connota i rapporti con i (OMISSIS), il (OMISSIS), in piu’ occasioni (si vedano i dati indicati in sentenza sin dalla pagina 81) da’ atto del fatto che delle proprie attivita’ rendeva edotti non solo (OMISSIS) (con il quale aveva una interlocuzione sistematica) ma anche il padre (OMISSIS), posto all’apice, per quanto detto, della compagine a giudizio, finendo anche per affermare (cosi’ confermando la sua non intraneita’) che delle finalita’ illecite ultime della famiglia non si interessava, in quanto il suo compito era solo quello di offrire aiuto per risolvere le relative dinamiche di matrice commerciale che li coinvolgevano (si veda l’intercettazione richiamata dalla Corte territoriale a pag. 81), svolgendo la relativa attivita’ nell’interesse non dei singoli che lo compulsavano ma dell’intero gruppo (in tal senso la dichiarazione intercettata, rivolta a (OMISSIS) e riportata in sentenza a pag. 82, punto 4).
9.4.1. Ne puo’ dubitarsi del fatto che a tale consapevole destinazione del contributo offerto ad un gruppo organizzato di persone fosse estraneo l’aspetto inerente alla matrice mafiosa che gia’ all’epoca colorava l’azione criminale della cosca di riferimento.
Depone in tal senso, di certo, il dato del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda relativa al recupero dei canoni inerenti il locale di (OMISSIS), nella quale il ricorrente risulta attratto su sollecitazione del capo cosca (OMISSIS) e che risultava inserita in una matrice complessiva che rendeva inequivoco il contesto di riferimento (i debitori per contrastare la pretesa del (OMISSIS), che si era fatto spalleggiare da (OMISSIS), non avevano esitato rivolgersi a (OMISSIS), coinvolto in indagini per fatti di criminalita’ organizzata: si veda quanto indicato a pag. 80 della sentenza).

 

Concorso esterno in associazione mafiosa

In questa cornice, il tenore della collaborazione richiesta al (OMISSIS) (comunicare ai debitori, all’esito delle trattative in precedenza svolte, che se non avessero adempiuto sarebbe intervenuto ” chi di dovere”), palesemente eccentrica al suo ruolo professionale (atteso che, a tacer d’altro, (OMISSIS) era gia’ seguito da un legale che curava la questione) lascia coerentemente ritenere non solo il rapporto di immediata contiguita’ che legava l’imputato al mandante, ma anche, e soprattutto, la piena consapevolezza del messaggio da veicolare, intriso di inequivoca capacita’ intimidatoria di matrice tipicamente mafiosa, alla luce del citato contesto (si veda l’intercettazione riportata a pag. 95, nota 86, rispetto ai commenti resi sulla vicenda dall’imputato, dialogando con (OMISSIS)).
9.4.2. Del resto, che il ricorrente fosse chiaramente consapevole del modo di agire, tipicamente mafioso, del gruppo in favore del quale rendeva le proprie prestazioni e’ aspetto che emerge con immediata intellegibilita’;
– dall’intercettazione richiamata a pag. 129 della sentenza impugnata (relativa a un colloquio tra l’imputato e (OMISSIS), nel corso della quale quest’ultimo, nell’ambito dell’attivita’ estorsiva svolta dai diversi sodali in danno di (OMISSIS), descritta al capo 29, lo rendeva edotto che in caso di mancato pagamento avrebbe “tagliato le dita” al suddetto estorto);
dall’intercettazione richiamata a pag. 109 della sentenza punto 3) relativa a un colloquio tra l’imputato e il citato (OMISSIS), nel corso della quale l’imputato mostra di essere a conoscenza delle minacce rivolte dai (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) (per i fatti di cui alle condotte estorsive descritte al capo 26), estese anche nei confronti dei familiari dei suddetti.
La consapevolezza dei metodi mafiosi adottati dai (OMISSIS) in capo all’imputato e’ inequivoca, mentre il dato risulta integralmente estraneo a censure prospettate nei due ricorsi.
Non rileva al fine, e’ bene precisarlo, che si tratti di emergenze in fatto considerate in relazione a imputazioni rispetto alle quali il (OMISSIS) e’ stato mandato assolto dalla Corte territoriale: le relative risultanze infatti non rilevano in ordine all’efficienza causale delle condotte contributive spiegate dall’imputato rispetto a tali vicende, negata dai giudici dell’appello; piuttosto vanno apprezzate rispetto al diverso aspetto legato alla dimostrazione della consapevolezza della matrice e delle connotazioni proprie dell’agire illecito riferibile al gruppo in favore del quale il ricorrente ebbe a mettere a disposizione la propria deviata attivita’ di collaborazione professionale.
9.4.3. Tale conclusione infine risulta sugellata dal contegno tenuto dai sodali (segnatamente (OMISSIS) e (OMISSIS)) nel proteggere l’imputato dalle intimidazioni che pativa per un debito contratto a condizioni usurarie e che ne giustificarono il trasferimento dalla Puglia al Piemonte nel 2009 (si vedano le intercettazioni richiamate a pag. 80 della sentenza).
Rispetto tale vicenda, che risulta incontroversa con riguardo al dato dell’iniziativa in tal senso assunta dai sodali, nonche’ in ordine alla consapevolezza di siffatto intervento da parte del ricorrente, assumono rilievo essenziale due aspetti:
il primo, inerente le modalita’ del contatto intrattenuto con il creditore del ricorrente per dissuaderlo da altre sollecitazioni rivolte in direzione del (OMISSIS) (descritto al detto interlocutore come un soggetto contiguo al gruppo, “uno di noi”);
il secondo, di tipo inferenziale, relativo alla forza criminale del gruppo che si ergeva a difesa dell’imputato, tale da interloquire proficuamente con realta’ criminali di localizzazione territoriale diverse e distanti, segno di una capacita’ criminale tipicamente propria della criminalita’ organizzata, che non poteva sfuggire all’attenzione dell’imputato.
Aspetti, anche questi, inadeguatamente contrastati dai ricorsi che, oltre a non mettere in discussione gli indicatori in fatto della vicenda come sopra descritti, si risolvono in rilievi inidonei a contrastare il superiore sviluppo logico.
9.4.4. Tale ultima vicenda, infine, finisce per rendere giustizia dell’ulteriore doglianza esposta dal ricorso, legata all’assenza di un interesse concreto che nel caso avrebbe giustificato tali condotte collaborative: a tacer di introiti comunque verosimilmente incamerati, tale iniziativa diretta a sollevarlo dalle citate pressioni, oltre a costituire valido collante logico delle condotte successivamente tenute dal (OMISSIS), ben ne supporta, infatti, il relativo interesse giustificativo.
10. Il ricorso dell’imputato merita l’accoglimento rispetto al capo di imputazione descritto sub 4 della rubrica.
I reati contestati, infatti, in linea con quanto evidenziato nel ricorso sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS), hanno un trattamento edittale, nel massimo, inferiore ad anni sei.
Da qui l’intervenuta estinzione, per prescrizione, delle ipotesi di reato contestate; prescrizione maturata per l’ultimo dei fatti considerati, il 18 maggio 2018, prima della sentenza impugnata, non emergendo dagli atti utili ragioni di sospensione del relativo termine atte a invalidare la doglianza.
Ne consegue, alla luce della conferma nel resto della sentenza impugnata, della rideterminazione della pena da irrogare al ricorrente, nei termini definiti nel dispositivo che segue, all’esito dell’espunzione dell’aumento in origine apportato per la ritenuta continuazione con i reati satellite descritti al capo 4 della rubrica.
11. E’ inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS).
11.1. E’ manifestamente inconferente la censura esposta con il primo motivo.
La difesa rimarca che il Procuratore generale avrebbe reso per iscritto, tramite memoria, e non oralmente, la requisitoria con la quale sono state illustrate le proprie conclusioni: a tacere della mancata indicazioni delle ragioni per le quali tanto dovrebbe in se’ ritenersi causa di nullita’, nel caso va anche sottolineato che tale deposito e’ avvenuto all’udienza del 2 luglio 2020 e che la difesa del ricorrente, al pari di quella di tutti gli altri imputati, essendo stata rinviata la discussione finale al successivo 17 luglio, ha avuto nell’occasione tutte le possibilita’ di replicare al composito contenuto di tale atto.
11.2. Le doglianze dirette a contrastare la ritenuta responsabilita’ per l’estorsione di cui al capo C) della rubrica sono manifestamente infondate.
Dalla lettura della decisione impugnata emerge con evidenza che il giudizio di responsabilita’ trova nel caso ragion d’essere nelle dichiarazioni del collaborante (OMISSIS), separatamente giudicato e condannato per la vicenda in questione, nonche’ nel tenore di diversi colloqui intercettati, utili a descrivere l’accaduto in termini convergenti al propalato del (OMISSIS).
Siffatte conclusioni e le argomentazioni che le sostengono non meritano censure.
Le dichiarazioni del (OMISSIS) (si veda quanto indicato a pag. 150 della sentenza) hanno infatti consentito ai giudici del merito di individuare compiutamente i soggetti passivi della complessiva azione illecita compiuta dal ricorrente e dal collaborante (il (OMISSIS) ed il proprietario del locale, puntualmente individuato nel (OMISSIS), senza confusioni di sorta); di chiarire che entrambi i detti soggetti furono percossi dal (OMISSIS); di precisare, con il dovuto dettaglio, che le somme oggetto dell’ingiusto vantaggio patrimoniale furono estorte esclusivamente al (OMISSIS), a seguito della condotta violenta realizzata dal (OMISSIS); che era l’odierno ricorrente ad avere in quel determinato frangente bisogno di una immediata liquidita’.
Da qui l’incontrovertibile correttezza anche della impostazione giuridica data al fatto, considerata la tangibile sussistenza degli estremi tipici del reato contestato.
Non va poi trascurato che sono diverse le intercettazioni, richiamate in sentenza, che riguardano colloqui captati tra soggetti terzi alla vicenda, che interloquiscono sulla stessa, confermandone il portato nei termini descritti dal correo.
La difesa sostiene che i colloqui tra i soggetti intercettati, non avendo i protagonisti assistito al relativo episodio, dovevano ritenersi elementi probatoriamente indifferenti: l’affermazione e’ all’evidenza inesatta, a tacer d’altro considerando che nel caso tali dichiarazioni sono utilizzate solo quale riscontro esterno utile a confermare le dichiarazioni del (OMISSIS) ex articolo 192 c.p.p., comma 3, non dovendo assurgere al rango di prova autonoma del fatto cosi’ come ricostruito in sentenza.
Il tenore poi del dato offerto da tali conversazioni e’ contestato in termini non solo di estrema genericita’, ma anche guardando solo ad alcuni di tali colloqui captati, trascurandone il portato complessivo evocato in sentenza.
Infine, la difesa lamenta la mancata rinnovazione istruttoria relativa alla chiesta escussione di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il motivo, a tacer d’altro, e’ inammissibile perche’ manca di un confronto specifico con le motivazioni spese a sostegno della reiezione della relativa istanza.
11.3.Pari sorte meritano le censure volte a contestare la responsabilita’ dell’imputato per i fatti sanzionati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, descritti al capo D) della rubrica.
La lettura del materiale probatorio offerta dalla Corte territoriale all’evidenza non puo’ ritenersi affetta da manifeste incongruenze logiche.
Anche al riguardo la sentenza riposa sull’intreccio probatorio garantito dalle dichiarazioni del collaborante (OMISSIS) (secondo il quale l’imputato, sprovvisto di fonti reddituali, viveva spacciando, tanto da veicolare circa 100 grammi di cocaina al giorno, a seconda delle richieste), da quelle dello stesso ricorrente (che ha confermato di aver acquistato da (OMISSIS) sostanza stupefacente a credito, pur se per destinarla ad uso personale), nonche’ dalle intercettazioni che hanno coinvolto, oltre al ricorrente, anche (OMISSIS) e altri soggetti (dalle quali emerge un debito per cocaina non pagata per circa Euro 1600, le sollecitazioni del (OMISSIS) volte alla restituzione del dovuto, la ricerca del ricorrente di trovare i soldi per ripianare il debito).
La Corte territoriale ha ritenuto confermate le dichiarazioni del (OMISSIS) facendo leva sull’ingente somma dovuta al (OMISSIS) per la causale sopra specificata, sintomo logico di un acquisto che non poteva ritenersi esclusivamente funzionale al consumo personale; ha tuttavia riqualificato i fatti ai sensi del comma 5 dell’articolo 73 TUS, non essendo in grado di precisare il contenuto delle cessioni e il numero delle stesse.
Cio’ posto, rileva la Corte che il sintetico contenuto delle propalazioni del collaborante, risulta confortato e probatoriamente implementato dall’ulteriore materiale acquisto, dovendosi in particolare escludere che le intercettazioni evocate siano state interpretate in modo manifestamente illogico.
In particolare le due intercettazioni relative a colloqui occorsi tra il (OMISSIS) e il ricorrente – la prima evocata a pagina 155, riportando il dato richiamato dal primo giudice, nel corso della quale l’imputato si mostra alla ricerca del (OMISSIS) perche’ aveva da piazzare della merce e la seconda richiamata a pagina 158, nel corso della quale l’ (OMISSIS), sollecitato dal (OMISSIS) alla restituzione, conferma di essere “in giro” per recuperare il dovuto – confermano, senza spazi di incertezza, la linearita’ della tesi accusatoria (che imponeva al ricorrente una spasmodica vendita della sostanza fornita a credito dal (OMISSIS) per rientrare dal debito contratto, non avendo altre ragioni reddituali), alle quali la difesa si limita contrappore una lettura alternativa che non mina in radice quella privilegiata dalla Corte e che risultava vieppiu’ supportata da prospettive istruttorie meramente esplorative, vanamente sottese alla rinnovazione istruttoria (diretta all’escussione di un supposto debitore del ricorrente, sollecitata per poter giustificare il tenore dell’ultima delle intercettazioni sopra evocata), in ragione di tanto coerentemente denegata dalla Corte territoriale alla luce della ritenuta e qui insindacabile conclusione relativa alla completezza del materiale acquisito.
11.4. Parimenti, e’ inammissibile per genericita’ la contestazione volta alla richiesta di applicazione del disposto di cui all’articolo 131 bis c.p.: in disparte le ragioni spese in sentenza per negarne l’applicabilita’, il ricorso difetta nell’indicare le ragioni per le quali la stessa andava nella specie, per contro, considerata.
12. Alla dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche’ di una somma in favore della Cassa delle Ammende liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) in relazione al capo 4) perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto e per l’effetto ridetermina la pena per la residua imputazione in anni quattro e mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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