Diffamazione a mezzo stampa e l’esimente del diritto di cronaca o di critica

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 settembre 2021| n. 32917.

Diffamazione a mezzo stampa e l’esimente del diritto di cronaca o di critica.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, deve essere esclusa l’esimente del diritto di cronaca o di critica nel caso di pubblicazione, in uno scritto autobiografico di un personaggio di rilievo pubblico, di notizie diffamatorie sulla vita privata di un suo familiare (nella specie la ex moglie) non mediaticamente esposto, non rivestendo tali notizie oggettiva utilità ed interesse sociale.

Sentenza|6 settembre 2021| n. 32917. Diffamazione a mezzo stampa e l’esimente del diritto di cronaca o di critica

Data udienza 3 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Diffamazione – Editoria – Descrizione in un libro della ex moglie come una manipolatrice – Condanna – Ricorso – Rigetto – Ragioni – Diffamazione a mezzo stampa e l’esimente del diritto di cronaca o di critica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SETTEMBRE ANTONIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale BIRRITTERI LUIGI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. (OMISSIS), ce ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese legali.
Lette le conclusioni del difensore del dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diffamazione a mezzo stampa e l’esimente del diritto di cronaca o di critica

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato, (OMISSIS) per diffamazione in danno della moglie separata (OMISSIS).
All’imputato e’ contestato di aver pubblicato un libro in cui – trattando della sua vita familiare – descriveva la ex-moglie come persone affetta da disturbi psichici, nonche’ come manipolatrice dei figli in danno del padre. Tanto per aver scritto che, a tre anni dal momento in cui la donna aveva dato alla luce una coppia di gemelli, “vi era un isterismo di fondo in ogni suo atto…il postgravidanza aveva agito sul suo sistema nervoso in maniera devastante”. Poi, parlando dell’atteggiamento della sua ex-moglie nei confronti della sua nuova compagna ( (OMISSIS)): ” (OMISSIS) senti’ il bisogno di dipingere (OMISSIS) come una persona della quale non fidarsi, come una pericolosa manipolatrice… (OMISSIS) divento’ un obiettivo da bersagliare, da distruggere…confessarono i miei figli…e contro di lei vennero aizzati i ragazzi”, fino al punto da insinuare che (OMISSIS) “aveva un rapporto particolarmente equivoco” nei confronti nell’altro suo figlio ( (OMISSIS)).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato con quattro motivi.
2.1. Col primo lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 120 c.p., articoli 336 e 337 c.p.p., per essere stati attribuiti gli effetti della querela ad un semplice esposto presentato dalla ex-moglie, che solo in sede di ratifica era stato qualificato dal pubblico ufficiale procedete come querela.
2.2. Col secondo motivo lamenta che non sia data risposta alla doglianza, sollevata in appello, di violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, dacche’ il primo giudice aveva ancorato la responsabilita’ dell’imputato a fatti e circostanze del tutto di diverse rispetto a quella enunciate in imputazione.
2.3. Col terzo motivo lamenta un vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilita’. Premesso che la Corte d’appello ha – in palese contrasto con l’impostazione della difesa – erroneamente escluso che l’imputato avesse invocato il diritto in cronaca critica, si duole del mondo in cui il collegio tridentino ha affrontato il tema del diritto di cronaca per avere, in maniera contraddittoria, escluso la ricorrenza di un interesse sociale alla conoscenza dei fatti in esso narrati pur dando atto che l’ex-moglie era gia’ nota al grosso pubblico, coma comprovato secondo il giudice di merito degli ampi articoli giornalistici, gia’ pubblicati in precedenza, che l’hanno riguardata, anche col corredo di sue fotografie su rotocalchi rosa come “Novella 2000”. Quanto al requisito della verita’ della notizia, lamenta che la Corte d’appello abbia dato un’interpretazione errata e fuorviante dell’espressione “isterismo di fondo” contenuta a pag. 139 del libro, dal momento che – contrariamente all’assunto della Corte d’appello – non s’era trattato di un diagnosi medica effettuata dall’autore dello scritto, ma di una espressione di uso comune, utilizzata per indicare i comportamento nervoso serbata dalla ne (OMISSIS), precisamente descritto e collocato nel periodo post-gravidanza. Inoltre, il giudizio della Corte d’appello – che ha addebitato all’imputato l’espressione suddetta anche sotto il profilo della verita’ storica – e’ in palese contrasto con le evidenze processuali, puntualmente richiamata in ricorso, atteso che la stessa (OMISSIS) ha rappresentato, nel corso della causa di separazione, di aver preso contatto con una psicologa, al fine di essere dalla stessa assistita, e considerato che di “manifestazioni di nervosismo nei confronti dei figli” ha parlato proprio una figlia della copia. Infine, lamenta che la Corte d’appello abbia violato gli articoli 51 e 59 c.p., per essersi il Collegio giudicante occupato solo della verita’ oggettiva del narrato, senza tener conto del fatto che l’esercizio del diritto di cronaca e critica e’ legittimo anche in presenza di verita’ putativa, se attinta – come nella specie – a fonti informative serie e controllate.
2.4. Col quarto motivo lamenta la violazione dell’articolo 574 c.p.p., per un duplice ordine di motivi: a) perche’ la Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado in ordine alle statuizioni civili, negando legittimazione ad agire al figlio (OMISSIS), senza pur tuttavia ridurre proporzionalmente l’importo delle spese legali liquidate a favore di quest’ultimo; b) perche’ la concessione, in appello, di attenuanti generiche dichiarate equivalenti all’aggravante contestata avrebbe dovuto comportare la riduzione della somma liquidata a titolo risarcitorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
1. Palesemente infondato e’ il primo motivo di ritorco, L’atto datato 12 maggio 2016, proveniente dalla persona offesa, e’ denominato “esposto”, ma in esso, a pag. 9, si dice espressamente “che vale anche quale atto di denuncia/querela”, oltre a contenere la richiesta dell’esponente di essere avvisato in caso di archiviazione, a dichiarazione di opposizione alla emissioni. di decreto penale, la riserva di costituzione di parte civile nel processo penale “che dovesse instaurarsi”. Non e’ solo in ratifica, quindi – e solo per iniziativa del pubblico ufficiale redigente – che si parla di querela, ma tutta l’esposizione dei fatti denunciati rivela la non equivoca ed espressa volonta’ della parte di agire per la punizione del responsabile dei fatti denunciati. Non v’e’ quindi necessita’ di richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine al favor querela (Cass., n. 5193 del 5/12/2019), ne’ la giurisprudenza che considera sufficiente, per dedurre la natura dell’atto, la denominazione, quali “querela” di quello inoltrato alla Pubblica Autorita’, giacche’ e’ proprio l’esposto presentato da (OMISSIS) che – indipendentemente dalla denominazione ad esso data – rivela l’intenzione dell’agente di voler agire per la punizione dei fatti denunciati.
2. La sentenza impugnata va scrutinata sulla base della ricostruzione dei fatti da essa operata e degli argomenti giustificanti la responsabilita’ dell’imputato. Differenti ricostruzioni e valutazioni – effettuate nei due gradi di merito – possono assumere rilevanza sotto il profilo della tenuta logica della seconda motivazione, ma non introducono profili di nullita’ della decisione alla luce del principio di correlazione tra accusa e sentenza, giacche’ il giudice d’appello ha il potere – e l’obbligo – di correggere gli errori del primo giudice, anche per quanto riguarda l’obbligo di muoversi nel solco della contestazione. Tanto a prescindere dal fatto che la critica del ricorrente e’ del tutto generica, e percio’ inammissibile, oltre che infondata, dal momento che non viene chiarito su quali fatti e circostanze, diverse dal contenuto del libello accusatorio, fosse stata fondata dal primo giudice – la condanna dell’imputato. Anzi, dalla denuncia contenuta in ricorso si desume che la motivazione del Giudice per le indagini preliminari si era sviluppata “su temi ben piu’ ampi e diversi rispetto all’imputazione”; il che vuoi dire che, al massimo, il giudicante aveva preso in considerazione (anche) fatti non enunciati nell’imputazione, ma non che aveva scantonato rispetto alla contestazione, avendo comunque giudicato della responsabilita’ di (OMISSIS) sulla base dell’accusa a lui mossa. In ogni caso, poi, l’essersi la Corte d’appello disinteressata della doglianza non costituisce – anch’essa – motivo di nullita’, giacche’ il giudice d’appello non e’ tenuto a confutare ogni censura della parte, ma solo quelle che hanno incidenza sulla tenuta logica della motivazione o denunziano violazioni di norme sanzionate a pena di nullita’: il che e’ da escludere nella specie.
3. Il terzo motivo, che attiene propriamente al giudizio di responsabilita’, e’ infondato. Il ricorrente invoca l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, ma in maniera impropria. Sulla base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui si e’ attenuto il giudice della sentenza impugnata e che il ricorrente ha mostrato di condividere, la divulgazione di fatti diffamatori e’ scriminata allorche’ ricorrano – congiuntamente – i requisiti della continenza verbale, della verita’ della notizia e dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto diffamatorio. Tanto sul presupposto che l’interesse della persona alla conservazione della propria onorabilita’ deve essere bilanciato con altri interessi, pubblici e privati, pure meritevoli di tutela, tra i quali spiccano l’interesse della collettivita’ alla corretta informazione sui fatti che la riguardano e l’interesse – presidiato da specifici diritti – alla libera formazione delle opinioni sui temi di carattere generale, che riguardano l’individuo o la societa’.
Tanto premesso, correttamente i giudici di merito hanno escluso che ricorresse, in primis, il requisito della rilevanza pubblica della notizia, sul rilievo che le vicende e le qualita’ personali di (OMISSIS) seppur quest’ultima sia comparsa, talvolta, su quotidiani rosa ed e’ nota per essere stata la moglie di (OMISSIS), a sua volta figlio del piu’ noto (OMISSIS) – non rivestono, per il pubblico, alcun interesse meritevole di tutela, trattandosi di soggetto che e’ fuori delle dinamiche sociali, politiche o culturali del paese in cui vive e che ha diritto, pertanto, a conservare l’anonimato sulle vicende della sua vita privata. Tale impostazione non e’ in contrasto con la giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass., n. 28502 del 11/4/2013) o dal Procuratore Generale concludente (Cass., n. 32829 del 20/3/2019), giacche’ nemmeno per tale giurisprudenza e’ sufficiente – per quanto si dira’ nel prosieguo – la notorieta’, piu’ o meno vasta, di un soggetto perche’ siano sciorinati in pubblico i fatti della sua vita privata, dovendo comunque trattarsi di notorieta’ legata ad argomenti di rilievo pubblico, che rendano significativi, per i membri della collettivita’, anche i fatti personali. Tanto perche’ la libera manifestazione del pensiero, che costituisce uno dei pilastri delle societa’ liberai democratiche, e’ funzionale all’elevazione culturale e morale dei suoi componenti e non deve diventare uno strumento di avvilimento della dignita’ delle persone o il mezzo per perseguire altre finalita’ illecite. Condivide infatti questo Collegio l’orientamento interpretativo secondo il quale le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalita’ o della moralita’ di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non e’ certo la semplice curiosita’ del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perche’ e’ necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettivita’ (Sez. 5, n. 1473 del 10/12/1997, Rv. 209804-01). Nel caso in esame, invece, si e’ – secondo l’appropriata definizione della Corte d’appello – “dato in pasto alla generalita’ dei lettori la cronaca pettegola di vicende domestiche, anche di palmare futilita’, senza che in esse possa vedersi un qualche barlume di interesse sociale”, sicche’ correttamente e’ stato escluso che (OMISSIS) possa essere scusato sulla base del diritto invocato.
3.1. La giurisprudenza citata dal ricorrente e dal procuratore generale non si attaglia alla fattispecie. Quella citata dal ricorrente si riferisce ad un caso in cui il giornalista aveva riportato, in articoli di stampa, il giudizio di ispettori della C.R.I., i quali avevano criticato aspramente il Presidente e i membri del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana per il modo in cui avevano gestito l’ente. Qui la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’operativita’ del diritto di cronaca perche’ “anche la notorieta’ della persona offesa, al pari di quella del dichiarante, e’ posta a fondamento del diritto-dovere di informare l’opinione pubblica sul contenuto delle dichiarazioni offensive”. Il presupposto della decisione e’ che l’informazione interessava la comunita’ locale, perche’ si riferiva alla gestione di un ente – la Croce Rossa Italiana – che svolge un’attivita’ di pubblico servizio e non riguardava minimamente le vicende personali dei soggetti coinvolti.
La giurisprudenza citata dal Procuratore Generale si riferisce al diritto di critica nelle trasmissioni dedicate al “gossip”. Nel caso esaminato dalla Corte due noti personaggi dello spettacolo ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) avevano partecipato – il secondo in collegamento televisivo diretto – ad una trasmissione televisiva, nel corso della quale il primo aveva accusato il secondo di essersi fatto pagare per partecipare a manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza.
La trasmissione faceva seguito ad altra trasmissione, denominata significativamente “gossip a tutti i costi”, nel corso della quale si era parlato degli orientamenti sessuali di (OMISSIS) e dei comportamenti da lui tenuti nei confronti del (OMISSIS) allorche’ questi era stato ospite, in passato, nella sua abitazione. Ebbene, la scriminante del diritto di critica e’ stata ritenuta operante perche’, “in un contesto cosi’ delineato, caratterizzato da una platea di spettatori morbosamente interessati alla conoscenza della vita privata di persone note e dove spesso anche queste ultime figurano quali stimolatori dei dibattiti in materia, poiche’ al corrente delle altrui vicende di vita, deve necessariamente ampliarsi la soglia dell’interesse collettivo entro cui il diritto di critica puo’ essere legittimamente esercitato. In altri termini, i requisiti legittimanti il riconoscimento della scriminante del diritto di critica assumono una maggiore elasticita’ in contesti, quale quello di specie, in cui tutto l’interesse de pubblico ruota attorno alla curiosita’ determinata dal pettegolezzo”. E’ stato percio’ deciso che il (OMISSIS), che aveva “scelto di intervenire in un programma televisivo che fa notoriamente audience tra un pubblico interessato alla vita di personaggi popolari e ai pettegolezzi che li riguardano, inevitabilmente si e’ esposto a rischio di essere destinatario di commenti lesivi in suo danno”.
Le decisioni richiamate dalle parti riguardano, quindi, all’evidenza, casi diversi da quello in discussione, dal momento che la visibilita’ della (OMISSIS) era rimasta legata – secondo quanto si legge in sentenza – ad aldine comparizioni su rotocalchi rosa, dal contenuto imprecisato, per cui non puo’ affatto desumersi che la donna fosse un personaggio interessante il grosso pubblico e per motivi legati alle dinamiche politiche, sociali o culturali della societa’ in cui vive, ne’ che avesse accettato di esporsi mediaticamente in un contesto caratterizzato dallo sciorino dei sentimenti, dei fatti personali e delle idee in liberta’.
3.2. L’accertamento del carattere diffamatorio delle espressioni e’ rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, ove sorretto da idonea motivazione. Nella specie, le espressioni contenute nel libro di (OMISSIS) sono state ritenute lesive della reputazione di (OMISSIS), fondamentalmente, per il riferimento all’isterismo di fondo”, da cui la donna sarebbe stata affetta, dovuto al fatto che il post-gravidanza aveva agito sul suo sistema nervoso “in maniera devastante”. Nient’altro poteva aggiungere la Corte d’appello per dar conto della conclusione cui e’ pervenuta, dal momento che le frasi riportate in imputazione denunciano esse stesse il carattere diffamatorio dalla propalazione, perche’ forniscono la rappresentazione di una donna perturbata psichicamente, con i conseguenti riflessi sulla reputazione. Correttamente, poi, e’ stato escluso che abbia rilevanza la verita’ della narrazione, stante la previsione dell’articolo 596 c.p., che non ammette il colpevole a provare la verita’ o la notorieta’ del fatto attribuito alla persona offesa. Di conseguenza, rimane priva di rilievo scriminante anche la convinzione dell’imputato di aver narrato dei fatti veri.
4. Inammissibili per genericita’ o per manifesta infondatezza sono anche le censure sollevate col quarto motivo di ricorso. Nessuna indicazione e’ stata fornita, invero, intorno all’ammontare delle spese legali liquidate in primo grado e che, secondo il ricorrente, sarebbero imputabili all’assistenza e difesa della parte civile (OMISSIS), sicche’ il ricorso si appalesa sul punto, totalmente generico. Quanto al risarcimento del danno subito da (OMISSIS), equivoca il ricorrente sulla natura della somma liquidata a favore della parte civile: non di risarcimento del danno si e’ trattato, infatti, ma di liquidazione di una provvisionale. Di conseguenza, nessuna incidenza puo’ avere, sulla misura dalla stessa, la concessione, in appello, delle attenuanti generiche.
5. Consegue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato. Di conseguenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza della parte civile, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3,50000 oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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