cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione II 
sentenza 27 aprile 2016, n. 8417

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1206/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ric. incidentali –

e contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ric. incidentale –

e contro

(OMISSIS) (OMISSIS), e (OMISSIS) elettivamente domiciliatti in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa; dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilita’ o comunque rigetto del 1 del 2 e del 3 motivo, in parte del 5 del ricorso principale; accoglimento per quanto di ragione del 4 motivo e, assorbito in parte il 5 motivo del ricorso principale. Inammissibilita’ o comunque rigetto del ricorso incidentale (OMISSIS), comunque infondato, inammissibilita’ del ricorso incidentale eredi (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) con atto 2.10.2000 convennero in giudizio davanti al Tribunale di Catania sez. dist. Di Giarre le eredi di (OMISSIS) (Blanco Santina, (OMISSIS) e (OMISSIS)) nonche’ (OMISSIS) esponendo:

– che (OMISSIS) con scrittura 12.1.1981 aveva promesso di fare acquistare a (OMISSIS) direttamente dalla ditta costruttrice due unita’ immobiliari facenti parte di un complesso condominiale in (OMISSIS) per il prezzo di Lire 67.500.000, di cui Lire 38.000.000 versati a titolo di acconto contestualmente alla stipula del preliminare e Lire 14.500.000 in data successiva, mentre il saldo di Lire 15.000.000 avrebbe dovuto essere versato al momento dell’atto definitivo mediante accollo di rata di mutuo;

– che con successiva scrittura 30.9.1986 essi attori, con l’accordo del (OMISSIS), promettevano di vendere o di far vendere gli immobili a (OMISSIS) per il prezzo di Lire 78.000.000;

– che la (OMISSIS) aveva pagato la somma di Lire 32.000.000;

– che gli istanti avevano trasferito il possesso alla (OMISSIS) nell’ottobre 1986, adempiendo cosi alla loro obbligazione;

– che il (OMISSIS), nonostante i numerosi inviti, non era addivenuto alla stipula dell’atto pubblico;

– che nel 1990 essi avevano appreso dell’esistenza di un’iscrizione ipotecaria sull’immobile in danno della ditta costruttrice (OMISSIS) e (OMISSIS) e dell’esistenza di un procedimento di esecuzione forzata immobiliare sull’intero complesso edilizio;

– che pertanto la (OMISSIS) aveva gia’ convenuto in giudizio il (OMISSIS) con atto 20.2.1990 per ottenere la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento dei beni, ripetendo la diffida nei confronti delle eredi del (OMISSIS) dopo il suo decesso;

– che la (OMISSIS), benche’ resa edotta della situazione, aveva continuato a detenere l’immobile senza versare il residuo prezzo.

Tanto esposto i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) domandarono:

– nei confronti delle eredi (OMISSIS): a) la risoluzione del contratto per inadempimento, ritenendo addebitabile al promittente venditore la mancata stipulazione del definitivo; b) la condanna alla restituzione della somma versata a titolo di acconto prezzo oltre accessori; c) la condanna al pagamento della somma di Lire 38.000.000 a titolo di penale stabilita in contratto per il caso di inadempimento; d) la condanna del convenuto a manlevare gli istanti da ogni responsabilita’ nei confronti della (OMISSIS);

– nei confronti di quest’ultima gli attori chiesero: a) la risoluzione del preliminare per inadempimento o, in subordine, per impossibilita’ sopravvenuta; b) la condanna alla restituzione dell’immobile; la condanna al risarcimento dei danni commisurata al valore locativo dell’immobile per tutto il periodo in cui la convenuta ne aveva avuto il godimento; d) l’autorizzazione a trattenere la caparra versata dalla convenuta.

2 Le eredi (OMISSIS) si costituirono deducendo l’intervenuta prescrizione dell’azione per il decorso del termine decennale dalla data della stipula del preliminare; il parziale difetto di legittimazione attiva degli attori (non avendo il (OMISSIS) partecipato alla stipula dell’atto) e comunque l’infondatezza della pretesa.

3 La (OMISSIS), a sua volta, si costitui’ proponendo anch’essa eccezione di prescrizione in relazione ad ogni domanda avanzata nei suoi confronti; contesto’ le domande degli attori e, in via riconvenzionale, chiese che costoro fossero condannati a procurale l’acquisto degli immobili attraverso una sentenza di esecuzione in forma specifica tra gli eredi (OMISSIS), i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) e/o la (OMISSIS). In subordine, chiese la risoluzione del preliminare del 30.9.1986 per inadempimento dei coniugi e la condanna degli stessi al pagamento della somma di Euro 33.053,24 (Lire 64.000.000) pari al doppio della caparra, nonche’ il risarcimento dei danni da accertarsi in via equitativa o in separato giudizio.

4 Il Tribunale adito, con sentenza 16.3.2005, per quanto interessa, dichiaro’ risolto per impossibilita’ sopravvenuta il preliminare stipulato tra gli attori e il (OMISSIS) condannando le sue eredi a restituire la somma di Euro 27.113,98 (pari a Lire 52.500.000) incassata dal loro dante causa; dichiaro’ risolto, sempre per impossibilita’ sopravvenuta il contratto preliminare 30.9.1986 tra i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e la (OMISSIS) condannando i primi a restituire l’acconto di Lire 32.000.000.

Decidendo sull’impugnazione proposta in via principale dalle (OMISSIS) – (OMISSIS) e, in via incidentale, anche dalle altre parti, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza 8.2.2011, per quanto interessa, accolse l’appello principale delle (OMISSIS) e dichiaro’ prescritta la domanda contro di esse proposta condannando la (OMISSIS) a restituire la somma di 84.192,38 incassata in esecuzione della sentenza di primo grado; accolse parzialmente l’appello incidentale della (OMISSIS) e dichiaro’ risolto il preliminare del 30.9.1986 per inadempimento dei promittenti alienanti (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanno’ a restituire la somma di Euro 16.526,62 (pari a Lire 32.000.000) incassata a titolo di caparra; condanno’ la (OMISSIS) a restituire in favore dei coniugi gli immobili oggetto del preliminare e rigetto’ gli appelli incidentali proposti dai coniugi.

Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello osservo’ – che gli atti stragiudiziali inviati dagli attori non erano idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di risoluzione, vertendosi in tema di diritti potestativi e non di diritti di credito;

– che erano stati i coniugi a rendersi inadempienti all’obbligo di concludere il preliminare di vendita di cosa altrui concluso con la (OMISSIS) e non viceversa, per non avere fatto acquistare i beni alla promittente acquirente;

– che, contrariamente a quanto affermato dai coniugi, la contrapposta azione di risoluzione per inadempimento avanzata nei loro confronti dalla (OMISSIS) non poteva ritenersi prescritta perche’ il termine indicato nel preliminare per la stipula del definitivo non costituiva un termine essenziale alla stregua dell’espressione usata (“stipula del rogito notarile che presumibilmente non avverra’ prima del 31 gennaio 1987”) e in ogni caso perche’ mancavano elementi per ritenere l’assenza di un interesse delle parti all’esecuzione dopo la scadenza dello stesso; invece, dalla lettera del 9.2.1997 risultava chiaramente la volonta’ dei coniugi promittenti alienanti di far valere i diritti nascenti dal preliminare e quindi il superamento del termine di tolleranza, sicche’ da quel momento iniziava a decorrere il termine ex articolo 2935 c.c.;

– che l’altruita’ del bene promesso in vendita escludeva la possibilita’ di pronunciare sentenza ex articolo 2932 c.c.;

– che la domanda della (OMISSIS) avente ad oggetto la restituzione del doppio della caparra era infondata perche’ la parte non aveva esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, ma aveva preferito agire per la risoluzione e quindi il diritto al risarcimento andava disciplinato secondo le regole ordinarie, per cui, in mancanza di prova, non poteva riconoscersi, potendosi invece solo disporsi la restituzione della somma incassata come caparra, ormai privata della sua funzione di preventiva e forfettaria liquidazione del danno;

– che la soccombenza della (OMISSIS) nei confronti delle (OMISSIS) ne giustificava la condanna alle spese, mentre la non totale soccombenza verso la (OMISSIS) giustificava la condanna dei coniugi nella misura di un terzo con compensazione della residua parte.

5 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) deducendo cinque motivi a cui resistono le eredi (OMISSIS) con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

Resiste altresi’ la (OMISSIS) che propone a sua volta ricorso incidentale.

A tali controricorsi resistono i coniugi (OMISSIS) con controricorso.

I ricorrenti e (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilita’, improponibilita’ e improcedibilita’ del ricorso incidentale dalle eredi (OMISSIS) “per carenza di valida procura ad litem…” eccezione sollevata nel controricorso dei coniugi (OMISSIS).

Infatti, secondo un condivisibile principio, la procura apposta nell’unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest’ultimo, per il quale non e’ richiesta formalmente una procura autonoma e distinta, e rispetta il requisito della specialita’ del mandato, attesa l’inerenza materiale del mandato stesso all’atto nel quale e’ incorporato. Peraltro, il rilascio anche non datato della procura mediante timbro apposto a margine od in calce all’atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale conferisce alla procura stessa sia il carattere dell’anteriorita’, che il requisito della specialita’ giacche’ tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura ed il giudizio di legittimita’ (v. Sez. L, Sentenza n. 25137 del 13/12/2010 Rv. 615702; Sez. L, Sentenza n. 4920 del 13/08/1981 Rv. 415673).

Nel caso in esame, la procura risulta apposta nell’unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale e contiene il riferimento al “giudizio in cassazione, con ogni facolta’ di legge”: non vi e’ dubbio quindi che essa debba ritenersi senz’altro conferita anche per il ricorso incidentale (la cui proposizione rientra, appunto, tra le facolta’ che la legge conferisce al controricorrente, come si evince dal chiaro disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c.).

1 bis Venendo all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) denunziano la violazione dell’articolo 2943 c.c., comma 4, in relazione agli articoli 1381 e 1382 c.c.. Rilevano che, trattandosi di tipica promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo di cui all’articolo 1381 c.c., il giudice di merito avrebbe dovuto applicare tale normativa anziche’ quella relativa all’obbligo di contrarre rientrante nell’ambito del diritto potestativo e, quindi, costituendo la fattispecie un vero e proprio diritto di credito, il (OMISSIS) andava condannato, quale debitore della (OMISSIS), alla restituzione della somma ricevuta pari a Euro 27.114,00 in virtu’ degli articoli 1381 e 1382 c.c., oltre all’indennizzo per il mancato adempimento, che le parti avevano determinato nella misura di Lire 38.000.0000. Richiamano i due atti di diffida del 20.2.1990 e 27.9.1991, valevoli come atti interruttivi e osservano che nella fattispecie non si mirava a rendere invalido e inefficace il contratto bensi’ a far dichiarare l’inadempimento del promittente venditore, che nulla aveva fatto per procurare l’acquisto a favore del ricorrente (OMISSIS).

La censura e’ infondata.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte – al quale oggi va data continuita’ – con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di “facere”, consistente nell’adoperarsi affinche’ il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l’interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di “dare”, cioe’ di corrispondere l’indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto della promessa, sicche’, qualora l’obbligazione di “facere” non venga adempiuta e l’inesecuzione, totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avra’ a disposizione gli ordinari rimedi contro l’inadempimento (quali la risoluzione del contratto, l’azione di inadempimento, l’azione di adempimento), mentre se, nonostante l’esatto adempimento dell’obbligazione di “facere”, il promissario non abbia ottenuto il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverra’ attuale l’altra obbligazione di “dare”, in virtu’ della quale il promittente sara’ tenuto a corrispondere l’indennizzo (Sez. 2, Sentenza n. 24853 del 21/11/2014 Rv. 633880; Sez. 1, Sentenza n. 13105 del 15/07/2004 Rv. 574602).

Nel caso in esame gli stessi ricorrenti qualificano la natura giuridica dell’impegno assunto dal (OMISSIS) come promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo e sottolineano (col terzo motivo,) che l’inadempiente e’ stato il (OMISSIS) per non avere procurato l’acquisto in favore della (OMISSIS) (v. pag. 21) e non avere dato alcuna prova di avere eseguito quelle attivita’ necessarie per procurare l’acquisto (v. pag. 22). E, sulla base di tale ricostruzione, essi hanno optato per l’azione di risoluzione per grave inadempimento con condanna alle restituzioni e al pagamento della penale per l’ipotesi di inadempimento.

Ebbene, come gia’ affermato in giurisprudenza, mentre la domanda giudiziale e’ atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l’inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore puo’ avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all’iniziativa altrui (Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010 Rv. 615386; Sez. 2, Sentenza n. 20332 del 27/09/2007 Rv. 600433; Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 03/12/2003 (Rv. 568626; Sez. 1, Sentenza n. 6497 del 19/07/1996 Rv. 498627). Conseguentemente deve applicarsi anche all’azione di risoluzione del contratto preliminare avente ad oggetto la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo (trasferimento di immobili) la regola piu’ volte affermata in giurisprudenza in tema di vendita, secondo cui la domanda giudiziale costituisce l’unico strumento per realizzare l’interesse protetto dall’ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 2943 (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 25468/2010 cit.; Cass. 11020/00; 18477/03; 20332/07).

La censura pertanto non coglie nel segno.

2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, falsa ed errata applicazione dell’articolo 1453 c.c., correlato in relazione all’articolo 2935 c.c.. Omessa ed insufficiente motivazione su un elemento decisivo del giudizio – Decorrenza della prescrizione dell’azione.

Ritengono i coniugi ricorrenti che, anche in caso di non accoglimento della tesi sostenuta nel primo motivo di ricorso, la decorrenza della prescrizione deve farsi risalire al momento in cui si e’ verificato l’inadempimento (momento in cui il diritto puo’ essere esercitato), che si identifica con quello in cui si e’ verificato un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse della controparte. Di conseguenza, il momento da considerare non e’ quello della scadenza del contratto (10.12.1982, fra l’altro non essenziale ne’ improrogabile), come ha fatto erroneamente la Corte d’Appello, bensi’ quello del 20.2.1990 e 27.9.1991 allorquando la (OMISSIS), non tollerando piu’ l’inerzia del promittente (OMISSIS), aveva richiesto l’esecuzione del contratto. Quindi, a loro dire, solo dal 27.9.1991 deve farsi risalire la data dell’inadempimento e la decorrenza della prescrizione dell’azione giudiziaria, che sarebbe maturata il 26.9.2001, quindi in epoca successiva a quella della proposizione della domanda giudiziale (2.10.2000).

Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’ (articolo 366 c.p.c.).

Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilita’ (cosi’ come, in linea generale, avviene per quanto riguarda l’importanza dell’inadempimento e la sua gravita’ nel quadro dell’economia contrattuale), prendendo le mosse dalla valutazione dei fatti e dalla ricostruzione delle volonta’ negoziali, costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all’oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all’interesse dell’altro contraente; in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente (Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 02/05/2006 Rv. 589459; v. altresi’ Cass. nn. 3817/1988, 4535/1987, 5858/1982, 3523/1982, 1200/1982, 2332/1981, 3874/1980, 2097/1980, 3635/1979, 3010/1976).

Ora, nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello ha affermato che il primo giudice aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di risoluzione, facendolo coincidere con quello previsto nel preliminare del 12.1.1981 per la stipula del definitivo, cioe’ il 10.12.1982; ha altresi’ rilevato che nessuna censura era stata sollevata dall’appellante sotto il profilo del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, sicche’ la relativa questione doveva ritenersi non devoluta (v. pagg. 6 e 7).

A fronte di tale affermazione, spettava allora ai ricorrenti dedurre e dimostrare innanzitutto, nel rispetto dell’onere di specificita’ prescritto dall’articolo 366 c.p.c., di avere tempestivamente devoluto ai giudici di appello la questione dell’individuazione del momento in cui l’inadempimento era divenuto di non scarsa importanza (e quindi del dies a quo da considerare ai fini della prescrizione dell’azione di risoluzione), ma il ricorso si rivela assolutamente silente sull’argomento e, dunque, il nucleo della sentenza impugnata sul tema della decorrenza della prescrizione non viene affatto censurato, limitandosi il ricorso ad una alternativa ricostruzione di circostanze fattuali.

3 Col terzo motivo si deduce la falsa ed omessa applicazione dell’articolo 1453 c.c., in relazione sia agli articoli 1381 e 1382 c.c., sia in riferimento all’articolo 2935 c.c., sulla decorrenza della prescrizione – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Secondo i ricorrenti, l’accoglimento dei primi due motivi comporta la dichiarazione di inadempimento delle resistenti (OMISSIS) – (OMISSIS) per non avere procurato l’acquisto in capo ai ricorrenti e la condanna delle stesse alla restituzione della somma versata (Euro 27.114,00) a titolo di acconto prezzo oltre interessi e rivalutazione. Richiamano la clausola contrattuale e rilevano in particolare che l’inadempiente e’ stato il (OMISSIS) per non avere procurato l’acquisto in favore della (OMISSIS), che doveva avvenire entro il 30.12.1982. Osservano che il (OMISSIS) non ha dato nessuna prova di avere eseguito quelle attivita’ necessarie per procurare l’acquisto al promissario (OMISSIS) e quindi i suoi eredi vanno condannati alla restituzione delle somme versate e al pagamento della penale per l’inadempimento.

Il motivo va dichiarato assorbito in considerazione dell’esito delle prime due censure: esso infatti pone questioni chiaramente attinenti alla domanda di risoluzione per inadempimento in relazione alla quale, pero’, e’ stata correttamente rilevata la prescrizione dell’azione.

4 Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e l’omessa applicazione dell’articolo 1458 c.c..

Con tale censura, riguardante i diversi rapporti con la (OMISSIS) e in particolare le contrapposte domande di risoluzione di inadempimento del preliminare del 30.9.1986, i ricorrenti si dolgono dell’inadempimento ad essi addebitato, rilevando di avere fatto il possibile per fare ottenere al prestazione alla (OMISSIS); rimproverano alla Corte d’Appello di non avere dichiarato prescritta la domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare spiegata nei loro confronti dalla (OMISSIS) e contestano la data di decorrenza del termine indicato dalla Corte d’Appello, dovendosi a loro avviso avere riguardo alla data del 31.1.1987 (data di scadenza del preliminare) e non a quella della successiva lettera spedita dal difensore dei coniugi. La Corte inoltre avrebbe dovuto condannare la (OMISSIS) alla restituzione dei frutti, per avere goduto dell’immobile sin dal 30.9.1986 senza averlo ancora rilasciato sotto ogni profilo: su tale domanda il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi.

Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.

Partendo dalla doglianza riguardante il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di risoluzione del preliminare 30.9.1986 (eccezione sollevata da (OMISSIS) in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da (OMISSIS)), va ribadito il principio – esposto nella trattazione del secondo motivo – sull’apprezzamento discrezionale del giudice di merito nella individuazione del momento in cui il ritardo eccede qualsivoglia limite di tollerabilita’.

Nel caso di specie la Corte d’Appello ha spiegato perche’ tale momento dovesse coincidere con quello dell’invio della lettera 9.2.1997 a firma del legale dei coniugi, piuttosto che con quello anteriore corrispondente alla data di stipula del rogito (31.1.1987): il vizio di motivazione non viene neppure dedotto dai ricorrenti i quali non solo formalmente invocano solo la violazione dell’articolo 1458 sotto il profilo dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, ma, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., omettono anche di riportare i non condivisi passaggi argomentativi della decisione posti a sostegno dell’individuazione della diversa data (v. ricorso pag. 25 in cui ci si limita a definire “privi di pregio i motivi dedotti dal giudice di merito sul punto a sostegno della sua convinzione di far decorrere la prescrizione della data della lettera inviata dal procuratore dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) anziche’ dal 31.1.1987”). La censura, quindi, si rivela, sotto tale profilo priva di specificita’ e quindi inammissibile.

Sulle contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del preliminare la Corte di merito ha rilevato che erano stati i coniugi a non avere trasferito ne’ fatto acquistare alla promittente acquirente la proprieta’ dei beni oggetto del contratto e, sulla base di tale rilievo, ha ritenuto inadempienti i primi e non la seconda. Tale passaggio motivazionale ancora una volta non e’ oggetto di specifica censura (non essendo sufficiente limitarsi ad affermare, come si legge a pag. 24 del ricorso, di aver “fatto di tutto per fare ottenere la prestazione alla (OMISSIS), cioe’ il trasferimento dell’immobile” senza che venga contemporaneamente precisato in cosa sia consistito il dedotto impegno contrattuale e quando la questione sia stata sottoposta all’esame dei giudici del gravame).

Sulla mancata condanna al pagamento dei frutti, la censura e’ ancora una volta inammissibile.

Dalla sentenza impugnata risulta, tra le richieste avanzate dai coniugi con l’appello incidentale, anche una domanda di condanna della (OMISSIS) “al risarcimento dei danni per mancato utilizzo degli immobili in misura di Euro 500,00 al mese pari al valore locativo” (v. sentenza impugnata a pag. 5, n. 3).

Su tale domanda la Corte d’Appello non si e’ espressa cosi’ incorrendo nel vizio di omessa pronuncia (articolo 112 c.p.c.) che comporta la nullita’ denunciabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Ebbene, secondo un principio di diritto affermato dalle sezioni unite – e che il Collegio oggi ribadisce – il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268; v. anche Sez. 6-3, Ordinanza n. 19124 del 28/09/2015 Rv. 636722).

Nel caso che ci occupa, nel motivo in questione nessun riferimento si rinviene (non solo in rubrica, ma soprattutto nel corpo della censura) alla nullita’ della decisione derivante dall’omessa pronuncia, limitandosi i ricorrenti a segnalare la “dimenticanza” della Corte d’Appello (v. pag. 26): insomma, non e’ fatto alcun riferimento ne’ all’error in procedendo, ne’ alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta (vale a dire alla nullita’ della sentenza e/o del procedimento).

5 Resta a questo punto logicamente assorbita la quinta censura, riguardante la regolamentazione delle spese del giudizio operata dalla Corte di merito secondo la regola della soccombenza (v. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19124 del 28/09/2015 Rv. 636722).

6. Parimenti deve ritenersi assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalle (OMISSIS) – (OMISSIS) con cui si riproponevano i motivi di gravame sulla errata interpretazione degli effetti del contratto per persona da nominare, e sulla errata applicazione dell’articolo 1381 c.c. (primo motivo di ricorso incidentale), l’illogicita’ manifesta, errata valutazione delle prove e violazione di legge (secondo motivo) e vizio di motivazione nonche’ violazione delle norme sulla risoluzione dei contratti per inadempimento e impossibilita’ sopravvenuta.

7. Resta, a questo punto, da affrontare il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS), con cui si denunzia la violazione dell’articolo 1478 c.c., rimproverandosi alla Corte d’Appello di non avere pronunciato, in accoglimento della prima domanda avanzata in via riconvenzionale, sentenza di esecuzione in forma specifica mediante declaratoria dell’acquisto degli immobili da parte di Leonarda (OMISSIS), con conseguente condanna dei (OMISSIS) – (OMISSIS) al pagamento del doppio della caparra e al risarcimento dei danni, stante l’accertamento dell’inadempimento da parte degli stessi.

Il motivo e’ infondato.

Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui rimane pur sempre una fattispecie bilaterale tra promittente venditore e promissario acquirente, sicche’ il proprietario che vi aderisca non assume alcun obbligo diretto nei confronti del promissario acquirente e non puo’ da lui essere convenuto con l’azione ex articolo 2932 c.c., restando obbligato esclusivamente verso il promittente alienante (Sez. 2, Sentenza n. 18097 del 20/08/2014 (Rv. 631781; Sez. 3, Sentenza n. 15035 del 27/11/2001 Rv. 550631).

E’ stato altresi’ affermato in giurisprudenza che dal momento in cui il venditore acquista la proprieta’ della cosa promessa in vendita e’ possibile sentenza di esecuzione specifica del contratto preliminare, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., perche’ viene meno il fatto (l’altruita’ della cosa) che in precedenza impediva la sentenza traslativa con effetto immediato (Sez. 2, Sentenza n. 51 del 08/01/1996 Rv. 495254; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 5137 del 16/09/1981 Rv. 415929).

Nel caso di specie si e’ in presenza di un preliminare di vendita concluso tra i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS) avente ad oggetto immobili altrui, e quindi correttamente e’ stata esclusa dalla Corte d’Appello l’applicabilita’ del rimedio di cui all’articolo 2932, in base al rilievo che la controparte non era titolare del diritto dominicale di cui si chiedeva il trasferimento (v. pag. 10).

Sulla questione riguardante la caparra e i danni, la Corte di merito ha rilevato che la parte non si era avvalsa del potere di recesso convenzionale, ma aveva optato per l’azione di risoluzione, traendo da tale comportamento la conclusione che spettava il risarcimento del danno nelle forme ordinarie, nel caso di specie, pero’, non provato.

La soluzione adottata dai giudici di appello appare del tutto conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte: infatti, la caparra confirmatoria di cui all’articolo 1385 c.c., assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa e’ legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovra’ essere provato nell'”an” e nel “quantum” (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 17923 del 23/08/2007 Rv. 599362; Sez. 2, Sentenza n. 4278 del 22/02/2011 Rv. 616706 non massimata). Nel caso di specie, come si e’ detto, la (OMISSIS) aveva agito per la risoluzione per inadempimento.

Nella la memoria ex articolo 378 c.p.c., a pag. 3 la (OMISSIS) afferma di avere proposto la domanda di recesso in sede di comparsa di costituzione in appello, ma la tesi e’ insostenibile perche’ si scontra con la regola del divieto di domande nuove in appello (articolo 345 c.p.c.).

I ricorrenti, per il principio della soccombenza, vanno condannati al rimborso delle spese del giudizio in favore delle eredi (OMISSIS), mentre va disposta la compensazione nei rapporti tra i ricorrenti e (OMISSIS), stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale delle eredi (OMISSIS). Rigetta altresi’ il ricorso incidentale della (OMISSIS). Condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese del giudizio di legittimita’ alle eredi (OMISSIS) che si liquidano in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei rapporti tra ricorrenti e (OMISSIS).

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