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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396. Il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi: (a) da un lato, assicurare la parita' di trattamento a parita' di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme; (b) dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificita' del caso concreto, attraverso la variazione in piu' od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve: (a) indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalita' di calcolo; (b) indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessita' di variare in piu' od in meno il criterio standard. La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice. Ove poi il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. "a punto variabile", nella motivazione non puo' esimersi dall'indicare: (a) il valore monetario di base del punto; (b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'eta' della vittima; (c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 ottobre 2014. Per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1 ° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell'amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell'idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell'amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. La decisione è viziata in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto insufficiente, oltre che incongrua) che l'amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profila l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di insttallazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 ottobre 2014 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta fondatezza del ricorso; ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 ottobre 2014, n. 20983. Nel caso in cui l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace avverso il verbale di contestazione di violazione di norme del Codice della Strada venga respinta, il titolo esecutivo è costituito dalla relativa sentenza di rigetto e non già dal verbale di accertamento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 ottobre 2014, n. 20983   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21268. L'ausiliario del traffico può multare anche per la sosta in zona pedonale. Unica condizione è che abbia ricevuto specifica investitura dal Comune e che, quindi, possa considerarsi come dipendente pubblico.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 ottobre 2014, n. 21268 Svolgimento del processo Con sentenza del 7 febbraio 2011, n. 79/11, il Giudice di pace di Avezzano ha accolto l’opposizione proposta da C.F. avverso il verbale del 25 maggio 2010, n. (…), con il quale l’ausiliare del traffico aveva contestato alla opponente la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2014, n. 20190. In tema di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e' idonea ad escludere l'operativita' della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita' e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita' od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceita' della guida

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 settembre 2014, n. 20190   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere ha...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266. In tema di violazione del codice della strada relativo a violazione dell'art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, per aver usato, alla guida di un'autovettura, un telefono cellulare non dotato di auricolare; invocata l'applicazione della esimente dello stato di necessità o dell'adempimento del dovere. Per la Cassazione l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità" ovvero da "adempimento del dovere" secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive. Il giudice di merito, infatti, nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente (motivato dall'urgenza di dovere rispondere al cellulare perché si trattava del suo superiore, che chiedeva informazioni circa lo stato di una paziente in pericolo di vita) ha adottato una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266 Svolgimento del processo T.S. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. V-2544636 del 13.7.2006, emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Padova, relativo a violazione dell’art. 173...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 settembre 2014, n. 38742. Il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra il delitto dì falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 settembre 2014, n. 38742 Ritenuto di fatto Con sentenza in data 12.2.13 la Corte di Appello di Firenze pronunziava la riforma della sentenza del Giudice monocratico di Empolì, in data 17.11.2009, dichiarando non doversi procedere a carico di C.F: per la contravvenzione di cui all’art.102 comma VII...