Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2024| n. 23874.
L’art. 6 della L. 604/1966 prevede che il licenziamento possa essere impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Tale termine non è soggetto né ad interruzione né a sospensione, in quanto ai sensi dell’art. 1335 c.c., non rilevano le condizioni soggettive del destinatario come la sua incapacità naturale di intendere e di volere. Pertanto, la prova contraria che il lavoratore deve fornire, riguarda condizioni oggettive e, quindi, fattori esterni idonei ad escludere la conoscibilità dell’atto, non rilevando le condizioni soggettive. Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata riguardo l’art. 6 della legge 604/1966, il quale fa decorrere anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.