Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 7 luglio 2014, n. 15428 Svolgimento del processo Con sentenza del 30.1-15.3.2013, la Corte d’Appello di Lecce rigettò il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di B.R. avverso la pronuncia di prime cure che aveva accolto, per il periodo successivo al 30.6.1998, la domanda risarcitoria svolta dalla...
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Corte di Cassazione, sezione unite, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593. La giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso), emesso ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e i si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25 quinquies, dei d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale, modificando l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. Ma va applicata la giuridizione del giudice ordinario quando la domanda proposta non investe il rapporto tributario (requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali), ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – causa del danno lamentato – tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario
Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593 Ritenuto in fatto 1. L.C., dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 7 luglio 2014, n. 15429. In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, cosicché la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 7 luglio 2014, n. 15429 Svolgimento del processo L’avvocato P.O. impugnò avanti al Consiglio Nazionale Forense la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca del 30.9.2011-21.5.2012, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo professionale, per avere svolto, in data 10.12.2010, attività...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 14 maggio 2014, n. 10406. Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 14 maggio 2014, n. 10406 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. BERRUTI Giuseppe – Presidente di sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. Dott....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 maggio 2014, n. 12065. Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 29 maggio 2014, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Presidente...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 5 maggio 2014, n. 9568. La parte, in sede di ricorso per cassazione, "ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, segnatamente "per potersi configurare il vizio di motivazione e' necessaria non solo la puntuale indicazione dei fatti controversi rilevanti e del successivo momento di sintesi
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 5 maggio 2014, n. 9568 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 20 maggio 2014, n. 11024. In tema di procedimento disciplinare (anche specificamente a carico di esercente la professione forense – la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali. La regola correlativa infatti – mirando a garantire pienezza ed effettivita' del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa – puo' ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialita' del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilita' di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell'imputazione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 20 maggio 2014, n. 11024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. CECCHERINI Aldo...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 14 maggio 2014, n. 14014. La parte che abbia proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato allegando, come indefettibile presupposto, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che la parte intimata abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 cod. proc. amm. né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo il regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, e art. 362 cod. proc. civ. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito (come nella specie) – o esplicito – presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezioni unite sENTENZA 14 maggio 2014, n. 14014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica V. G. ricorreva avverso l’Ordinanza Sindacale n. 431 del 5 luglio 2010, notificatagli il 6 luglio 2010, a firma del Sindaco del Comune di Andria e del ‘Capo Settore Espropriazioni Appalti Contratti...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza del 19 maggio 2014, n. 10921. In presenza di una domanda di re iscrizione nell'albo degli avvocati
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza del 19 maggio 2014, n. 10921 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2832-2014 proposto da: AVVOCATO – ricorrente – contro PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 20 maggio 2014, n. 11027. Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta dalla Corte direttamente con rinvio al primo giudice
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 20 maggio 2014, n. 11027 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione notificato l’8 novembre 2002, F.G. – premesso di avere svolto l’incarico di vice comandante della polizia municipale di Cesena dal 1 marzo 1993 e di avere presentato in tale veste denuncia alla locale Procura della...