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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 873. In materia di procedure ad evidenza pubblica, l'esigenza di una puntuale individuazione dell'oggetto del contratto di avvalimento, oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l'indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti d'ingresso alle gare pubbliche (requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio). In tale prospettiva deve rilevarsi che la pratica della mera riproduzione nel testo dei contratti di avvalimento della formula legislativa della messa a disposizione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente (o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia sindacato da parte della stazione appaltante sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 873 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7761 del 2014, proposto da: G. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.Po. e Lu.De., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2015, n. 932. Il dies a quo del decorso dei termini fissati dall’art. 35, co. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull’istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto delle parti del procedimento ad ottenere il pagamento dei conguagli da dare o da avere dal privato), inizia a decorrere da quando è stata presentata la domanda di condono; il decorso dei termini presuppone, in ogni caso, la completezza istruttoria della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione in prospettiva della formazione del silenzio-accoglimento; esclude la sussistenza delle condizioni per il decorso dei termini fissati dalla norma in esame, la volontà del privato di sottrarsi all’integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, come nell’ipotesi di palese sproporzione tra l’importo autoliquidato e quello effettivamente dovuto.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2015, n. 932 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9995 del 2005, proposto dal Comune di Potenza, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 877. Anche nell'ambito dei contratti pubblici, trova applicazione il meccanismo della diffida ad adempiere, disciplinato dall'art.1454 c.c., collega, all'inutile decorso del termine intimato nella diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto di diritto in via stragiudiziale. Ne discende che, la parte diffidata potrà al più adire l'autorità giurisdizionale al solo fine di accertare l'inesistenza dei presupposti che hanno portato alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, senza che tal domanda possa, tuttavia, influire sulla cessazione del rapporto. Infatti, la diffida ad adempiere è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni

Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 877 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5499 del 2014, proposto da: Er. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Er.St.Da. e Al.Ca., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 febbraio 2015, n. 540. Qualora un appalto pubblico sia illegittimamente aggiudicato senza previa pubblicazione di un bando di gara nella G.U.C.E., il corrispondente contratto non può essere dichiarato privo di effetti laddove ricorrano le condizioni previste dalla disciplina comunitaria: ogni valutazione sulla sussistenza o meno di tali condizioni è, tuttavia, preclusa dalla formazione di un giudicato interno

Consiglio di Stato sezione III sentenza 4 febbraio 2015, n. 540 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5526 del 2012, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 758. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo è meramente confermativo , e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto successivo è stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame si limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 758 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10672 del 2014, proposto da: An.Sc. ed altri, rappresentati...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 febbraio 2015, n. 769. Quando il giudizio amministrativo ha per oggetto una autorizzazione paesaggistica, la facoltà di proporre appello delle associazioni ambientaliste – pure nel caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado (art. 146, c. 12 d.lgs. n. 42/2004) – risulta giustificata (in tal senso l'Adunanza Plenaria n.1 del 2007) dal pericolo che, altrimenti, l'autorizzazione paesaggistica riconosciuta legittima dal giudice di primo grado possa diventare definitiva con conseguente concreta possibilità, per i proprietari degli immobili o delle aree interessate, di porre in essere immediatamente interventi anche irreversibili ed irrimediabilmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici. Se tale è la ratio della speciale legittimazione, come eccezione che conferma la regola, una volta ammessa tale legittimazione ad appellare nei giudizi aventi ad oggetto le autorizzazioni paesaggistiche, non può distinguersi tra le diverse ipotesi di autorizzazione paesaggistica previste nel codice (tale è anche quella di cui all'art. 21), al fine di concluderne la diversità di disciplina al riguardo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 12 febbraio 2015, n. 769 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2014, proposto da: Onlus Associazione Ve., rappresentato e difeso dagli avv. Da.Gr., Fe.Te., con domicilio...