Il mutuo è di scopo quando i due negozi sono finalizzati al perseguimento di un fine comune.  Posto che il contratto di finanziamento è distinto e separato dal contratto d’acquisto di merce, l’istituto di credito che eroga il finanziamento è totalmente estraneo alle vicende negoziali che scaturiscono dalla compravendita, fatta eccezione per il mutuo di scopo

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 9 maggio 2018, n.11147.

Il mutuo è di scopo quando i due negozi sono finalizzati al perseguimento di un fine comune.
Posto che il contratto di finanziamento è distinto e separato dal contratto d’acquisto di merce, l’istituto di credito che eroga il finanziamento è totalmente estraneo alle vicende negoziali che scaturiscono dalla compravendita, fatta eccezione per il mutuo di scopo, purché si provi il comune fine perseguito dai differenti contratti.

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA 9 maggio 2018, n.11147

Presidente Matera – Relatore Gorjan
Ritenuto in fatto

P.M. ,attinto da decreto ingiuntivo richiesto nei suoi confronti dalla spa Deutsche Bank,ebbe a proporre opposizione nanti il Tribunale di Udine deducendo l’invalidità del contratto di finanziamento posto alla base della pretesa azionata dalla banca.
Resistendo l’Istituto di Credito,il Tribunale friulano ebbe a rigettare l’opposizione e confermare il decreto ingiuntivo ritenendo infondate le censure proposte dal debitore e documentato il credito azionato.
Avverso la sentenza del Tribunale propose gravame il P. , riproponendo la sua tesi difensiva, alla quale s’opponeva la banca, e la Corte alabardata rigettava l’appello rilevando l’infondatezza dei motivi di censura elevati.
La Corte di merito rilevava come, in effetti, l’ammontare del credito, siccome precisato nel saldaconto, non era stato contestato; come il debitore avesse pagato 12 rate e come la documentazione dimessa dimostrasse che il denaro era stato erogato al fornitore della merce secondo contratto; come gli interessi praticati rispettassero il limiti prescritti in relazione al prestito al consumo; come non esistesse elemento di collegamento tra il finanziamento concesso ed il patto stretto tra i privati siccome espressamente stabilito nella documentazione contrattuale; come l’effettuato pagamento di 12 rate, non già, era elemento di convalida di contratto nullo, bensì dimostrazione della consapevolezza della validità del contratto da parte del debitore; come non fosse stata fornita la prova che il modulo contrattuale fosse stato firmato in bianco dal P. ; come la clausola di separazione tra i rapporti, intercorsi tra le parti interessate, non aveva natura vessatoria.
Proponeva ricorso per cassazione il P. affidato a 5 motivi.
Resisteva con controricorso la spa Deutsche Bank.
All’odierna udienza pubblica, sentite le parti presenti ed il P.G. come precisato in rubrica,la Corte assumeva decisione siccome illustrato in presente sentenza.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto da P.M. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente denunzia violazione dalla norma di diritto in art. 2697 cod. civ. in quanto la Corte giuliana ha errato nell’applicazione del canone in tema di onere probatorio con relazione alla prova dell’eseguita erogazione del finanziamento.

In particolare il P. rileva come il documento di saldaconto, è stato ritenuto adeguato dalla Corte di merito a prova del credito preteso, mentre detto documento aveva rilievo esclusivamente ai fini dell’emissione del provvedimento monitorio e non anche nel giudizio conseguito all’opposizione perché contestato. Inoltre,ad opinione del ricorrente, la Corte alabardata ebbe a porre a suo carico l’onere di provare la mancata consegna della merce, per il cui acquisto fu concesso il mutuo, mentre tale onere spettava al soggetto che proponeva la domanda.

Ed un tanto anche perché v’era stata sua puntuale contestazione circa la sussistenza del credito vantato per omessa prova dell’eseguito finanziamento al venditore della merce,in effetti mai avvenuto poiché il contratto di compera-vendita mascherava un pagamento in relazione a rapporto di franchising.

L’articolato motivo d’impugnazione si appalesa siccome inammissibile.

In effetti il motivo di impugnazione appare la mera riproposizione del motivo di gravame,articolato in modo omologo,già puntualmente sotto ogni profilo esaminato e disatteso dalla Corte territoriale.

Inoltre il P. nemmeno si confronta con tutti gli elementi fattuali utilizzati dalla Corte alabardata per illustrare la sua statuizione sul punto.

Difatti i Giudici triestini,non solo, hanno posto in evidenza come il ricorrente non abbia specificatamente contestato l’ammontare del debito iniziale, bensì solo il tasso d’interesse indicato nel documento di saldaconto; non solo hanno ricordato il versamento in atti della documentazione bancaria attestante il bonifico in favore del soggetto venditore della merce acquistata dal ricorrente; non solo hanno chiarito come la discrasia tra il dovuto in saldaconto fosse leggermente diverso dall’ammontare del finanziamento – interessi ex lege per il posticipato pagamento della prima rata di rimborso -; ma sopratutto – dato fattuale opportunamente obliato in ricorso – hanno sottolineato l’avvenuto pagamento di ben 12 rate di rimborso da parte del P. .

Condotta questa che la Corte valuta siccome dimostrazione della consapevolezza del debitore e dell’effettuazione del pagamento in favore del fornitore e della correttezza dei dati contabili indicati dalla banca.

Inoltre la Corte triestina non ha affatto assegnato valenza probatoria al documento di saldaconto nell’ambito del procedimento di cognizione seguito all’opposizione del decreto ingiuntivo, ma, in coerenza con il costante insegnamento di questo Supremo Collegio al riguardo – Cass. sez. 3 n. 21092/16, Cass. sez. 1 n. 6705/09 – ha ritenuto il documento di saldaconto quale elemento indiziario da valutare nell’ambito del più ampio compendio probatorio, dianzi richiamato.

Nemmeno la Corte alabardata ebbe ad errare nel rilevare come la mancata consegna della merce al P. da parte del soggetto venditore,destinatario del finanziamento da parte della banca, fosse fatto la cui prova non spettava all’Istituto di credito,in quanto il rapporto contrattuale di compra vendita era limitato ai soggetti stipulanti lo stesso, cui alla banca, anche per espressa pattuizione contrattuale,rimaneva estranea.

Dunque non solo per il principio della prossimità della prova, ma anche per l’estraneità della banca al rapporto commerciale tra le parti della compra-vendita e, soprattutto, per la ricordata significativa condotta dello stesso P. , che ebbe a pagare senza contestazioni ben 12 rate di rimborso, rettamente la Corte ha messo in evidenza che il ricorrente non aveva assolto al suo onere di comprovare la sua affermazione di mancata consegna della merce comperata con il concesso finanziamento.

Con la seconda ragione di critica il P. deduce violazione della norma in art. 169 comma 2 cod. proc. civ. poiché il Tribunale, rilevata in sede di decisione l’assenza nel fascicolo della documentazione versata dalla banca in corso di causa, ebbe non già a decidere la controversia allo stato bensì rimise la causa in sede di trattazione per acquisire detta documentazione.

Il motivo ricordato s’appalesa siccome inammissibile.

Difatti il ricorrente sviluppa argomento di doglianza in relazione all’argomento della Corte fondato sulla possibilità per il primo Giudice di riacquisire i documenti, certamente, tempestivamente dimessi in causa ma non presenti nel fascicolo al momento della decisione, ma nulla deduce riguardo alla seconda ragione per superare la critica, espressa da parte della Corte, ossia che non ricorre alcuna invalidità processuale poiché detti documenti, poiché tempestivamente versati in causa, ben potevano esser ridepositati in sede d’appello.

Quindi la parte impugnante non ha confutato ambedue le ragioni poste dalla Corte di merito a sostegno della sua statuizione, sicché comunque, se anche fondata la censura articolata contro una sola di queste, la statuizione adottata rimaneva sostenuta validamente dall’argomento non oggetto di contestazione. Con il terzo mezzo d’impugnazione il P. denunzia la violazione della normativa in art. 121 d.lgs. 385/1993 e conseguente nullità del contratto in relazione alla statuizione di rigetto del denunziato collegamento negoziale tra il finanziamento, erogato dalla banca resistente, ed il rapporto di franchising in effetti stipulato tra l’impugnante e la spa Tuker.

In particolare la Corte triestina avrebbe errato nel non qualificare il rapporto siccome prestito al consumo, pur ricorrendo tutti i presupposti indicati dalla norma in art. 121 T.U.B. per ritenere il mutuo di scopo, stante il collegamento negoziale voluto dalle parti, siccome evidente dalla documentazione – e testimonianze – afferente il contratto di finanziamento ed il rapporto di franchising P. -Tuker.

La dedotta critica appare priva di pregio giuridico poiché si risolve in una contrapposizione della ricostruzione di parte della vicenda, rispetto a quella elaborata dalla Corte territoriale, sulla scorta di una diversa valutazione del compendio probatorio in atti.

Difatti la Corte alabardata ha puntualmente esaminato la questione – sviluppata in tre motivi di gravame valutati unitariamente – e messo in rilievo, sulla scorta di specifici arresti di questo Supremo Collegio per altro in armonia con gli arresti portati dal P. a sostegno della sua contraria tesi,come nella specie proprio per l’obiettiva volontà palesata dalle parti non si possa configurare il preteso mutuo di scopo.

Difatti la Corte di merito ha ben messo in evidenza come il comune scopo delle parti non tanto deve permeare l’effetto tipico dei negozi confezionati, bensì il coordinamento tra gli stessi per perseguire uno scopo comune ulteriore.

E sulla scorta di detto criterio direttivo,la Corte triestina ha analizzato la specifica situazione portata al suo esame e rilevato come, in concreto,sulla base del compendio probatorio acquisto, specie documentale, non risultava provato che la banca fosse a conoscenza dello scopo ulteriore perseguito da venditore e compratore ovvero del diverso contratto che,in effetti, tra loro volevano stipulare.

L’argomento critico sviluppato dall’impugnante si limita a riproporre la tesi difensiva disattesa, enfatizzando non tanto la prova della comune volontà di tutte le parti interessate, bensì la mera funzione del finanziamento di consentire lo scopo perseguito da solo alcune delle parti interessate,come visto elemento che consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte – compresi gli arresti citati dal ricorrente – ritiene inidoneo da sé solo a lumeggiare l’esistenza del mutuo di scopo.

La Corte poi non già ha ignorato gli esiti dell’espletata prova per testi, bensì ha ritenuto motivatamente la stessa irrilevante allo scopo di dimostrare la specifica volontà delle parti di confezionare nel caso un mutuo di scopo,posto che quanto confermato dal teste C. si riferisce al più a suggerimento dato in via astratta circa l’utilizzo possibile del finanziamento, non anche ad accordo specifico assunto dalle parti nella questione esaminata in concreto in questo giudizio. Con il quarto motivo di impugnazione il P. denunzia omesso esame di fatto decisivo in quanto la Corte triestina non ha affrontato la questione, sottoposta con apposito motivo di gravame, relativa alla nullità del contratto di finanziamento avendo egli sottoscritto modulo contrattuale in bianco.

Osserva difatti il ricorrente come la Corte di merito al riguardo si sia limitata ad affermare che la doglianza elevata riguardava altra persona, mentre all’evidenza l’effettivo cenno presente in atto d’appello a tale ‘F. ‘ era mero refuso grafico.

A prescindere dal cenno a nome del contraente sbagliato, cui la Corte alabardata fa effettivamente cenno riguardo al motivo di gravame, in effetti non sussiste il denunziato omesso esame della questione nullità del contratto per firma del modulo contrattuale in bianco, poiché sul punto la Corte ebbe ad esporre puntuale motivazione.

Difatti i Giudici giuliani hanno rilevato come l’asserzione del P. di aver firmato il modulo contrattuale di finanziamento in bianco era rimasta sfornita di prova,anche perché il ricorrente non aveva nemmeno dedotto quale altro patto avesse con detta condotta inteso concludere.

Inoltre l’asserzione difensiva rimaneva contraddetta dalle stesse condotte significative tenute dal ricorrente ossia il pagamento di ben 12 rate di rimborso mutuo, l’attestazione di aver ricevuto copia del contrato concluso, nonché l’apposita pattuizione circa l’assenza di colleganza tra la banca erogatrice e le parti del contratto di acquisto il cui prezzo era pagato mediante il finanziamento richiesto dal ricorrente.

Come s’apprezza la Corte alabardata s’è fatta apposito carico di esaminare il fatto rilevante oggetto della denunzia in ricorso, sicché detto motivo di doglianza appare palesemente infondato.

Infine con l’ultima ragione di ricorso il P. deduce violazione delle norme di diritto a disciplina dell’istituto della convalida del contratto nullo.

Anche detto motivo d’impugnazione s’appalesa siccome inammissibile poiché sub specie di violazione di norme di diritto in effetti parte impugnante veicola vizio di motivazione.

Difatti la Corte d’appello di Trieste giammai ha affermato che il pagamento di ben 12 rate di rimborso mutuo configurasse convalida di contratto nullo per difetto di forma scritta ad substantiam, bensì ha osservato come detta condotta della parte – unitamente all’assenza di conforto probatorio alla sua asserzione difensiva che il modulo contrattuale fu sottoscritto in bianco – confermava la consapevolezza del P. circa la validità e correttezza del rapporto contrattuale avviato con la banca resistente.

Dunque non concorreva alcuna nullità per il difetto della necessaria forma scritta del prestito al consumo e quindi nemmeno si poneva la questione della convalida di negozio invalido.

L’argomento critico sviluppato dal P. ,invece,prescinde dalla motivazione esposta dalla Corte alabardata e si fonda su una ricostruzione astratta ed alternativa elaborata dalla parte,per giunta operando cenno a prove orali proposte senza nemmeno indicare la finalità giuridica di detto cenno.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 cod. proc. civ.,la condanna del P. al ristoro delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della banca resistente,tassate in globali Euro 2.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Concorrono i presupposti acchè la ricorrente versi l’ulteriore importo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite per questo giudizio di legittimità,che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis art. 13 dPR 115/02.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *