Nessuna aggravante della destrezza per chi ruba il gratta e vinci posto sul bancone del bar.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 8 maggio 2018, n. 20109

La massima estrapolata

Nel caso di specie non si giustifica la ravvisata esistenza, da parte dei giudici di merito, dell’aggravante in esame, avendo il tribunale rimarcato che l’imputato si fosse impossessato della refurtiva, esposta accanto alla cassa del bar, mentre l’addetta al bancone era impegnata, presso la macchina del caffe’, nascondendo all’interno di un giornale i biglietti “gratta e vinci” che aveva sottratto. Tale condotta e’ caratterizzata, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, dalla mera elusione della vigilanza sulla cosa e dalla semplice temerarieta’ di cogliere un’opportunita’ favorevole in assenza di controlli. Deve dunque affermarsi, secondo l’orientamento interpretativo sposato dalle Sezioni Unite, che nel caso concreto non fosse configurabile l’aggravante della destrezza.
Secondo le Sezioni Unite le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull’esistenza di una particolare abilita’ dell’agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801). E’ infatti significativo che l’ipotesi piu’ frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto “borseggio”, nel quale l’agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori (la borsa ecc.).
Ma, anche al di fuori dei casi di “borseggio”, cio’ che caratterizza la destrezza e’ la circostanza che l’agente si avvalga di una sua particolare abilita’ per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Per contro, non e’ sufficiente che l’agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Sentenza 8 maggio 2018, n. 20109

Data udienza 29 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MIGNOLO OLGA che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (D’UFFICIO) (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 21/11/2013 dal Tribunale di Modena nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato previsto dall’articolo 624 e articolo 625, n. 4 commesso in (OMISSIS) con recidiva ai sensi dell’articolo 99 c.p., commi 2 e 4.
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione di legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 4. Secondo il ricorrente, l’aggravante della destrezza non puo’ farsi coincidere con il mero approfittamento della distrazione della vittima, essendo necessario che la condotta dell’agente per abilita’, astuzia e rapidita’ abbia comportato il superamento dell’ordinaria attenzione della vittima.
3. Il ricorso e’ fondato.
3.1. Nel dirimere un contrasto interpretativo sorto tra le Sezioni semplici, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull’esistenza di una particolare abilita’ dell’agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801). E’ infatti significativo che l’ipotesi piu’ frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto “borseggio”, nel quale l’agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori (la borsa ecc.). Ma, anche al di fuori dei casi di “borseggio”, cio’ che caratterizza la destrezza e’ la circostanza che l’agente si avvalga di una sua particolare abilita’ (Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 26323501; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 24320701) per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Per contro, non e’ sufficiente che l’agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
3.2. Alla luce di questi principi, nel caso di specie non si giustifica la ravvisata esistenza, da parte dei giudici di merito, dell’aggravante in esame, avendo il tribunale rimarcato che l’imputato si fosse impossessato della refurtiva, esposta accanto alla cassa del bar, mentre l’addetta al bancone era impegnata, presso la macchina del caffe’, nascondendo all’interno di un giornale i biglietti “gratta e vinci” che aveva sottratto. Tale condotta e’ caratterizzata, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, dalla mera elusione della vigilanza sulla cosa e dalla semplice temerarieta’ di cogliere un’opportunita’ favorevole in assenza di controlli. Deve dunque affermarsi, secondo l’orientamento interpretativo sposato dalle Sezioni Unite, che nel caso concreto non fosse configurabile l’aggravante della destrezza.
4. Conclusivamente, il ricorso deve ritenersi fondato; segue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 4 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione della pena, previa verifica della sussistenza di regolare querela.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 4 e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna.
Motivazione semplificata.

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