Se la estrazione del profilo genetico dal materiale biologico proveniente dall’indagato e’ attivita’ ripetibile, nessun avviso e’ dovuto, ferma restando il diritto della parte di chiedere l’accertamento peritale con conseguente attivazione del contraddittorio tecnico sulle operazioni di estrazione del profilo genetico

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 8 giugno 2018, n. 26374.

Le massime estrapolate:

Se la estrazione del profilo genetico dal materiale biologico proveniente dall’indagato e’ attivita’ ripetibile, nessun avviso e’ dovuto, ferma restando il diritto della parte di chiedere l’accertamento peritale con conseguente attivazione del contraddittorio tecnico sulle operazioni di estrazione del profilo genetico.
Puo’ dunque affermarsi che la natura irripetibile dell’accertamento tecnico che conduce alla estrapolazione del profilo genetico presente su reperti sequestrati deve essere accertata in concreto, dipendendo dalla quantita’ della traccia e dalla qualita’ del Dna sulla stessa presente.

In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, l’attivita’ di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali e’ un’operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia sempre assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche

Sentenza 8 giugno 2018, n. 26374

Data udienza 31 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 31/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSCIONI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2018 con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui era stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di rapina aggravata in concorso ai danni dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), fondata sugli accertamenti biologici eseguiti dal RIS di Messina, condotti su un mozzicone di sigaretta rinvenuto nel giardino della abitazione delle persone offese, che avevano consentito di estrapolare un profilo genetico corrispondente a quello dell’indagato.
1.2. Al riguardo deduce: 1) la violazione di legge, con riguardo all’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 360 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., comma 1, in ordine al carattere irripetibile degli accertamenti, avvenuti in un periodo in cui il ricorrente era gia’ indagato per il presente procedimento, di tal che’ correva l’obbligo per il pubblico ministero di avvisare l’indagato, unitamente al difensore, del compimento dell’atto; il tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’accertamento fosse ripetibile e quindi non dovesse essere procedere all’avviso ed all’indagato ed al suo difensore, posto che il RIS, alla conclusione n. 4 della relazione per l’indagine tecnica dava espressamente atto che “al termine delle analisi gli estratti e gli amplificati relativi alle tracce analizzate sono stati distrutti”.
1.3 Il difensore eccepisce inoltre che la gravita’ indiziaria era stata fondata sul mero rinvenimento di un mozzicone di sigaretta nell’area esterna al giardino dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), elemento di per se’ insufficiente a fondare un giudizio prognostico in ordine alla partecipazione dell’indagato al delitto contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso non e’ fondato.
2.1. Preliminarmente, deve essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale, cui il collegio aderisce, di cui alla sentenza n. 57291/17 (Ud. 7/12/2017, Lupinacci): “…il rilievo tecnico consiste nell’attivita’ di raccolta di elementi attinenti al reato per il quale si procede, mentre l’accertamento tecnico, ripetibile o irripetibile, si estende al loro studio e alla loro valutazione critica, secondo canoni tecnici, scientifici ed ermeneutici.
I prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, sono qualificabili come rilievi tecnici delegabili ex articolo 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all’effettuazione di successivi accertamenti tecnici – ripetibili o irripetibili – e non richiedono conseguentemente l’osservanza di garanzie difensive (cfr. Sez. 1, n. 8393 del 02/02/2005, dep. 03/03/2005, Candela e altro, Rv. 233448).
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, rientrano nella nozione di accertamenti tecnici “non ripetibili”, ai quali si applica la disciplina prevista dall’articolo 360 cod. proc. pen., unicamente quelli aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (Sez. 6, n. 2999 del 18/11/1992 – dep. 26/03/1993, Cornacchia, Rv. 193598).
Il procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso i campioni di materiale genetico repertati mediante rilievi tecnici, comporta lo svolgimento di attivita’ qualificabili come ripetibili o irripetibili a seconda che, sulla base di una valutazione di natura esclusivamente tecnico-fattuale, comporti la distruzione o il grave deterioramento dei campioni utilizzati.
La giurisprudenza ha chiarito che tale procedimento si articola in fasi distinte, rispettivamente costituite dall’estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti; dalla decodificazione dell’impronta genetica dell’indagato; dalla comparazione tra i due profili. Delle tre operazioni necessarie per giungere all’identificazione profili di irripetibilita’ possono eventualmente rinvenirsi soltanto nella prima e risiedere sia nella scarsa quantita’ della traccia genetica, sia nella scadente qualita’ del DNA presente nella stessa (cfr. Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014, dep. 20/01/2015, Santangelo, Rv. 261866).
Infine, i risultati del procedimento attraverso il quale si giunge all’identificazione del DNA della persona viene trasposto in supporti documentali nei quali e’ riversata la composizione della catena genomica rilevata dall’analisi dei campioni di materiale genetico. Questi supporti documentali, generalmente riversati su file, sono stabili e non modificabili, con la conseguenza che la comparazione genetica si risolve nel confronto dei supporti documentali su cui sono stati registrati i profili genotipici estratti attraverso l’attivita’ tecnica.
Questa corte e’ pervenuta alla conclusione che “Se la estrazione del profilo genetico dal materiale biologico proveniente dall’indagato e’ attivita’ ripetibile, nessun avviso e’ dovuto, ferma restando il diritto della parte di chiedere l’accertamento peritale con conseguente attivazione del contraddittorio tecnico sulle operazioni di estrazione del profilo genetico.” (cfr. Cass. sez. 2, n. 2087 del 10/01/2012, Rv. 251775; Sez. 4, n. 20591 del 23/02/2010).
Puo’ dunque affermarsi che la natura irripetibile dell’accertamento tecnico che conduce alla estrapolazione del profilo genetico presente su reperti sequestrati deve essere accertata in concreto, dipendendo dalla quantita’ della traccia e dalla qualita’ del Dna sulla stessa presente.”
Cio’ premesso, all’indagato e al difensore non era dovuta la comunicazione del successivo accertamento tecnico disposto sui reperti dal pubblico ministero, in quanto il profilo genotipico A estratto, e’ risultato utile per la comparazione e quindi e’ sempre possibile ripetere l’analisi; invero, il richiamo all’osservanza delle formalita’ di cui all’articolo 360 cod. proc. pen. presuppone che l’accertamento tecnico riguardi reperti soggetti a modificazione, di tal che’ non sia possibile una successiva ripetizione nel corso delle diverse fasi del procedimento.
Nel caso di specie, non risulta che le tracce biologiche rinvenute sul mozzicone di sigaretta siano state distrutte nel corso dell’accertamento e che, per la natura dei reperti, l’effettuata comparazione non possa essere utilmente ripetuta in fase dibattimentale. Al riguardo, questa Corte ha infatti affermato che in tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, l’attivita’ di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali e’ un’operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia sempre assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche (Sez. 2, sent. n. 2476 del 27/11/2014, Rv. 261867).
Tanto premesso, perde di conseguenza specificita’ l’ulteriore questione posta dal ricorrente dell’inutilizzabilita’ dei risultati dell’indagine sulle tracce biologiche dell’indagato, sul rilievo dell’omesso avviso all’indagato e al suo difensore dell’espletamento dell’accertamento tecnico, trattandosi di censura che presuppone la natura irripetibile dell’atto.
4. Va, pertanto, rigettato il ricorso. Consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in liberta’ dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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