Il gip non può emettere il decreto di archiviazione de plano adducendo una motivazione apparente attraverso un mero rinvio alle argomentazioni del Pm senza confrontarsi con le deduzioni difensive.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 8 giugno 2018, n. 26361.

La massima estrapolata:

Il gip non può emettere il decreto di archiviazione de plano adducendo una motivazione apparente attraverso un mero rinvio alle argomentazioni del Pm senza confrontarsi con le deduzioni difensive.

Sentenza 8 giugno 2018, n. 26361

Data udienza 23 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
contro il decreto del 23/06/2017 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Teramo;
pronunciato nei confronti di:
1. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAGO G.;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto;
lette le memorie difensive degli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS) con le quali e’ stata chiesta l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto depositato il 26/06/2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo disponeva de plano, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento penale a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS), indagati per il reato di usura.
Ad avviso del giudice delle indagini preliminari, infatti, “l’opposizione (alla richiesta di archiviazione) – nella quale si riferiva circa una “… C.T.P. prodotta dalla persona offesa, a firma del Dott. (OMISSIS)” che invece non e’ stata prodotta ne’ nel corso delle indagini preliminari ne’ in sede di opposizione alla richiesta abdicativa – sia inammissibile, non essendovi indicati ne’ l’oggetto dell’investigazione suppletiva ne’ i relativi elementi di prova (ed infatti, non puo’ di certo ritenersi un tema d’investigazione suppletiva quello “di disporre la prosecuzione delle indagini, acquisendo… il materiale, nonche’ ogni altro elemento di prova, documentale e/o dichiarativa, utile a dimostrare la condotta illecita degli indagati. Chiede, altresi’, una corretta valutazione della C.T.P. della persona offesa, totalmente ignorata dal consulente tecnico della Procura della Repubblica… “); che le argomentazioni illustrate nella richiesta della Pubblica Accusa siano condivisibili in toto”;
2. Contro il suddetto decreto, (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo l’erroneita’ della decisione del giudice in quanto le investigazioni richieste non erano affatto generiche e la Ctp era stata allegata.
3. Il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, ha concluso per l’annullamento del decreto.
Gli indagati, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato una memoria con la quale hanno confutato il ricorso chiedendone l’inammissibilita’ essendo stato proposto fuori dai casi consentiti.
4. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.
4.1. In diritto, va premesso che questa Corte (ex plurimis: SS.UU. 15 marzo 1996, n. 2 Testa – Cass. Sez. 2, n. 38534/2008 Rv. 241467 – Sez. 2 n. 10504/2006 Rv. 233811 – Sez. 6, Ordinanza n. 40593/2008 Rv. 241360), in ordine al decreto di archiviazione, ha enunciato i seguenti principi:
– sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del comb. disp. dell’articolo 409 c.p.p., commi 1, 2, 6, e articolo 410 c.p.p., l’esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all’accesso della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione, ove avvenga in violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione, in quanto l’arbitraria ovvero l’illegittima declaratoria di inammissibilita’ sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale;
– il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, sicche’, a fronte dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare l’udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M.;
– il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta, peraltro, inoperante in due soli casi e cioe’: a) quando non sia stata presentata tempestiva opposizione (articolo 409 c.p.p., comma 1); b) quando la parte offesa non abbia ottemperato l’onere, imposto a pena d’inammissibilita’ (articolo 410 c.p.p., comma 1), di indicare i temi dell'”investigazione suppletiva” e “i relativi elementi di prova”;
– da cio’ consegue che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilita’ sull’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificita’ degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacita’ probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione e’ rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale.
4.2. Applicando alla concreta fattispecie in esame, i suddetti principi, ne consegue allora che il ricorso deve ritenersi fondato.
Infatti, alla stregua della citata giurisprudenza, deve ritenersi che il g.i.p., non poteva, pur a fronte dell’indicazione dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (come la Ctp del Dott. (OMISSIS) che risultava allegata alla denuncia della (OMISSIS)), emettere il decreto di archiviazione de plano, adducendo una motivazione apparente attraverso un mero rinvio alle argomentazioni del Pubblico Ministero senza confrontarsi con le deduzioni difensive.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.

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