Nel caso in cui sull’immobile non sussista un provvedimento definitivo di confisca, con il conseguente passaggio del bene allo Stato della proprietà del bene attualmente in sequestro, anche al soggetto che non sia proprietario dell’immobile ma vanti un diritto reale di godimento (la locazione) deve essere garantita la continuità a poter godere del bene.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 11 giugno 2018, n. 26603.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui sull’immobile non sussista un provvedimento definitivo di confisca, con il conseguente passaggio del bene allo Stato della proprietà del bene attualmente in sequestro, anche al soggetto che non sia proprietario dell’immobile ma vanti un diritto reale di godimento (la locazione) deve essere garantita la continuità a poter godere del bene.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 26603

Data udienza 23 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfred – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/02/2017 del TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO.
FATTO E DIRITTO
1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Roma, sezione specializzata per le misure di prevenzione, decidendo in sede di opposizione, ex articolo 666 c.p.p., al provvedimento con cui, in data 1.12.2016, il giudice delegato aveva ordinato agli amministratori giudiziari di invitare (OMISSIS) a saldare, entro il 15.1.2017, tutte le spese di sua spettanza, relative all’uso dell’immobile, da quest’ultimo adibito a propria abitazione familiare, sito in (OMISSIS), oggetto di sequestro nell’ambito del procedimento di prevenzione cui quest’ultimo risulta sottoposto, avvertendolo che, in mancanza, si sarebbe proceduto allo sgombero del suddetto immobile, rigettava la suddetta opposizione.
In riferimento a tali spese, per un importo complessivo di Euro 37.394,35, dovute, pro quota, in favore del “Condominio di (OMISSIS)” e del Condominio che gestisce il comprensorio ove e’ ubicata la menzionata unita’ immobiliare, gli amministratori giudiziari avevano segnalato la condizione di morosita’ del (OMISSIS) al giudice delegato, che aveva adottato il provvedimento innanzi indicato, opposto dal ricorrente innanzi alla sezione del tribunale di Roma specializzata in materia di misure di prevenzione.
2. Avverso l’ordinanza del tribunale di Roma, di cui chiede l’annullamento, propone tempestivo ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando l’inosservanza ovvero l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 42, nonche’ il travisamento del fatto sull’esistenza del titolo di locazione dell’immobile in questione.
2.1. Con tale motivo, in particolare, il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 42, (norma in tema di spese per la conservazione e l’amministrazione dei beni in sequestro) e vizio di motivazione, per non avere il tribunale considerato che il (OMISSIS) non e’ proprietario dell’unita’ immobiliare in sequestro, occupandola, insieme con il suo nucleo familiare, quale conduttore, in virtu’ di un contratto di locazione, stipulato fin dal primo aprile del 2015.
Tale circostanza, ad avviso del ricorrente, non rende applicabile nei suoi confronti il combinato disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2, e L. Fall., articolo 47, su cui si fonda il percorso argomentativo seguito dal tribunale per rigettare la proposta opposizione.
Il proposto, vantando un diritto di godimento del bene, sulla base di un titolo avente data certa, anteriore al disposto sequestro, era del tutto legittimato ad occupare l’immobile, giusta la previsione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 21, non superabile mediante l’ordine di sgombero coattivo, condizionato al mancato pagamento delle spese condominiali. Pertanto, rileva il ricorrente, all’eventuale mancato pagamento di tali spese, il giudice delegato avrebbe dovuto reagire, non disponendo lo sgombero coattivo, bensi’ rivolgendosi al giudice civile competente, per ottenere il pagamento dei canoni non versati, potendosi procedere allo sgombero esclusivamente “in caso di accertata e conclamata morosita’ e solo dopo lo svolgimento di una procedura giurisdizionale inderogabilmente garantita dalla legge”.
3. Con requisitoria del 9.1.2018 il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso e’ parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini. 4. In via preliminare va precisato che, tenuto conto del tempo in cui venne adottato il sequestro di prevenzione e il decreto del giudice delegato, opposto innanzi al tribunale, la disciplina vigente in subiecta materia era quella precedente alle modifiche introdotte, di recente, dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, di cui, dunque, non si terra’ conto, se non per un particolare profilo del quale si dira’ in seguito.
Cio’ posto, per una corretta soluzione delle questioni di diritto portate all’attenzione del Collegio occorre svolgere alcune brevi considerazioni sui poteri esercitabili dal giudice delegato, nominato dal tribunale, in caso di sequestro disposto nell’ambito del procedimento di prevenzione, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 35, comma 1.
Come correttamente indicato dal tribunale nel provvedimento impugnato, il giudice delegato e’, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, l’autorita’ giudiziaria alla quale e’ demandata l’adozione di tutti i provvedimenti relativi alla gestione dei beni del proposto sottoposti alla misura di prevenzione del sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione, anche impartendo le direttive generali per l’amministrazione degli stessi.
In tale attivita’ egli e’ coadiuvato dall’amministratore giudiziario (la cui nomina e’, non a caso, contestuale a quella del giudice delegato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 35, comma 1), il quale ha il compito di provvedere “alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita’ dei beni medesimi” (cfr. Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 35, comma 5).
Come rilevato dal pubblico ministero nella sua requisitoria, il Legislatore ha individuato nel procedimento di prevenzione, mutuando la relativa previsione dalla disciplina delle procedure concorsuali, le figure del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario, quali organi deputati a condurre, in collaborazione tra loro, la gestione e l’amministrazione dei beni sequestrati, nel periodo che intercorre tra la data dell’imposizione del sequestro e la decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, con compiti, funzioni e procedure analoghi a quelli prescritti per il procedimento fallimentare.
Tanto premesso, il percorso argomentativo seguito dal tribunale nell’impugnata ordinanza, parte dal presupposto di fatto che il (OMISSIS) occupa, con la sua famiglia, l’immobile in sequestro, in assenza di un valido titolo giustificativo, “emergendo che lo stesso e’ titolare di un contratto” di locazione, non ad uso abitativo, ma “ad uso ufficio con la societa’ (OMISSIS) srl, di cui sono in sequestro quote e patrimonio”.
Nonostante cio’, evidenzia il tribunale, al ricorrente “era stato concesso benevolmente di restare con la sua famiglia nell’abitazione di lusso in cui abitava, pur in difetto di valido titolo, a condizione che egli provvedesse a sue cure alle spese ed agli oneri inerenti l’unita’ immobiliare utilizzata, come espressamente previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2”.
Pertanto, accertata la permanente disponibilita’ in capo al proposto di beni di rilevante valore economico, non raggiunti dal sequestro di prevenzione, e verificato il rifiuto di quest’ultimo di “pagare tali spese ed oneri”, pur potendo spendere “somme rilevanti per vacanze e feste all’estero, ove dispone di rilevanti risorse”, il tribunale concludeva nel senso che, non versando il (OMISSIS) in condizioni di bisogno economico tali da consentirgli di “usufruire di un sussidio a titolo di alimenti” (fattispecie, come si vedra’ innanzi, prevista dalla L. Fall., articolo 47, comma 1), “al mancato pagamento degli oneri e delle spese dovute consegue ex lege l’allontanamento dall’abitazione”.
4.1. Orbene, il percorso motivazionale seguito dal tribunale non si contraddistingue per chiarezza espositiva.
Sembra, infatti, che il giudice di merito abbia ritenuto applicabile la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2, pur nella consapevolezza che il (OMISSIS) non disponesse di un “valido titolo” per occupare l’immobile in sequestro, ai sensi della L. Fall., articolo 47, comma 2, Come e’ noto la prima disposizione normativa prevede che “il giudice delegato puo’ adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 47, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l’unita’ immobiliare ed e’ esclusa ogni azione di regresso”.
A sua volta la L. Fall., articolo 47, statuisce che “se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, puo’ concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprieta’ del fallito, nei limiti in cui e’ necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non puo’ essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita’”.
Dall’esame di tali disposizioni normative, emerge con chiarezza che il giudice delegato puo’ adottare in favore del proposto i provvedimenti previsti in favore del fallito dalla L. Fall., articolo 47, tra cui quello di consentirgli di continuare a godere della casa destinata ad abitazione familiare, rimanendo a carico del proposto stesso le spese e gli oneri inerenti l’unita’ immobiliare, solo in presenza delle condizioni previste nel menzionato articolo della legge fallimentare.
La possibilita’ di consentire al proposto di continuare a godere della casa destinata ad abitazione familiare sottoposta al provvedimento di sequestro, e’, dunque, oggetto di un potere discrezionale del giudice delegato, che potra’ esercitarlo solo ove ricorra la circostanza prevista dal secondo comma della menzionata disposizione della legge fallimentare, vale a dire nel caso in cui la casa destinata ad abitazione familiare sia di proprieta’ del proposto.
Esula, infine, dal potere discrezionale del giudice delegato, una volta concesso al proposto di continuare a godere dell’abitazione familiare, di incidere sull’adempimento delle spese e degli altri oneri relativi all’immobile, posto dal Legislatore a carico del proposto, proprio in conseguenza della facolta’ di godimento, insita nel diritto di proprieta’ che egli, nella fase cautelare, ancora vanta sul bene.
Cio’ posto, il primo quesito giuridico da risolvere e’ quello di stabilire se, in assenza della condizione prevista dalla L. Fall., articolo 47, comma 2, essendo pacifico che il (OMISSIS) non e’ proprietario della casa destinata ad abitazione del suo nucleo familiare, si giustifica la concessione in suo favore del beneficio di continuarne a godere, sopportando le spese e gli oneri gravanti sull’immobile.
La risposta positiva si giustifica alla luce di un duplice ordine di considerazioni.
In una situazione in cui non e’ ancora intervenuto il provvedimento definitivo di confisca, con il conseguente passaggio allo Stato della proprieta’ del bene attualmente in sequestro, non vi e’ ragione di non estendere la tutela che il Legislatore ha espressamente riconosciuto alla dimensione familiare del proposto, che sia titolare del diritto di proprieta’ sul bene immobile destinato ad abitazione del suo nucleo familiare, anche a quei casi in cui la destinazione del bene sottoposto a sequestro di prevenzione ad uso di abitazione per se’ e per la propria famiglia, derivi da un diritto personale di godimento, diverso da quello che compete al proprietario del bene (come, ad esempio, da un contratto di locazione ad uso abitativo) o da una situazione di fatto, tollerata dall’originario proprietario dell’immobile.
Tale assunto appare conforme ad un’interpretazione estensiva del dettato normativo, costituzionalmente orientata, in virtu’ della protezione che la Costituzione attribuisce alla famiglia e, di conseguenza, al luogo dove si svolge la vita familiare (cfr. articoli 29, 30 e 31 Cost.), che rappresenta, in tutta evidenza, la ratio delle disposizioni contenute nella L. Fall., articolo 47.
D’altro canto va sempre rammentato che l’amministrazione giudiziaria del bene sequestrato, al cui coordinamento e’ preposto il giudice delegato (cfr. Cass., Sez. 2, 22.2.1996, n. 148), deve essere indirizzata, come si e’ detto, “alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita’ dei beni medesimi”.
Cio’ al duplice scopo, da un lato, di evitare che, in sede di confisca, il bene risulti gravato da oneri e pesi, in relazione ai quali siano configurabili diritti dei terzi meritevoli di tutela, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 52 e ss.; dall’altro di consentire di elevare la capacita’ di produzione di reddito del bene immobile sottoposto a sequestro, sempre in vista della destinazione delle relative somme di denaro derivanti dalla sua utilizzazione, a scopi di pubblico interesse, secondo i criteri fissati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 48.
Alla possibilita’ di estendere al proposto che non sia proprietario dell’immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro di prevenzione, la facolta’ di continuare a godere dell’abitazione pur non essendone proprietario si accompagna, dunque, l’obbligo, che deriva dalla stessa previsione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2, di provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l’unita’ immobiliare.
Sarebbe, infatti, del tutto irrazionale, nel momento in cui si attribuisce, attraverso un’interpretazione estensiva in bonam partem, al proposto non proprietario del bene in sequestro, la facolta’ di continuare a godere della casa di famiglia, non estendere gli oneri strettamente connessi al godimento del bene.
In questa prospettiva porre a carico del proposto, come avvenuto nel caso in esame, l’adempimento delle spese condominiali relativi al godimento dell’immobile, risulta del tutto legittimo, in quanto funzionale ad evitare che in sede di confisca possano essere fatti valere diritti di credito da parte dei terzi, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52.
Cosi’ come sarebbe stata legittima, in astratto, la previsione del pagamento di un canone o di una indennita’ di occupazione, a carico del proposto, disponendo egli di beni di rilevante valore all’estero non raggiunti da sequestro, in quanto finalizzata ad incrementare la redditivita’ del bene (cfr., in questo senso, Cass., Sez. 2, 5.6.2015, n. 27809, rv. 264140; Cass., Sez. 1, 19.11.2013, n. 51458, rv. 257658). 4.2. Alle medesime conclusioni e’ possibile pervenire anche ove non si condivida l’interpretazione estensiva delle disposizioni normative in precedenza indicate.
Se, infatti, per utilizzare l’espressione del tribunale, gli organi dell’amministrazione giudiziaria hanno dimostrato “benevolenza” nel consentire al (OMISSIS) di continuare ad occupare l’appartamento destinato ad abitazione familiare, nella consapevolezza, e’ il sottinteso della motivazione, che a tanto non poteva essere autorizzato, non essendo egli il proprietario del bene oggetto del sequestro di prevenzione, tale scelta non impedisce, tuttavia, di porre a carico del proposto, pur se indebitamente autorizzato a proseguire nell’occupazione dell’immobile, le spese e gli oneri ad esso relativi, perche’ siffatto esito interpretativo si porrebbe in insanabile contrasto con le finalita’ tipiche dell’amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, indicate dal Legislatore.
In questa prospettiva la previsione normativa, di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2, assume il valore di un principio di carattere generale, ponendo a carico del proposto comunque autorizzato dal giudice delegato ad occupare l’immobile destinato ad abitazione per se’ e per il suo nucleo familiare, l’onere di provvedere al pagamento delle spese ed all’adempimento degli oneri gravanti sull’immobile, indipendentemente dalla natura del titolo che ne giustificava l’originario godimento.
4.3. Alla linea interpretativa rappresentata nelle pagine che precedono, non si puo’ opporre l’esistenza di un diritto del (OMISSIS) a permanere nell’abitazione familiare, senza provvedere al pagamento delle spese condominiali, invocando, a sostegno di tale pretesa, il contenuto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 21, comma 2, secondo cui, disposto il sequestro di prevenzione, “il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l’ausilio della forza pubblica”.
Ed invero, da un canto, l’esistenza di un valido titolo che giustifichi l’occupazione dell’immobile da parte del proposto, puo’ paralizzare la materiale esecuzione del sequestro, impedendo lo sgombero, ma, per le ragioni gia’ esposte, non legittima l’occupante, che sia in possesso di tale titolo, a non provvedere al pagamento delle spese ed all’adempimento degli oneri, connessi al godimento del bene in sequestro.
Dall’altro, il ricorrente non ha dimostrato di godere dell’appartamento in virtu’ di un valido titolo avente data certa anteriore al sequestro, limitandosi egli ad invocare, in suo favore, l’esistenza di un contratto di locazione dell’immobile (non allegato all’atto di impugnazione), avente, peraltro, una data di stipula (1.4.2015, indicata in ricorso), successiva alla data di adozione del sequestro, che lo stesso ricorrente fa risalire al 2.10.2014 (cfr. p. 3 del ricorso), senza tacere che, come rilevato dal tribunale, il contratto stipulato tra il (OMISSIS) e la societa’ proprietaria aveva ad oggetto la locazione ad uso ufficio e non abitativo dell’immobile di fatto adibito da quest’ultimo ad abitazione familiare.
4.4. Fondato, tuttavia, appare il rilievo difensivo con cui si eccepisce l’illegittimita’ del provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui dispone lo sgombero coattivo dell’immobile nel caso in cui il (OMISSIS) non abbia provveduto al pagamento delle spese condominiali nel termine assegnatogli dallo stesso giudice.
Come si e’ visto, infatti, quando il sequestro di prevenzione ha per oggetto un bene immobile, il potere di sgombero, cioe’ di allontanarne coattivamente gli occupanti, con l’ausilio della forza pubblica, puo’ essere esercitato nella fase di esecuzione del provvedimento impositivo del vincolo (peraltro non dal giudice delegato, ma dal tribunale che ha adottato la misura), solo in presenza delle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, citato articolo 21, comma 2.
Pertanto estendere tale potere a soggetti ed a casi diversi da quelli tassativamente previsti, rappresenterebbe un’indebita estensione in malam partem di una disposizione invasiva della sfera di liberta’ dei singoli.
Non puo’, inoltre, sostenersi che nella fattispecie in esame l’occupazione del (OMISSIS) possa considerarsi senza titolo, trovando essa, piuttosto, giustificazione nell’autorizzazione concessa dal giudice delegato a continuare l’occupazione dell’appartamento destinato ad abitazione familiare.
Avere ribadito la sussistenza a carico del proposto dell’obbligo di provvedere al pagamento delle spese condominiali, evidenzia, piuttosto, l’assoggettamento del rapporto, su tale versante, alle regole proprie del diritto civile, in quanto la regolamentazione dei rapporti giuridici relativi all’amministrazione del bene in sequestro non puo’ che avvenire sulla base delle norme dettate dal codice civile, comportando che sia il giudice civile a dirimere le contestazioni formalizzate nel corso della gestione di tali rapporti e non il giudice delegato (cfr. Cass., Sez. 6, 11.1.2017, n. 8523, rv. 269795).
L’adozione del provvedimento di sgombero da parte del giudice delegato non trova, pertanto, una valida giustificazione.
Infatti, se e’ vero che rientra tra i compiti del giudice delegato quello di provvedere alla custodia, conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati, non e’ previsto dal vigente sistema normativo che il suo potere si estenda sino al punto di ordinare l’allontanamento coattivo dall’immobile di cui si discute, posto che l’unica procedura ammessa dalla legge per ottenere l’adempimento dell’obbligazione di pagamento di spese ed oneri immobiliari, consiste nella ordinaria azione giudiziaria da instaurarsi dinanzi al competente giudice civile.
A conferma di quanto sopra sostenuto, va richiamata la disciplina introdotta dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, che, da un lato, nel rinnovellare il contenuto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 21, comma 2, ha attribuito al giudice delegato (dunque non piu’ al tribunale), il potere di disporre lo sgombero dell’immobile sottoposto a sequestro di prevenzione nella fase dell’esecuzione, solo in presenza delle medesime condizioni originariamente previste, sentito l’amministratore giudiziario e valutate le circostanze del caso (cfr. L. 17 ottobre 2017, n. 61, articolo 5, comma 5, lettera b).
Dall’altro, nel riformulare il contenuto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, inserendo il comma 2 bis, ha statuito che “nel caso previsto dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 47, comma 2, il tribunale” (non dunque il giudice delegato, che conserva anche con la nuova disciplina il suo ruolo centrale nella gestione dei beni sequestrati), “con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell’esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo.
Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, e’ tenuto a corrispondere l’indennita’ eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all’unita’ immobiliare; e’ esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l’esecuzione dello sgombero se precedentemente differito” (cfr. L. 17 ottobre 2017, n. 61, articolo 14, comma 1, lettera a).
Con la nuova normativa si stabilisce, dunque, che nel caso in cui il proposto sia proprietario dell’immobile adibito a casa familiare, il tribunale, all’atto dell’imposizione del vincolo reale, deve disporre il differimento dell’esecuzione dello sgombero, con provvedimento che produce i suoi effetti sino al momento in cui il decreto di confisca diventa definitivo e che, tuttavia, anche prima di tale momento, puo’ essere revocato ed, anzi, deve essere revocato, nel caso in cui il beneficiario della sospensione dell’ordine di sgombero non provveda alle spese e agli oneri inerenti all’unita’ immobiliare.
Viene, in tal modo, formalizzato il principio che il mancato pagamento delle spese condominiali giustifica l’allontanamento coattivo del proposto dall’abitazione familiare sottoposta a sequestro.
E trova conferma a contrario, che, in assenza di disposizioni di tale natura, quando venne adottato il provvedimento opposto innanzi al tribunale di Roma, il giudice delegato (ne’ tantomeno il tribunale per le misure di prevenzione) non aveva il potere di disporre lo sgombero coattivo dell’immobile occupato dal (OMISSIS) e dal suo nucleo familiare, in conseguenza del mancato pagamento delle spese condominiali, potere che, come si e’ detto, la nuova disciplina riconosce espressamente al giudice delegato solo nell’ipotesi prevista dal rinnovellato Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 21, comma 2.
5. Sulla base delle svolte considerazione il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, limitatamente all'”ordine condizionato di sgombero”, mentre nel resto il ricorso va rigettato.
La non completa soccombenza del ricorrente, implica che quest’ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente all'”ordine condizionato di sgombero”. Rigetta nel resto il ricorso.

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