Spetta al Giudice ordinario la giurisdizione su controversie che hanno un contenuto meramente patrimoniale e in cui non è messa in discussione in alcun modo la modalità di esercizio del potere autoritativo e discrezionale della pubblica amministrazione

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 7 settembre 2018, n. 21928.

La massima estrapolata:

Spetta al Giudice ordinario la giurisdizione su controversie che hanno un contenuto meramente patrimoniale e in cui non è messa in discussione in alcun modo la modalità di esercizio del potere autoritativo e discrezionale della pubblica amministrazione. È pertanto determinante la corretta individuazione del petitum e della causa petendi della controversia specifica per poter discriminare tra giurisdizione del giudice ordinario e giudice amministrativo. Qualora si tratti di una domanda relativa alla mera pretesa di pagamento di fatture inevase relative a canoni di accesso a strada statale senza contestazioni relative ai provvedimenti concessori che ne sono il presupposto la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenza 7 settembre 2018, n. 21928

Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26647-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1940/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/08/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere BIAGIO VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1940/2016, depositata il 24 agosto 2016, ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo (gia’ dichiarato dal primo giudice), in relazione al giudizio di opposizione, proposto da (OMISSIS), al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il versamento all'(OMISSIS) della somma di Euro 3.798,02, oltre accessori, a soddisfacimento di due fatture aventi ad oggetto il pagamento di canoni concessori dovuti per licenze di accesso alla strada statale n. (OMISSIS).
Il giudice d’appello, premesso che la questione oggetto di causa e’ del tutto simile a quella decisa dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 8518 del 2007, ha ritenuto che l’opponente non ha posto questioni meramente patrimoniali, ma ha contestato la competenza e la potesta’ dell'(OMISSIS) di determinare e pretendere i canoni in discussione, cioe’ l’esercizio di un potere autoritativo-discrezionale incidente sul rapporto concessorio e, quindi, immediatamente lesivo per la posizione giuridica del concessionario.
2. Avverso la sentenza l'(OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione. L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, l’errata affermazione, da parte del giudice a quo, della giurisdizione del giudice amministrativo, causata dalla erronea individuazione del petitum e della causa petendi della controversia, la quale, avendo ad oggetto la mera pretesa di pagamento di una obbligazione pecuniaria relativa a somme gia’ recate da precedenti fatture, e’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi della L. n. 1034 del 1971, articolo 5 (applicabile ratione temporis).
2. Il ricorso e’ fondato.
Va premesso, in primo luogo, che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (tra le piu’ recenti, Cass., Sez. U., 15/1/2015, n. 604; 15/12/2016, n. 25836; 15/9/2017, n. 21522); e, in secondo luogo, che nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione sostanziale di attore e’ rivestita dall’opposto (cfr., in tema di giurisdizione, Cass., Sez. U., 26/7/2006, n. 16990, e 25/6/2010, n. 15323; in generale, Cass. 4/10/2013, n. 22754; 3/3/2016, n. 4212; 22/6/2018, n. 16564).
Nella fattispecie – a differenza di quella di cui alla sentenza di queste sezioni unite n. 8518 del 2007 (richiamata dal giudice a quo), in cui l’attore aveva citato in giudizio l'(OMISSIS) contestandone il potere di aggiornamento del canone – l'(OMISSIS) s.p.a. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Belluno un decreto con il quale e’ stato ingiunto al (OMISSIS) il pagamento di una somma a titolo di canone concessorio dovuto per licenze di accesso alla strada statale (ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 27), somma gia’ determinata in fatture rimaste inevase, emesse sulla base di presupposti provvedimenti di determinazione del canone stesso.
La controversia rientra, quindi, nell’ambito di quelle aventi contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali, ne’ sia coinvolto l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del canone, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario (tra altre, Cass., Sez. U., 12/10/2011, n. 20939; 25/11/2011, n. 24902; 19/6/2014, n. 13940; 18/9/2017, n. 21545).
3. Il ricorso deve essere, dunque, accolto; va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le parti vanno rimesse dinanzi al primo giudice, il quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Rimette le parti dinanzi al primo giudice, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

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