Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 maggio 2018, n. 19739

La massima estrapolata

Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace devono concorrere la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali; l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura tramite un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione; l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Sentenza 7 maggio 2018, n. 19739

Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FABIO DI PISA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Udito il difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), Avvocato (OMISSIS) il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’ Appello di Messina, con sentenza del 03/10/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 02/10/2015 in punto di affermazione della penale responsabilita’ degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati di circonvenzione di incapace nei confronti della persona offesa rispettivamente contestati ai capi a) e b) dell’imputazione, rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati previa concessione alla (OMISSIS) delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed esclusione della recidiva al (OMISSIS), confermando le statuizioni civili.
2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputati a mezzo dei loro difensori:
2.1. (OMISSIS) formula quattro motivi:
a. violazione dell’articolo 643 c.p..
Lamenta, in particolare, parte ricorrente che la corte di merito, senza operare alcun vaglio critico dei motivi di appello, aveva omesso di considerare che non via era prova alcuna in ordine alla sussistenza di uno “squilibrio” nei rapporti quale causa delle dazioni di somme, non avendo la corte territoriale considerato che l’asserita deficienza psichica, come valutata nella relazione di consulenza d’ ufficio acquisita, non era in alcun modo percepibile ad opera della ricorrente;
b. violazione dell’articolo 643 c.p. e vizio di motivazione.
La difesa dell’imputata deduce che la corte di merito, erroneamente valutando le complessive emergenze processuali, non aveva adeguatamente motivato in ordine alla conoscibilita’ erga omnes del vizio cognitivo della persona offesa;
c. violazione dell’articolo 643 c.p. e vizio di motivazione sotto il profilo della insufficienza della prova della condotta di induzione.
Viene dedotto che la corte territoriale non aveva congruamente valutato i tre episodi nei quali sarebbe consistita la condotta induttiva, non considerando che: per quanto concerneva il primo prestito pari ad Euro 10.000,00, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa era disposta a concedere in prestito la minore somma di Euro 5.000,00 sicche’ l’induzione avrebbe determinato il solo “aumento” della cifra concessa e per altro verso i giudici non avevano considerato che si era sempre parlato di prestiti (nel caso specifico restituiti dopo pochi mesi) e non gia’ di donazioni; non vi era prova alcuna dell’induzione avente ad oggetto il prestito di Euro 400,00 nonche’ in ordine alla presunta condotta induttiva con riferimento all’ulteriore prestito di Euro 2.000,00;
d. violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla provvisionale pari ad Euro diecimila, confermata senza alcuna considerazione in ordine al fatto che, a fronte di un prestito complessivo di Euro 12.400,00, erano stati restituiti Euro 10.000,00 sicche’ la liquidazione appariva del tutto esorbitante pur considerato il danno non patrimoniale da parametrare, comunque, al danno patrimoniale.
2.2. (OMISSIS) propone tre motivi:
a. violazione di legge in relazione all’articolo 111 Cost., articolo 643 c.p. e articolo 530 c.p.p., comma 2.
La difesa del ricorrente lamenta che difettava la prova di una effettiva deficienza psichica in capo alla persona offesa erroneamente desunta da una c.t.u. espletata in un procedimento civile avente ad oggetto la nomina di un amministratore di sostegno, laddove nessun accertamento era stato effettuato nel presente giudizio nel rispetto del contraddittorio delle parti nella formazione della prova, fermo restando che i presupposti per l’accertamento delle condizioni necessarie per la nomina di un amministratore di sostegno sono, in ogni caso totalmente differenti rispetto a quelle necessarie per accertare l’induzione della vittima;
b. violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Viene rilevato che la corte territoriale aveva del tutto apoditticamente fatto riferimento alla mancanza di “resipiscenza” senza considerare che l’imputato aveva riconosciuto di avere ricevuto in prestito la complessiva somma di Euro 20.000,00 e si era impegnato seriamente a restituirla;
c. violazione di legge sotto il profilo dell’omessa pronunzia quanto ai motivi di gravame.
Il difensore si duole del fatto che la corte di merito non si era pronunziata sugli specifici motivi gravame relativi alle contestazioni riguardanti la configurabilita’ di una continuazione interna e la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione.
2. Va premesso che i ricorrenti muovono esclusivamente delle censure all’iter argomentativo della sentenza impugnata assumendo che non sarebbe emersa nel giudizio la prova che la persona offesa fosse circonvenibile nel momento del compimento degli atti dispositivi ritenuti pregiudizievoli nonche’ la conoscenza o conoscibilita’ dello status psichico della persona offesa da parte di chi la frequentava.
Entrambi gli imputati, sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo per l’applicazione della norma di cui all’articolo 643 c.p., tentano, in realta’, di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito non consentito, prospettando una valutazione delle prove diversa e piu’ favorevole ai ricorrenti rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, a fronte di una motivazione esaustiva ed immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicita’, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si e’ pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilita’ degli imputati in ordine al fatti loro ascritti.
3. In punto di configurabilita’ del reato di cui all’articolo 643 c.p. occorre richiamare i seguenti principi che l’odierno collegio condivide integralmente: “Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attivita’ di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso dello stato di vulnerabilita’ del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilita’ del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a se’ o ad altri un profitto (Cass. Sez. 2, sent. n. 39144 del 20/06/2013, dep. 23/09/2013, Rv. 257068). Pacifico e’, poi, in punto di diritto che “il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacita’ di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacita’ psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione” (Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013 – dep. 23/01/2014, P.O. in proc. De Mauro Luigi e altro, Rv. 25853701). Rientra pertanto nella nozione di “deficienza psichica” ex articolo 643 c.p.la minorata capacita’ psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perche’ e’ “deficienza psichica” qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilita’ della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (Cass. Sez. 2, sent. n. 24192 del 05/03/2010, dep. 23/06/2010, Rv. 247463). E’, poi, altrettanto pacifico che il convincimento circa la prova dell’induzione per la configurabilita’ dell’articolo 643 c.p. ben puo’ essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioe’ risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2, Sent. n. 17415 del 23/01/2009, dep. 23/04/2009, Rv. 244343).
4. Orbene sui punti sopra indicati la motivazione della sentenza impugnata va esente da censure in quanto la Corte d’Appello, richiamando la analisi al riguardo operata dal primo giudice, ha messo ben in evidenza l’effettiva notevole minorazione delle facolta’ intellettive e volitive della persona offesa, affetta da disturbo neurocognitivo tale da indebolirne grandemente le capacita’ di determinarsi in ordine al settore specifico della cura degli interessi patrimoniali.
4.1. Dalla lettura della sentenza impugnata e’, poi, emersa la prova univoca in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale dei reati ipotizzati. L’attivita’ di induzione e di abuso, con riferimento a tutti gli episodi contestati, viene logicamente ed inequivocabilmente tratta dai comportamenti tenuti dagli imputati nei confronti della vittima nonche’ dall’ampia istruttoria assunta, a comprova di una condotta finalizzata ad indurre la vittima a consegnare agli stessi ingenti somme di denaro, a seguito delle loro continue richieste del tutto ingiustificate e contrarie agli interessi della persona offesa la quale ha provveduto a consegnare, ad esempio, tutto il suo TRF al (OMISSIS) ovvero a disdire delle polizze assicurative su pressione della (OMISSIS).
L’affermazione di responsabilita’ e’ stata ancorata ad una ricostruzione che si fondava, in particolare, sulla c.t.u. espletata nel procedimento per la nomina di A.D.S. (valutata dalla corte territoriale nel pieno esercizio dei suoi poteri); sulle dichiarazioni delle stessa persona offesa; sulle dichiarazioni del medesimo (OMISSIS); sul dato oggettivo e riscontrato di costanti elargizioni di denaro in favore degli imputati.
4.2. Occorre, del resto, osservare che il sindacato di legittimita’ non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensi’ la verifica della struttura logica del provvedimento e non puo’ quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Ne’, la Suprema Corte puo’ trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato puo’ essere sottoposto al controllo del giudice di legittimita’, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
In tema di sindacato del vizio di motivazione non e’ certo compito del giudice di legittimita’ quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione e’ compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione e’ stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali e’ stato tratto il proprio convincimento, la decisione non e’ censurabile in sede di legittimita’.
4.3. Va, ancora, rilevato che, specie con riferimento alle censure riguardanti la asserita erronea valorizzazione della c.t.u. espletata nell’ambio del procedimento ex articolo 405 c.c. che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilita’ delle fonti di prova e’ devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilita’ degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimita’ della Corte Suprema. Si e’ in particolare osservato che non e’ sindacabile in sede di legittimita’, salvo il controllo sulla congruita’ e logicita’ della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilita’ delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non e’ tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muia’ ed altri, Rv. 254107).
4.4. In ordine alla riconoscibilita’ dello stato di infermita’ o deficienza psichica va, poi, ribadito che se e’ vero che lo stesso deve essere oggettivo, non e’ tuttavia necessario che tutti ne siano consapevoli, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all’autore del reato desumibile anche dalla arrendevolezza del soggetto. Nella specie la corte territoriale ha accertato, con motivazione congrua e corretta, che sussisteva tale consapevolezza come ben poteva desumersi dalla circostanza che taluni dei testi escussi avevano affermato che la stessa era facile da condizionare” nonche’ in ragione di quanto riferito dallo stesso (OMISSIS) in ordine al fatto che la stessa era solita acquistare “accendini, cioccolato, 20/30 pacchi da masticare e li regalava a tutti” (dato questo assai anomalo per una persona nel pieno delle sue facolta’ intellettive), ponendo l’accento anche sul livello intellettivo degli imputati certamente in grado per estrazione sociale e culturali di accorgersi della debolezza patologica di tipo psichico della vittima pronta ad elargire denaro pur non avendone alcun vantaggio.
4.5. Ferma la minorata capacita’ psichica della persona offesa, circostanza di fatto che costituisce il presupposto del reato, si ricava dagli atti, la prova di una concreta attivita’ di induzione ed abuso da parte di entrambi i soggetti agenti diretta a determinare o, comunque, a rafforzare nel soggetto passivo, oggetto di pressanti richieste da parte degli imputati, il proposito di adottare gli atti per se’ pregiudizievoli: da qui la correttezza della contestazione di reato elevata agli imputati.
In tal senso, la Corte di Cassazione, in passato, ha avuto modo di chiarire che indurre vuoi dire convincere, influire sulla volonta’ altrui, essendo necessario, ai fini dell’integrazione del reato, uno stimolo, posto in essere dall’agente nei confronti del soggetto passivo, che determini quest’ultimo al compimento dell’atto dannoso, non essendo sufficiente giovarsi semplicemente delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo (Sez. 2, sent. n. del 24/06/1985, Rv. 170826).
Nella fattispecie, per le ragioni dinanzi esposte, la condotta degli imputati si e’ sostanziata chiaramente in una forma di pressione psicologica che ha indotto indubbiamente il compimento degli atti pregiudizievoli per la vittima e favorevoli per gli agenti risultando chiaro come solo la minorazione psichica e lo squilibrato rapporto che le causava con gli “amici” poteva spiegare il perche’ la (OMISSIS) avesse compiuto le operazioni a favore degli imputati meglio indicate nei capi di imputazione (v. sentenza ff. 6,7 ove si fa riferimento della insistenza della (OMISSIS) al fine ottenere somme di denaro previo prelievo dal (OMISSIS), operazione non andata a buon fine in quanto l’impiegato dell’istituto di credito si era insospettito della presenza della (OMISSIS) ed aveva avvisato un parente della vittima ovvero a quanto riferito dai parenti della vittima in ordine alla consegna di tutto il TFR al (OMISSIS) con la subdola promessa “che avrebbe investito quel denaro e glielo avrebbe raddoppiato”).
5. In ordine al motivo di censura proposto dalla (OMISSIS) in tema di provvisionale, fermo restando che la determinazione della somma assegnata e’ riservata insindacabilmente al giudice di merito che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile (vedi Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016 – dep. 16/03/2017, Ottaviani, Rv. 26970401), va osservato che lo stesso deve essere ritenuto inammissibile ex articolo 606 c.p.p., comma 3 in quanto il relativo profilo non e’ stato formulato in appello ove e’ stato genericamente contestata la mancata prova del danno sicche’ non puo’ essere dedotto, per la prima volta, in questa sede.
6. Va, quindi, rilevato che anche il profilo, dedotto dal (OMISSIS), relativo mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p. deve ritenersi del tutto privo di fondamento. Occorre rilevare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all’imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all’articolo 133 c.p., evidenziando la mancanza di elementi di segno favorevole tenuto conto della gravita’ dei fatti contestati. La Suprema Corte ha, d’altronde, affermato che il dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e’ adempiuto dal giudice ove, con una pur sintetica espressione del tipo “al fine di meglio adeguare la pena al fatto”, dia dimostrazione di avere valutato la gravita’ del fatto, che e’ uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, n. 11963 del 16/12/2010 – dep. 24/03/2011, Pg in proc. Picaku, Rv. 249754) sicche’ la sentenza anche sul punto e’ immune da censure.
7. Posto che in tema di motivazione, in sede di impugnazione, il giudice non e’ obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericita’, sia per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014 – dep. 25/11/2014, Iussi e altri, Rv. 26142301) va osservato che il primo giudice ha congruamente motivato in ordine alla aggravante in contestazione ex articolo 61 c.p., n. 7 in ragione all’entita’ complessiva del danno patrimoniale cagionato alla vittima (v. f. 21) laddove nell’atto di appello il ricorrente si e’ limitato a dedurre del tutto genericamente: “la circostanza aggravante non e’ motivata in sentenza quindi deve essere esclusa” (v. appello f. 7) sicche’ non sussiste il vizio lamentato dal (OMISSIS).
8.1. Analoghe considerazioni valgono quanto alla censurata applicabilita’ dell’articolo 81 cpv c.p.: risultando la riconosciuta contestazione interna dal medesimo capo di imputazione, trattandosi di differenti e reiterate elargizioni rientranti in un unico disegno criminoso, ed essendo stati i molteplici fatti contestati tutti riscontrati, condivisibilmente la relativa censura, del tutto generica ed aspecifica, e’ stata implicitamente disattesa dai giudici di appello i quali hanno correttamente escluso la configurabilita’ di una unica azione delittuosa.
9. Per le considerazioni esposte, dunque, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche’ al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila ciascuno.
9.1. I ricorrenti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel grado dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, c.p.a. e i.v.a..
9.1. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Condanna altresi’ i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel grado dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, c.p.a. e i.v.a.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

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