Truffa ai danni di un ente pubblico; ai fini della configurazione del danno non rileva il carattere necessitato della prestazione patrimoniale da parte del soggetto passivo, ma la legittimita’ della sua erogazione proprio all’autore dell’induzione in errore.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 maggio 2018, n. 19707

La massima estrapolata

Non ricorrerebbero gli estremi del reato di truffa nel caso in cui, a seguito del trasferimento dei pazienti gia’ assistiti da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, per effetto del pensionamento dello stesso, nella lista di cui alla Convenzione per i medici di famiglia di altro professionista ancora in attivita’, quest’ultimo si sia fatto sostituire nell’espletamento dell’assistenza medica dal medico in quiescenza, consentendogli, altresi’, di utilizzare, per le prescrizioni, il proprio ricettario e percependo dalla ASL i relativi compensi.
Il principio invocato puo’ essere condiviso solo con riferimento alle ipotesi nelle quali il medico diverso abbia comunque fornito l’assistenza prevista, per requisiti e modalita’, e non certo con riferimento ai casi nei quali viene fornito, invece, un servizio diverso da quello richiesto, alla luce dei requisiti pretesi dal SSN per la convenzione con il medico di base.
Con riferimento ad un caso riguardante due fratelli medici, uno dei quali sostituiva l’altro nell’attivita’ di medico di base, come ai fini della configurazione del danno non rilevi il carattere necessitato della prestazione patrimoniale da parte del soggetto passivo, ma la legittimita’ della sua erogazione proprio all’autore dell’induzione in errore. In sostanza la presenza di una controprestazione fornita da un soggetto diverso rispetto all’obbligato non puo’ essere indifferente rispetto alla qualita’ dell’aspettativa riposta dall’Ente pubblico, rispetto alla funzionalita’ del servizio, la cui efficienza va considerata nella complessa struttura operativa organizzata per l’erogazione del servizio. E di cui il “medico persona fisica”, in questo caso, e’ parte essenziale.

Sentenza 7 maggio 2018, n. 19707

Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. FILIPPI Stefano – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CASELLA Giuseppina;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per quanto riguarda la truffa perche’ il fatto non sussiste con trasmissione atti alla Corte d’Appello per rideterminazione pena.
Udito il difensore:
L’avvocato (OMISSIS), del foro di Milano, in qualita’ di sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di MILANO in difesa di: A.T.S. GIA’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCO si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese;
l’avvocato (OMISSIS), del foro di (Ndr: testo originale non comprensibile) in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) si associa alle conclusioni del P.G. chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano il 30/1/2017 ha confermato il giudizio di penale responsabilita’ espresso nei loro confronti dal Tribunale di Lecco in ordine ai delitti di truffa in danno di ente pubblico e falso in certificazioni perche’ in concorso tra loro, in qualita’ di medici di base convenzionati con il S.S.N., con artifici e raggiri consistiti per (OMISSIS) nel dirottare sistematicamente i propri assistiti al fratello gemello (OMISSIS), che effettuava visite mediche al posto del fratello e falsificava la firma sulle ricette di prescrizione riservate a (OMISSIS), con il nome di questo ed utilizzando il suo timbro, previo accordo con il predetto, inducendo in tal modo in errore la ASL di Lecco, e procurando cosi’ allo stesso (OMISSIS) l’ingiusto profitto spettante dal servizio sanitario nazionale con pari danno economico per l’amministrazione pubblica.
2. A sostegno del ricorso i fratelli (OMISSIS) sollevano i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del reato di truffa in danno di ente pubblico. Assumono a tal proposito i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe esaminato una pluralita’ di testimonianze, indicate nell’atto di appello, che dimostrerebbero l’insussistenza dei fatti contestati, sicche’ vi sarebbe contraddittorieta’ tra la sentenza e le testimonianze che hanno riferito che il dott. (OMISSIS) visitava con continuita’ i propri pazienti. La sentenza impugnata, pertanto, si porrebbe in contrasto con il canone di giudizio del “ragionevole dubbio”, perche’ si sostiene che emergerebbe con chiarezza che le prove favorevoli alla difesa, non considerate dalla Corte, consentirebbero di prospettare ricostruzioni alternative dei fatti plausibili e piu’ fondate dell’accusa e della conforme sentenza di appello che ha ritenuto cagionati all’ente pubblico danni pari al totale degli emolumenti percepiti dal dr. (OMISSIS) che, invece, risulta aver comunque svolto, oltre all’attivita’ di dentista, quella di medico di base, e si deduce, altresi’, che, degli oltre mille pazienti in cura dal dr. (OMISSIS), ne sono stati sentiti come testimoni appena una ventina. Si assume, ancora, che la sentenza sarebbe viziata da contraddittorieta’ interna, in quanto la Corte territoriale da un lato afferma che (OMISSIS) avrebbe svolto attivita’ di medico di base e, dall’altro, condanna i due imputati perche’ dal 2007 al 2011 il (OMISSIS) non avrebbe mai visitato i propri pazienti, ed altresi’ che sarebbe stato erroneamente applicato l’articolo 640 c.p., pur nel difetto dell’elemento costitutivo rappresentato dal danno per l’ASL di Lecco, essendo state effettivamente prestate le visite da parte di medico iscritto al SSN, perfino oltre gli orari stabiliti, sicche’ l’ente pubblico avrebbe comunque dovuto erogare il corrispettivo. Si deduce a tal fine che erroneamente la Corte territoriale avrebbe invocato una pronuncia di questa Corte di Cassazione (sez. 2, n. 1781 del 18/9/2013) ritenendo del tutto analogo il caso di sostituzioni tra due fratelli medici, uno solo dei quali era convenzionato con l’ASL quale medico di base, giacche’ solo in quel caso – a dire del ricorrente sarebbe ravvisabile un danno per la P.A., che non aveva mai certificato i requisiti e l’idoneita’ del medico privato all’erogazione del servizio pubblico. Il ricorrente deduce, invece, la difformita’ di altra pronuncia della Corte di Cassazione (sez. 2 n. 44677 del 20/10/2015) che ha escluso la configurabilita’ del reato di truffa nel caso in cui i pazienti abbiano ricevuto comunque l’assistenza medica prevista da un soggetto qualificato e dotato di competenza specifica, perche’ anch’egli medico convenzionato, sicche’ in tal caso non ricorrerebbe il danno patrimoniale per la pubblica Amministrazione. Si assume, infine, che tale interpretazione sarebbe conforme all’accordo collettivo nazionale che, comunque, espressamente disciplina il caso di sostituzione di un medico con altro, purche’ convenzionato, mostrando cosi’ di considerare i medici convenzionati intercambiabili.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta responsabilita’ in ordine al reato di falso in certificazione. Si assume, con tale motivo di ricorso, che sarebbe stato provato che (OMISSIS) svolgeva anche attivita’ di medico di base, mentre non sarebbe provato che il fratello abbia firmato ricette con un nome falso, non avendo la Corte provato quali pazienti siano stati visitati o meno dal (OMISSIS), sicche’ non potrebbe concludersi che tutte le ricette del periodo in contestazione siano artefatte; si evidenzia che, con riferimento ad un periodo di cinque anni, sono state acquisite al processo solo cinque ricette, si esaminano questi casi e si assume che soltanto in uno di essi (le ricette a nome (OMISSIS)) (OMISSIS) avrebbe apposto una sigla sul timbro del fratello, ma che cio’ non integra l’ipotizzato delitto di falso, dovendosi ritenere illogica l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’articolo 37 dell’Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale, che prevede la comunicazione della sostituzione solo quando si protragga per piu’ di tre giorni consecutivi e non nel caso di sostituzioni piu’ brevi, si rileva che secondo le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie il sostituto puo’ utilizzare il ricettario del medico sostituito ed apporre “il timbro con i propri dati significativi”; inoltre, si menziona l’eccezione costituita dalle ricette informatizzate, che consentono l’apposizione di firma e timbro del sostituto, e si deduce che nel caso del (OMISSIS) timbro e firma sono del dott. (OMISSIS), che effettivamente era il medico prescrittore, sicche’ non vi sarebbe falsita’ nella certificazione, perche’ effettuata in virtu’ di valida sostituzione. Si deduce, ancora, comunque l’erronea applicazione della legge penale perche’ si tratterebbe quantomeno di falso innocuo, che non e’ stato riconosciuto dalla Corte territoriale richiamando impropriamente una pronuncia relativa a sostituzione di un medico convenzionato con un libero professionista; si assume, infine, l’omessa motivazione della sentenza in punto di dolo, atteso che tutte le ricette citate in sentenza riportano la firma elettronica di (OMISSIS), che consente di riferirle solo a quest’ultimo, ne’ la Corte ha osservato alcunche’ sulle deduzioni al riguardo.
3. In data 15/1/2018 l’Azienda dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (gia’ Azienda Sanitaria Locale di Lecco) ha depositato note di replica ai motivi di ricorso, con le quali si sostiene che (OMISSIS) aveva gia’ raggiunto il tetto massimo di pazienti che ciascun medico di base ha diritto di avere, mentre (OMISSIS) non aveva mai comunicato l’esercizio della libera professione che non gli avrebbe altrimenti consentito di mantenere la convenzione con l’ASL che, pertanto, ha ricevuto un danno di natura economica per l’erogazione di un compenso che nessuno dei due ricorrenti aveva il diritto di ricevere. Nelle note si contesta anche la prospettazione difensiva del falso innocuo in relazione all’asserita identificabilita’ del medico che effettuava le visite, cosi’ come si contesta che le sentenze di merito possano aver omesso di considerare prove a favore della difesa e che siano incorse in contraddizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ parzialmente fondato.
4.1. La Corte territoriale ha reso adeguatamente conto di una pluralita’ di deposizioni testimoniali, tutte coerenti tra loro ed in alcun modo contraddette dalle deposizioni dei testi a discarico, che hanno al piu’ dichiarato di essere stati visitati e seguiti sia da (OMISSIS) che da (OMISSIS), ed ha anche dato conto di un significativo sopralluogo effettuato in data 1/2/2012 presso dalla ASL di Lecco, ed ha rilevato come tali elementi abbiano consentito di accertare in termini di certezza che, in realta’, (OMISSIS) visitava e seguiva, oltre ai propri assistiti, in larga misura anche quelli del fratello (OMISSIS), cosi’ consentendo a quest’ultimo di dedicarsi proficuamente all’attivita’ libero-professionale di medico-dentista – che veniva svolta dallo stesso (OMISSIS) in studio attiguo a quello di medicina generale (come riferito dai testimoni e verificato anche nel sopralluogo della ASL) – ed a fronte della quale (OMISSIS) aveva percepito compensi di importi non inferiori ad Euro 370.000 annui. Numerosi testimoni, infatti, e tra essi anche personale dipendente dei due fratelli, hanno confermato che i pazienti del dott. (OMISSIS) venivano visitati dal fratello (OMISSIS), quando il primo era libero perche’ stava esercitando attivita’ di dentista, anche in orari nei quali il (OMISSIS) era di turno come medico di base.
La sentenza, peraltro, con argomentazioni non illogiche ha dato anche conto di come risulti dimostrata anche la responsabilita’ dei ricorrenti in ordine al reato di falso di cui al capo B), avente ad oggetto le ricette mediche ad apparente firma e timbro (OMISSIS), essendo stata riscontrata, sulla base delle prove dichiarative e documentali, la falsificazione degli originali delle ricette di cui sono state acquisite le fotocopie. A tal proposito, risulta meramente reiterative di censure difensive gia’ disattese dalla Corte territoriale, con le quali il ricorso non si confronta adeguatamente, la prospettazione, da parte dei ricorrenti, di ipotesi di falso innocuo, giacche’ proprio alla luce dei parametri fissati dalla P.A. nella scelta del medico di base, la sostituzione di un medico di base ad altro nelle sue prestazioni professionali e’ consentita solo nei casi previsti dall’articolo 37 dell’Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale e del rispetto delle modalita’ ivi indicate, a riprova del fatto che la persona fisica del professionista che fornisce la prestazione al paziente non certo e’ indifferente per il SSN.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ricordato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui integra il reato di falso ideologico la condotta di due medici, uno dei quali, libero professionista, sostituisca l’altro, medico convenzionato con la ASL, in visite non comunicate all’Azienda, apponendo una sigla illeggibile su ricette e prescrizioni redatte con i ricettari e con l’uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilita’ a quest’ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni. La pronuncia in parola sottolineava che, in tal caso, non e’ prospettabile l’innocuita’ del falso, considerata la funzione di attestati degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realta’ documentata, in virtu’ della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensivita’ della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identita’ fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Rv. 257552): si tratta, all’evidenza, di principi applicabili anche al caso in cui entrambi i medici siano convenzionati con la ASL, atteso che anche in tal caso l’identita’ fisica del medico responsabile delle prescrizioni rileva quantomeno per l’eventualita’ che si verifichino sempre possibili contestazioni in ordine all’operato del sanitario.
4.2. E’ innegabile, pertanto, che l’indebita sostituzione di un medico convenzionato, ma dedito ad attivita’ professionale privata, con altro anch’egli convenzionato, con la contraffazione delle ricette mediche ad apparente firma e timbro di (OMISSIS), abbia tratto artificiosamente in inganno il SSN che, nell’interesse della pubblica utenza, sceglie i medici di base alla luce di determinati parametri di professionalita’, fissa il numero massimo di pazienti ritenuto conforme alle esigenze del pubblico perche’ altrimenti il servizio puo’ essere non adeguato perche’ troppo frettoloso o perche’ le attese degli utenti possono essere troppo lunghe e disagiate, e fissa i criteri di compatibilita’ del servizio pubblico con la professione privata, secondo valutazioni che non possono essere che rimesse alla Pubblica Amministrazione competente.
Conseguentemente, il SSN paga un corrispettivo per il servizio richiesto sul presupposto che questo sia stato svolto in conformita’ alle esigenze del pubblico, cosi’ come sono state riconosciute e valutate dalla P.A. nell’individuare i parametri di cui sopra, sicche’ non puo’ condividersi l’assunto difensivo secondo cui, in caso di pur arbitraria sostituzione del sanitario che eroga la prestazione medica, comunque difetterebbe l’elemento costitutivo rappresentato dal danno per l’ASL di Lecco, per il sol fatto che comunque sarebbero state effettivamente prestate le visite da parte di medico iscritto al SSN, sicche’ l’ente pubblico avrebbe comunque dovuto erogare il corrispettivo. Si tratta di assunto a sostegno del quale i ricorrenti hanno anche ricordato la pronuncia di questa Corte secondo cui non ricorrerebbero gli estremi del reato di truffa nel caso in cui, a seguito del trasferimento dei pazienti gia’ assistiti da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, per effetto del pensionamento dello stesso, nella lista di cui alla Convenzione per i medici di famiglia di altro professionista ancora in attivita’, quest’ultimo si sia fatto sostituire nell’espletamento dell’assistenza medica dal medico in quiescenza, consentendogli, altresi’, di utilizzare, per le prescrizioni, il proprio ricettario e percependo dalla ASL i relativi compensi (Sez. 2, n. 44677 del 20/10/2015, Rv. 265340: in tal caso, la Corte ha sottolineato, in motivazione, l’insussistenza del danno patrimoniale per la ASL per avere comunque i pazienti, nella specie, ricevuto l’assistenza medica prevista da soggetto qualificato e dotato di competenza specifica).
Il principio invocato, infatti, puo’ essere condiviso solo con riferimento alle ipotesi nelle quali il medico diverso abbia comunque fornito l’assistenza prevista, per requisiti e modalita’, e non certo con riferimento ai casi nei quali viene fornito, invece, un servizio diverso da quello richiesto, alla luce dei requisiti pretesi dal SSN per la convenzione con il medico di base. Questa Corte ha gia’ avuto modo di rilevare, infatti, proprio con riferimento ad un caso riguardante due fratelli medici, uno dei quali sostituiva l’altro nell’attivita’ di medico di base, “come ai fini della configurazione del danno non rilevi il carattere necessitato della prestazione patrimoniale da parte del soggetto passivo, ma la legittimita’ della sua erogazione proprio all’autore dell’induzione in errore. In sostanza la presenza di una controprestazione fornita da un soggetto diverso rispetto all’obbligato non puo’ essere indifferente rispetto alla qualita’ dell’aspettativa riposta dall’Ente pubblico, rispetto alla funzionalita’ del servizio, la cui efficienza va considerata nella complessa struttura operativa organizzata per l’erogazione del servizio. E di cui il “medico persona fisica”, in questo caso, e’ parte essenziale” (sez. 2 n. 1781 del 18/9/2013). L’affermazione secondo la quale non vi sarebbe stato danno a carico della ASL in quanto il compenso da questo erogato prescinde dalle ricette sottoscritte e dalle prestazioni effettuate, assicurate illegittimamente attraverso le prestazioni in sostituzione del fratello, pertanto, e’ una argomentazione suggestiva, ma di per se’ non convincente in quanto, per valutare se l’ASL abbia subito o meno un danno patrimoniale, occorre verificare se i pazienti abbiano comunque ricevuto l’assistenza medica conforme all’aspettativa riposta dall’Ente pubblico rispetto alla funzionalita’ del servizio come prevista dalla convenzione, nel qual caso il danno economico dovra’ ritenersi insussistente, oppure se l’assistenza medica fornita ai pazienti non corrisponda ai parametri di funzionalita’ richiesti, nel qual caso il danno economico e’ costituito dalla corresponsione dei compensi per prestazioni diverse da quella pattuita.
L’argomento, pero’, non viene affrontato esplicitamente nella sentenza impugnata, che non specifica se – come si assume nelle note depositate dall’ATS della Brianza (gia’ ASL di Lecco) anche con riferimento ad atti che si assumono acquisiti al procedimento, ma comunque valutabili solo dal giudice di merito – il dott. (OMISSIS) avesse gia’ raggiunto il numero massimo di pazienti consentito dall’Accordo Collettivo Nazionale proprio al fine di garantire la funzionalita’ e l’efficienza del servizio, o comunque lo abbia superato con le condotte contestate, sostituendosi al fratello, ne’ se si siano comunque verificati per effetto della sostituzione quelle disfunzioni del servizio, quali lunghi tempi di attesa per la visita, o anche errori nelle ricette, che sono dedotti nella note della parte civile ma dei quali non vi e’ traccia nella motivazione della sentenza impugnata, cosi’ come questa non affronta l’argomento del possibile superamento di eventuali limiti posti all’attivita’ libero-professionale del dott. (OMISSIS) in qualita’ di medico odontoiatra al fine di garantirne la compatibilita’ con il servizio pubblico.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio che valuti se nel caso di specie, i predetti limiti siano stati rispettati e, piu’ in generale, se gli artifici e raggiri come sopra individuati abbiano inciso sulle prestazioni richieste dall’Ente Pubblico compromettendo la funzionalita’ e l’efficienza del servizio cosi’ da determinare un danno economico costituito dalla corresponsione dei compensi per prestazioni di qualita’ diversa da quella pattuita.
Nell’effettuare tale giudizio la Corte territoriale valutera’ anche l’eventuale decorso dei termini di prescrizione, verificando le interruzioni e gli eventuali periodi di sospensione della stessa.
Deve ritenersi irrevocabile, invece, il riconoscimento di responsabilita’ in ordine al delitto di falso, in relazione al quale dovra’ essere la Corte di appello, anche in base alle sue valutazioni in ordine al delitto di truffa a valutare se debba restare immutato o meno il trattamento sanzionatorio.
Analogamente, anche alla luce delle valutazioni del giudice di rinvio in ordine al delitto di truffa, lo stesso provvedera’ sui diritti della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

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