Non è escluso reato di violenza o minaccia contro pubblico ufficiale se il fermato da agenti in borghese dimostra sua consapevolezza (di chi ha di fronte) chiamando amico magistrato per dire che è sottoposto a controllo di polizia

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 6 luglio 2018, n. 30741.

La massima estrapolata

Non è escluso reato di violenza o minaccia contro pubblico ufficiale se il fermato da agenti in borghese dimostra sua consapevolezza (di chi ha di fronte) chiamando amico magistrato per dire che è sottoposto a controllo di polizia.

Sentenza 6 luglio 2018, n. 30731

Data udienza 28 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MOLINO PIETRO che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2105/2017, la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trapani per mancanza dell’elemento psicologico del reato, ha condannato (OMISSIS) ex articoli 81 e 336 c.p.per avere rivolto minacce agli assistenti della Polizia di Stato che, sopraggiunti in abiti civili e a bordo di una auto civetta, gli contestavano che aveva violato il codice della strada.
2. Nel ricorso di (OMISSIS) si chiede annullarsi la sentenza per: a) mera apparenza della motivazione, essendosi la Corte di appello limitata a recepire i motivi di appello del Pubblico ministero; b) manifesta illogicita’ della motivazione, perche’ la colpevolezza dell’imputato e’ stata desunta esclusivamente dalle dichiarazioni dei destinatari delle minacce violando il canone della “motivazione rafforzata”, necessaria nel caso di reformatio in pejus della sentenza assolutoria, e dell’articolo 603 c.p.p.per non avere rinnovato l’istruttoria dibattimentale; c) contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ nella valutazione del contenuto della relazione del Procuratore della Repubblica di Trapani concernente una sua conversazione telefonica con (OMISSIS) durante lo svolgersi delle condotte a questi ascritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
La motivazione della sentenza impugnata non costituisce una mera recezione dei motivi di appello del Pubblico ministero ma ricostruisce analiticamente l’andamento dei fatti con particolare riferimento al momento in cui l’imputato, dopo avere consegnato i documenti ai poliziotti che glieli richiedevano, telefono’ a (OMISSIS) (all’epoca Procuratore della Repubblica di Trapani e che (OMISSIS) conosceva dai tempi del servizio militare) e gli riferi’ di essere stato fermato “per un controllo di Polizia” (come risulta dalla relazione al riguardo redatta dal magistrato).
Proprio da questa circostanza la Corte di appello ha tratto argomento per spiegare la consapevolezza dell’imputato di interloquire con dei pubblici ufficiali e su questa base ha riformato la sentenza (assolutoria) di primo grado.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
La sentenza della Corte di appello ha analiticamente ripercorso il ragionamento del Tribunale argomentando in modo specifico e completo circa i difetti della motivazione della sentenza di primo grado, sviluppando un suo ragionamento atto a dimostrare la colpevolezza dell’imputato al di la’ di ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113).
In particolare, la sentenza della Corte di appello ha chiarito come proprio i contenuti della relazione di servizio di (OMISSIS) confermino le lineari dichiarazioni degli assistenti della Polizia di Stato (presentatisi a bordo di un’auto civetta e in abiti civili) che contestarono a (OMISSIS) una contravvenzione al codice della strada e furono minacciati da lui che era consapevole della loro qualifica, evidenziando al riguardo che: secondo le dichiarazioni degli assistenti, (OMISSIS) immediatamente si rivolse loro dicendo “chi vi successi, a cu aviti arristari, chi vuliti…”, poi telefono’ a (OMISSIS) raccontandogli di essere stato fermato “per un controllo di polizia”. La Corte ha non incongruamente osservato che e’ ben possibile che (OMISSIS) non abbia percepito lo scambio di parole (con le espressioni minatorie riportate nel capo di imputazione) avvenuto fra (OMISSIS) e i due verbalizzanti anche perche’ (OMISSIS) potrebbe avere allontanato da se’ il microfono o averlo coperto con una mano (pag. 3).
In questo quadro, comunque, non si richiedeva che la Corte di appello procedesse, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova per riformare la sentenza di assoluzione perche’ questa necessita’ ricorre solo nel caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche nel caso in cui si pervenga a una diversa decisione rivalutando un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Rv. 271694), o se emerge che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786) o se la rivisitazione del significato complessivo degli elementi di prova avviene facendo leva su un dato (nel caso in esame l’avere (OMISSIS) detto a (OMISSIS) di essere stato fermato “per un controllo di polizia”) gia’ acquisito ma non valutato dal primo giudice.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso deriva, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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