Il giudice amministrativo ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite del divieto di condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 25 luglio 2018, n. 4536.

La massima estrapolata

Il giudice amministrativo ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite del divieto di condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio. Tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o comunque errata, alla stregua dell’eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza, e dall’altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio

Sentenza 25 luglio 2018, n. 4536

Data udienza 12 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7195 del 2017, proposto da:
L’A. Ta. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ma., domiciliata ex art. 25 del codice del processo amministrativo presso questo Consiglio di Stato, Segreteria, in Roma, piazza (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Fa., con domicilio eletto come da Pec Registro Giustizia e presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, Piazza (…);
nei confronti
Cooperativa Sociale Al. Mo., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, SEZIONE I, n. 00276/2017, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 12 luglio 2018 il Consigliere Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Ma. e Sc. in dichiarata delega di Fa.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1.La società cooperativa “L’A. Ta.” proponeva al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accesso alla offerta tecnica presentata dalla Cooperativa Sociale “Al. Mo.”, aggiudicataria di un procedimento di evidenza pubblica (indetto dal Comune di (omissis)), cui aveva infruttuosamente partecipato, per la concessione, per la durata di sei anni, di un immobile di proprietà comunale.
2. L’adito tribunale con la sentenza 4 aprile 2017, n. 276, accoglieva il ricorso e ordinava al Segretario del Comune di (omissis) di consentire alla cooperativa “L’A. Ta.” la visione e l’estrazione di copia della predetta offerta tecnica, compensando tra le parti le spese di lite per la ricorrenza di giusti motivi (condannando il Comune di (omissis) al rimborso del contributo unificato nella misura versata dalla ricorrente).
3. La cooperativa “L’A. Ta.” ha proposto appello avverso la predetta sentenza, ritenendola ingiusta ed illegittima nella parte in cui ha disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ad avviso dell’appellante, la statuizione compensatoria si porrebbe in violazione e falsa applicazione dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, e sarebbe affetta da illogicità e carenza della motivazione.
In particolare, secondo l’appellante, il Tribunale non avrebbe fatto buon governo degli ampi poteri discrezionali che il giudice esercita in tema di compensazione delle spese giudiziali, non avendo motivato in ordine alla specifica ricorrenza dei “giusti motivi” addotti a presupposto della compensazione, motivi che non sarebbero neppure desumibili dal contesto della decisione o dall’andamento del processo, il quale, all’opposto, per le sue specifiche caratteristiche (richiesta da parte del Comune di (omissis) di un rinvio finalizzato a consentire l’accesso, poi negato; avvenuta impugnazione da parte della stessa ricorrente del provvedimento di aggiudicazione della gara, con riserva di presentazione di motivi aggiunti all’esito dell’accesso) deporrebbe univocamente per l’irragionevolezza della disposta compensazione delle spese.
4. Costituitosi in giudizio, il Comune di (omissis) ha concluso per il rigetto dell’appello, invocando l’ampia discrezionalità del giudice in ordine al riconoscimento sul piano equitativo dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziarie, che ritiene nella specie essere stata esercitata in coerenza con le circostanze della controversia.
5. Con istanza depositata il 3 luglio 2018 l’appellante ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, in relazione alla notifica dell’appello, effettuata direttamente nei confronti del Comune di (omissis) anziché presso il domicilio da questi eletto in occasione della costituzione in primo grado.
6. Alla camera di consiglio del 12 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appellante lamenta la violazione dell’articolo 26 c.p.a. e degli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, in quanto la sentenza appellata avrebbe, a suo avviso, immotivatamente e ingiustamente compensato tra le parti le spese di giudizio di accesso, malgrado l’integrale accoglimento della domanda giudiziale.
2. In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale – dal quale non si rinvengono nel caso di specie ragioni per discostarsi – il giudice amministrativo ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite del divieto di condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio. Tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o comunque errata, alla stregua dell’eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza, e dall’altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio (tra tante, Cons. Stato, IV, 9 ottobre 2012, n. 5253).
E’ stato chiarito che i “giusti motivi”, in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio in deroga al criterio generale della soccombenza fissato dall’art. 92, c.p.c., richiamato dall’art. 26, c.p.a., anche se non puntualmente specificati, debbano quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione (ex plurimis, Cons. Stato, III, 17 febbraio 2016, n. 643; VI, 5 dicembre 2013, n. 5789; IV, 28 novembre 2012, n. 6023).
Di recente la Sezione (sentenza 27 luglio 2017, n. 3706), nel ribadire che nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio fra le parti è espressione di un ampio potere valutativo del giudizio di primo grado, sostanzialmente sottratto al sindacato del giudice di appello, salva l’ipotesi di statuizioni macroscopicamente irragionevoli, abnormi e illogiche, ravvisabili in caso di condanna alle spese della parte vittoriosa, ha anche rammentato la giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III, 4 luglio 2014, n. 3394) secondo cui il principio della soccombenza, richiamato dall’art. 92 c.p.c., cui rinvia l’art. 26 c.p.a., riceve attenuazione nel processo amministrativo a fronte della complessità delle regole che governano l’azione amministrativa, soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l’organo pubblico chiamato in giudizio.
3. Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, la Sezione è dell’avviso che nel caso di specie non emergano elementi che depongano nel senso del carattere ingiustificato della compensazione delle spese di lite.
Invero, la sentenza appellata, nell’accogliere il ricorso in materia di accesso proposto dall’appellante, disponendo al contempo la compensazione delle spese tra le parti, ha correttamente esercitato l’ampio potere valutativo di cui sopra in misura non contrastante con l’art. 26 del c.p.a., non potendo essere considerata quella statuizione abnorme ed illogica (come pretenderebbe l’appellante), sia perché non ricorre la fattispecie della condanna alle spese della parte vittoriosa, sia per le specifiche circostanze della controversia, puntualmente compendiate dalla sentenza appellata, laddove si evidenziava che il Comune di (omissis), a fronte della istanza di accesso presentata dalla cooperativa appellante, aveva osteso spontaneamente tutti gli atti richiesti, eccetto uno, ovvero l’offerta tecnica (cosa che aveva dato luogo alla domanda giudiziale), in ragione della puntuale e non irragionevole o strumentale opposizione all’accesso manifestata dal controinteressato.
Di talchè i “giusti motivi”, in base ai quali è stata disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, anche se non puntualmente specificati, sono chiaramente desumibili dal contesto della decisione, apparendo determinate il rilievo in ordine alla circostanza della non imputabilità del diniego di accesso a una autonoma determinazione dell’Amministrazione o quanto meno alla sua non manifesta capziosità o strumentalità.
5. Alle rassegnate conclusioni consegue il rigetto dell’appello, con assorbimento di ogni questione pregiudiziale sollevata dall’appellante a mezzo dell’istanza di rimessione in termini indicata in fatto, tanto più che l’amministrazione comunale si è regolarmente costituita in giudizio ed ha svolto integralmente le proprie attività difensiva.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere, Estensore

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