In materia di reati tributari, ai fini del sequestro e successiva confisca, il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 5 luglio 2018, n. 30401.

La massima estrapolata:

In materia di reati tributari, ai fini del sequestro e successiva confisca, il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto.

Sentenza 5 luglio 2018, n. 30401

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
contro l’ordinanza del 19/03/2018 del Tribunale del riesame di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con restituzione di quanto in sequestro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 18/12/2017, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova, ordinava, fra gli altri, nei confronti di (OMISSIS), un duplice sequestro preventivo:
il primo in funzione della confisca per equivalente ex combinato disposto del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 8 e 12 bis, di “Beni, valori e attivita’, intestati o comunque nella disponibilita’ di (….) (OMISSIS) fino all’ammontare di Euro 322.793,40 (capi 16 e seguenti: articolo 8 Decreto Legislativo cit.)”;
il secondo, in funzione della confisca per equivalente di cui al combinato disposto degli articoli 648 ter 1 c.p. (autoriciclaggio) e 648 quater c.p., di “Beni, valori, attivita’ intestati o comunque nella disponibilita’ di (….) (OMISSIS) fino all’ammontare di Euro 159.561,00 (capo 20: articolo 648 ter 1 c.p.)”.
Il capo d’incolpazione di cui al capo 20 e’ il seguente: “(….) (OMISSIS) (….): Artt. 81 e 110 c.p. e articolo 648 ter 1 c.p. utilizzando indifferentemente le carte prepagate loro intestate ed altre di cui avevano comunque la disponibilita’ pur se intestate agli ignari titolari (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e accedendo e movimentando denaro accreditato sui conti correnti bancari dei medesimi – percepivano, trasferivano, sostituivano e successivamente impiegavano (parte in attivita’ economiche inerenti alla societa’ del (OMISSIS), parte in attivita’ delittuose quali l’acquisto di sostanze stupefacenti) denaro per un totale di 159.561 Euro, con modalita’ atte ad ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza dal delitto di cui Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 (emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi) che avevano commesso/concorso a commettere.
In particolare ricevevano e poi impiegavano:
29.280 Euro da (OMISSIS) spa (con causali riferite al pagamento di nr. 3 fatture); (Ndr: si tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex articolo 8 Decreto Legislativo cit. nel capo sub 16);
26.108 Euro da Immobiliare la (OMISSIS) srl (mediante 8 diverse operazioni di anticipo e saldo di nr. 2 fatture, in 7 diverse occasioni nel 2015 ed una nel 2016); (Ndr: si tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex articolo 8 Decreto Legislativo cit. nel capo sub 16);
24.400 Euro da (OMISSIS) srl (mediante 4 diverse operazioni di accredito, avvenute nel corso del 2015, con causali riferite al pagamento di 4 diverse fatture); (Ndr: si tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex articolo 8 Decreto Legislativo cit. nel capo sub 16);
43.000 Euro da (OMISSIS) srl (mediante 10 diverse operazioni di accredito, avvenute nel corso del 2015, con causali riferite al pagamento di svariati acconti per 2 diverse fatture emesse nel 2014); (Ndr: si tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex articolo 8 Decreto Legislativo cit. nel capo sub 18);
3.904 Euro percepiti su carta prepagata (OMISSIS) il 29.12.2015 con bonifico proveniente da (OMISSIS) srl; (Ndr: si tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex articolo 8 Decreto Legislativo cit. nel capo sub 17);
16.470 Euro percepiti su carta prepagata (OMISSIS) con bonifici del 10.09.2015, 05.11.2015, 11.11.2015 da (OMISSIS) snc; (Ndr: si tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex articolo 8 Decreto Legislativo cit. nel capo sub 16);
14.249 Euro percepiti su carta prepagata (OMISSIS) con bonifici del 18.11.2015, 03.12.2015, 11.12.2015,18.12.2015, 12.01.2016 dalla ditta individuale (OMISSIS); (Ndr: si tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex articolo 8 Decreto Legislativo cit. nel capo sub 16);
2.150 Euro percepiti su carta prepagata (OMISSIS) con bonifico del 17.03.2016 da ditta individuale (OMISSIS); (Ndr: si tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex articolo 8 Decreto Legislativo cit. nel capo sub 16);
In (OMISSIS)”.
2. Con ordinanza del 21/03/2018, il Tribunale del riesame di Padova confermava il suddetto decreto, adducendo la seguente testuale motivazione: “1) con riguardo al sequestro preventivo per equivalente, avente ad oggetto beni, valori ed utilita’ fino al valore di 322.793,40 in ordine ai delitti di cui ai capi 16-19 (emissione di false fatture per operazioni inesistenti), appare fondato il rilievo svolto dalla difesa, che, pur non contestando in tal sede l’insieme delle operazioni di rilevanza penale che ne sono a fondamento, assume la non correttezza dell’ammontare complessivo ritenuto dal Pm e dal Gip sottoponibile a confisca, dato cioe’ dalla somma dei totali degli importi esposti nelle false fatture (imponibile + Iva) (riguardanti i tre periodi di imposta 2013, 2014, 2015), dovendosi al contrario limitare il vincolo reale all’importo relativo all’imposta complessiva evasa, quindi l’Iva al 22%, che e’ pari in totale ad Euro 52.015,52 (come esplicitato negli allegati ai nuovi motivi della difesa (OMISSIS)). La contestazione e’ fondata, tenuto conto che il sequestro preventivo per equivalente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis ha ad oggetto unicamente il profitto (oltre che al prezzo) del reato, profitto che, nell’ipotesi dei delitti ipotizzati a carico di (OMISSIS), in concorso con altri, di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 corrisponde appunto esclusivamente all’ammontare dell’imposta evasa (vd Sez. 3, Sentenza n. 55482 del 20/0712017). Come emerge, infatti, dalle ampie considerazioni di cui alla nota informativa 28.3.17 del Centro Operativo della DIA di Padova sulla quale sono fondate le valutazioni del Gip di Padova, il meccanismo ipotizzato a carico dei sodali, attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, prevedeva la restituzione dell’imponibile al destinatario della falsa fattura che provvedeva ad effettuare il bonifico nei conti e nelle carte nella disponibilita’ dei sodali, e il trattenimento delle sole somme relative all’Iva evasa, in quanto non successivamente versata all’Erario.
2) Con riguardo al sequestro preventivo per equivalente, avente ad oggetto beni, valori ed utilita’ fino al valore di 159.161 in relazione alle operazioni di autoriciclaggio contestate a (OMISSIS) (capo 20), la richiesta di riesame appare infondata, trattandosi dell’ammontare (in se’ non contestato in tal sede) delle somme effettivamente transitate sui conti e sulle carte predette, nel periodo considerato e a partire dal quale e’ stata introdotta la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 648 ter 1 c.p. (1.1.2015), con le modalita’ atte ad ostacolarne l’identificazione della provenienza dal reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8; e’ doveroso infatti, a tal riguardo, distinguere l’oggetto di tale tipologia di confisca obbligatoria dal distinto profitto del reato presupposto (Cass. 2015/9392), avendo essa quindi correttamente ad oggetto l’interezza dei flussi finanziari transitati nei predetti conti e carte, attraverso meccanismi atti ad eluderne la tracciabilita’, trattandosi delle somme nella loro interezza corrispondenti ad operazioni oggettivamente inesistenti. In definitiva, quindi, rilevato che il sequestro per il titolo di cui di cui al punto 1) va ridimensionato al valore di Euro 52.015,52 e che, all’opposto, quello per il titolo di cui al punto 2) resta immutato nel valore indicato di Euro 159.161, si osserva che il valore totale dell’ oggetto del sequestro, pari ed Euro 211.176,52, appare congruo rispetto al valore stimato del compendio immobiliare sul quale e’ stato eseguito, tenuto contro fra l’altro, che manca una diversa valutazione peritale ad opera di parte richiedente”.
3. Contro la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione solo ed esclusivamente contro il sequestro ex articoli 648 ter 1- e 648 quater c.p., deducendo i seguenti motivi:
3.1. inammissibilita’ del sequestro: la difesa, in punto di fatto, ha premesso che, nei confronti del ricorrente, era gia’ stato ordinato il sequestro ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis. Di conseguenza, non avrebbe potuto essere disposto un nuovo sequestro, sia pure ex articolo 648 quater c.p., in quanto costituiva “un illegittimo bis in idem posto che il medesimo importo risultava gia’ vincolato in forza del sequestro operato sulla base del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis: quanto “auto riciclato”, infatti, secondo la stessa tesi accusatoria corrispondeva esattamente al profitto del delitto tributario presupposto”. La difesa, lamentava, quindi, che, sul punto, il Tribunale aveva omesso ogni qualsivoglia motivazione.
In ogni caso, a tutto concedere, secondo la difesa (pag. 4 del ricorso), il Tribunale aveva errato laddove aveva “confermato il sequestro preventivo per equivalente delle somme individuate come profitto del delitto di autoriciclaggio, che in realta’, erano gia’ provento del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e pertanto risultavano al tempo stesso oggetto di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis (….) nel dettaglio, dal 01/01/2015 (OMISSIS) avrebbe “evaso” Euro 159.561,00 e successivamente “auto riciclato” esattamente Euro 159.561,00. Il denaro costituente il profitto dei due delitti e’ dunque sempre lo stesso: di conseguenza, non e’ ammissibile che lo si possa sequestrare/confiscare due volte”.
3.2. la violazione dell’articolo 648 quater c.p.: ad avviso della difesa l’importo indicato dal Tribunale “appare notevolmente piu’ elevato rispetto al profitto e/o al prezzo concretamente riconducibile al reato di autoriciclaggio contestato in via provvisoria”. Infatti, l’importo del profitto del reato di autoriciclaggio non puo’ che essere identico al profitto ottenuto dall’indagato nel commettere il delitto di cui all’articolo 8 Decreto Legislativo cit. pari, secondo la difesa, ad Euro 28.773,30.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.
La complessa vicenda processuale, impone, pero’, preliminarmente, di focalizzare i principi di diritto ai quali, prima il giudice delle indagini preliminari e, poi, il Tribunale, avrebbero dovuto attenersi in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del prodotto, profitto o prezzo del reato di autoriciclaggio.
2. IL FUMUS DELICTI:
Risulta dal decreto del giudice delle indagini preliminari – confermata, sul punto, dal Tribunale del riesame (cfr pag. 1 ss dell’ordinanza impugnata) e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa – che i delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio “risultano documentalmente provati e sono stati confessati, rispettivamente, dal (OMISSIS) e dai due bancari (OMISSIS) e (OMISSIS). E’ dimostrata al di la’ di ogni dubbio ragionevole, in base alle dichiarazioni dei titolari, alle ammissioni degli indagati, agli esiti dell’analisi delle operazioni fatte (contestualmente) con le carte intestate a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (nonche’ allo (OMISSIS)), che dette carte fossero nella completa ed esclusiva disponibilita’ dei membri del sodalizio criminoso; tale dato emerge, per di piu’, dalle stesse intercettazioni, da cui risulta ad esempio che il (OMISSIS) (mettendosi contemporaneamente d’accordo col (OMISSIS)) faceva bonifici su tali carte. E’ indubbio, inoltre, che le provviste di dette carte – nonche’ delle carte prepagate intestate allo stesso (OMISSIS) – fossero costituite dai proventi dei delitti di emissione di false fatture commessi dai membri del sodalizio, delitti di cui erano perfettamente al corrente i due bancari. E’ altresi’ dimostrato (lo ha riferito espressamente il (OMISSIS), ma risulta dalle operazioni e dalla corrispondenza cronologica tra emissione di fatture, bonifici e prelievi) che lo scopo di tali meccanismi era quello di evitare l’identificazione della provenienza delle somme provento delle frodi fiscali”: in altri termini, come risulta dal capo d’incolpazione il denaro provento del reato presupposto di cui all’articolo 8 Decreto Legislativo cit. veniva trasferito, sostituito e successivamente impiegato “parte in attivita’ economiche inerenti alla societa’ del (OMISSIS), parte in attivita’ delittuose quali l’acquisto di sostanze stupefacenti”.
Si puo’, quindi, affermare che, allo stato degli atti, e’ configurabile, nella condotta tenuta dal ricorrente, in concorso con altre persone, il contestato reato di autoriciclaggio: infatti, il ricorrente non si limitava a trasferire il denaro proveniente dal reato presupposto in conti correnti o carte di credito al fine di ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa (articolo 648 ter 1 c.p., comma 1) ma, successivamente, il suddetto denaro, una volta “ripulito”, veniva reinvestito “parte in attivita’ economiche inerenti alla societa’ del (OMISSIS), parte in attivita’ delittuose quali l’acquisto di sostanze stupefacenti”: il che consente di configurare l’ulteriore requisito materiale del reato in esame consistente nell’impiego, sostituzione, trasferimento “in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” (in terminis Cass. 33074/2016 rv. 267459; Cass. 33076/2016 riv 267693), quantomeno per quella parte del denaro reinvestita nella societa’ del (OMISSIS).
3. IL QUANTUM CONFISCABILE:
Risulta, in modo certo, dal mero confronto fra i capi d’incolpazione relativi ai reati presupposto (articolo 8 Decreto Legislativo cit.: capi sub 16-17-18) e quello avente ad oggetto il reato di autoriciclaggio (capo sub 20), che la somma degli importi indicati nei reati presupposto (Euro 159.561,00) e’ perfettamente corrispondente a quella indicata come somma oggetto di autoriciclaggio.
Nel caso di specie, e’ stato ordinato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente: quindi, si applica l’articolo 648 quater c.p., comma 2 ossia la confisca “per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato” di autoriciclaggio.
3.1. Il primo problema che occorre affrontare consiste, quindi, nel verificare in cosa consista il prodotto, profitto o prezzo del reato di autoriciclaggio.
Il dato fattuale dal quale occorre partire e’ che il delitto di autoriciclaggio si alimenta (in tutto o in parte) con il provento del delitto presupposto.
Da qui deriva un’ovvia conseguenza sul piano giuridico: il profitto del delitto di autoriciclaggio non puo’ coincidere con quello del reato presupposto proprio perche’ di quest’ultimo profitto l’agente ne ha gia’ goduto. Quindi, il “prodotto, profitto o prezzo” del reato di autoriciclaggio non puo’ che essere un qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al provento del reato presupposto.
Orbene, se si tiene presente che il reato di autoriciclaggio, per essere configurabile, deve consistere nell’impiego, sostituzione, trasferimento “in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” del denaro, dei beni o delle altre utilita’ provenienti dalla commissione del reato presupposto, allora diventa chiaro come il “prodotto, profitto o prezzo” del reato di autoriciclaggio confiscabile non puo’ che consistere, appunto, nel “prodotto, profitto o prezzo” conseguito a seguito dell’impiego, sostituzione, trasferimento “in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” del denaro, dei beni o delle altre utilita’ provenienti dalla commissione del reato presupposto. Tale conclusione:
e’ coerente con la ratio legis del reato di autoriciclaggio il cui obiettivo fu quello di sterilizzare il profitto conseguito con il reato presupposto e, quindi, di impedire all’agente sia di reinvestirlo nell’economia legale sia di inquinare il libero mercato ledendo l’ordine economico con l’utilizzo di risorse economiche provenienti da reati: infatti, non a caso, l’agente che abbia commesso il reato presupposto non e’ punibile ove, ex articolo 648 ter 1 c.p., comma 4, “il denaro, i beni o le altre utilita’ vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”;
e’ in linea con il costante principio di diritto secondo il quale “in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato non solo il vantaggio costituito dall’incremento positivo della consistenza del patrimonio del reo, ma anche qualsiasi utilita’ o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, che determina un aumento della capacita’ di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del soggetto”: ex plurimis Cass. 20093/2015 rv. 263832;
e’ obbligata perche’, ove si volesse far coincidere – sic et simpliciter – il profitto del reato presupposto con quello di autoriciclaggio, non vi sarebbe spazio alcuno per l’applicabilita’ dell’articolo 648 quater c.p., proprio perche’, essendo il provento del reato presupposto, a sua volta, confiscabile, non sarebbe ammissibile una duplicazione della confisca della stessa somma di denaro (o dello stesso bene). Si finirebbe, infatti, per violare il principio fondamentale secondo il quale si puo’ sequestrare (e confiscare) solo il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale da ogni reato commesso, ma non si puo’ duplicare la somma confiscabile perche’ si sanzionerebbe l’agente in assenza di un vantaggio economico (rectius: profitto) derivante dal reato di autoriciclaggio, violando cosi’ il divieto del ne bis in idem.
Alla stregua di quanto appena detto, deve, quindi, enunciarsi il seguente principio di diritto: “il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma e’ da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall’impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”.
3.2. Tanto premesso, resta, ora da verificare quale sia il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio, ove, come nel caso di specie, il reato presupposto sia costituito dal reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8.
Relativamente al reato presupposto, il Tribunale, correttamente, ha indicato il profitto da esso ricavato “esclusivamente nell’ammontare dell’imposta evasa” e cioe’ in Euro 52.015,52 e, a tale somma, ha limitato il suddetto sequestro, in cio’ adeguandosi alla pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ secondo la quale il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e’, normalmente, identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il suddetto delitto: ex plurimis Cass. 50310/2014 Rv. 261517; Cass. 43952/2016 Rv. 267925.
Infatti, secondo quanto scrive il Tribunale – senza alcuna contestazione da parte della difesa – il prezzo che il (OMISSIS) (insieme ad altre persone) ricavava dall’emissione delle fatture per operazioni inesistenti era stato pattuito nelle “sole somme relative all’Iva evasa in quanto non successivamente versata all’Erario” (pag. 4 ordinanza impugnata): la suddetta somma (Euro 52.015,52) e’ stata, quindi, sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis contro il quale il ricorrente non ha ritenuto di proporre ricorso per cassazione.
La somma di Euro 52.015,52, costituisce, quindi, la somma che il (OMISSIS), successivamente, autoriciclo’.
Ora, alla stregua del principio di diritto enunciato al precedente § 3.1., e’ del tutto evidente che il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non puo’ essere fatto coincidere con quello stesso profitto e/o prezzo ricavato dal reato presupposto e, certamente, quella somma – gia’ sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis – non puo’ nuovamente essere sottoposta a sequestro, seppure per altro titolo, proprio perche’ quella somma non puo’ essere considerata come il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio.
Il Tribunale ha respinto la censura della difesa – confermando, quindi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 648 quater c.p. sostenendo che si trattava “dell’ammontare (in se’ non contestato in tal sede) delle somme effettivamente transitate sui conti e sulle carte predette, nel periodo considerato e a partire dal quale e’ stata introdotta la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 648 ter 1 c.p. (1.1.2015), con le modalita’ atte ad ostacolarne l’identificazione della provenienza dal reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8” sicche’ la confisca doveva avere “ad oggetto l’interezza dei flussi finanziari transitati nei predetti conti e carte, attraverso meccanismi atti ad eluderne la tracciabilita’, trattandosi delle somme nella loro interezza corrispondenti ad operazioni oggettivamente inesistenti”.
Quindi, secondo la suddetta tesi, al ricorrente dovrebbe essere sequestrata (e confiscata) due volte la somma di Euro 52.015,52 ossia il profitto conseguito dal reato presupposto: una prima volta in quanto profitto del reato presupposto; una seconda volta per il solo fatto che quella somma fu, successivamente, autoriciclata.
Il sequestro (e la confisca) per equivalente dovrebbe, pertanto, essere eseguito su beni per un valore complessivo di Euro 104.031,04 (C 52.015,52 x 2), nonostante, alla fin fine, il profitto ricavato dal ricorrente da tutto il suddetto meccanismo (emissione di fatture inesistenti e autoriciclaggio del profitto ricavato dal primo reato) sia di Euro 52.015,52.
Sono evidenti, pero’, nel suddetto argomentare, i molteplici errori di diritto in cui il Tribunale e’ incorso e cioe’:
a) l’avere confuso e sovrapposto, facendoli coincidere, il profitto del reato presupposto con quello di autoriciclaggio;
b) l’avere ritenuto i meccanismi posti in essere dall’indagato atti ad eludere la tracciabilita’ del suddetto denaro, di per se’ sufficiente a configurare il delitto di autoriciclaggio, non considerando che l’articolo 648 ter 1 c.p., comma 1 prevede, come elementi materiali del reato, non solo una condotta che ostacoli “concretamente l’identificazione” del denaro, dei beni o delle altre utilita’ provenienti dalla commissione del reato presupposto ma anche e, soprattutto, che i suddetti beni siano impiegati, sostituiti, trasferiti “in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”. In altri termini, il Tribunale ha confuso ed assimilato – facendole coincidere – la condotta materiale del delitto di riciclaggio di cui all’articolo 648 bis c.p.con quella di autoriciclaggio che, invece, richiede, oltre alla condotta ostacolativa dell’identificazione della provenienza dei beni, anche un quid pluris costituito dal reimpiego in attivita’ lato sensu lucrative di quei beni;
c) non avere considerato che, secondo quanto risulta sia dalla motivazione dell’ordinanza del giudice delle indagini preliminari sia dallo stesso capo d’incolpazione sub 20), il prezzo del reato presupposto (articolo 8 Decreto Legislativo cit.) era stato impiegato “parte in attivita’ economiche inerenti alla societa’ del (OMISSIS), parte in attivita’ delittuose quali l’acquisto di sostanze stupefacenti”: quindi, oggetto di un eventuale sequestro finalizzato alla confisca di cui all’articolo 648 ter c.p., poteva essere solo ed esclusivamente “il prodotto, il profitto o il prezzo” ricavati dal reinvestimento di quella parte del denaro proveniente dal reato presupposto nelle “attivita’ economiche inerenti alla societa’ del (OMISSIS)”. Al contrario, l’altra parte del prezzo del reato presupposto reinvestito in attivita’ illecita (acquisto di stupefacente) resta sequestrabile ad altro titolo.
4. In conclusione, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata e gli atti trasmessi nuovamente al Tribunale del riesame che, in sede di rinvio, adeguandosi ai principi di diritto supra enunciati, verifichera’ se e quale profitto il ricorrente abbia ricavato dal reimpiego del prezzo del delitto presupposto nelle “attivita’ economiche inerenti alla societa’ del (OMISSIS)”, e, quindi, ove la suddetta verifica abbia esito positivo, limitera’ il sequestro ex articolo 648 quater c.p. solo al suddetto profitto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova – sezione per il riesame delle misure cautelari reali – per nuovo esame.

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