In tema di reati stradali, in caso di prelievo ematico richiesto dall’autorità giudiziaria e finalizzato all’accertamento della presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue, il conducente può opporre un espresso dissenso al prelievo, fatte salve le conseguenze penali di tale dissenso

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 5 giugno 2018, n. 25127.

La massima estrapolata:

In tema di reati stradali, in caso di prelievo ematico richiesto dall’autorità giudiziaria e finalizzato all’accertamento della presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue, il conducente può opporre un espresso dissenso al prelievo, fatte salve le conseguenze penali di tale dissenso. Diverso il caso di prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive all’incidente stradale, non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, ma di cura e di assistenza, i cui risultati possono essere utilizzati per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la mancanza di un preventivo consenso dell’interessato.

Sentenza 5 giugno 2018, n. 25127

Data udienza 26 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. BRUNO Mariarosar – rel. Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato sub.2 (guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti).
Nessuno e’ comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del G.u.p. Tribunale di Treviso – pronunciata a seguito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato – rideterminava la pena inflitta ad (OMISSIS), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante di cui all’articolo 187 C.d.S., comma 1-bis, in quella di anni uno mesi dieci di reclusione, per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ed in mesi quattro di arresto ed Euro 1000 di ammenda per la contravvenzione di cui all’articolo 187 C.d.S., commi 1, 1-bis e 1-quater.
2. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, l’imputato, in stato di alterazione psico fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (essendo risultato positivo agli esami tossicologici effettuati dall’ULSS (OMISSIS) di Venezia per i cannabinoidi), alla guida di una vettura Fiat Punto, nell’effettuare una svolta a sinistra, mancando di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia, aveva causato la collisione tra il veicolo da lui guidato ed il motociclo condotto da (OMISSIS), che era deceduto sul colpo, ed aveva ferito il pedone (OMISSIS) che aveva riportato un trauma cranico.
3. L’imputato (OMISSIS) proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi d’impugnazione i quali, in sintesi, giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, possono essere cosi’ riassunti.
Con il primo motivo deduceva inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ e decadenza, con particolare riferimento agli articoli 191 e 359-bis c.p.p., articolo 13 Cost. e articolo 187 C.d.S., comma 1, 1-bis e 1-quater, articolo 589 c.p., comma 3, n. 2.
La difesa rappresentava di avere sostenuto, innanzi alla Corte d’appello, l’inutilizzabilita’ a fini penali degli esami tossicologici eseguiti la notte dell’incidente, essendo stati effettuati in assenza sia della preventiva informazione delle “finalita’ di indagine” (come si legge letteralmente nel ricorso) da parte degli organi di Polizia, sia del consenso dell’imputato al prelievo. Nel caso in esame, sottolineava la difesa, non era sostenibile che il prelievo fosse stato effettuato nell’ambito di un protocollo medico di cura, posto che alcun elemento era emerso in tale senso dal fascicolo. Al contrario, vi era la prova in atti che il controllo era stato eseguito su espressa richiesta degli agenti di Polizia.
Sul punto, la Corte di appello aveva cosi’ argomentato: “la mancanza di consenso dell’imputato al prelievo ematico non costituisce causa di inutilizzabilita’ patologica degli esami compiuti”. Non aveva tenuto conto, tuttavia, che il prelievo non era avvenuto nell’ambito di un protocollo medico. Pertanto, affermava la difesa, non si poteva prescindere da detto consenso.
Con il secondo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione delle norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’articolo 194 c.p.p.; carenza ed illogicita’ della motivazione. La difesa lamentava di avere rappresentato alla Corte d’appello la erronea valutazione del compendio probatorio operata dal Giudice di primo grado e di avere contestato la efficacia probatoria degli esiti degli esami tossicologici praticati sulla persona dell’imputato senza ricevere adeguata e soddisfacente risposta. Secondo la difesa nessun rilievo particolare, al fine di dimostrare lo stato di alterazione, potevano assumere la dinamica del sinistro e la condotta tenuta dall’imputato nelle immediatezza dell’incidente, considerato che agli atti del processo non vi era alcun elemento concreto da cui potersi desumere che l’imputato, al momento dell’incidente, si trovasse in stato di alterazione psico-fisica. La Corte di appello, all’esito della udienza del 09.12.2016, aveva deciso di assumere, ai sensi dell’articolo 603 c.p., comma 3, la testimonianza del dottor (OMISSIS), esaminandolo sugli esiti degli esami tossicologici. Il teste aveva espresso valutazioni sulla disabilita’ alla guida dell’imputato che non potevano essere utilizzate dal giudice d’appello. Sul punto, il giudice avrebbe dovuto procedere nelle forme della perizia, non potendo fondare la propria decisione su aspetti meramente valutativi riferiti dal dott. (OMISSIS) nel corso della testimonianza resa.
Con il terzo motivo lamentava inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’articolo 192 c.p.p., comma 2, all’articolo 533 c.p.p., all’articolo 187 C.d.S., comma 1, 1-bis, 1-quater; carenza ed illogicita’ della motivazione. Secondo la difesa, in assenza di elementi sintomatici, i giudici di merito non avrebbero potuto ritenere dimostrato lo stato di alterazione fisica e psichica dell’imputato. Sul punto, e’ ius receptum nella giurisprudenza di legittimita’ il principio in base al quale, ai fini dell’affermazione della responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 187 C.d.S., commi 1 e 2, non e’ sufficiente provare che il soggetto agente, prima di porsi alla guida, abbia assunto sostanza stupefacente, essendo necessario dimostrare che egli si trovasse in uno stato di alterazione causata da tale assunzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, con riferimento al prelievo ematico effettuato in ambito ospedaliero, la difesa si duole sia del mancato consenso dell’imputato al prelievo, sia della mancata preventiva informazione da parte degli organi di polizia delle “finalita’ d’indagine” (come riportato testualmente nel ricorso), deducendo per tali ragioni la inutilizzabilita’ dei risultati delle analisi.
In ordine all’aspetto del consenso del ricorrente, questa Corte ha affermato che i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad un incidente stradale, non preordinato a fini di prova della responsabilita’ penale, ma di cura ed assistenza, sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la “mancanza di un preventivo consenso” dell’interessato (Sez. F, n. 52877 del 25 agosto 2016, Ilardi, Rv. 268807): ovviamente lo stesso e’ a dirsi per il reato di alterazione plico fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Diversamente, ove si tratti di prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato all’accertamento della presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue, il conducente puo’ opporre un “espresso dissenso” al prelievo, fatte salve le conseguenze penali di tale “dissenso” (Sez. 4, n. 54977 del 17 ottobre 2017, Zago, Rv. 271665; Sez. 4, n. 1522 del 10 dicembre 2013, Lo Faro, Rv. 25849; Sez, 4, n. 10605 del 15 novembre 2012, Bazzotti, Rv. 254933).
In relazione ai principi costituzionali richiamati dal ricorrente nel ricorso, si e’ anche chiarito che il difetto di consenso al prelievo del campione, non costituisce una causa di inutilizzabilita’ patologica dell’accertamento compiuto. Invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 1996, ha evidenziato che, in relazione alle disposizioni del nuovo codice della strada (articoli 186 e 187), e’ da escludersi ogni contrasto con l’articolo 13, comma 2, Cost., atteso che il legislatore, operando specificamente il bilanciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della liberta’ personale, ha dettato una disciplina specifica e dettagliata dell’accertamento che non consente neppure di ipotizzare una violazione della riserva di legge.
Occorre peraltro rilevare come la questione posta dalla difesa in ordine alla mancanza di consenso al prelievo da parte del ricorrente, non possa dare luogo ad alcuna conseguenza in termini di inutilizzabilita’ degli esiti degli accertamenti effettuati, essendosi il giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, nell’ambito del quale, come e’ noto, deve attribuirsi rilevanza alla sola categoria sanzionatoria dell’inutilizzabilita’ cosiddetta “patologica”, inerente agli atti probatori assunti “contra legem”, la cui utilizzazione e’ vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento (cosi’ Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216246).
Per quanto attiene alla doglianza riguardante la mancata “informazione delle finalita’ di indagine” non si comprende cosa voglia intendere il ricorrente con tale espressione. Ove mai la difesa abbia voluto riferirsi all’avviso rivolto al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia, si ritiene pacificamente che in tema di guida in stato di ebbrezza o di guida in stato di alterazione psicofisica, sussista l’obbligo del previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale, di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articoli 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico da effettuarsi presso strutture sanitarie, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico o all’accertamento tossicologico. Cio’ e’ richiesto quando l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 51284 del 10 ottobre 2017, Lirussi; Sez. 4, n. 3340 del 22 dicembre 2016, Tolazzi, Rv. 268885; Sez. 4, n. 7967 del 6 dicembre 2013, Zanutto, Rv. 258614). In tale caso, il mancato avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullita’ di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023).
Ove il ricorrente abbia voluto fare riferimento al mancato avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, tale vizio non e’ suscettibile di riverberarsi in alcun modo sulla utilizzabilita’ degli esiti del prelievo, poiche’ la nullita’ derivante da tale omesso avviso costituisce una invalidita’ di ordine generale a regime intermedio e non integra una ipotesi di nullita’ patologica (si veda la gia’ richiamata Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023). Pertanto, essa deve ritenersi sanata, ai sensi dell’articolo 183 c.p.p., quando l’imputato richieda, come in questo caso, che si proceda nelle forme del rito abbreviato (ex multis Sez. 4, del 14.3.2017, Nucciarelli, Rv. 269609).
2. Quanto al secondo motivo di ricorso si rileva, dalla lettura congiunta delle due motivazioni conformi, che i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento circa lo stato di alterazione in cui versava il ricorrente, sui risultati delle analisi (che segnalavano una presenza significativa di cannabinoidi nel sangue, pari a 26,8 ng/ml), sulle conclusioni riportate nel certificato di analisi dai responsabile del servizio di tossicologia forense dott. (OMISSIS), sulla dinamica del sinistro e sulle dichiarazioni rese dall’imputato all’atto del sinistro, il quale aveva ripetutamente affermato di non ricordare nulla.
La Corte di appello, sul punto, ha ritenuto di procedere ad una integrazione istruttoria, acquisendo la deposizione del teste dott. (OMISSIS), chiamato ad illustrare l’iter logico-argomentativo che lo aveva portato ad affermare, nel certificato in atti, che l’ (OMISSIS) si trovava, al momento del prelievo, in condizioni di alterazione fisica e psichica.
La censura difensiva che si appunta sul contenuto di tale testimonianza e sulla valutazione operata dalla Corte d’appello, non risulta fondata. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il tossicologo ha illustrato l’esito delle analisi, spiegandone la efficacia dimostrativa in relazione allo stato di alterazione dell’imputato. Il sanitario aveva dichiarato, nel corso della testimonianza, che la presenza di THC-COOH nel sangue, nella misura riportata nel certificato, era indicativa del fatto che la sostanza stupefacente era stata assunta da poco e che era ancora presente ed attiva nell’organismo al momento del prelievo.
Fornendo una motivazione assolutamente logica e coerente, la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della condizione di alterazione psicofisica nel ricorrente, evidenziando: che la presenza di sostanza stupefacente nel sangue dimostrava la influenza farmacologica della sostanza assunta da (OMISSIS); che tale assunzione era avvenuta da poco tempo; che l’uso di cannabinoidi influisce sulla capacita’ di guida; che particolarmente affidabili dovevano ritenersi le dichiarazioni rese dal dott. (OMISSIS) che aveva specifiche competenze tecniche ed era munito di grande esperienza.
Ebbene, si deve ritenere non censurabile la motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine alla deposizione del medico che effettuo’ le analisi tossicologiche.
Le dichiarazioni del tossicologo, unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti, hanno contribuito alla formazione del convincimento del giudice, il quale ha fornito una motivazione esauriente e logica, laddove ha ritenuto acquisita la prova dello stato di alterazione al momento dell’incidente, desunta dalla percentuale della sostanza stupefacente rilevata nel sangue, dalla recente assunzione della stessa, dagli effetti indotti dal principio attivo della sostanza sull’abilita’ alla guida.
La difesa, citando giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 del 19/9/2007, n. 40840, Rv. 238758), ha sostenuto che i giudici di seconda istanza non avrebbero potuto avvalersi del contenuto della testimonianza del dott. (OMISSIS) presentando essa connotati fortemente valutativi.
Occorre puntualizzare che nella sentenza richiamata dal ricorrente si esclude che il giudice possa fare uso delle dichiarazioni del testimone “tecnico” solo nella parte in cui esse contengano aspetti valutativi dei dati di fatto, che siano espressione di apprezzamenti di natura soggettiva. La pronuncia citata, tuttavia, non esclude che il giudice possa fare uso, ai fini della decisione, di quelle dichiarazioni che abbiano ad oggetto dati di fatto, sebbene caratterizzate da un particolare apporto “tecnico”, che necessariamente connota il bagaglio di conoscenze degli esperti in determinate materie.
In argomento, questa Corte ha avuto anche modo di affermare che il giudice puo’ legittimamente desumere elementi di prova dall’esame del consulente tecnico, di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l’ammissione, stante l’assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessita’ di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non sia indispensabile per essere gli elementi forniti dall’ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (cosi’ Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014, Rv. 262469).
Ebbene, la motivazione resa dai giudici in sentenza, lungi dall’avere recepito valutazioni di carattere soggettivo del sanitario, si e’ attenuta a dati oggettivi ed a conoscenze scientifiche di valenza indiscutibile, argomentando in modo logico e puntuale le ragioni della decisione. La sentenza impugnata, anche alla luce dell’insegnamento da ultimo richiamato, appare quindi immune da censure.
3. Parimenti infondato e’ il terzo motivo di ricorso. Come si’ e’ detto anche in precedenza, la lettura congiunta delle due motivazioni conformi consente di rilevare una puntuale spiegazione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta condizione di alterazione psico-fisica nel ricorrente al momento dell’incidente. La lamentata mancanza di elementi sintomatici dello stato di alterazione ha trovato puntuale e logica spiegazione alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, dove si dice, sulla base delle dichiarazioni recepite dal tossicologo, che la mancanza di manifestazioni esteriori e di sintomi percepibili, dipendeva dalla natura dei peculiari effetti indotti dall’assunzione della cannabis rispetto ad altri tipi di sostanza.
Anche con riferimento a tale aspetto, l’apparato esplicativo della sentenza appare puntuale, coerente, e privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e percio’ a superare lo scrutinio di legittimita’.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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