In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 giugno 2018, n. 24900.

La massima estrapolata:

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu oculi che a quello di «apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Sentenza 4 giugno 2018, n. 24900

Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5121/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte con nota spese cui si e’ riportato, e dell’imputato, che si e’ riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa citta’ in data 24.11.2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), in atti generalizzato, in ordine ai reati ascrittigli (tentata truffa, capi A) e B) delle imputazioni) perche’ estinti per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.
Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 – violazioni di legge e vizi di motivazione (lamenta che l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11, che rende il reato procedibile d’ufficio, non era stata configurata in primo grado, bensi’ soltanto in appello, ma in difetto di gravame del PM, e quindi in violazione del divieto di reformatio in peius);
2/3 – vizio di motivazione nella parte in cui si assumono come pacificamente dimostrate le condotte materiali ascritte all’imputato, trascurando quanto dedotto nell’atto di appello, anche quanto al necessario dolo specifico.
Nell’interesse della p.c. (OMISSIS) s.p.a. e’ stata inviata una memoria, anticipata a mezzo PEC in data 30.1.2018, e materialmente pervenuta in data 31.1.2018.
All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ integralmente inammissibile.
1. La memoria redatta nell’interesse della parte civile (OMISSIS) s.p.a. non puo’ essere presa in considerazione (Sez. 1, Sentenza n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269673) perche’ trasmessa a mezzo PEC.
Invero, nel giudizio di cassazione non e’ consentita la presentazione di memorie mediante l’uso della posta elettronica certificata (PEC) in quanto non puo’ ritenersi estesa a tale giudizio la facolta’ di deposito telematico di atti, in assenza del decreto previsto dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-bis, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte di appello prevista dal comma 1-bis della medesima norma (Sez. 2, Sentenza n. 31336 del 16/05/2017, Rv. 270858; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Rv. 268192).
1.1. Alle stesse conclusioni deve giungersi pur considerando che la predetta memoria risulta comunque pervenuta in cancelleria in data 31.1.2018, ma tardivamente, ovvero in violazione del prescritto termine di giorni quindici (cfr. articolo 611 c.p.p., comma 1), da computarsi come giorni “liberi”, e quindi senza tenere conto di quello del deposito e di quello dell’udienza.
1.1.1. Un orientamento tradizionale ed univoco di questa Corte ritiene, infatti, che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’articolo 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, e’ applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (cfr. Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez. 1, n. 853 del 27/11/1995, dep. 1996, Coppolaro; Sez. 1, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243799; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutri’, Rv. 259618; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935), in particolare osservando che la disposizione dell’articolo 611 c.p.p. “si applica anche per (il procedimento) in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell’effettivita’ del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessita’ per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate”.
Si e’, condivisibilmente, precisato anche che, ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, la presentazione dei motivi nuovi, ma anche delle memorie, deve avvenire nel numero di copie necessarie per tutte le parti (oltre che, ovviamente, per i componenti del collegio giudicante), e che le predette “copie sono in cancelleria, a disposizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione”: a detta disposizione va riconosciuto valore generale in tema di impugnazioni, anche in considerazione della piena salvaguardia del contraddittorio, doverosa sia nell’uno, sia nell’altro tipo di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.
1.1.2. Cio’ premesso, deve rilevarsi che, con riferimento alla disciplina dei termini processuali, l’articolo 172 c.p.p., comma 5, stabilisce che, “quando e’ stabilito soltanto il momento finale, le unita’ di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere”. E’ questo, appunto, il caso in esame, nel quale, ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., comma 1, il deposito di memorie e’ consentito “fino a quindici giorni prima dell’udienza” e quindi con determinazione del solo momento finale. In siffatta situazione, ai sensi dell’articolo 172 c.p.p., comma 5, vanno esclusi, ai fini del computo del termine di quindici giorni, sia il dies a quo (nel caso di specie, il 31 gennaio 2018) che il dies ad quem (nel caso di specie, il 15 febbraio 2018) (cfr. Sez. 1, n. 3559 del 23/05/1996, Del Gaiso, Rv. 205316).
2. Cio’ premesso, deve rilevarsi che il primo motivo e’ manifestamente infondato, poiche’ i reati per i quali si procede sono procedibili d’ufficio: il riferimento del Tribunale all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 7 e’ all’evidenza frutto di un lapsus calami, che la Corte d’appello (lungi dall’operare una non consentita reformatio in peius) ha emendato attraverso il corretto riferimento all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11 (la cui configurabilita’ emerge chiaramente ed inequivocabilmente dalla descrizione del fatto contestato, contenuta nei capi d’imputazione, che fa riferimento al contributo concorsuale dell’ (OMISSIS), dipendente infedele di (OMISSIS), della cui qualifica il (OMISSIS) era, per sua stessa ammissione – cfr. f. 7 della sentenza di primo grado – consapevole): e che si trattasse di un mero lapsus calami emerge dalla precisazione (cfr. f. 11 della sentenza di primo grado) che detta aggravante “si estende in base ai principi generali all’estraneo”, che non avrebbe ragion d’essere in relazione all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 7 (incentrata sull’entita’ del danno cagionato alla p.o.).
Cio’ esonera da ogni ulteriore rilievo in ordine alla procedibilita’ (pur essendo evidente, dal tenore delle imputazioni, anche che si procedesse per il reato – a sua volta procedibile d’ufficio – di cui all’articolo 640 c.p.p., comma 2, n. 1, atteso che il comma 1 non e’ suddiviso in sotto-numeri).
3. Le residue doglianze riguardanti l’affermazione di responsbailita’, agli effetti penali, non sono consentite, in presenza di una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, CED Cass. n. 244273 s.) hanno esaminato il problema dell’ambito del sindacato, in sede di legittimita’, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano gia’ avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, gia’ affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimita’ i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l’inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 22 febbraio 1993, Marino ed altri, CED Cass. n. 192471).
In linea con l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. 5, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, CED Cass. n. 205548; Sez. 2, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, CED Cass. n. 224290; Sez. 1, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 4 febbraio 2004, CED Cass. n. 227098; Sez. 3, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, CED Cass. n. 228973; Sez. 6, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, CED Cass. n. 241317; Sez. 4, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, CED Cass. n. 244001), il principio e’ stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come e’ confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non puo’ rilevare eventuali vizi di legittimita’ della motivazione della decisione impugnata, poiche’ nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria.
Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullita’ di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull’incompatibilita’ del rinvio per nuovo giudizio di merito con li principio dell’immediata applicabilita’ della causa estintiva.
A conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui l’operativita’ della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullita’, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
Il principio e’ stato successivamente ribadito, piu’ o meno nei medesimi termini, da Sez. 6, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, CED Cass. n. 256625, secondo la quale “Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili ne’ nullita’ di ordine generale, ne’ vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili”, e merita senz’altro di essere condiviso.
3.2. Vanno, pertanto, ribaditi i seguenti principi di diritto:
“In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento”, e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento”.
“Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili ne’ nullita’ di ordine generale, ne’ vizi di motivazione della decisione impugnata”.
3.3. I principi di diritto appena enunciati comportano la non rilevabilita’ in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente ne’ meramente apparente, e non essendo stata proposta dall’imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione.
4. Le medesime doglianze, valutabili agli effetti civili, reiterano, piu’ o meno pedissequamente, censure gia’ dedotte in appello e gia’ non accolte, risultando, pertanto, prive della specificita’ necessaria ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera C), (Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la contestata statuizione (in particolare, valorizzando incensurabilmente la mancata o comunque soltanto parziale esecuzione dei lavori contabilizzati, le prove dichiarative assunte e l’acquisita documentazione, quanto al pagamento dei compensi delle imprese nella maggior parte dei casi sulla base dei SAL emessi – dichiarazioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) – ed alla non configurabilita’ della buona fede del (OMISSIS) – cfr. in particolare i puntuali rilievi svolti a f. 6 s. della sentenza impugnata mutuando quelli condivisi svolti dal Tribunale a f. 9 ss. della sentenza di primo grado -).
D’altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. 4, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilita’), il vizio di travisamento della prova puo’ essere rilevato in sede di legittimita’ solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (“Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, e’ ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso puo’ essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimita’, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice”).
Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio gia’ sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, e’ giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilita’ dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze gia’ incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
4.1. A nulla rilevava la possibilita’ di svelare (in ipotesi, agevolmente) gli artifizi con eventuali controllo: questa Corte (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268960) ha gia’ chiarito, infatti, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte del deceptus nell’eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicita’ dei dati forniti dal deceptor, in quanto tale circostanza non esclude l’idoneita’ del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri: la responsabilita’ penale e’, infatti, collegata al fatto dell’agente, ed e’ indipendente dalla eventuale cooperazione, piu’ o meno colposa, della vittima negligente.
5. La declaratoria d’inammissibilita’ totale del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilita’ per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entita’ di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d’inammissibilita’ – della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
5.1. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione in favore della parte civile delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile (OMISSIS) che liquida in Euro tremilacinquecentodieci/00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% C.P.A. ed I.V.A.

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