Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, e’ obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 4 giugno 2018, n. 24943.

La massima estrapolata:

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, e’ obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio, anche con riferimento all’esame dell’imputato “per le dichiarazioni rese da questi in causa propria: fermo restando che, ove anche su esse si sia basata la pronuncia assolutoria, dovendo in tal caso il giudice di appello promuovere un nuovo esame dell’imputato, dal rifiuto di questo di sottoporvisi non potrebbe conseguire, evidentemente, alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione, perche’ cio’ equivarrebbe ad attribuire all’imputato il potere di condizionare potestativamente l’esito del processo.

Sentenza 4 giugno 2018, n. 24943

Data udienza 6 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MOLINO PIETRO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Udito il difensore avv. (OMISSIS) del foro di NAPOLI, in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di NAPOLI in difesa di (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1, Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dalla parte civile Riccardo SCAMARCIO avverso la sentenza liberatoria emessa dal locale Tribunale in data 30.3.3015 nei confronti di (OMISSIS) accusata del reato di cui all’articolo 368 c.p., in riforma della decisione ha dichiarato la predetta responsabile ai soli fini civili del reato ascrittole condannandola al risarcimento dei danni a favore dello SCAMARCIO liquidati equitativamente in Euro 4.000,00.
2. Avverso la sentenza ha prodotto ricorso per cassazione l’imputata che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. violazione dell’articolo 6 CEDU e articoli 603, 605, 533, 530, 125 e 546 c.p.p. e vizio della motivazione essendo stata riformata la prima decisione senza alcuna necessaria motivazione rafforzata e rinnovazione istruttoria con nuova audizione della prova orale, sulla base di una mera rivalutazione delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata.
2.2. violazione dell’articolo 6 CEDU e articoli 192, 603 e 605 c.p.p. e vizio della motivazione in quanto nessuna delle prove orali e’ stata minimamente esaminata.
2.3. violazione degli articoli 192, 194, 603 e 605 c.p.p. e vizio della motivazione per omessa considerazione della prova proveniente dalla parte civile che, all’opposto di quanto ritengono i Giudici, ha negato di aver afferrato la telecamera.
2.4. violazione degli articoli 603, 605, 192, 194, 125 e 546 c.p.p. e vizio della motivazione essendo pretermessa la valutazione di tutte le altre prove ed omettendo di esporre i criteri di valutazione della prova.
2.5. violazione di legge (articolo 368 c.p.) e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilita’ che – da un lato – fa leva su presunte contraddizioni che non attengono alla narrazione del fatto principale e – dall’altro – riconosce l’elemento psicologico senza alcun ragionamento rafforzato.
2.6. violazione degli articoli 122, 573 e 576 c.p.p. essendo l’appello proposto senza che sia stata allegata la relativa procura a proporlo.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato sull’assorbente primo motivo, risultando palesemente infondato il sesto motivo sulla procedibilita’ dell’appello, invece, ritualmente proposto sulla base del mandato e contestuale procura conferiti dalla parte offesa.
2. La sentenza impugnata ha ribaltato il precedente giudizio assolutorio che aveva fatto leva sulla buona fede della imputata – che, secondo la prima decisione, aveva ribadito la versione risultante dalla denuncia e dal referto medico – facendo leva, invece, sulle contraddizioni esistenti nelle sue dichiarazioni dibattimentali rispetto a quanto da lei denunciato ai CC.
3. Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, e’ obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489), anche con riferimento all’esame dell’imputato “per le dichiarazioni rese da questi in causa propria (v. sul punto Corte EDU, Sez. 3, 14/01/2014, Cipleu c. Romania): fermo restando che, ove anche su esse si sia basata la pronuncia assolutoria, dovendo in tal caso il giudice di appello promuovere un nuovo esame dell’imputato, dal rifiuto di questo di sottoporvisi non potrebbe conseguire, evidentemente, alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione, perche’ cio’ equivarrebbe ad attribuire all’imputato il potere di condizionare potestativamente l’esito del processo”.
4. Il ricorso e’, pertanto, fondato in quanto la decisione impugnata decisivamente basata sulla diversa valutazione di attendibilita’ della prova orale proveniente dall’imputata – non e’ stata proceduta dalla nuova audizione della stessa imputata, ma giustificata sulla base della sola valutazione cartolare delle dichiarazioni.
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili ed il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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