Anche il giudice dell’esecuzione può porre rimedio all’irrogazione di una pena illegale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 1 giugno 2018, n. 24850.

La massima estrapolata:

Anche il giudice dell’esecuzione può porre rimedio all’irrogazione di una pena illegale. L’illegalita’ della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d’ufficio in sede di legittimita’ per tardivita’ del ricorso, e’ deducibile davanti al giudice dell’esecuzione, adito ai sensi dell’articolo 666 c.p.p.

Sentenza 1 giugno 2018, n. 24850

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giusepp – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/09/2017 del TRIB. SOVR. MINORI di CALTANISSETTA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette sent te le conclusioni del PG Dott. S. Tocci, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, in qualita’ di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato il non luogo a procedere in ordine alla richiesta di (OMISSIS) di annullamento dell’ordine di esecuzione e la parziale revoca della sentenza di condanna, nonche’ alla sospensione del predetto ordine di esecuzione. Ha in particolare osservato che la parziale riforma della sentenza di condanna costituisce un tipico motivo di gravame e, come tale, doveva essere richiesta in sede di impugnazione; ha conseguentemente concluso per l’inammissibilita’ della richiesta di annullamento dell’ordine di esecuzione, in quanto non sorretta da giustificati motivi, aggiungendo di non essere competente, come giudice dell’esecuzione, a conoscere la richiesta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS), che ha articolato piu’ motivi.
Ha anzitutto premesso che (OMISSIS) e’ stato condannato dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di lesioni personali cd. lievissime, perche’ giudicate guaribili in giorni quattro. L’appello e poi il ricorso per cassazione contro la condanna sono stati dichiarati inammissibili per tardivita’, ma la Corte di cassazione ha comunque ha preso atto della illegalita’ della pena inflitta, dato che per il delitto di lesioni personali cd. lievissime la pena prevista e’ quella della multa e non della reclusione, seppure abbia concluso per l’impossibilita’ di ripristinare la legalita’ della pena in ragione, appunto, della tardivita’ del ricorso. Da qui la richiesta al giudice dell’esecuzione di provvedere alla sostituzione della pena illegale inflitta con la pena di legge.
Con il primo ha dedotto violazione di legge. Il giudice dell’esecuzione ha illegittimamente omesso di provvedere alla sostituzione della pena illegale che e’ stata inflitta al ricorrente, nonostante il carattere di illegalita’ sia stato riconosciuto dalla Corte di cassazione che, attesa l’inammissibilita’ per tardivita’ del gravame, non ha potuto essa stessa porvi rimedio.
Con il secondo ha dedotto vizio di motivazione. Il Tribunale per i minorenni ha dato risposta a questioni non sollevate e ha dato risposte generiche alle specifiche richieste difensive. Ha omesso di motivare la decisione di incompetenza a conoscere della richiesta proposta.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rideterminazione della pena da eseguirsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato ed e’ quindi meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che anche il giudice dell’esecuzione possa porre rimedio all’irrogazione di una pena illegale. Le Sezioni unite hanno stabilito che “l’illegalita’ della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d’ufficio in sede di legittimita’ per tardivita’ del ricorso, e’ deducibile davanti al giudice dell’esecuzione, adito ai sensi dell’articolo 666 c.p.p.” – Sez. un., 26 giugno 2015, n. 47766, Butera e altro, C.E.D. Cass., n. 265108 -.
Le stesse Sezioni unite hanno pero’ contestualmente statuito che il giudice dell’esecuzione non puo’ conoscere dell’illegalita’ della pena, derivante dall’omessa erronea applicazione da parte del tribunale delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace “giacche’ la richiesta rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, del tutto eccentrica rispetto all’ambito di intervento del giudice dell’esecuzione” – Sez. un., 26 giugno 2015, n. 47766, Butera e altro, C.E.D. Cass., n. 265109 -.
Tale ultimo principio di diritto e’ certo condiviso, ma occorre che esso sia inteso col necessario grado di concretezza, in modo che l’asserita inconciliabilita’ tra compiti propri della giurisdizione esecutiva e determinazione di una pena secondo un apparato sanzionatorio in gran parte autonomo, perche’ radicato nelle peculiarita’ della giurisdizione di pace, sia in concreto sperimentata attraverso un’attenta considerazione dei contenuti della sentenza di condanna.
Occorre cioe’ che l’impedimento ad un intervento correttivo del giudice dell’esecuzione, generalmente ammesso e doveroso negli altri casi di pena illegale, emerga dal concreto riscontro che le statuizioni della sentenza non contengono quegli apprezzamenti necessari a far si’ che la rideterminazione della pena entro gli ambiti di legalita’ possa avvenire anche in sede esecutiva, senza l’adozione di scelte proprie della giurisdizione di cognizione.
Non puo’ escludersi, infatti, che nel concreto della singola vicenda il giudice della cognizione, pur errando con l’irrogazione di una pena illegale, abbia comunque compiuto gli accertamenti e le valutazioni che possano consentire un postumo recupero di legalita’ senza che siano invasi gli spazi della sua giurisdizione.
Un accertamento di tal tipo e’ un presupposto necessario affinche’ il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione rifiuta il richiesto intervento correttivo sia coerente con l’evoluzione giurisprudenziale in tema di rimedi alla illegalita’ della pena irrogata, si’ come cristallizzata nella pronuncia delle Sezioni unite sopra richiamata.
L’affermazione che, anche in presenza di un ricorso inammissibile e pur quando la questione non sia devoluta, la Corte di cassazione debba conoscere della illegalita’ della pena, seppure con l’unico limite dell’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’, rivela la spiccata sensibilita’ costituzionale del tema.
Essa impone di ricercare ogni possibile soluzione, nel rispetto della chiara linea di confine tra cognizione ed esecuzione, specie quando, come nel caso in esame, il rimedio di cognizione sia stato precluso dalla inammissibilita’, per tardivita’, dell’impugnazione.
La direzione interpretativa e’ segnata da una pronuncia di poco precedente a quella che ha trattato il tema della illegalita’ della pena per mancato ricorso al catalogo sanzionatorio proprio del giudice di pace. Sul versante affine di illegalita’ della pena per intervento demolitorio della Corte costituzionale su una norma incidente sul trattamento sanzionatorio, le Sezioni unite hanno affermato che “…il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento correttivo da adottare non e’ a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione…” – Sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, P.M. in proc. Gatto, C.E.D. Cass., n. 260697 -.
L’ordinanza impugnata deve allora essere annullata.
L’annullamento va disposto senza rinvio, perche’ l’approfondita considerazione dei contenuti della sentenza che ha irrogato la pena illegale si pone, come gia’ detto, quale presupposto necessario alla decisione, in assenza del quale gli atti devono essere restituiti al giudice a quo, perche’ provveda, impregiudicato il merito delle sue determinazioni, nel rispetto dell’indicato modello procedimentale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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