Rinnovata l’udienza sulla revoca del beneficio (affidamento in prova) se successivamente al rito degli irreperibili l’imputato sia stato arrestato, deve essere assicurata la partecipazione all’udienza.

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 1 giugno 2018, n. 24840.

La massima estrapolata

Rinnovata l’udienza sulla revoca del beneficio (affidamento in prova) se successivamente al rito degli irreperibili l’imputato sia stato arrestato, deve essere assicurata la partecipazione all’udienza.

Sentenza 1 giugno 2018, n. 24840

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO F. Maria S. – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 06/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe del 6/12/2016 (depositata il successivo 7/12/2016) il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d’appello di Roma disponeva, con decorrenza 17/9/2014, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concesso a (OMISSIS), per essersi costui allontanato dalla Comunita’ ove era ospitato per l’esecuzione del programma terapeutico in corso e per aver egli ripreso a far uso di sostanze stupefacenti.
2. Avverso l’ordinanza indicata (OMISSIS), per mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e lamentando la nullita’ del procedimento essendo stato celebrato in difetto di notifica all’interessato e al suo difensore. Premette il ricorrente che il contraddittorio camerale era stato instaurato attraverso il rito degli irreperibili, notificando l’avviso di fissazione dell’udienza camerale al difensore d’ufficio, all’uopo nominato. Si duole esso ricorrente della mancata notifica a se’ e al suo difensore di fiducia, pur in presenza di rituale nomina in data 17/11/2016, al momento dell’avvenuto arresto.
3. Il ricorso e’ fondato. Il vizio processuale dedotto autorizza l’esame del fascicolo e permette di riscontrare che il decreto di fissazione dell’udienza camerale in data 15/11/2016 era stato notificato con il rito degli irreperibili, dopo che le ricerche per la cattura del (OMISSIS), all’esito della sospensione della misura alternativa in atto avevano dato esito negativo. L’arresto era avvenuto il 17/11/2016 e cio’ avrebbe imposto di rinnovare la notifica almeno al fine di permettere al (OMISSIS) di richiedere la sua traduzione in udienza, fissata per il successivo 6/12/2016. Il decreto di fissazione dell’udienza non risulta essere stato trasmesso all’istituto di pena ove il detenuto era ristretto e la sua comunicazione e’ avvenuta solo il giorno
7/12/2016, in data, cioe’, successiva alla celebrazione dell’udienza camerale. Tuttavia, risultava che gia’ dal 17/11/2016 il (OMISSIS) stesso era stato tratto in arresto e aveva diritto almeno ad essere informato della data di udienza fissata, al fine di poter richiedere la sua traduzione, per presenziare innanzi al Tribunale di sorveglianza e poter compiutamente svolgere le sue difese. La condizione di irreperibilita’ del condannato era, invero, cessata e il contraddittorio si sarebbe dovuto attuare ispirandosi al principio di effettivita’. Non si sarebbe potuta assicurare nei confronti del detenuto stesso una partecipazione all’udienza in termini puramente virtuali. Egli, infatti, per la condizione detentiva (tra l’altro afferente ad una causa legata al procedimento in corso) era legittimamente impedito ed essendo stata comunicata anche al Tribunale procedente, da parte dell’Autorita’ che aveva tratto in arresto il detenuto, la condizione di sopravvenuta restrizione, v’era obbligo di rinnovarne la vocatio in iudicio al fine di permettere al primo di domandare la sua traduzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Roma.
Motivazione semplificata.

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