Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 26 settembre 2018, n. 41907.

La massima estrapolata:

La disciplina dettata dall’art. 379, reg. esec. CdS non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo, prevedendo la norma la sostituzione solo per motivi sanitari, mirando ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non riguarda l’esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona

Sentenza 26 settembre 2018, n. 41907

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PICARDI Frances – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Picardi Francesca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Tocci Stefano che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
nessun difensore e’ presente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado di condanna di Raineri Matteo Luigi per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 1, comma 2, lettera b, comma 2-bis e comma 2-sexsies, per aver guidato alle ore 0.10 in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,44 g/I) in data (OMISSIS), ha sostituito la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda nel lavoro di pubblica utilita’ per mesi 4 e giorni 12, da prestare a favore della Cooperativa a r.l. (OMISSIS), revocando la sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato, che ha dedotto l’erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale ed in particolare dei punti 3.6 e 10.1 dell’allegato al Decreto Ministeriale n. 196 del 1990, che prescrive il cambio del boccaglio dell’etilometro a soffio dopo ogni misurazione, e la conseguente inosservanza dell’articolo 379 reg. att. C.d.S., per irregolarita’ della seconda misurazione eseguita senza previa sostituzione del boccaglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e non puo’ trovare accoglimento, atteso che la disciplina invocata dal ricorrente non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo. In proposito occorre sottolineare che, come confermato dalla rubrica del punto 3.6 dell’allegato al Decreto Ministeriale n. 196 del 1990 (“Igiene”), la sostituzione attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicche’ non riguarda l’esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona. A cio’ si aggiunga che eventuali anomalie di funzionamento del boccaglio, conseguenti alla precedente misurazione, devono essere evitate, come si desume dal punto 10.1 dell’allegato al Decreto Ministeriale in esame, grazie alla conformazione dello strumento e non alla sua sostituzione nel corso delle operazioni (Punto 10.1. Funzioni: il boccaglio non deve permettere all’utilizzatore d’inspirare aria contaminata delle precedenti utilizzazioni. Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell’aria espirata). Puo’, difatti, evidenziarsi che, ove fosse prescritta la sostituzione del boccaglio per ogni misurazione nei confronti dello stesso individuo, le regole di cui al punto 10.1 sarebbero del tutto superflue e prive di senso. Del resto, in tale senso si e’ gia’ orientata Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016 Ud., Rv. 267377 che ha rigettato il ricorso con cui era stato dedotto il vizio motivazionale riguardo l’uso del medesimo boccaglio nei confronti della stessa persona (“la Corte ha risposto alla censura inerente l’utilizzo del medesimo boccaglio per le due misurazioni, adducendo la finalita’ della disposizione che si assume violata di garanzia dell’igiene, tale da rendere necessario il cambio del presidio solo tra diversi individui, essendo stato altresi’ garantito un intervallo di tempo le due misurazioni rispettoso dei minimi regolamentari. Tale motivazione non presenta alcun connotato di contraddittorieta’ ed essendo coerente con i dati probatori, oltre che logica, si sottrae al sindacato di legittimita’).
1. Il ricorso va, dunque, rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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