Incontestabile l’indicazione della Cassazione di quale sia il giudice del rinvio

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 27 settembre 2018, n. 42547.

La massima estrapolata:

Ai sensi dell’articolo 627 c.p.p., comma 1, nel giudizio di rinvio non e’ ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’articolo 25 c.p.p.. La sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio e’ attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione possa essere in una qualunque sede sindacata.
La designazione, una volta intervenuta, non e’ suscettibile di revoca o modifica, quand’anche risulti effettuata in violazione della legge.
Il principio secondo cui non puo’ essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento – salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (ipotesi che non ricorre nel caso in esame) – si applica anche quando il provvedimento annullato sia un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione

Sentenza 27 settembre 2018, n. 42547

Data udienza 17 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte d’appello di Roma con ordinanza del 10/1/2018 nel procedimento di esecuzione proposto da:
(OMISSIS);
di riconoscimento dei suoi diritti patrimoniali;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visti gli atti, letta l’ordinanza del 6/7/2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giacomo Rocchi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Zacco Franca, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6/7/2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento proposto da (OMISSIS) per il riconoscimento dei diritti patrimoniali nei confronti di (OMISSIS), in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte che aveva annullato una precedente ordinanza dello stesso Giudice, dichiarava la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma.
Nel procedimento penale, la Corte d’appello di Roma aveva parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma con sentenza divenuta irrevocabile: di conseguenza, giudice dell’esecuzione competente era la Corte territoriale.
2. Con ordinanza del 10/1/2018, la Corte d’appello di Roma solleva conflitto di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Giudice rimettente richiama la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione e’ attributiva della competenza del giudice del rinvio, che non puo’ in alcun modo essere sindacata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Ai sensi dell’articolo 627 c.p.p., comma 1, nel giudizio di rinvio non e’ ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’articolo 25 c.p.p.. La sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio e’ attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione possa essere in una qualunque sede sindacata.
La designazione, una volta intervenuta, non e’ suscettibile di revoca o modifica, quand’anche risulti effettuata in violazione della legge (Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015 – dep. 25/11/2015, Brizzi, Rv. 265516).
Il principio secondo cui non puo’ essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento – salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (ipotesi che non ricorre nel caso in esame) – si applica anche quando il provvedimento annullato sia un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015 – dep. 27/03/2015, Confl. comp. in proc. Terracciano, Rv. 263181).

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Motivazione semplificata.

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