La prova della distrazione o dell’occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilita’ della societa’ dichiarata fallita

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 giugno 2018, n. 28556.

La massima estrapolata:

L’atto distrattivo consiste nell’occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilita’ della societa’ dichiarata fallita, puo’ essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della societa’ o al perseguimento dei relativi fini.

Sentenza 20 giugno 2018, n. 28556

Data udienza 28 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUARDIANO Alfredo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIDANZIA ANDREA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che conclude per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 22 novembre 2016 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS).
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo e’ stata dedotta violazione di legge in relazione all’articolo 192 c.p.p. e alla L. Fall., articolo 216.
Lamenta il ricorrente che l’esistenza dei beni presuntivamente distratti, e genericamente indicati nel capo d’imputazione, ed il loro valore era stati ricavati dai dati del bilancio chiuso al (OMISSIS), ovvero dalla contabilita’ della societa’ in ordine alla quale lo stesso curatore aveva sollevato dubbi di attendibilita’, esprimendo parimenti dubbi sulla reale consistenza/esistenza dei beni rnaterialia. in questione.
La Corte d’Appello aveva, invece, erroneamente ritenuto l’attendibilita’ dei dati contabili, urtando contro le perplessita’ manifestate dallo stesso curatore.
Peraltro, la contabilita’ si riferisce ad una situazione precedente di oltre tre anni il fallimento, con la conseguenza che la disponibilita’ dei beni da parte dell’imputato costituisce il frutto di una mera presunzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile anche perche’ manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, nell’evidenziare ai fini della configurabilita’ della contestata distrazione che l’imputato non aveva fornito qualsivoglia spiegazione in ordine alla sorte e destinazione dei beni per l’ammontare di circa 85.000,00 Euro risultanti dall’ultimo bilancio presentato relativo all’esercizio chiuso al (OMISSIS), ha fatto buon governo del principio consolidato di questa Corte secondo cui, ove l’atto distrattivo consista nell’occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilita’ della societa’ dichiarata fallita, puo’ essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della societa’ o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 – dep. 29/02/2016, Aucello, Rv. 267710; Cass., sez. 5, 17/04/2013, n. 22894, rv. 255385; Cass., sez. 5, 08/03/2013, n. 23749).
L’imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell’amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perche’ e’ l’amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso puo’ chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva hanno avuto i beni sociali (Cass. 26 gennaio 2011, n. 7588, id., Rep. 2011, voce cit., n. 64, in motivazione).
Ne’ puo’ avere rilievo la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che i dati contabili utilizzati dalla sentenza impugnata si riferissero ad una situazione precedente di oltre tre anni la dichiarazione di fallimento (intervenuta nel (OMISSIS)).
La totale mancata tenuta della contabilita’, in spregio degli obblighi di legge, da parte dell’imputato, a partire dall’inizio dell’anno 2010, non puo’ certo costituire una circostanza di cui lo stesso puo’ trarre vantaggio, dovendo comunque il prevenuto giustificare quale destinazione abbiano avuto i beni, risultanti dagli ultimi documenti contabili redatti, non rinvenuti dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento.
Va, inoltre, osservato che la censura del ricorrente (gia’ svolta nei motivi d’appello) secondo cui la contabilita’ non sarebbe stata intrinsecamente attendibile, si appalesa inammissibile per difetto di specificita’, non confrontandosi con le precise argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata.
In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che gli unici dubbi del curatore in ordine alla contabilita’ tenuta dall’azienda riguardavano il merito di talune operazioni di acquisizione di altre realta’ aziendali e l’origine di talune posizione creditorie, non essendo stata rinvenuta documentazione di supporto, ma per il resto la contabilita’ era stata regolarmente tenuta tramite uno studio commercialistico almeno fino ai primi mesi del 2010 ed era quindi attendibile.
Con tale percorso argomentativo il ricorrente non ha ritenuto minimamente di confrontarsi reiterando genericamente le censure gia’ svolte in appello.
Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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