Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 giugno 2018, n. 28550.

La massima estrapolata:

L’esposizione alla pubblica fede puo’ derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere necessariamente dall’opera dell’uomo

Sentenza 20 giugno 2018, n. 28550

Data udienza 6 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIDANZIA ANDREA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI LEO GIOVANNI, che conclude per l’inammissibilita’ per manifesta infondatezza.
Udito il difensore avv. (OMISSIS).
Il difensore presente si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2017, la Corte di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 5, rideterminando a carico di (OMISSIS), per il delitto di tentato furto di 7 quintali di uva, la pena in anno uno e mese uno di reclusione nonche’ Euro 600,00 di multa.
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo e’ stata dedotta l’inosservanza delle norme processuali di cui agli articoli 195 e 213 c.p.p. e articolo 125 c.p.p., comma 3, nonche’ mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata.
Sostiene il ricorrente di aver gia’ dedotto nei motivi d’appello la violazione degli articoli 195 e 213 c.p.p., atteso che, essendosi il teste oculare (OMISSIS) limitato a riferire in dibattimento di aver effettuato il riconoscimento fotografico di qualcuno, ma di non essere sicuro, la sua identificazione era avvenuta con l’ausilio della testimonianza indiretta del teste (OMISSIS), agente presente al momento del riconoscimento.
La Corte d’Appello e’ incorsa in una motivazione apparente, che si risolve in un difetto assoluto di motivazione, laddove ha erroneamente affermato che il teste (OMISSIS) aveva confermato in dibattimento il riconoscimento dell’imputato, essendo invece pervenuta a tale conclusione grazie alla testimonianza indiretta dell’agente di P.G. (OMISSIS), come tale inutilizzabile a norma dell’articolo 195 c.p.p., comma 4, che vieta agli agenti ed ufficiali di P.G. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni.
2.2. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 625 c.p., n. 7 e articolo 125 c.p.p., comma 3, in relazione all’articolo 625 c.p., n. 7, nonche’ mancanza della motivazione risultante dall’impugnata sentenza.
Lamenta il ricorrente di aver dedotto nei motivi d’appello l’insussistenza dell’aggravante ex articolo 625 c.p., n. 7, essendo l’uva gia’ stata raccolta dal proprietario quando era stata asportata, e, sul punto, la sentenza impugnata era incorsa in un difetto assoluto di motivazione, non avendo offerto giustificazione alcuna del perche’ l’uva gia’ raccolta dovesse essere considerata esposta alla pubblica fede.
2.2. Con il terzo motivo e’ stata dedotta l’inosservanza dell’articolo 521 c.p.p..
Lamenta il ricorrente la mancata corrispondenza tra l’imputazione contestata e la sentenza. Infatti, la Corte d’Appello ha erroneamente rilevato la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, laddove ha considerato l’oggetto del reato esposto alla pubblica fede per sua qualita’ e, quindi, per destinazione e non gia’, come richiesto dalla norma, per consuetudine o per necessita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non e’ fondato e va pertanto rigettato.
Ritiene questo Collegio che la testimonianza resa dal verbalizzante (OMISSIS) in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare (OMISSIS), non ricada nel divieto di cui all’articolo 195 c.p., comma 4.
In particolare, l’operatore di P.G. non ha riferito sul contenuto delle dichiarazioni rilasciate da persona dallo stesso sentita a s.i.t., ma su un vero e proprio fatto avvenuto in sua presenza e che e’ ricaduto sotto la sua diretta percezione, ovvero l’intervenuto riconoscimento fotografico da parte del teste (OMISSIS) dell’imputato (la cui effigie era riportata alla foto n. 6) quale autore del tentato furto per cui e’ procedimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, non si puo’ nemmeno ritenere di trovarsi in presenza di una testimonianza indiretta, avendo l’operatore di P.G. riferito non su quanto ha appreso da altri ma su una circostanza che ha personalmente percepito (vedi sez 3 n. 35964 del 4/11/2014, Rv. 264878).
2. Il secondo motivo e’ inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Va osservato che la censura del ricorrente secondo cui l’uva, al momento della sua asportazione, sarebbe stata gia’ raccolta ha una connotazione di mero fatto, essendo finalizzata a far valere una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quanto accertato dalla Corte territoriale, secondo cui il (OMISSIS) ed i suoi complici avevano vendemmiato la stessa uva, asportandola quando i frutti si trovavano ancora sulla pianta.
In ogni caso, va osservato che nella giurisprudenza di questa Corte e’ sorto qualche contrasto in ordine alla configurabilita’ dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, solo in caso di frutti della pianta pendenti e non distaccati (situazione fattuale invocata dal ricorrente).
Infatti, ad un orientamento (sez. 2 n. 35956 del 8.0.6.2012, Rv. 253894) che riteneva, sul rilievo che fosse sempre e comunque necessaria un’azione o un’omissione del possessore, che la fattispecie normativa in oggetto dovesse ritenersi riferibile esclusivamente ai prodotti del suolo distaccati dalla pianta, si e’ contrapposto un orientamento piu’ recente (sez. 5 n. 39222 del 30/06/2015, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014, Rv. 262843) che ha, invece, affermato che l’esposizione alla pubblica fede puo’ derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere necessariamente dall’opera dell’uomo.
L’aggravante contestata sussiste quindi in entrambe le situazioni fattuali e mai si e’ dubitato della sua esistenza in quella invocata (inammissibilmente) dal ricorrente.
3. Il terzo motivo e’ inammissibile.
Il ricorrente ha dedotto per prima volta la violazione dell’articolo 521 c.p.p., solo in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilita’ di tale censura in quanto non consentita a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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