Il giudice non può escludere l’utilizzo delle intercettazioni partendo dal presupposto che sono relative a procedimenti diversi, se le fattispecie criminose sono messe in atto da gruppi composti dalle stesse persone e rientrano in uno stesso filone investigativo.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 giugno 2018, n. 28516.

La massima estrapolata:

Il giudice non può escludere l’utilizzo delle intercettazioni partendo dal presupposto che sono relative a procedimenti diversi, se le fattispecie criminose sono messe in atto da gruppi composti dalle stesse persone e rientrano in uno stesso filone investigativo.

Sentenza 20 giugno 2018, n. 28516

Data udienza 28 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
nel proc. contro:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Salerno in data 18.08.2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 18.08.2017 il tribunale riesame di Salerno, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta dal (OMISSIS), annullava l’ordinanza applicativa della custodia in carcere a questi applicata dal GIP/tribunale di Salerno in data 17.07.2017, disponendone la rimessione in liberta’. Giova precisare per migliore intellegibilita’ dell’impugnazione, che l’indagato era stato raggiunto dalla misura custodiale detentiva perche’ sottoposto ad indagini per il delitto di sequestro di persona e lesioni personali volontarie, aggravati a norma della L. n. 203 del 1991, articolo 7, in particolare perche’, agendo in concorso con altro soggetto, nella qualita’ di mandante, aveva privato della liberta’ personale tale (OMISSIS), provocandogli lesioni personali, con la condotta meglio descritta nell’imputazione cautelare sub 9), in relazione a fatti del (OMISSIS).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. In particolare, il PM ricorrente deduce la violazione della legge processuale in relazione all’articolo 270 c.p.p..
Si duole il PM ricorrente della dichiarazione di inutilizzabilita’ del materiale intercettativo da parte del giudice del riesame; rileva che nel diverso procedimento, incardinato presso la DDA di Salerno, le intercettazioni avevano fatto legittimo ingresso ed erano state validamente utilizzate dal GIP in ossequio al disposto dell’articolo 270 citato, concorrendo a dimostrare in maniera decisiva il reato associativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74; i giudici del riesame, trascurando tale dato, avrebbero operato una valutazione sull’utilizzabilita’ di tale compendio intercettativo nel procedimento sottoposto all’esame di questa Corte, ancorandolo al dato errato e fuorviante della riferibilita’ di tale attivita’ istruttoria esclusivamente al delitto di sequestro di persona contestato al (OMISSIS); la soluzione adottata sarebbe stata corretta se la DDA di Salerno avesse utilizzato, nel diverso procedimento, le intercettazioni della DDA di Napoli unicamente rispetto al delitto di sequestro di persona; diversamente, una volta acquisito al patrimonio probatorio del procedimento di Salerno le intercettazioni della DDA di Napoli al fine di dimostrare l’esistenza del delitto associativo (reato sub 11), nella sostanza secondo il PM ricorrente, si manifesterebbe quella situazione di utilizzabilita’ degli esiti anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, richiamando a tal fine giurisprudenza di questa Corte (il riferimento e’ alla sentenza n. 1924 del 2016).
A sostegno del proprio assunto, rileva il PM ricorrente che le intercettazioni della DDA di Napoli sono state ritenute utilizzabili rispetto a tutta una serie di delitti indicati dai punti da 1 a 10 della imputazione provvisoria, fra cui i capi indicati dai numeri 3, 6 e 7 che, pur avendo ad oggetto separati ricorsi, non avevano condotto il tribunale del riesame ad analoghe conclusioni rispetto a quelle formulate in relazione al capo sub 9) ascritto al (OMISSIS); richiama, infine, il PM ricorrente, il passaggio argomentativo dell’ordinanza del GIP, che, soffermandosi sulla questione processuale, l’aveva risolta interpretando la giurisprudenza di questa Corte rispetto al regime applicabile alle intercettazioni effettuate all’interno del procedimento che, seppure autorizzate per uno specifico reato compreso tra quelli per cui le stesse sono autorizzabili ex articolo 266 c.p.p., sono comunque utilizzabili anche a fini di prova di reati diversi, non esclusi quelli per i quali le intercettazioni non avrebbero potuto essere disposte. Secondo il GIP, detto principio dovrebbe trovare applicazione necessariamente in tema di utilizzabilita’ delle attivita’ intercettative svolte in altro giudizio, giacche’, si legge nell’ordinanza, anche in tal caso, una volta verificata la presenza delle condizioni che giustificano la legittima traslazione del materiale istruttorio nel procedimento diverso, si perverrebbe a soluzioni del tutto irrazionali qualora se ne limitasse l’impiego ad alcuni soltanto dei reati da accertare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
4. Dall’ordinanza impugnata – nonche’ da quella acquisita nel corso dell’udienza camerale odierna, allegata al procedimento collegato recante il n. 55757/2017 r.g. – emerge che gli elementi di gravita’ indiziaria sulla cui base il GIP ha emesso l’ordinanza custodiale relativamente al reato per cui si procede nei confronti dell’indagato (capo 9), sono costituiti dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sui siti, per lo piu’ auto, in uso agli indagati nonche’ su servizi di o.c.p. della PG conseguenti all’ascolto delle predette intercettazioni, oltre che da ss.ii.tt. rese da persone informate sui fatti. Segnatamente, si valorizza l’acquisizione di atti provenienti da altri procedimenti, e, in particolare, due CD contenenti la registrazione del colloquio ambientale captato la sera (OMISSIS) all’interno dell’abitazione sita in (OMISSIS) del pregiudicato (OMISSIS) registrato nell’ambito dell’intercettazione disposta dalla DDA di Napoli, nonche’ ancora, alcune intercettazioni disposte nel procedimento penale collegato, iscritto presso la Procura minori, a carico del figlio del concorrente nel reato contestato al (OMISSIS).
I giudici del riesame, in particolare, danno atto della piena utilizzabilita’ degli esiti delle operazioni di intercettazione disposte nel procedimento DDA di Napoli, tuttavia, alle pagg. 7/8 dell’ordinanza impugnata, escludono l’utilizzabilita’ degli esiti di tali intercettazioni come prova dei reati ascritti al (OMISSIS) e oggetto dell’imputazione cautelare sub 9), in quanto gli stessi, pur aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7, non rientrano nei reati elencati dall’articolo 380 c.p.p. ne’ nei limiti edittali di pena previsti da tale articolo.
In sostanza – premesso che non v’e’ dubbio che si tratti di altro procedimento (circostanza su cui nemmeno il PM ricorrente prospetta eccezioni) in quanto non solo il procedimento e’ stato iscritto presso il diverso Ufficio di Procura presso il tribunale di (OMISSIS) per reati ascritti ad altri soggetti, che nessun collegamento probatorio ne’ connessione in senso oggettivo e soggettivo hanno con il pestaggio del (OMISSIS) ad opera del concorrente Chirico -, tenuto conto che le intercettazioni vennero disposte dalla DDA di Napoli per indagare sull’associazione ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, e che alcune di tali intercettazioni vennero trasmesse alla DDA di Salerno per indagare su reati diversi, tra cui quello oggetto di contestazione al (OMISSIS) sub 9), ritiene il tribunale del riesame che nel procedimento in cui si autorizza un’intercettazione, beneficiano dei suoi riscontri tutti i reati per cui si indaga, mentre nel procedimento in cui si acquisiscono i risultati dell’intercettazione disposta aliunde, ne beneficiano soltanto i reati per i quali e’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Cosi’ interpretato il disposto dell’articolo 270 c.p.p., i giudici del riesame, richiamando a sostegno giurisprudenza di questa Corte, affermano che una diversa e piu’ estensiva interpretazione si risolverebbe in un’analogia in malam partem vietata in materia penale; ne consegue, quindi, per i giudici del riesame che, una volta depurati dal materiale probatorio gli esiti di tali intercettazioni dichiarate inutilizzabili, i residui elementi (segnatamente la dichiarazioni rese da tale (OMISSIS) e quella rese dal pentito (OMISSIS)) sarebbero insufficienti a sorreggere la gravita’ indiziaria nei confronti del (OMISSIS), essendo incerto se questi effettivamente fosse il mandante del sequestro del (OMISSIS).
5. Tanto premesso, il motivo di ricorso articolato del PM merita accoglimento.
Ed infatti, rileva il Collegio che l’articolo 270 c.p.p. introduce un principio generale in virtu’ del quale i risultati delle intercettazioni telefoniche non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti ed una deroga costituita dalla previsione della loro utilizzabilita’ in procedimenti nei quali essi risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza. La ratio del divieto risiede nel fatto che l’atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni e’ motivato in maniera individualizzata, nel senso che devono essere predeterminati i soggetti da sottoporre a controllo ed i fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede, al fine di impedire che l’autorizzazione diventi un’inammissibile autorizzazione in bianco (C. Cost. 23.7.1991, n. 366, in GP 1992, I, 35; C. Cost. 24.2.1994, n. 63, in CP 1994, 1477). In effetti, applicando i principi elaborati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 34 del 1973 (C. Cost. 6.4.1973, n. 34, in GI, 1973, I, 1, 1228), il diritto dell’imputato al controllo sulla legittimita’ del decreto, connaturale alla garanzia prevista dagli articoli 15 e 24 Cost., sarebbe difficilmente esercitabile nel caso in cui esso attenga ad altra e differente situazione processuale (nella giurisprudenza di questa Corte, negli stessi termini cfr. Sez. 6, n. 2502 del 21/06/1996 – dep. 04/09/1996, P.M. in proc. Sindoni, Rv. 205858). La Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimita’ dell’articolo 270, comma 1, ha precisato che “la normativa processual-penalistica sulle intercettazioni telefoniche (…) mira a contemperare il potenziale contrasto fra i due valori costituzionali”, espressi dal “diritto dei singoli individui alla liberta’ e segretezza delle loro comunicazioni” di cui agli articoli 2 e 15 Cost., e da “l’interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che de-linquono”; di cio’ sono espressione: “le regole sui limiti e sui divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni” (articoli 270 e 271) (C. Cost. 17.7.1998, n. 281, in GP, 1998, I, 353; parzialmente negli stessi termini cfr. C. Cost. 24.2.1994, n. 63, in FI, 1994, I, 2355).
L’unico criterio per una corretta esegesi della norma e’ pertanto quello della “stretta interpretazione”, diretto a riconoscerne un ambito di operativita’ il piu’ limitato possibile (C. Cost. 24.2.1994, n. 63, in FI, 1994, I, 2355).
6. La questione da risolversi nella vicenda sottoposta all’esame di questo Collegio e’ se possa ritenersi “diverso” il procedimento nei confronti dell’indagato (OMISSIS), raggiunto da ordinanza custodiale detentiva emessa dal GIP distrettuale di Salerno per il delitto di sequestro di persona e lesioni personali, fatti aggravati a norma dell’articolo 7, legge citata, in relazione ai quali i limiti edittali non rientrano nella previsione dell’articolo 270 c.p.p., ossia delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza.
La Corte ritiene di dover fornire risposta negativa.
Ed infatti, come emerge dalla stessa struttura del procedimento – in relazione al quale questo Collegio ha disposto l’acquisizione dell’ordinanza impugnata nel procedimento connesso n. 55575/2017 r.g. Cassazione, anch’esso pendente all’odierna udienza – lo stesso risulta iscritto presso l’A.G. di Salerno al n. 1907/2016 RGNR Procura della Repubblica (n. 1182/2017 r.g. GIP/Tribunale) sia con riferimento al reato sub 9), ascritto al (OMISSIS) ed in relazione al quale e’ stata emesso l’ordinanza custodiale annullata dal tribunale del riesame con l’ordinanza qui impugnata, sia con riferimento a tutte le altre imputazioni cautelari originanti sempre allo stesso materiale intercettativo trasmesso dalla DDA di Napoli alla Dda di Salerno, ritenute utilizzabili rispetto a tutta una serie di delitti indicati dai punti da 1 a 10 della imputazione provvisoria, fra cui i capi indicati dai numeri 3, 6 e 7 che, pur avendo ad oggetto separati ricorsi, non avevano condotto il tribunale del riesame ad analoghe conclusioni rispetto a quelle formulate in relazione al capo sub 9) ascritto al (OMISSIS); tra tali imputazioni cautelari risulta, segnatamente al n. 13, il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, dunque corretta e’ la considerazione del PM ricorrente secondo cui una volta acquisito al patrimonio probatorio del procedimento di Salerno le intercettazioni della DDA di Napoli al fine di dimostrare l’esistenza del delitto associativo (reato sub 13 e non 11, come erroneamente indicato nel ricorso del PM), nella sostanza si manifesta quella situazione di utilizzabilita’ degli esiti anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento.
7. Coglie dunque nel segno l’impugnazione proposta dal PM che, sul punto, richiama infatti la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’articolo 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, purche’, in relazione ad essi, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del medesimo articolo 266 (Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015 – dep. 19/01/2016, Roberti e altri, Rv. 265989).
Ed infatti, dalla stessa ordinanza genetica allegata agli atti emerge l’unicita’ del procedimento, essendo infatti stata emessa dal GIP/tribunale di Salerno l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tredici indagati (tra cui il (OMISSIS)), in relazione ai quattordici capi di imputazione cautelari (tra cui figurava a carico del predetto (OMISSIS) il capo 9) – reato di cui si discute nell’odierno procedimento – nonche’ per il capo 2), relativo al delitto di cui all’articolo 378 c.p.), tra cui figura il delitto associativo di cui al capo 13. Dall’attivita’ di indagine sintetizzata nei provvedimenti in atti, in particolare, emerge che nel mese di (OMISSIS), a seguito del ferimento del (OMISSIS) ricoverato presso l’ospedale di (OMISSIS), la polizia giudiziaria aveva iniziato a raccogliere informazioni in merito ad un conflitto in atto tra malavitosi della zona, nel cui ambito sembrava essere coinvolto (OMISSIS), soggetto contrapposto al (OMISSIS); nei mesi successivi l’attivita’ d’indagine aveva consentito di individuare progressivamente i soggetti che gravitavano nell’orbita dei due gruppi in conflitto, a cominciare da (OMISSIS), ritenuto vicino al (OMISSIS), sulla cui autovettura gli agenti avevano rinvenuto alcuni fori di proiettile, tali da far ipotizzare che nei confronti dell’indagato fosse stato di recente compiuto un attentato con armi da fuoco. Nell’ordinanza genetica, richiamata dal PM nel ricorso proposto davanti a questa Corte, si da’ peraltro atto che buona parte del materiale indiziario risulta costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte nell’ambito del presente procedimento sia quelle provenienti dal procedimento n. 23287/15, incardinato presso la DDA di Napoli. Sul punto dell’utilizzabilita’ ex articolo 270 c.p.p. del predetto materiale captativo, il GIP, convincentemente, evidenzia che qualora si privilegiasse l’interpretazione piu’ restrittiva quella cioe’ sostenuta dal tribunale del riesame nell’ordinanza qui ricorsa – sarebbe consentito avvalersi delle intercettazioni autorizzate dall’A.G. di Napoli per individuare i responsabili delle piu’ eclatanti azioni di reciproca aggressione compiute dagli esponenti dei due gruppi in conflitto, ma solo allo scopo di verificare la sussistenza del reato associativo sub 13), in particolare con riferimento alla configurabilita’ dell’aggravante ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, che trova la sua giustificazione proprio nell’attuazione di comportamenti chiaramente finalizzati ad imporre una sorta di predominio criminale sul territorio; per i reati specifici integrati da quella stesse condotte, rispetto ai quali non e’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, il medesimo dato istruttorio, evidenzia il GIP, non sarebbe invece utilizzabile, con inevitabile pregiudizio per la coerenza complessiva della ricostruzione; in sostanza, rispetto al medesimo fatto storico, rilevante per piu’ fattispecie, si dovrebbe pervenire a conclusioni opposte, quanto alla consistenza del quadro indiziario, in funzione delle diverse caratteristiche dei reati contestati. Significativo, sul punto, e’ il rilievo logico – giuridico operato dal GIP secondo cui e’ immanente nel nostro sistema processuale il principio in base al quale l’applicazione di regimi speciali validi soltanto per alcune tipologie di reati si estende anche ai reati connessi eventualmente trattati nel medesimo procedimento, che, in se’ considerati, sarebbero assoggettati alle regole ordinarie (a titolo esemplificativo, il GIP richiama al sistema di proroga delle indagini preliminari previsto per determinati reati dall’articolo 405 c.p.p. e ss. applicabile anche ai reati satelliti o, ancora, ai principi dettati dalla L. n. 203 del 1991, articolo 13, in tema di intercettazioni, che valgono anche per i reati ordinari quando le attivita’ di captazione debbano essere disposte in un procedimento di criminalita’ organizzata), cio’ allo scopo di evitare l’irrazionale applicazione di sistemi differenziati nell’ambito di un procedimento unitario, che e’ il risultato cui si perverrebbe qualora si accedesse ad un’interpretazione dell’articolo 270 c.p.p. piu’ restrittiva di quella proposta.
8. Questo collegio ritiene di dover condividere l’interpretazione sostenuta dal Gip e disattesa dai giudici del riesame, che, in chiave eccessivamente formalistica, non hanno valutato la sostanziale “unitarieta’” del procedimento, la cui genesi, non a caso, prendeva le mosse proprio dal ferimento del (OMISSIS), che a sua volta emerge proprio dal materiale captativo trasmesso dalla DDA di Napoli come soggetto mandante dell’azione lesiva ai danni del (OMISSIS) oggetto del capo 9) commessa in data (OMISSIS), condotta che si presentava strettamente connessa all’azione lesiva di cui il (OMISSIS) era rimasto vittima il 13.12.2015 (capo 1, ascritto al (OMISSIS)).
Appare, dunque, evidente che, a fronte peraltro della contestata aggravante, in ambedue le imputazioni sub 1) e sub 9), di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, non potesse sin dall’origine dubitarsi dell’unitarieta’ del procedimento, rappresentando solo un mero dato formale la circostanza della provenienza del materiale captativo utilizzato a fini di prova in relazione al delitto sub 9) ascritto al (OMISSIS) (costituito dall’intercettazione ambientale (OMISSIS) all’interno dell’abitazione del Perna) dall’indagine avviata presso la DDA di Napoli, essendo il fatto delittuoso sub 9), processualmente connesso a quello sub 1) e, ovviamente, al delitto associativo sub 13) che, pur non essendo contestato all’indagato (OMISSIS) (ma al (OMISSIS)), era si’ contestato come finalizzato alla commissione di piu’ delitti in materia di stupefacenti, ma vedeva contestata proprio l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, per essere cioe’ stato commesso ponendo in essere modalita’ esecutive tipiche delle associazioni mafiose, consistente in aggressioni violente e pestaggi nei confronti di soggetti (tra cui, appunto, il (OMISSIS), cui non a caso detto reato associativo non risulta contestato) che non volessero riconoscere la superiorita’ del sodalizio capeggiato da D’Alterio Danilo, al fine di determinare uno stato di soggezione ed assoggettamento. Correttamente, pertanto, il PM ricorrente, richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’articolo 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, purche’, in relazione ad essi, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del medesimo articolo 266 (Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015 – dep. 19/01/2016, Roberti e altri, Rv. 265989), non potendosi infatti ritenere il procedimento da cui proviene il materiale captativo trasmesso dalla DDA di Napoli alla Procura di Salerno come “diverso”, attesa la unitarieta’ procedimentale esistente per i profili di connessione intercorrenti, come detto tra il delitto sub 9), il delitto sub 1) e quello sub 13).
9. Trova, dunque, applicazione il principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui ai sensi dell’articolo 270 c.p.p., comma 1 che vieta l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, nel concetto di procedimento diverso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova venne predisposto (Sez. 6, n. 2135 del 10/05/1994 – dep. 21/09/1994, Rizzo ed altro, Rv. 199917).
Il concetto di “diverso procedimento” nel quale, ai sensi dell’articolo 270 c.p.p., comma 1, e’ vietata l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza), non equivale infatti a quello di “diverso reato” ed in esso non rientrano pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova e’ stato disposto (v., tra le tante: Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995 – dep. 10/02/1996, Pulvirenti ed altri, Rv. 203742; Sez. 6, n. 7 del 07/01/1997 – dep. 04/03/1997, Pacini Battaglia, Rv. 207368; Sez. 6, n. 5192 del 25/02/1997 – dep. 03/06/1997, Gunnella, Rv. 209306; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013 – dep. 24/10/2013, Bianco e altri, Rv. 257834; alla “diversita’” collegata al dato dell’insussistenza, tra i due fatti – reato, storicamente differenti, di un nesso ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., o di tipo investigativo, e, quindi, all’esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale, si riferisce questa Corte in Sez. 3, n. 2608 del 05/11/2015 – dep. 21/01/2016, P.M. in proc. Pulvirenti e altri, Rv. 266423, principio ribadito da Sez. 5, n. 45535 del 16/03/2016 – dep. 28/10/2016, Damiani De Paula e altro, Rv. 268453), atteso che la diversita’ del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non puo’ essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (v. tra le tante: Sez. 3, n. 1208 del 14/04/1998 – dep. 15/05/1998, Romagnolo R. ed altro, Rv. 210950; Sez. 6, n. 4007 del 14/08/1998 – dep. 11/03/1999, Venturini M e altro, Rv. 213587; Sez. 1, n. 6242 del 11/12/1998 – dep. 12/04/1999, Tomasello, Rv. 212956; Sez. 2, n. 9579 del 19/01/2004 – dep. 02/03/2004, Amato, Rv. 228384; Sez. 3, n. 348 del 13/11/2007 – dep. 08/01/2008, P.M. in proc. Ndoja, Rv. 238779; Sez. 5, n. 26693 del 20/01/2015 – dep. 24/06/2015, Catanzaro e altri, Rv. 264001), con la conseguenza che la diversita’ del procedimento assume un rilievo soltanto sostanziale, non ricollegabile a dati puramente formali, quali l’apparente autonomia e la mancanza di collegamento tra reati diversi (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009 – dep. 25/03/2010, Paviglianiti, Rv. 246524; Sez. 2, n. 19730 del 01/04/2015 – dep. 13/05/2015, P.M. in proc. Vassallo, Rv. 263527, in cui significativamente questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva ritenuto l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni sul presupposto della diversita’ dei procedimenti, concernenti fattispecie criminose poste in essere da gruppi organizzati in parte composti dalle medesime persone ed oggetto del medesimo filone investigativo).
10. Conclusivamente, l’impugnata ordinanza dev’essere annullata con rinvio al tribunale del riesame di Salerno che si atterra’, nel rinnovato esame degli elementi probatori, ai principi affermati da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno, sezione per il riesame

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